F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 123/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 008/CFA del 21 Luglio 2016 (dispositivo) – RICORSO SIG. BIZZOZERO DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, C.G.S. E 37, COMMA 1 NOIF – NOTA N. 10125/332 PF15-16 MS/VDB DEL 24.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016) RICORSO SIG. CORTI IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. E 37, COMMA 1 NOIF E ART. 6, COMMA 1, REG. ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI FIGC – NOTA N. 10125/332 PF15-16 MS/VDB DEL 24.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016)
RICORSO SIG. BIZZOZERO DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMI 1 E 5, C.G.S. E 37, COMMA 1 NOIF – NOTA N. 10125/332 PF15-16 MS/VDB DEL 24.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016)
RICORSO SIG. CORTI IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. E 37, COMMA 1 NOIF E ART. 6, COMMA 1, REG. ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI FIGC – NOTA N. 10125/332 PF15-16 MS/VDB DEL 24.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 89/TFN del 14.6.2016)
I sigg.ri Daniele Bizzozero ed Ivan Corti, con separati ricorsi, rispettivamente rubricati ai nn. 226 e 227 del Registro della Corte Federale d’Appello, hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con la quale sono state loro inflitte le seguenti sanzioni: al primo l’inibizione di anni 1 per violazione degli artt. 1bis, commi 1 e 5, C.G.S. e 37, comma 1, N.O.I.F., al secondo l’inibizione di mesi 6 per violazione delle dette norme, nonché dell’art. 6, comma 1, Reg. Elenco Speciale dei Direttori Sportivi F.I.G.C.
La vicenda prende le mosse dall’esposto 22/05/2015, inviato alla Procura Federale dal sig. Fiorenzo Roncari, già allenatore della Calcio Lecco 1912, il quale lamentava che la società aveva ottemperato il lodo arbitrale 7.7.2014, reso fra esse parti, a mezzo di due assegni bancari postdatati, di €. 5.000,00 ciascuno, in seguito risultati insoluti, ad esso Roncari consegnati, in occasione dell’incontro avvenuto il 29/07/2014, dal Daniele Bizzozero, alla presenza del sig. Luigi Cappelletti, svolgente funzioni di D.S. e Responsabile del settore giovanile all’interno della stessa Calcio Lecco 1912 senza tesseramento e senza contratto, situazione consentita dall’Ivan Corti nella qualità di Amministratore Unico della predetta società.
Espletate le indagine del caso, la Procura Federale procedeva al deferimento del Bizzozero e del Corti, nonché di altri soggetti, per le violazioni innanzi indicate.
Al termine del dibattimento di prime cure, veniva adottata la decisione sopra richiamata, avverso la quale, sempre come sopra riferito, hanno proposto separati gravami i sigg.ri Bizzozero e Corti.
La discussione dei reclami veniva tenuta innanzi la Corte Federale d’Appello nella seduta del 26.7.2016, nel corso della quale svolgevano la discussione orale sia il rappresentante della Procura che il difensore delle parti.
Preliminarmente il Collegio dispone la riunione delle impugnazioni in quanto proposte avverso la stessa decisione.
Passando al merito del ricorso Bizzozero, con un primo motivo il reclamante denuncia l’errata qualificazione dei fatti, assumendo che la propria condotta si sarebbe esaurita con la consegna degli assegni della cui copertura bancaria nulla avrebbe saputo, essendo stati emessi da terze persone.
Contrariamente a tale assunto, lo stesso Bizzozero, in sede di interrogatorio, ha ammesso di essersi recato, nel luglio del 2014, insieme al Luigi Cappelletti, presso la sede della soc. Pro Sesto “al fine di sistemare la situazione nata a seguito della vertenza presentata da Roncari”, addirittura precisando “in quella data non ho consegnato assegni al sig. Roncari”, affermazione subito smentita, in quanto poco dopo l’interrogato ammette: “ ho consegnato gli assegni a Roncari, non li ho consegnati il 29.7.2014”.Le affermazioni così rese contrastano la prospettazione del ricorso secondo la quale proprio “nel corso dell’incontro 29.7.2014 con l’allenatore Roncari (il Bizzozero) si è limitato a consegnare due assegni bancari”.
La più intensa partecipazione del reclamante alla vicenda viene confermata dall’Ivan Corti nel corso della propria audizione, laddove l’interrogato, a domanda, risponde: “In tale situazione il sig. Bizzozero Daniele è intervenuto per sanare la situazione, considerato il fatto che lo stesso Bizzozero aveva mostrato l’intenzione di entrare in società cosa realmente accaduta qualche tempo dopo”.
Tale ultima circostanza trova conforto persino nel preannuncio di reclamo che, proposto nell’interesse del tesserato, richiede l’addebito della relativa tassa sul conto-campionato della società.Le riprodotte risultanze sconfessano il motivo di gravame, confermando la fattiva partecipazione alla vicenda sanzionata del Bizzozero, che, in procinto di entrare in società, non si è limitato a consegnare al Roncari assegni scoperti emessi da terzi, ma ha svolto complessa attività nell’interesse della soc. Lecco, alla quale si accingeva a partecipare, ottenendo fraudolentemente la quietanza liberatoria indispensabile per l’iscrizione al successivo Campionato.Tale ingannevole condotta, finalizzata al raggiungimento di illecito scopo, accompagnata da indubitabile ambiguità in sede di indagini e di processo, rende perfettamente congrua, a parere della Corte, la sanzione inflitta al reclamante, consistente nell’inibizione per anni uno e consente altresì di ritenere assorbito il motivo di ricorso in ordine alla denunciata violazione dell’art. 37, comma 1, N.O.I.F., in quanto tale addebito, ove anche escluso, giammai potrebbe determinare una riduzione della pena inflitta nella misura e per i motivi appena precisati, mentre, in caso di conferma, avrebbe prodotto un aggravamento dell’irrogata inibizione.
Parzialmente fondato, viceversa, appare il reclamo proposto dall’Ivan Corti.
A tal proposito si manifesta irrilevante la pretesa difformità fra l’oggetto dell’indagine e l’atto d’incolpazione e ciò in quanto la condotta oggetto di deferimento, costituita dall’aver consentito al sig. Cappelletti di svolgere funzioni di D.S. e Responsabile del Settore Giovanile all’interno della Calcio Lecco 1912 s.r.l. senza averne titolo, appare confortata dall’istruttoria svolta nel corso della quale emerge l’illecita condotta posta in essere dal Cappelletti e contestata all’odierno reclamante.
Lo stesso Cappelletti, infatti, non solo ha pacificamente ammesso in sede di audizione personale lo svolgimento, con il consenso dell’A.U. Ivan Corti, di tale attività senza averne titolo, ma nemmeno ha reclamato la decisione che lo ha sanzionato con l’inibizione di un anno.
Ritiene peraltro la Corte, in considerazione della limitata consistenza dell’addebito mosso all’Ivan Corti, di poter accoglierne la conclusione subordinata, limitando a mesi tre l’inibizione inflitta.
La C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 5) e 6), come sopra proposti dai Sigg. Bizzozero Daniele e Corti Ivan:
- respinge il reclamo del Sig. Bizzozero Daniele. Dispone incamerarsi la tassa reclamo;
- accoglie parzialmente riducendo la sanzione dell’inibizione a mesi 3 inflitta al Sig. Corti Ivan.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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