F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 125/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 095/CFA del 22 Gennaio 2016 (dispositivo) – RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. PAOLO TEPSICH AI SENSI DELL’ART. 26 C.G.S. Con istanza in data 30.12.2016, il signor Paolo Tepsich, premesso che: a) con Com. Uff. n. 68 del 22.5.2012, il Comitato Regionale Toscana aveva disposto nei suoi confronti la sanzione dell’inibizione per mesi 18, conseguente all’accertata violazione dei doveri di correttezza e trasparenza consistente nella falsa attestazione dell’attività arbitrale svolta, finalizzata ad aggirare il sistema informatico all’epoca utilizzato che non consentiva all’arbitro che avesse diretto più gare nella medesima giornata di ottenere più di un rimborso; b) con Com. Uff. n. 14 del 10.9.2012 la Commissione Disciplina Nazionale aveva confermato la decisione del Comitato Regionale Toscana; c) il periodo di inibizione è scaduto il 22.11.2013; chiedeva di essere riabilitato ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S. Nel corso della riunione, il rappresentante della Procura, dopo aver ricordato che in data 6.9.2015 era stata già presentata istanza di riabilitazione, prima della scadenza dei termini previsti, chiedeva respingersi l’istanza de qua in considerazione del fatto che l’istante avesse ricavato vantaggio economico dal fatto che aveva cagionato la sanzione. L’istanza merita accoglimento.

RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. PAOLO TEPSICH AI SENSI DELL’ART. 26 C.G.S.

Con istanza in data 30.12.2016, il signor Paolo Tepsich, premesso che:

a) con Com. Uff. n. 68 del 22.5.2012, il Comitato Regionale Toscana aveva disposto nei suoi confronti la sanzione dell’inibizione per mesi 18, conseguente all’accertata violazione dei doveri di correttezza e trasparenza consistente nella falsa attestazione dell’attività arbitrale svolta, finalizzata ad aggirare il sistema informatico all’epoca utilizzato che non consentiva all’arbitro che avesse diretto più gare nella medesima giornata di ottenere più di un rimborso;

b) con Com. Uff. n. 14 del 10.9.2012 la Commissione Disciplina Nazionale aveva confermato la decisione del Comitato Regionale Toscana;

c) il periodo di inibizione è scaduto il 22.11.2013;

chiedeva di essere riabilitato ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S.

Nel corso della riunione, il rappresentante della Procura, dopo aver ricordato che in data 6.9.2015 era stata già presentata istanza di riabilitazione, prima della scadenza dei termini previsti, chiedeva respingersi l’istanza de qua in considerazione del fatto che l’istante avesse ricavato vantaggio economico dal fatto che aveva cagionato la sanzione.

L’istanza merita accoglimento.

Ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché:

a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata;

b) che abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile;

c) che sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta.

Nel caso di specie, i presupposti di cui alle lettere b) e c) sono stati documentati e non contestati neanche dal rappresentante della Procura.

In particolare, deve evidenziarsi come l’AIA abbia modificato la disposizione che vietava a ciascun associato di arbitrare più gare nel medesimo giorno, facendo così venir meno la possibilità che la violazione all’epoca contestata possa essere reiterata.

Per quanto attiene al presupposto sub a), occorre evidenziare che, nel caso di specie, l’istante ha posto in essere una condotta finalizzata non già ad un’indebita locupletazione bensì una falsificazione dei dati da inserire nel sistema informatico così da ottenere rimborsi (non dovuti ma) corrispondenti al numero di gare effettivamente arbitrate.

Pertanto, ferma restando la gravità della falsificazione posta in essere, dalla stessa non è conseguito un indebito arricchimento ostativo all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione.

Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig.

Paolo Tepsich concede la riabilitazione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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