F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLO ORFEO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Giorgione Calcio 2000), Società AS GIORGIONE CALCIO 2000 – (nota n. 10554/586 pf 16/17 AS/GP/ac del 28.3.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONELLO ORFEO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Giorgione Calcio 2000), Società AS GIORGIONE CALCIO 2000 - (nota n. 10554/586 pf 16/17 AS/GP/ac del 28.3.2017).

Il deferimento

Con nota del 28 marzo 2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- il Sig. Antonello Orfeo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Giorgione Calcio 2000, per la violazione di cui all’art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Com. Uff. n. 167/2015 LND, Dip. Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015 ore 18, la fidejussione bancaria e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

- la Società AS Giorgione Calcio 2000, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione del 31 maggio 2017 é comparso il rappresentante della Procura Federale (Avv. Di Leginio) e per entrambi i deferiti l’Avv. Leonardo Rebecchi, munito di delega, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinate: per il Sig. Antonello Orfeo, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la Società AS Giorgione Calcio 2000, sanzione base ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda di € 670,00 (Euro seicentosettanta/00).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento: Rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Antonello Orfeo e la Società AS Giorgione Calcio 2000, a mezzo del proprio difensore Avv. Leonardo Rebecchi, munito di procura  rilasciata  anche  ai  sensi  dell’art.  23  CGS,  hanno  depositato  istanza  di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Antonello Orfeo;

- ammenda di € 670,00 (Euro seicentosettanta/00) per la Società AS Giorgione Calcio 2000. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

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