F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/TFN-SD del 22 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANGELO GIANFRANCO (Consigliere della Società US Ancona 1905 Srl), CIMA LUIGI (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS per la Società US Ancona 1905 Srl, nella s.s. 2017/18 DS della Società ASD Monticelli), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL – (nota n. 5788/97 pf 17-18 GP/GT/ag del 9.1.2018).

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D’ANGELO GIANFRANCO (Consigliere della Società US Ancona 1905 Srl), CIMA LUIGI (all’epoca dei fatti non tesserato ma svolgente attività ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 CGS per la Società US Ancona 1905 Srl, nella s.s. 2017/18 DS della Società ASD Monticelli), SOCIETÀ US ANCONA 1905 SRL - (nota n. 5788/97 pf 17-18 GP/GT/ag del 9.1.2018).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 9 gennaio 2018, ha sottoposto a cognizione di questo Tribunale il deferimento dei Sigg.ri D’Angelo Gianfranco (consigliere della Società US Ancona 1905 Srl e responsabile del settore giovanile della stessa Società) e Cima Luigi (all’epoca dei fatti non tesserato, ma svolgente attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 CGS a favore della Società US Ancona 1905 Srl; attualmente tesserato per la Società ASD Monticelli) per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli artt. 33 e 91 comma 1 NOIF per avere:

il D’Angelo, “reiteratamente e personalmente preteso e ottenuto (a mezzo assegni e accrediti sulla propria Postepay) somme di denaro dalla Signora Lara Ciciotti, madre del giovane calciatore Marchetti Marco, al fine di favorire il tesseramento, la permanenza e il conseguente “addestramento tecnico” (quale giovane di serie) dello stesso nelle strutture ospitanti i giovani calciatori non residenti in Ancona; personalmente negato la concessione al calciatore Marchetti Marco di un nulla osta per un provino con la Società Sampdoria, nonché la partecipazione dello stesso al Torneo Città di Viareggio, motivando tali decisioni con il mancato rispetto degli accordi economici della madre in relazione agli omessi pagamenti della stessa delle somme inizialmente e indebitamente richieste per il tesseramento e la permanenza del figlio nelle strutture dell’Ancona Calcio, richiedendole ulteriori somme per autorizzare tali attività”;

il Cima, “svolto un’attività di intermediazione finalizzata a favorire il tesseramento del giovane calciatore Marchetti Marco con la Società US Ancona Calcio Srl, in violazione delle norme federali che regolano la materia e non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo al riguardo, pretendendo e percependo indebitamente somme di denaro per tale attività; il tutto legittimando le pretese economiche avanzate dal Sig. D’Angelo Gianfranco, dirigente della US Ancona, alla madre del calciatore”.

È stata, altresì, deferita la Società US Ancona 1905 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS “in quanto Società alla quale apparteneva il tesserato D’Angelo Gianfranco al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata dallo stesso e dal Sig. Cima Luigi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del CGS”. (In corsivo il testo letterale del deferimento: n.d.r.) Il deferimento, avente ad oggetto il “comportamento scorretto e non regolamentare dei Sig.ri Cima Luigi, D'angelo Gianfranco, De Nicola Ercole (US Ancona 1905), tenuto nei confronti della madre del calciatore Marco Marchetti (13/05/1999), alla quale sono state più volte richieste somme di denaro per l'attività del figlio”, aveva tratto le mosse da un esposto della Sig.ra Lara Ciciotti, per l’appunto madre del suddetto calciatore all’epoca minore d’età, la quale aveva denunciato alla Procura Federale il fatto che dall’agosto 2016 in poi era stata destinataria di reiterate richieste di danaro da parte dei Sigg.ri D’Angelo Gianfranco e Cima Luigi al fine di favorire il tesseramento del figlio nella squadra della Società US Ancona 1905 Srl; costei aggiungeva che le era stato richiesto altro denaro per la partecipazione del ragazzo al Torneo di Viareggio con la Società US Ancona e ad un provino con la Società Sampdoria, danaro che non fu versato ragion per cui il calciatore non sarebbe stato convocato per Viareggio e neppure avrebbe sostenuto il provino con la Sampdoria; all’esposto venivano allegate copie di quattro assegni che la Ciciotti affermava di aver consegnato al D’Angelo.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Liberati) ed il Sig. D’Angelo Gianfranco, assistito dagli Avv.ti Chiacchio e Cozzone, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per il D’Angelo sanzione base inibizione di mesi 7 (sette), diminuita di 1/3 (mesi due), sanzione finale inibizione di mesi 5 (cinque).

Il Tribunale, all’esito di un primo esame degli atti, ha ritenuto incongrua la sanzione ed ha invitato le parti a presentare una nuova proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, che è risultata così formulata: sanzione base mesi 9 (nove) di inibizione, diminuita di 1/3 (mesi tre), sanzione finale inibizione di mesi 6 (sei).

Il Tribunale, ritenuta rituale la formulazione della proposta e questa volta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

PRESO ATTO

che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Gianfranco D’Angelo ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con le sanzioni sopra evidenziate;

VISTO

l’art. 23 comma 1 CGS, ai sensi del quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

VISTO

l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI: la pronuncia dovrà essere emanata entro 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

RILEVATO conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione indicata congrua e comunicato che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo;

- dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto;

- dispone la prosecuzione del dibattimento nei confronti degli altri deferiti.

Il dibattimento

La Procura Federale (Avv. Liberati) ha illustrato il deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, in una alle seguenti sanzioni: per il Sig. Cima Luigi inibizione di mesi 7 (sette), per la Società US Ancona Calcio 1905 Srl l’ammenda di € 2.000,00 (duemila). I deferiti Cima ed Ancona Calcio non sono comparsi, né hanno depositato o trasmesso a questo Tribunale scritti difensivi.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue. All’esito delle indagini svolte dalla Procura Federale e, più in particolare, dalle audizioni delle parti coinvolte nel procedimento, è emerso che il Cima ebbe a percepire dalla Ciciotti, che egli aveva personalmente conosciuto, somme di denaro da lui stesso richieste, che non hanno trovato altra plausibile, documentata giustificazione, al di là delle dichiarazioni di circostanza, e che ragionevolmente, quindi, sulla base dell’istruttoria procedimentale e dei suoi esiti, possono ritenersi indirizzate allo scopo di favorire l’attività calcistica del figlio minorenne della Ciccotti, a nome Marco Marchetti, presso la Società US Ancona 1905 Srl.

Il Cima ha ammesso, in sede di audizione innanzi la Procura Federale, di aver ricevuto dalla Ciciotti una somma di denaro (€ 500,00); in merito alle ragioni economiche che hanno determinato la mancata partecipazione del calciatore al Torneo di Viareggio ed al provino della Società Sampdoria, egli ha poi dichiarato di aver saputo che la Ciciotti non aveva rispettato gli impegni con la Società Ancona, ragion per cui al calciatore non era stato concesso il nullaosta per il Torneo di Viareggio.

Questi gli elementi di fatto, non vi è alcuna prova in atti che supporti l’assunto del deferito secondo e giustifichi le cause della mancata partecipazione del Marchetti al provino della Società Sampdoria.

Più precisamente, acquisiti i fatti storici del passaggio di denaro tra il Cima e la signora Ciccotti, la mancata partecipazione del calciatore al provino e la sua mancata convocazione al torneo di Viareggio, non emergono elementi congruenti in grado di comprovare l’assunto del Sig. Cima secondo cui il suddetto passaggio di denaro avrebbe avuto causa nel rimborso delle spese di viaggio che il Cima avrebbe dovuto anticipare per favorire la sistemazione calcistica del Marchetti.

Il comportamento tenuto dal Cima, al di là di ogni altra considerazione, appare sicuramente contrario alla ordinaria e deontologicamente corretta condotta che un dirigente sportivo deve sempre tenere nell’esercizio della propria attività di rilevanza federale, siccome connotata dalla poca trasparenza e correttezza nei rapporti, tale perciò da porsi in contrasto con i principi stabiliti nell’art. 1 bis comma 1 CGS.

Il deferimento va, pertanto, accolto. La sanzione riportata nel dispositivo, che è conforme alla richiesta della Procura Federale.

La Società US Ancona 1905 Srl, ancorché inattiva e privata del vincolo dei calciatori tesserati (CU n. 9 del 9 agosto 2017 Stagione Sportiva 2017/2018), ma tuttora affiliata FIGC, risponde delle violazioni contestate ai Sigg.ri D’Angelo Gianfranco e Cima Luigi ed accertate come tali.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. D’Angelo Gianfranco.

In accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- al Sig. Cima Luigi: l’inibizione di mesi 7 (sette);

- alla Società US Ancona 1905 Srl: l’ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).

 

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