F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 57/TFN-SD del 30 Marzo 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFO FEDERICO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SSD Viareggio 2014 ARL), SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL – (nota n. 5785/252 pf 17-18 AA/GP/mg del 9.1.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFO FEDERICO (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Società SSD Viareggio 2014 ARL), SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL - (nota n. 5785/252 pf 17-18 AA/GP/mg del 9.1.2018).
Il deferimento
Con provvedimento n. 5785/252 pf17-18/AA/GP/mg del 9 gennaio 2017 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1) Sig. Raffo Federico, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società SSD Viareggio 2014 ARL per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Mariani Francesco, le somme accertate dalla CAE della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 297 del 27.04.2017, confermata dal TFN – SEZ. V.E. con decisione pubblicata con C.U. n. 1/TFN del 3.07.2017, e al calciatore, Sig. Rosati Fabio, le somme accertate dalla CAE della LND con decisione pubblicata con C.U. n. 317 del 16.05.2017, confermata dal TFN – SEZ. V.E. con decisione pubblicata con C.U. n. 4/TFN del 2.08.2017, nel termine di trenta giorni dalla rispettiva comunicazione delle predette pronunce del TFN – SEZ. V.E.;
2) la Società SSD Viareggio 2014 ARL, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
Con il deferimento, la Procura chiedeva all’Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.
Il fatto
Con nota-segnalazione del 19.09.2017, il Segretario della LND – Dipartimento Interregionale comunicava alla Procura Federale che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche:
- con decisione pubblicata con C.U. n. 1/TFN-SVE del 3.07.2017 e comunicata alla Società SSD Viareggio 2014 ARL a mezzo PEC in data 4.07.2017, aveva confermato (con condanna alle spese per € 200,00) la pronuncia della CAE della L.N.D., pubblicata con C.U. n. 297 del 27.04.2017, con la quale la predetta Società era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mariani Francesco della somma di € 4.100,00;
- con decisione pubblicata con C.U. n. 4/TFN- SVE del 2.08.2017 e comunicata alla Società SSD Viareggio 2014 ARL a mezzo PEC in data 3.08.2017, aveva confermato la pronuncia della CAE della L.N.D, pubblicata con C.U. n. 317 del 16.05.2017, con la quale la predetta Società era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Di Paola Francesco della somma di € 10.610,82;
- con decisione pubblicata con C.U. n. 4/TFN-SVE del 2.08.2017 e comunicata alla Società SSD Viareggio 2014 ARL a mezzo PEC in data 3.08.2017, aveva confermato la pronuncia della CAE della L.N.D., pubblicata con C.U. n. 317 del 16.05.2017, con la quale la predetta Società era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Pagano Biagio della somma di € 9.504,55;
- con decisione pubblicata con C.U. n. 4/TFN-SVE del 2.08.2017 e comunicata alla Società SSD Viareggio 2014 ARL a mezzo PEC in data 3.08.2017, aveva confermato (con condanna alle spese per € 300,00) la pronuncia della CAE della L.N.D, pubblicata con C.U. n. 317 del 16.05.2017, con la quale la predetta Società era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Rosati Fabio della somma di € 6.700,00;
- la Società provvedeva al pagamento di quanto dovuto in forza di tutte le decisioni suindicate, nei termini previsti dalla normativa federale, soltanto per le somme dovute ai Signori Di Paola Francesco e Biagio Pagano (le cui posizioni venivano pertanto stralciate);
- per quanto riguarda i calciatori Fabio Rosati e Francesco Mariani, la Società provvedeva, invece, ai pagamenti in data 13.12.2017, oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del TFN-SVE;
- a propria discolpa, la Società deduceva con memoria difensiva che avrebbe a più riprese sollecitato i due atleti a rendere noto il codice IBAN per provvedere ai pagamenti tramite bonifico bancario, senza tuttavia ricevere riscontro, e che soltanto nei mesi successivi – ormai decorso il termine regolamentare per l’adempimento tempestivo – sarebbe stato possibile provvedervi a seguito di intercorsi contatti con il legale degli atleti medesimi;
- di diverso avviso la Procura, secondo la quale la Società avrebbe ben potuto provvedere al pagamento, nel termine prescritto, ricorrendo a modalità alternative rispetto al bonifico bancario, quali l’invio di un vaglia postale presso il domicilio dei calciatori ovvero il deposito delle somme presso la Lega di appartenenza.
Alla stregua dei cennati fatti, la Procura Federale ha incardinato il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – mediante notifica del deferimento in epigrafe che qui si intende pedissequamente trascritto.
I deferiti hanno depositato memorie difensive in data 7.03.2018 con le quali sostanzialmente reiterano le difese già svolte in sede istruttoria
Il dibattimento
Alla seduta del 15/03/2018, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato al deferimento chiedendone l’integrale accoglimento e rassegnando le seguenti richieste sanzionatorie:
- mesi 9 (nove) di inibizione a carico del Sig. Raffo Federico, quale Amministratore delegato e legale rappresentante della Società;
- 4 (quattro) punti di penalizzazione a carico della Società SSD Viareggio 2014 ARL oltre ad € 1.800,00 (Euro milleottocento/00) di ammenda.
È altresì comparso il Sig. Raffo Federico personalmente, assistito dall’Avv. Cristiano Baroni; gli stessi, dopo aver esposto al Collegio le proprie ragioni, si sono riportati alle memorie in atti, chiedendo al Tribunale pronuncia assolutoria o, in subordine, di irrogazione di una sanzione più lieve, con esclusione di ogni comminatoria di penalità di punti in classifica.
I motivi della decisione
La responsabilità degli incolpati emerge per tabulas.
I pagamenti agli atleti sono stati effettuati dalla Società il 13 dicembre 2017, rispettivamente tre e quattro mesi dopo la scadenza del termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione delle decisioni alla Società.
Non v’è dubbio che la Società, ed il suo legale rappresentante, abbiano dimostrato complessivamente un atteggiamento di collaborazione, ed entro certi limiti anche di piena correttezza, considerato il pagamento tempestivo effettuato in favore dei calciatori Pagano Biagio e Di Paola Francesco.
Tuttavia, non si evince un altrettanto comportamento congruamente conformativo e diligente nei riguardi degli altri due atleti Rosati e Mariani.
La documentazione prodotta per dimostrare il tentativo di adempimento tempestivo delle obbligazioni residue, i cui pagamenti sono stati effettuati si ripete soltanto in data 13.12.2017, non è idonea a valere come esimente.
Ed invero, la Società deferita ha prodotto una mera riproduzione fotografica di una lettera semplice, asseritamente spedita nei termini, con la quale sarebbero stati richiesti agli atleti gli estremi per procedere al pagamento.
Essa ha altresì prodotta una comunicazione e-mail, dello stesso tenore, inviata al legale degli atleti nell’imminenza della scadenza del termine di pagamento dell’obbligazione pecuniaria.
Ebbene, né l’una né l’altra modalità di comunicazione sono ritenute dal Collegio idonee a comprovare il rispetto degli obblighi, tanto più che neppure risulta comprovata la circostanza che la comunicazione sia stata effettivamente ricevuta dai suoi destinatari, così da ipotizzare una sorta di “mora credendi”.
La Società, ben consapevole delle conseguenze di un pagamento tardivo, ben avrebbe potuto e dovuto adoprarsi con adeguata diligenza, organizzandosi amministrativamente per conseguire il risultato finale ovvero far constatare, con idonee modalità probanti, l’eventuale inerzia (o tacito rifiuto) dei due atleti a collaborare e/o ricevere il pagamento.
Va soggiunto, che le circostanze esimenti addotte dalla Società, oltre a non essere congruamente corroborate sul piano probatorio, neppure appaiono pacifiche tenuto conto delle comunicazioni rinvenute in atti, con le quali il difensore dei creditori ha contestato alla Società medesima, ancora a dicembre, il comportamento poco chiaro e/o collaborativo della debitrice.
Il Collegio ritiene, ad ogni modo, che la condotta della Società possa essere, nel suo complesso, positivamente apprezzata (tempestivo pagamento delle somme a due calciatori; tentativi di contatto con gli altri due atleti; estinzione del debito ancorché in ritardo) ai fini della determinazione delle sanzioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento parziale delle richieste della Procura Federale, accertata la responsabilità disciplinare:
1) del Sig. Raffo Federico, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società SSD Viareggio 2014 ARL per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS;
2) della Società SSD VIAREGGIO 2014 ARL, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.
- dispone irrogarsi ai predetti, per le ragioni espresse in narrativa, le seguenti sanzioni disciplinari:
1) mesi 2 (due) di inibizione a carico del Sig. Raffo Federico, nella sua qualità;
2) punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) a carico della Società SSD Viareggio 2014 ARL.
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