F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 29/TFN-SD del 27 Novembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALIENDO ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della Società Modena FC Srl), SOCIETÀ MODENA FC SRL – (nota n. 2334/68 pf17-18 GP/GC/blp del 26.9.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CALIENDO ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t.  della Società Modena FC Srl), SOCIETÀ MODENA FC SRL - (nota n. 2334/68 pf17-18  GP/GC/blp del 26.9.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. afferente l’inosservanza da parte della Società Modena Football Club Srl, degli adempimenti previsti dal C.U. n. 113/A del 3 febbraio 2017 – aventi a oggetto, segnatamente, il ripianamento della carenza patrimoniale, il superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del Codice Civile, il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, il pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2016-30 aprile 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2016-31 maggio 2017 alle figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, nonché il pagamento del debito IRAP –, ha deferito innanzi a Codesto Tribunale il Sig. Antonio Caliendo, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Modena FC Srl, contestando la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, del CGS in relazione alle predette inadempienze, nonché la Società Modena FC Srl, ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS.

Le memorie difensive

I deferiti non hanno presentato memorie, né nell’ambito delle indagini, né nel successivo giudizio innanzi al Tribunale Federale Nazionale.

Il dibattimento

All’udienza sono comparsi per la Procura Federale il Dott. Giuseppe Chinè, il Dott. Mauro De Dominicis e il Dott. Luca Scarpa, i quali hanno concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Antonio Caliendo Mancini la inibizione di mesi 10 (dieci);

- al Modena FC Srl punti di penalizzazione in classifica 5 (cinque) da scontarsi nel caso in cui si iscriva a un campionato organizzato nell’ambito federale.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare osserva quanto segue. Innanzitutto, la violazione dei predetti adempimenti è dimostrata per tabulas.

In particolare, in base a quanto accertato dalla Co.Vi.So.C. con la richiamata segnalazione, la Società Modena FC Srl non ha provveduto:

- entro il 7 luglio 2017 al totale ripianamento della carenza patrimoniale risultante dal parametro P/A al 31 dicembre 2016, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018;

- entro il 7 luglio 2017 al superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera F), punto 1) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018;

- entro il termine del 30 giugno 2017 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2017 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018;

- entro il termine del 30 giugno 2017 al pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2016 - 30 aprile 2017 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2016 – 31 maggio 2017, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 6) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018;

- entro il termine del 30 giugno 2017 al pagamento del debito IRAP relativo periodo d’imposta 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018.

Del resto l’inosservanza dei predetti adempimenti appare confermata dalla condotta processuale degli stessi deferiti che non hanno mai contestato, né nell’ambito delle indagini, né in giudizio, le inadempienze contestate e che non si sono mai costituiti.

Alcun dubbio sussiste in merito alla circostanza che la Società Modena FC debba rispondere ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS della violazione di norme relative all’osservanza di adempimenti finanziari e fiscali necessari per l’iscrizione e la partecipazione al campionato ascritta ai suoi legali rappresentanti.

Il dispositivo

Il deferimento va pertanto accolto in uno alle sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe trascritto, infligge al Sig. Antonio Caliendo la inibizione di mesi 10 (dieci) e alla Società Modena Srl la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi qualora si iscriva a un qualsiasi campionato organizzato dalla FIGC.

 

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