F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/TFN-SD del 2 Maggio 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL – (nota n. 10139/1121 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSI SILVIO Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Società SS Akragas Città Dei Templi Srl), SOCIETÀ SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI SRL - (nota n. 10139/1121 pf 17-18 GP/GC/blp del 13.4.2018).
Il deferimento
Con provvedimento del 13 aprile 2018, con udienza fissata al 27.4.2018, la Procura Federale deferiva dinanzi questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:
1) Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, per rispondere della violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; con l’applicazione della recidiva.
2) La Società SS Akragas Città Dei Templi Srl: 1. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Akragas Città dei Templi Srl, come sopra descritto; 2. per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l’applicazione della recidiva.
Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti ha presentato una memoria difensiva.
Il dibattimento
Alla riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha concluso per l’integrale accoglimento dell’atto di deferimento, richiedendo a carico dei deferiti l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Silvio Alessi 5 (cinque) mesi e giorni 15 (quindici) di inibizione; nei confronti della Società SS Akragas Città Dei Templi Srl punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Il deferimento trae spunto dall’attività d’indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n.1121 pf17-18, avente ad oggetto: “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16/03/2018, da parte della Società SS Akragas Città dei Templi Srl delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018 così come previsto dall’art. 85 delle NOIF, lett. C) paragrafo V)”.
In merito alla posizione dei deferiti Silvio Alessi e Società SS Akragas Città Dei Templi Srl, si osserva che dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie, dai documenti prodotti dalla Procura Federale, effettivamente risulta che la Società SS Akragas città dei Templi Srl non ha versato, entro il termine del 16/03/2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati, adempimento previsto dall’art. 85 delle NOIF, lettera C), paragrafo V).
Di conseguenza, si rileva che risulta raggiunta la piena prova in merito alla fattispecie in esame e di tutte le violazioni regolamentari contestate ai deferiti dalla Procura Federale.
È pertanto possibile ritenere oltre ogni ragionevole dubbio, che il Signor Silvio Alessi è pienamente responsabile della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, e di conseguenza alla SS AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, risulta ascrivibile una responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante, con la violazione prevista dall’art. 4, comma 1, del CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone a carico dei deferiti, l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Silvio Alessi l’inibizione per mesi 5 (cinque) e giorni 15 (quindici); per la Società SS Akragas Città Dei Templi Srl la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento,00).
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