F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/TFN-SD del 20 Marzo 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LORENZO PETRONI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC Pisa 1909 SSrl – (nota n. 9267/628 pf16-17 GP/GC/cc del 1.3.2017).

 

 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LORENZO PETRONI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC Pisa 1909 SSrl - (nota n. 9267/628 pf16-17 GP/GC/cc del 1.3.2017).

 

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO LORENZO PETRONI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl), Società AC Pisa 1909 SSrl - (nota n. 9266/627 pf16-17 GP/GC/cc del 1.3.2017).

Preliminarmente il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone la riunione per connessione oggettiva e soggettiva dei due procedimenti in epigrafe, chiesta dalla Procura Federale e non opposta dalla difesa.

I deferimenti

Con nota del 01.03.2017 n. 9267/628 pf 16-17 GP/GC/cc la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Giorgio Lorenzo Petroni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl e la Società AC Pisa 1909 SSrl per rispondere:

- il Sig. Giorgio Lorenzo Petroni, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del CGS e 10, comma 3 del CGS, in relazione all’art 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il  16 dicembre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AC Pisa 1909 SSrl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Petroni Lorenzo Giorgio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore;

- la Società AC Pisa 1909 SSrl, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati.

Con nota del 01.03.2017 n. 9266/627 pf 16-17 GP/GC/cc la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Giorgio Lorenzo Petroni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società AC Pisa 1909 SSrl e la Società AC Pisa 1909 SSrl per rispondere:

- il Sig. Giorgio Lorenzo Petroni, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società AC Pisa 1909 SSrl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Petroni Lorenzo Giorgio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società AC Pisa 1909 Srl, come sopra descritto;

- la Società AC Pisa 1909 SSrl, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 dicembre 2016, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

Le memorie difensive

Nei termini di rito il difensore della Società AC Pisa 1909 SSrl ha fatto pervenire memorie. Nulla è pervenuto da parte del Sig. Lorenzo Giorgio Petroni.

Il dibattimento

Alla riunione del 16.03.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 5 (cinque) per il Sig. Lorenzo Giorgio Petroni così determinata: mesi 3 (tre) pena base più, in continuazione, ulteriori 2 (due) mesi;

- penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la Società AC Pisa 1909 SSrl così determinata: 1 (uno) per le ritenute Irpef e i contributi Inps luglio e agosto 2016, 1 (uno) per le ritenute Irpef e i contributi  Inps settembre e ottobre 2016, 1 (uno) per gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2016.

La difesa della Società si è riportata alla memoria difensiva ed alle conclusioni nella stessa rassegnate.

Motivi della decisione

I deferimenti sono fondati e vanno accolti.

Il primo procedimento trae origine dalla nota del 16.01.2017, n. 470.04/GC/ar con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 13/01/2017 dall’esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società AC Pisa 1909 SSrl il mancato versamento e la mancata documentazione alla Co.Vi.So.C. delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2016 così come previsto dall’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF da effettuarsi entro il termine del 16 dicembre 2016; nonché, il permanere alla data del 16 dicembre 2016, del mancato versamento e della omessa comunicazione alla Co.Vi.So.C. delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di luglio ed agosto 2016 così come previsto dall’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF.

Ai sensi dell’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF le Società partecipanti al Campionato di Serie B devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Il secondo procedimento trae origine dalla nota del 16.01.2017, n. 471.04/GC/ar con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura Federale quanto emerso nella riunione del 13/01/2017 dall’esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva evidenziato il tardivo pagamento ai tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di  settembre  e ottobre 2016 e la omessa trasmissione dei documenti alla Co.Vi.So.C. da parte della Società AC Pisa 1909 SSrl.

Ai sensi dell’art. 85, lett. B), par. VI) delle NOIF, infatti, le Società partecipanti al Campionato di Serie B devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del secondo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16 dicembre 2016.

Orbene, la documentazione in atti consente di ritenere provate per tabulas le contestazioni mosse con entrambi i deferimenti.

Infatti, dagli atti del procedimento, risulta sia il mancato pagamento nei termini fissati dalle disposizioni federali delle ritenute Irpef e dei contributi Inps del primo e del secondo bimestre 2016/2017 sanzionato dall’art. 10, comma 3 CGS, sia l’inosservanza da parte della Società AC Pisa 1909 SSrl del termine perentorio fissato dall’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF per l’invio della documentazione correlata alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C. sanzionato ai sensi dell’art. 90, comma 2 NOIF. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che: “La violazione, da parte della Società e dei suoi dirigenti, dell’obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall’art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le Società di Serie A e B...”.

Ugualmente provata la responsabilità per il mancato pagamento nei termini fissati degli emolumenti dovuti ai tesserati per il secondo bimestre 2016 previsto e sanzionato dall’art. 10, comma 3 CGS ed anche l’omessa trasmissione entro il 16 dicembre 2016 della relativa documentazione alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., come previsto dall’art. 85, lett. B), par.VI) delle NOIF e sanzionato dall’art. 90, comma 2 NOIF.

Tanto vale ad affermare la responsabilità disciplinare della Società e dell’Amministratore p.t. per tutte le condotte ascritte, non potendosi accogliere le difese svolte dall’odierna proprietà.

In particolare, l’omessa comunicazione alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C. dell’accordo con l’ente previdenziale per la rateazione dei contributi Inps relativi alle mensilità di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2016 non consente di superare la contestazione mossa alla luce dell’art. 85, lett. B), par. VII) delle NOIF il quale, come detto sopra, sanziona proprio le condotte di omessa documentazione all’organo Federale di controllo, obbligo espressamente richiamato dalla norma anche in caso di  rateazione  e/o  transazioni. Inoltre, trattandosi di accordo riguardante i soli contributi Inps, permane l’illiceità delle condotte di mancato pagamento e mancata documentazione alla Commissione di Vigilanza per quanto concerne le ritenute Irpef.

Né si possono accogliere le argomentazioni volte ad esonerare da responsabilità  la Società alla luce del cambio di proprietà avvenuto in data 22 dicembre 1016, considerato che tale circostanza non assume particolare rilievo e che alla data indicata tutte  le condotte oggetto di contestazione si erano già perfezionate.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi all’esito dell’esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Sig. Petroni Lorenzo Giorgio legale rappresentante p.t. della Società, può ritenersi provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Petroni Lorenzo Giorgio risponde, altresì, la Società AC Pisa 1909 SSrl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, nonché ex art. 10, comma 3, del CGS e 90, comma 2 delle NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Petroni Lorenzo Giorgio, inibizione di mesi 5 (cinque) per le violazioni riunite;

- per la Società AC Pisa 1909 SSrl, 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, ammenda di € 22.000,00 (Euro ventiduemila/00), per le violazioni riunite.

 

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