F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 54/TFN-SD del 13 Febbraio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO FREGGIA (all’epoca dei fatti vice Presidente e legale rappresentante della Società AC Pisa 1909 SSRL), Società AC PISA 1909 SSRL – (nota n. 6634/169 pf16-17 GM/GP/ma del 20.12.2016).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO

FREGGIA (all’epoca dei fatti vice Presidente e legale rappresentante della Società AC Pisa 1909 SSRL), Società AC PISA 1909 SSRL - (nota n. 6634/169 pf16-17 GM/GP/ma del 20.12.2016).

Il Deferimento

Con atto del 21 dicembre 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Giancarlo Freggia, all’epoca dei fatti Vice Presidente e legale rappresentante della Società AC Pisa 1909 Srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II) – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3) del C.U. n. 367/A del 26 aprile 2016, per avere depositato oltre il termine del 20 giugno 2016, previsto dalla normativa federale, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS relativa all’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2016/2017 in un impianto non ubicato nel proprio comune, precisamente lo stadio “C. Castellani” di Empoli; 2) la Società AC Pisa 1909 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini consentiti dalla normativa federale i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva.

Il patteggiamento

Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale dei deferiti, hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.

Sulla  suddetta  richiesta  di  applicazione  della  sanzione,  Il  Tribunale  ha  pronunciato  il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giancarlo Freggia e la Società AC Pisa 1909 SSRL, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Giancarlo Freggia, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società AC Pisa 1909 SSRL, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 13.334,00 (Euro tredicimilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno  essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione giorni 20 (venti) al Sig. Giancarlo Freggia;

- ammenda di € 13.334,00 (Euro tredicimilatrecentotrentaquattro/00) nei confronti della Società AC Pisa 1909 SSRL.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

 

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