F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 77/TFN-SD del 19 Aprile 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società LAMEZIA TERME BEACH SOCCER – (nota n. 7038/124 pf14-15 AM/ma del 18.1.2016).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società LAMEZIA TERME BEACH SOCCER - (nota n. 7038/124 pf14-15 AM/ma del 18.1.2016).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il deferimento in oggetto della Società in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 67/TFN-SD – s.s. 15/16 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell’art. 23, comma 1 CGS;
vista la comunicazione datata 23 Gennaio 2017, con la quale l’ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 67/TFN-SD – 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00), concordata tra la Società Lamezia Terme Beach Soccer e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;
visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell’art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società Lamezia Terme Beach Soccer e fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna;
preso atto che con comunicazione del 17 marzo 2017 il difensore della Società ha evidenziato che il pagamento della suddetta ammenda è stato correttamente effettuato in data 27.4.2016, allegando relativa documentazione di avvenuto bonifico;
preso atto che la Procura Federale.
dispone il non luogo a procedere nei confronti della Società in epigrafe.
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