F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/TFN-SD del 19 Settembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RANUCCI ANGELO ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della SocietàL’Aquila Calcio 1927 Srl), SocietàL’AQUILA CALCIO 1927 Srl – (nota n.14414/1121 pf16-17 GP/AS/ac del 27.6.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RANUCCI ANGELO ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della SocietàL’Aquila Calcio 1927 Srl), SocietàL’AQUILA CALCIO 1927 Srl - (nota n.14414/1121 pf16-17 GP/AS/ac del 27.6.2017).

Il deferimento

Con  provvedimento  del  27  giugno  2017,  il  Procuratore  Federale  deferiva  a  questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- il Signor Angelo Antonio Ranucci(all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl), per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A10 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12.7.2016 ore 18.00, la dichiarazione di insussistenza debitoria e la relativa fidejussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente.

- la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl,per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al Amministratore Unico e Legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano memoria difensiva con la quale respingevano gli addebiti loro mossi e chiedevano il proscioglimento dagli stessi o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima ritenuta di giustizia, ragione ed equità.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Angelo Antonio Ranucci 30 (trenta) giorni di inibizione; nei confronti della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl, l’ammenda di € 1.000 (euro mille/00). Èaltresí comparso il difensore dei deferiti insieme al Sig. Angelo Antonio Ranucci. I deferiti hanno insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito posto a loro carico dalla Procura Federale.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1121 pf 16-17, avente ad oggetto: “Mancata osservanza da parte della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl del termine previsto dal C.U. n. 165, pubblicato in Roma il 14 giugno 2016 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione del Campionato Nazionale di Serie D – Stag. Sport. 2016/2017. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale FIGC in data 16/5/2017 al n. 1121 pf 16-17”.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale, ed in particolare dall’attenta attività di verifica posta in essere della Covisod in relazione al C.U. n. 165 del 14 giugno 2016, è emersa l’effettiva violazione, da parte dei deferiti delle norme indicate in epigrafe e, di conseguenza la fondatezza degli addebiti loro contestati dalla Procura Federale.

Le eccezioni sollevate nella memoria difensiva da parte dei deferiti, non sono meritevoli di accoglimento in quanto entro il termine previsto dal suddetto C.U., la Società L’Aquila Calcio 1927 Srl non ha comunque presentato i documenti indicati e pertanto richiesti dal suddetto comunicato, e ciò è stato tempestivamente evidenziato dalla Commissione di Vigilanza delle Società Dilettantistiche, che è l’organo di massima competenza per tale verifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Angelo Antonio Ranucci l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società L’Aquila Calcio 1927 Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

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