F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SD del 10 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 – (nota n. 457/1126 pf16-17 GP/AS/ac del 14.7.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 - (nota n. 457/1126 pf16-17 GP/AS/ac del 14.7.2017).
La normativa
Il Dipartimento Interregionale FIGC – LND pubblicava sul CU n. 165 del 14.06.2016 l’elenco degli adempimenti necessari per l’iscrizione delle Società al Campionato Nazionale di Serie D stagione sportiva 2016 / 2017.
Siffatta normativa, dopo aver evidenziato che l’iscrizione doveva essere realizzata attraverso il portale “Società LND” dal menù “iscrizioni interregionale” alla voce “applicazione guidata: richiesta iscrizione”, prevedeva che le Società dovevano, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 4 al 12 luglio 2016 ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato, provvedendo, secondo le modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta iscrizione e della modulistica allegata.
Veniva scritto che il termine ultimo per tale operazione erano le ore 18.00 del 12 luglio 2016 e che esso aveva natura perentoria, nel senso che il suo mancato rispetto comportava l’esclusione della Società dal campionato; veniva altresì scritto che detto mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione allegata alla domanda (Punti A da 1 a 11 della normativa), ancorché prorogato sino alle ore 17.00 del successivo 26 luglio 2016, concretizzava un illecito disciplinare e, a seguito della trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D.. alla Procura Federale, era sanzionato su deferimento di quest’ultima dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 (euro mille) per ciascun inadempimento.
Soccorrendo la violazione della normativa, il relativo deferimento coinvolgeva non solo la Società, ma anche il suo legale rappresentante, in base al principio che, ove non si fosse configurata la responsabilità di quest’ultimo, non si sarebbe potuta concretizzare la responsabilità della Società stessa.
Secondo il sedimentato orientamento di questo Tribunale la sanzione a carico del legale rappresentante della Società deferita viene quantificata in misura pari a giorni 30 (trenta) di inibizione, maggiorata di ulteriori giorni 10 (dieci) per ogni inadempimento successivo al primo.
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 17 luglio 2017, fatto riferimento alla normativa di cui sopra e più in particolare alla informativa della CO.Vi.So.D. del 2 maggio 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il Sig. Sandro Meregalli, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl, al quale ha contestato la violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione ai Punti A4 ed A5 del CU n. 165/2016 FIGC – LND per non aver provveduto a depositare entro le ore 18.00 del 12 luglio 2016 la proroga della fideiussione bancaria ed il versamento di iscrizione al campionato (Punti A4 e A5 della normativa).
È stata altresì deferita la stessa Società Calcio Lecco 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS.
Le Società Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento e Calcio Lecco 1912 Srl hanno fatto pervenire nei termini la memoria difensiva 30.09.2017, redatta ai sensi dell’art. 30 CGS, con la quale è stata chiesta in via preliminare l’estinzione del procedimento ed in via principale e nel merito il proscioglimento della Società Calcio Lecco 1912 Srl.
Hanno dedotto, a supporto di tali richieste, che la Società Calcio Lecco 1912 Srl era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecco n. 67 del 6.12.2016; che la Presidenza Federale in data 11.07.2017 le aveva revocato l’affiliazione; che il 12.06.2017 l’azienda sportiva facente capo alla Società fallita, ammessa all’esercizio provvisorio da parte del Tribunale Fallimentare, veniva ceduta alla Calcio Lecco 1912 Srl, che ne acquisiva il titolo sportivo; che la nuova Società il 12.7.2017 aveva depositato la domanda di iscrizione al Campionato di Serie D stagione sportiva 2017/2018, a cui partecipava; che l’illecito disciplinare posto a base del deferimento risaliva al luglio 2016 allorquando la nuova Società non esisteva; che pertanto per i procedimenti instaurati antecedentemente all’11.7.2017 la nuova Società non poteva essere né deferita, né tanto meno sanzionata; che ai sensi dell’art. 52 comma 4 NOIF la nuova Società doveva accollarsi i debiti sportivi della precedente Società e non anche i procedimenti disciplinari pendenti; che pertanto il deferimento era improcedibile tanto che doveva essere dichiarata la sua estinzione.
Il dibattimento
Alla riunione odierna è comparso per le Società l’Avv. Cesare Di Cintio, già estensore della memoria, il quale si è riportato alle difese ed ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.
È altresì comparsa la Procura Federale (Avv.ti Giua e Pinto), la quale ha dichiarato di rinunciare al capo del deferimento della Società Calcio Lecco 1912 Srl ed ha insistito per l’accoglimento dell’altro capo del deferimento del Sig. Sandro Meregalli, all’epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl dichiarata fallita e revocata nell’affiliazione, da sanzionarsi con l’inibizione di giorni 30 (trenta).
Nessuno è comparso per il Sig. Sandro Meregalli, il quale non ha fatto pervenire scritti difensivi.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.
Preso atto della rinuncia della Procura Federale, impeditiva all’esame del merito del deferimento relativo alla Società, va dichiarato estinto il procedimento nei confronti della Società Calcio Lecco 1912 Srl.
Deve essere accolto il deferimento del Sig. Sandro Meregalli, non sussistendo validi motivi per il suo proscioglimento; è stato provato oltre ogni dubbio, anche perché non contestato, che entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2016 non erano stati depositati presso gli Uffici competenti l’originale della proroga della fideiussione bancaria ed il versamento dedicato alla iscrizione della Società al campionato Serie D stagione 2016/2017 prescritti ai Punti A4 ed A5 della normativa sugli adempimenti.
Di ciò ne era responsabile il Meregalli, stante la sua qualità.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dichiara estinto il procedimento relativamente al deferimento della Società Calcio Lecco 1912 Srl; accoglie il deferimento a carico del Sig. Sandro Meregalli, nella qualità, al quale infligge ai sensi dell’art. 19 comma primo inciso H CGS la inibizione di giorni 30 (trenta).
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