F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 71/TFN-SD del 12 Giugno 2018 (motivazioni) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO – (nota n. 9041/886pf17-18/GP/GT/ag del 23.03.2018).
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO - (nota n. 9041/886pf17-18/GP/GT/ag del 23.03.2018).
Il deferimento
Con provvedimento n. 9041/886pf17-18/GP/GT/ag del 23.03.2018, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la Società ASD Città Di Gragnano, per la violazione di cui all’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2 CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio allenatore e tesserato Sig. Campania Rosario, il quale ha raggiunto con la Procura Federale un accordo ex art. 32 sexies, comma 1 CGS.
Il patteggiamento
Alla riunione odierna sono comparsi la Procura Federale (Avv. Alessandro Avagliano) e l’Avv. Giovanni Calabrese per la Società ASD Città Di Gragnano, i quali, prima dell’apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, così determinata: per la Società ASD Città Di Gragnano, sanzione base ammenda di € 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00), diminuita di 1/3 (Euro ottocento/00), sanzione finale ammenda di 1.600,00 (Euro milleseicento/00).
Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:
rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società ASD Città Di Gragnano, a mezzo del proprio nominato difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS con la sanzione sopra evidenziata; visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all’organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00) a carico della Società ASD Città Di Gragnano.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.
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