F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 06/TFN-SD del 25 Luglio 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl – (nota n. 13825/1100 pf16-17 GP/GC/blp del 13.6.2017). DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl – (nota n. 13827/1101 pf16-17 GP/GC/blp del 13.6.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 13825/1100 pf16-17 GP/GC/blp del 13.6.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAGLIONE GIUSEPPE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 13827/1101 pf16-17 GP/GC/blp del 13.6.2017).
Il deferimento
La Procura Federale, con due distinti atti, entrambi datati 13 giugno 2017, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Giuseppe Maglione, nella qualità di Presidente della Società AS Melfi Srl, a cui ha contestato la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS, in relazione all’art. 85 lettera C paragrafi IV e V NOIF, per non aver corrisposto entro il 18 aprile 2017 gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo afferenti le mensilità di gennaio e febbraio 2017, nonché per non aver effettuato entro la stessa data le ritenute Irpef ed i contributi Inps relativi a detti emolumenti e per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro il medesimo termine del 18 aprile 2017 l’avvenuto adempimento di tali obbligazioni.
Per i fatti di cui trattasi è stata altresì deferita la Società AS Melfi Srl ai sensi degli artt. 4 comma 1 (responsabilità diretta) e 10 comma 3 CGS (responsabilità propria).
La Procura Federale ha invocato sanzioni disciplinari, con applicazione dell’istituto della recidiva prevista dall’art. 21 comma 2 CGS, atteso che la parte deferita era già incorsa nei medesimi inadempimenti ed era stata conseguentemente sanzionata.
La memoria difensiva
I deferiti, a mezzo di memoria difensiva datata 28 giugno 2017, hanno chiesto in via preliminare la riunione dei due deferimenti; in subordine hanno eccepito l’inapplicabilità della recidiva, in quanto il fatto che aveva generato la sanzione richiamata nel deferimento era avvenuto nella stagione sportiva precedente quella del 2016/2017, di guisa che l’istituto della recidiva risultava impercorribile, in quanto l’art. 21 CGS prevede che i fatti oggetto della contestazione dovevano avere la stessa natura ed avvenuti nella stessa stagione sportiva.
Hanno concluso che fosse loro irrogata la sanzione minima di giustizia, esclusa la recidiva, ma con applicazione della continuazione per effetto della riunione dei due procedimenti.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Dott. Chinè, Dott. Scarpa e Dott. De Dominicis), la quale non si è opposta alla riunione; ha contestato l’inapplicabilità della recidiva eccepita dai deferiti; ha riferito al riguardo, con evidente riferimento al comma secondo dell’art. 21 CGS, che le violazioni attenevano alle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 ed ha chiesto, con l’accoglimento del deferimento, l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Giuseppe Maglione l’inibizione di mesi 3 (tre), con aumento di mesi 1 (uno) per la continuazione, totale mesi 4 (quattro); per la Società AS Melfi Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2017/2018, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per la recidiva.
Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Il Tribunale Federale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Va preliminarmente accolta l’istanza di riunione dei due distinti deferimenti, sussistendo ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Appare infondata l’eccezione sollevata dai deferiti sulla inapplicabilità della recidiva.
L’art. 21 CGS, nel mentre al primo comma prevede che l’istituto di che trattasi trova applicazione nella ipotesi in cui i deferiti abbiano subìto altra sanzione per fatti della medesima natura commessi nella stessa stagione sportiva, al secondo comma viene lasciata al giudicante la facoltà di valutare l’aggravamento per recidiva della sanzione, allorquando la medesima infrazione è commessa anche nella stagione successiva.
Siffatta ultima fattispecie (art. 21 comma secondo CGS) ricorre nel caso in esame in tutta la sua essenza.
Infatti, risulta dagli atti che la violazione ascritta ai deferiti si era già consumata nella stagione sportiva 2015/2016 ed era stata sanzionata da questo Tribunale con la decisione pubblicata sul CU n. 14/TFN del 15.09.2016, sicché trova applicazione l’aggravamento della sanzione richiesta dalla Procura Federale.
Nel merito, il deferimento è fondato.
Il mancato adempimento da parte dei deferiti delle prescrizioni contenute nell’art. 85 lettera C paragrafi IV e V NOIF, segnalato dalla Co.Vi.So.C. con nota del 10 maggio 2017 su report della società di revisione Deloitte & Touche Spa, è provato oltre ogni ragionevole dubbio e, peraltro, non è contestato dai deferiti.
La Società, e per essa il suo legale rappresentante, non avendo corrisposto quanto a loro carico per i titoli riportati nel deferimento, non poteva comunicare e documentare all’organo di controllo entro la data del 18 aprile 2017 di aver effettuato il pagamento degli emolumenti ed i versamenti delle ritenute Irpef e dei contributivi Inps, sicché appare superfluo quanto è stato al riguardo dedotto nella parte motiva del deferimento.
Sotto l’aspetto punitivo, le sanzioni chieste dalla Procura Federale, per quanto conformi al dettato degli artt. 1 bis comma 1, 10 comma 3, 21 comma 2 CGS e nel contempo rispettose del consolidato orientamento di questo Tribunale, vanno tuttavia ricondotte entro limiti di minore entità, stante l’attuale retrocessione della Società dalla Lega Pro ed il suo conseguente ingresso nel calcio non professionistico.
Il dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare così gradatamente provvede: dispone la riunione dei due deferimenti; accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al Sig. Giuseppe Maglione l’inibizione di mesi 3 (tre); alla Società AS Melfi Srl la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2017/2018.
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