F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SD del 10 Ottobre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SCAFA ADA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società CS Vultur), Società CS VULTUR – (nota n. 617/1125 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SCAFA ADA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società CS Vultur), Società CS VULTUR - (nota n. 617/1125 pf16-17 GP/AS/ac del 19.7.2017).
Il deferimento
Con provvedimento n. 617/1125 pf 16/17 GP7AS7ac del19.07/2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- la Sig.ra Ada Scafa, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società CS Vultur, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18, copia della fidejussione bancaria con scadenza all’11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila/00) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
- la Società CS Vultur a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.
Il fatto
In data 02.05.2017, la CO.Vi.So.D. ha segnalato che la CS Vultur non ha adempiuto al deposito entro il termine del 12.07.2016, ore 18.00, della fidejussione bancaria di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila) come prescritto dal punto A5 del C.U. n. 165/2016. Detta normativa, tra l’altro, prevede che l’inosservanza del termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni violazione degli adempimenti ivi previsti.
Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto e contestando altresì la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS della Società CS Vultur, di cui Ada Scafa era all’epoca legale rappresentante.
I deferiti non hanno depositato memorie difensive.
Il dibattimento
La Procura Federale, illustrato il deferimento, ha concluso chiedendo:
- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico della Sig.ra Ada Scafa, n. q.
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della Società CS Vultur. Per i deferiti, nessuno è comparso.
I motivi della decisione
La violazione disciplinare risulta provata “per tabulas”.
Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale dichiara la responsabilità disciplinare:
- della Sig.ra Ada Scafa, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società CS Vultur, per la violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione al punto A5 del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18, copia della fidejussione bancaria con scadenza all’11/07/2017 di importo pari ad Euro 31.000,00 (trentunomila) e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
- nonché della Società CS Vultur a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.
Il dispositivo
Per l’effetto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:
- giorni 30 (trenta) di inibizione a carico della Sig.ra Ada Scafa, n. q.
- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda a carico della Società CS Vultur.
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