F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 140/CFA del 12 Giugno 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 105-107/CFA del 10 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. URBETEVERE CALCIO DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALC. DAVIDE BIRASCHI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 15/TFN-SVE del 12.01.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 13/TFN-SVE del 14.12.2016)
RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA A.S.D. URBETEVERE CALCIO DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALC. DAVIDE BIRASCHI (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 15/TFN-SVE del 12.01.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 13/TFN-SVE del 14.12.2016)
Con reclamo dell’8.6.2016, la U.S. Avellino 1912 S.r.l. impugnava avanti il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - la delibera della Commissione Premi del 4.4.2016 (in Com. Uff. n.9/E del 5.5.2016), con la quale era stato certificato il “premio alla carriera”, ex art. 99 bis NOIF, di € 18.000,00 a favore della ASD Ubertevere Calcio, relativo al calciatore Biraschi Davide che, in data 10.02.2016, aveva disputato con la Nazionale Italiana Under 21 la partita contro la rappresentativa under 21 di Serie B.
In accoglimento del ricorso, l’adito Tribunale Federale Nazionale annullava l’impugnata certificazione della citata Commissione Premi, sul rilievo che la detta partita non poteva essere considerata una “gara ufficiale”, ma un mero allenamento, sicché non poteva trovare applicazione quanto statuito dall’art. 99 bis NOIF, comma 1 b), che prevede a favore delle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile, il riconoscimento di un compenso forfettario pari ad € 18.000,00 per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse in precedenza tesserato come “giovane” e “giovane dilettante”, allorché costui disputi, “partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21”.
Con delibera del 27.07 2016 la Commissione Premi, in accoglimento del ricorso avanzato il 17.6.2016 dalla citata ASD Ubertevere Calcio, certificava a favore di questo sodalizio il riconoscimento del “premio alla carriera” di € 18.000,00, ex art. 99 bis NOIF, avendo appurato che il già citato giocatore Biraschi Davide aveva disputato il 2.2.2016 la sua prima gara ufficiale nella Nazionale Under 21 contro la Francia.
Con reclamo del 2.11.2016, la U.S. Avellino 1912 S.r.l. impugnava questa delibera avanti il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – che, con delibera pubblicata il 12.1.2017 in Com. Uff. n. 13/TFN-SVE, dichiarava non fondata l’eccepita litispendenza tra i due procedimenti, perché aventi distinta causa petendi, e lo rigettava confermando la contestata certificazione.
Con reclamo del 24.1.2017, la U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha impugnato la richiamata decisione sub 2, sulla base del seguente motivo: «illegittimità e/od erroneità della impugnata delibera di prime cure – in particolare, proposizione della richiesta in data 17.6.2016, da parte della A.S.D. Urbetevere Calcio, in costanza di medesimo giudizio pendente dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche promosso dall’U.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 8.6.2016 - più precisamente esercizio simultaneo avanti due diversi organi giudicanti federali della medesima azione - per l’effetto, inevitabile ed integrale annullamento della delibera di cui è causa».
Alla riunione fissata per il giorno 10.2.2017, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.
Il reclamo non è fondato e deve essere rigettato.
E’ pacifico in giurisprudenza e dottrina che si ha identità di cause e ricorre, quindi, la litispendenza ex art. 39 cpc, ove queste abbiano le stesse parti, stessa causa petendi (ragione dell’azione dedotta in giudizio) e stesso petitum (oggetto della domanda, comprensivo sia del bene materiale del contenzioso e sia del provvedimento richiesto al giudicante).
A ben vedere difetta nel caso in scrutinio l’identità delle ragioni poste a fondamento degli invocati provvedimenti, considerato che nel ricorso sub 1.- la circostanza dedotta a suo fondamento era costituita dalla partecipazione del calciatore Biraschi alla gara fra la Nazionale Under 21 e la rappresentativa under 21 di Serie B., mentre nel procedimento sub 2.- la circostanza dedotta atteneva alla partecipazione di detto calciatore, quale sua prima gara ufficiale, all’incontro disputato il 2.6.2016 fra le Nazionali Under 21 di Italia e Francia.
Le cause petendi dei due procedimenti sono del tutto distinte, sicché non ricorre nel caso che occupa la dedotta litispendenza.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. di Avellino.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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