F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 62/TFN-SD del 15 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LASSINA MAESTRO OUTTARA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD River Chieti 65) – (nota n. 6995/462 pf16-17 GP/GT/ag del 9.1.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LASSINA MAESTRO OUTTARA (calciatore attualmente tesserato per la Società ASD River Chieti 65) - (nota n. 6995/462 pf16-17 GP/GT/ag del 9.1.2017).
Il deferimento
Con provvedimento del 4 Gennaio 2017 il Procuratore Federale ha deferito davanti questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
- Lassina Maestro Outtara, Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD River Chieti 65, per rispondere della violazioni di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF, per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2016/2017 per la Società Delfino Pescara 1936 Spa senza averne titolo.
Prima dell’apertura del dibattimento, la Procura Federale e il deferito Lassina Maestro Outtara hanno depositato accordo ai sensi dell’art. 23, CGS.
Il Patteggiamento
Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:
Rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Lassina Maestro Outtara ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per Lassina Maestro Outtara, sanzione della squalifica di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due)];
Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;
Visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;
Visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;
Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;
Esaminata la documentazione inerente l’odierno deferimento e ritenute congrue, in relazione ai fatti accertati, alle contestazioni sollevate ed al materiale probatorio acquisito, le sanzioni proposte;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di squalifica per il Sig. Lassina Maestro Outtara. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.
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