F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SD del 08 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WANG QIANGMING (Socio – titolare del 15% delle quote sociali dal 3.7.2014 nonché Consigliere delegato con potere di firma dal 10.7.2014 al 24.7.2015 della Società AC Pavia Srl), NUCCILLI ALESSANDRO (dal 8.7.2016 Socio unico e dal 10.7.2016 e sino al fallimento Amministratore unico della Società AC Pavia Srl – (nota n. 1430/626 pf16- 17 GP/GC/ag dell’11.08.2017).

DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  A  CARICO  DI:  WANG QIANGMING (Socio – titolare del 15% delle quote sociali dal 3.7.2014 nonché Consigliere delegato con potere di firma dal 10.7.2014 al 24.7.2015 della Società AC Pavia Srl), NUCCILLI ALESSANDRO (dal 8.7.2016 Socio unico e dal 10.7.2016 e sino al fallimento Amministratore unico della Società AC Pavia Srl - (nota n. 1430/626 pf16- 17 GP/GC/ag dell’11.08.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, fatta premessa che la Società AC Pavia Srl era stata dichiarata fallita con sentenza n. 105 del 4 ottobre 2016 del Tribunale di Pavia; che la Società non era stata ammessa la campionato di Divisione unica Lega Pro stagione sportiva 2016-2017; che il 21 luglio 2016 la Presidenza Federale aveva deliberato lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per detta Società; che la Società aveva avuto la revoca dell’affiliazione alla FIGC, intervenuta il 22 dicembre 2016, ha deferito a questo Tribunale il Sigg.ri Wang Qiangming, quale socio titolare del 15% delle quote societarie dal 3 luglio 2014 e consigliere delegato con poteri di firma della Società dal 10 luglio 2014 al luglio 2015 ed il Sig. Alessandro Nuccilli, quale socio unico dell’8 luglio 2016 e dal 10 luglio 2016 sino al fallimento amministratore unico della Società, ai quali ha contestato ad entrambi la violazione dell’art.

1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 21 commi 2 e 3 NOIF e 19 Statuto FIGC ed in più al solo Nuccilli la violazione dell’art. 37 comma 1 NOIF per aver egli mancato di comunicare alla Lega Professionisti la propria carica di amministratore unico e legale rappresentante della Società.

Più in particolare, è stato accertato che il Wang aveva contribuito alla cattiva gestione ed al dissesto economico - patrimoniale della Società ed aveva mancato di effettuare interventi di ricapitalizzazione suscettibili di risanare (o tentare di risanare) la Società, tanto da causarne la dichiarazione di fallimento; e che il Nuccilli, per quanto consapevole della gravità della situazione della Società, aveva omesso di assumere iniziative atte a consentirne il riequilibrio economico e finanziario, mancando inoltre di apportare risorse adeguate alle impellenti necessità aziendali, così provocando la mancata iscrizione della Società al campionato di competenza, il conseguente ulteriore pregiudizio economico, lo svincolo di tutti i calciatori tesserati e quindi da ultimo l’inevitabile fallimento.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale, ha chiesto l’accoglimento del deferimento, con applicazione della inibizione di anni 2 (due) e dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) a carico di ciascuno dei deferiti.

I Sigg.ri Wang e Nuccilli non hanno depositato scritti a difesa, né sono stati presenti alla riunione.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta dagli atti del procedimento che entrambi i deferiti nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento hanno ricoperto le cariche sociali descritte nel deferimento; essi, pertanto, soggiacciono alla incolpazione che è stata loro contestata, stante il riferimento temporale contenuto nell’art. 21 comma 3 NOIF.

Nel merito risulta pacifica la circostanza che entrambi i deferiti, nell’ambito delle rispettive cariche, hanno quanto meno contribuito a determinare l’insolvenza della Società, venendo palesemente meno ai principi di corretta e sana amministrazione.

Il deferimento deve essere accolto in una alle sanzioni richieste, che tuttavia per il Nuccilli vanno riconsiderate in aumento, considerato che egli è stato chiamato a rispondere di due violazioni, rispetto a quella unica contestata al Wang.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, a parziale modifica delle richieste della Procura Federale, infligge al Sig. Wang Qiangming l’inibizione di anni 2 (due) e l’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00); al Sig. Alessandro Nuccilli l’inibizione di anni 2 (due) e mesi 3 (tre) e l’ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00)

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