F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSANGELA VISENTIN (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Brescia Femminile), Società ACF BRESCIA FEMMINILE – (nota n. 6240/322 pf16-17 AA/mg del 12.12.2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSANGELA VISENTIN (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Brescia Femminile), Società ACF BRESCIA FEMMINILE - (nota n. 6240/322 pf16-17 AA/mg del 12.12.2016).
Il deferimento
Con provvedimento 6240/322pf16-17/AA/mg in data 3 Gennaio 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) la Sig.ra Rosangela Visentin, all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società Brescia C.F., in quanto responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, co. 1 del C.G.S., perché a seguito di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti del Presidente della suddetta società, firmava e pubblicava un comunicato stampa dai toni altamente denigratori delle Istituzioni federali;
2) la Società ACF Brescia Calcio Femminile, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, co. 1, del C.G.S., per quanto addebitato alla Vice Presidente, Sig.ra Rosangela Visentin.
Le memorie difensive
La Signora Rosangela Visentin e la Società ACF Brescia Calcio Femminile hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale eccepiscono:
- in via preliminare la violazione dell’art. 32 quinquies, comma 5 CGS nonché la violazione del termine dell’art. 32 quinquies, comma 3 CGS;
- nel merito evidenziano l’erronea qualificazione dei fatti contestati, rientrando le affermazioni rese dalla Sig.ra Visentin nel c.d. “diritto di critica” non passibile di sanzione, ovvero, in subordine, l’applicazione delle attenuanti ex art. 16 CGS. Concludono chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità, nel merito il proscioglimento dall’addebito contestato o, in via subordinata, l’applicazione del minimo edittale.
Il dibattimento
Alla udienza del 13.4.2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, preliminarmente ha depositato lettera di affidamento delle indagini nonché copia dello scadenziario gestione fascicoli – area riservata CONI, si è riportato all’atto di deferimento, ha contestato le eccezioni e deduzioni formulate dalla difesa dei deferiti e ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- Sig.ra Visentin Rosangela: inibizione di mesi 1 (uno);
- la Società ACF Brescia Calcio Femminile, l’ammenda di € 100,00 (Euro cento/00).
È altresì comparso in sostituzione dell’Avv. Cesare Di Cintio, l’Avv. Pierpaolo Cacciotti, il quale si è riportato alle deduzioni ed eccezioni formulate nella memoria difensiva, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il suddetto difensore ha dichiarato altresì che i termini “ottusità” ed “ostilità” vanno inseriti nel contesto delle dichiarazioni e rappresentano una doglianza senza finalità offensiva.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato è merita accoglimento.
La documentazione prodotta dalla Procura Federale, anche in sede dibattimentale, ha confermato la tempestività dell’operato della medesima Procura e il rispetto dei termini previsti dalla normativa federale. Vanno quindi rigettate le eccezioni preliminari formulate dalla difesa dei deferiti.
Nel merito, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni rese dalla Sig.ra Visentin con il comunicato stampa del 2.8.2016 non possano rientrare nel c.d. “diritto di critica”, avendo la deferita utilizzato espressioni e termini lesivi dell’onorabilità del Comitato Regionale e, più in generale delle Istituzioni federali.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:
- inibizione di mesi 1 (uno) per la Sig.ra Rosangela Visentin;
- ammenda di € 100,00 (Euro cento/00) nei confronti della Società ACF Brescia Calcio Femminile.
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