F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD ARL FC Grosseto), SOCIETÀ SSD ARL FC GROSSETO – (nota n. 2339/1093 pf16-17 GP/GT/ag del 27.09.2017).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PINCIONE MASSIMILIANO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società  SSD ARL FC Grosseto), SOCIETÀ SSD ARL FC GROSSETO - (nota n. 2339/1093  pf16-17 GP/GT/ag del 27.09.2017).

Il Deferimento

Con atto del 27 settembre 2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Pincione Massimiliano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD ARL Football Club Grosseto per rispondere della “violazione dell’art. 1bis, comma 3, del CGS, perché, sebbene ritualmente convocato, non compariva innanzi alla Procura Federale in occasione delle audizioni del 21/06/2017 e del 27/06/2017, senza fornire idonea giustificazione”; deferisce anche la Società per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, “per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto”.

Il deferimento è stato proposto dalla Procura perché il Sig. Pincione, benché ritualmente convocato, non si presentava per ben due volte consecutive e senza  idonea giustificazione, all’audizione del medesimo disposta dalla Procura nel corso delle indagini volte ad accertare se fosse stato commesso un illecito sportivo riguardo alla gara Grosseto-Olbia del 22.5.2016, stagione sportiva 15/16, semifinale play Off serie D, in relazione a quanto segnalato dall’allenatore del Grosseto Sig. Nevio Orlandi, al Presidente Massimiliano Pincione con un SMS del 2.6.2016.

Il dibattimento

All’udienza del 23 novembre 2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con la seguente richiesta sanzionatoria:

- per Pincione Massimiliano: inibizione di mesi 3 (tre).

- per la Società SSD ARL Football Club Grosseto: ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dagli atti depositati dalla Procura Federale, ed in particolare dalle convocazioni per le audizioni del 21.6 e 27.6 del 2016 emerge effettivamente che il deferito non si è presentato alle predette audizioni, regolarmente comunicate.

In proposito, la nota della Società in data 20.6.2017 attestante la residenza del deferito negli Stati Uniti e la conseguente disponibilità del medesimo ad essere sentito in video/teleconferenza, non costituisce una idonea giustificazione delle mancate audizioni del deferito in persona.

L’art. 1bis, comma 3, del CGS, prevede, infatti, l’obbligo di “presentarsi” avanti agli organi della giustizia sportiva, e dunque di presenziare in persona alle audizioni, e di regola la residenza all’estero non è di impedimento alla partecipazione alle audizioni se comunicate con debito anticipo, com’è avvenuto nella fattispecie ove entrambe le convocazioni per le audizioni del 21 e 27.6 risultano consegnata via pec con congruo anticipo

Sussiste, pertanto, la responsabilità di Massimiliano Picione per i fatti oggetto del deferimento, così come, di conseguenza, la responsabilità diretta della Società.

Il dispositivo

Pertanto, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Pincione Massimiliano: inibizione di mesi 3 (tre).

- per la Società SSD ARL Football Club Grosseto: ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it