Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0052/CFA del 31 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione assunta dal Giudice sportivo presso il Comitato regionale Liguria, n. 25 del 14.10.2021
Impugnazione – istanza: Presidente federale/M.S. – G.G.B. - USD Quiliano & Valleggia
Massima: Su ricorso del presidente FIGC viene riformata la decisione del GS Liguria che aveva sanzionato con la fino al 9 ottobre 2023 il massaggiatore e con l’inibizione fino al 9 aprile 2024 il dirigente, il primo perché al termine della partita, mentre il Direttore di gara si trovava ancora sul terreno di gioco e 5 calciatori della sua squadra protestavano per una decisione tecnica, il massaggiatore si avvicinava all’arbitro da un lato e lo colpiva con un forte pugno al volto, all’altezza della bocca, che causava al medesimo direttore di gara dolore e una fuoriuscita di sangue dal labbro superiore. Nello stesso frangente, il sig. dirigente, svolgente nella partita le funzioni di assistente di parte per la società, dapprima urlava frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara e, subito dopo, lo colpiva violentemente con la bandierina arrotolata sopra l’orecchio destro, provocandogli un forte dolore e, solo grazie all’intervento di alcuni calciatori che lo trattenevano, non è riuscito nell’intento di colpire nuovamente l’arbitro con la bandierina. Dopo l’aggressione, l’arbitro, si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Savona per ricevere le cure del caso ove gli veniva riscontrato un trauma cranico in regione parietale dx e al labbro superiore, con piccole abrasioni interne, con prognosi di guarigione di 6 giorni salvo complicazioni. Per l’effetto il massaggiatore è sanzionato con l’inibizione di anni 4 ed il dirigente con anni 4 e mesi 6….L’art. 35 CGS disciplina e sanziona le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, l’art. 35, comma 1, reca la seguente definizione: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale”. La norma, poi, contiene il regime delle sanzioni che vengono distinte a seconda della condotta e del ruolo ricoperto dal tesserato (calciatore, tecnico, dirigente). Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, l’art. 35, comma 5, CGS, prevede “i dirigenti, i soci e non soci di cui all’art.2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.”…. Pertanto, le condotte violente che hanno procurato lesioni al direttore di gara rientrano nella previsione dell’art. 35, comma 5, CGS. La predetta norma, infatti, sanziona con l’inibizione nel minimo di due anni la condotta violenta che provoca lesioni personali all’arbitro, attestate con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica….Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra. La stessa norma (art. 35, comma 5, CGS), nello stabilire la sanzione minima di due anni di inibizione, attribuisce al Giudice di determinare in concreto la sanzione sulla base della valutazione della gravità della condotta, il contesto nel quale è avvenuta (comportamento episodico o reiterato), le conseguenze subite dall’arbitro. Sotto tale ultimo profilo, la necessità di un referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica esclude ogni carattere di soggettività rispetto alle lesioni subite…..Nel caso di specie, valutando tutti gli elementi fattuali – e alla luce di quanto sopra detto - il Collegio ritiene che la sanzione adeguata e proporzionata rispetto al comportamento dei due dirigenti non possa essere ridotta ai minimi edittali, anche a tutela della credibilità e della (stessa) tenuta del sistema, che ha il preciso dovere di tutelare al massimo i direttori di gara. Tale esigenza appare ancora più intensa nelle gare dilettantistiche, ove alle società e ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita….Passando alla disamina delle due posizioni, è certamente più grave la condotta del B., assistente di parte, che ha colpito l’arbitro sulla testa (orecchio dx) con la bandierina e, solo per l’intervento di alcuni giocatori della propria squadra, non ha portato a termine altri comportamenti violenti.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 130/CSA del 30 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio C 5, di cui al Com. Uff. n. 257 del 25.11.2021
Impugnazione – istanza: - S.S.D. CALCIO PADOVA C5 A.R.L.
Massima: Confermata l’inibizione fino al 22.12.2021 a carico del dirigente che teneva un comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell'arbitro. In particolare, in tale circostanza, come risulta dal referto arbitrale, in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore alla squadra TIEMME SANGIORGIONE, entrava indebitamente in campo, protestando a gran voce, profferendo le seguenti parole: "non capite un cazzo, state rovinando la partita, che cazzo avete fischiato, siete vergognosi"….La circostanza che la sanzione disciplinare sarebbe stata irrogata nei confronti di un soggetto non responsabile, atteso che la condotta illecita sarebbe stata in realtà posta in essere da altro dirigente della Società, il sig. R. R., è priva di qualsivoglia oggettivo riscontro e si pone in contrasto con le risultanze del referto arbitrale, alle quali, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., come noto, l’ordinamento sportivo attribuisce fede privilegiata.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 127/CSA del 30 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 1CS del 17.11.2021
Impugnazione – istanza: - società A.S.D. Afragolese 1944
Massima: Ridetermina l’inibizione fino al 30.6.2022 in quella fino a tutto il 15 maggio 2022 al dirigente per avere, al termine della gara, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco ed avvicinatosi ad un calciatore avversario lo colpiva con un violento schiaffo al volto. Tale condotta creava un evidente stato di tensione”…Dalla copiosa documentazione prodotta dalla reclamante, è agevole evincere la effettiva ricorrenza della circostanza attenuante di cui alla lett. e) (ma non anche di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 13, C.G.S., posto che il Niutta ha ammesso pubblicamente la propria responsabilità ed ha spontaneamente presentato le proprie scuse, evidentemente valutate come sincere dal calciatore aggredito in quanto dal medesimo accettate. Resta tuttavia la estrema gravità dell’episodio, relativamente al quale l’invocata (e qui riconosciuta) attenuante può comportare una mitigazione della sanzione solo in misura assai modesta, considerata anche la parallela ricorrenza dell’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), C.G.S.. Dalla stessa documentazione prodotta dalla reclamante (articoli di giornale, interviste ecc.), oltre che dai rapporti dei Commissari di Campo, risulta difatti che il sig. N. R., seppure non risulti rivestire formalmente la carica di Presidente, viene da tutti riconosciuto come il patron della società e spesso indicato come “Presidente”. Ed è proprio avvalendosi di tale prerogativa che, evidentemente, egli ha potuto accedere al terreno di gioco da un cancello che i Commissari avevano constatato essere chiuso all’inizio della gara. Pur ritenendo la Corte prevalente l’attenuante (ex art. 13, comma 1, lett. e, C.G.S.), con conseguente accoglimento del reclamo, non si può tuttavia ignorare, in funzione della corretta misura della sanzione, quanto dettagliatamente riferito dai Commissari di Campo, e cioè che il N., dopo essersi abusivamente introdotto sul terreno di gioco, è corso direttamente e deliberatamente verso il calciatore C., altrettanto deliberatamente lo ha colpito con un violento schiaffo al volto (tanto violento da farlo crollare in terra) ed ha creato una situazione di potenziale, grave turbativa dell’ordine pubblico (“solo con il pronto intervento dei dirigenti di ambo le società e dei Commissari di Campo si evitava che la situazione degenerasse in modo catastrofico…” - cfr. rapporto CdC).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 028/CSA del 08 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione calcio femminile, di cui al C.U. n. 19/DCF dell’8.09.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Pomigliano Calcio Femminile
Massima: Ridotta la sanzione dell’inibizione sino a tutto l’8 settembre 2022 inflitta al presidente in quella della l’inibizione fino al 15 dicembre 2021 perché accedeva nell’area dello spogliatoio e, avvicinatosi all’arbitro, gli rivolgeva gravi espressioni ingiuriose e minacciose, costringendolo a cercare riparo e facendolo temere per la propria incolumità. Siffatto comportamento, protrattosi per diversi minuti e che ha richiesto l’intervento di alcuni addetti alla sicurezza, si palesa ancor più grave, sia per il ruolo apicale ricoperto dal Sig. P., sia perché il medesimo, una volta allontanato, intimava alla squadra di non rientrare in campo per la ripresa della gara, che, pertanto, cominciava con circa 9 minuti di ritardo. Ferma restando, pertanto, la gravità del biasimevole comportamento del Sig. P., questa Corte ritiene di non poter condividere che tale comportamento, come ritenuto dal Giudice Sportivo che ha conseguentemente inflitto la sanzione all’uopo prevista dall’art. 35 CGS, possa costituire una condotta violenta. Come è noto, infatti, ai fini dell’applicazione dell’art. 35 C.G.S., è richiesto un “atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale”, laddove, nel caso di specie, l’atteggiamento pur gravemente ingiurioso e minaccioso del P. appare privo della intenzionalità e volontarietà di arrecare lesioni personali, essendo stata l’aggressione, seppure smodatamente irriguardosa e veemente, esclusivamente verbale. Tale circostanza induce questa Corte a qualificare i fatti di cui in narrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 CGS, con conseguente rideterminazione della sanzione inflitta. In ottemperanza ai principi di proporzionalità ed afflittività della sanzione, attese le plurime e protratte ingiurie ed intimidazioni rivolte al direttore di gara, seppur attinte dal vincolo della continuazione, questa Corte ridetermina la sanzione dell’inibizione a carico del Presidente P. sino a tutto il 15 dicembre 2021
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 73 del 06/09/2021
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 137 del 1° aprile 2021 che, nel respingere il ricorso del suddetto ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale FIGC-LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 116 del 3 marzo 2021, ha confermato, a carico del medesimo ricorrente, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività federale fino al 30 aprile 2022, per la violazione dell’art. 35 CGS FIGC
Impugnazione Istanza: M. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Rigettato il ricorso e confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il dirigente con la squalifica fino al 30 aprile 2022 per avere, «al termine della gara, rivolto ripetute espressioni offensive, ingiuriose e intimidatorie all'indirizzo del Direttore di gara stazionando nell'area degli spogliatoi senza mascherina. Inoltre colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla Terna, reiterando le proteste anche durante il breafing con l'osservatore che di fatto non poteva avere luogo. Successivamente, mentre la Terna cercava di abbandonare l'impianto scortata dalle Forze dell'Ordine, il medesimo insisteva nelle proteste seguendo la Terna mentre la filmava con il proprio smartphone. Infine mentre l'Arbitro tentava di introdursi nell'abitacolo, chiudeva con violenza lo sportello dell'automobile colpendolo ad un braccio e provocandogli sensazione dolorifica seguitando a filmare la scena con il proprio cellulare. Sanzione così determinata, ex art. 35 CGS, in ragione della pervicacia della condotta»….Nello specifico - prescindendo da una valutazione sulla rilevanza nella decisione impugnata dell’audizione dell’arbitro e depurato il sindacato del Collegio dalle questioni di puro merito proposte dal ricorrente, sulle quali l’odierno Giudice di legittimità sportiva non può procedere ad un esame in ragione dei noti ed invalicabili limiti di cognizione sanciti dall’ordinamento sportivo e da consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, decisione n. 45/2021) - deve rilevarsi che la gravata pronuncia della Corte Sportiva d’Appello FIGC dell’1 aprile 2021 ha proceduto all’ascolto del direttore di gara in piena osservanza delle norme di diritto e senza in alcun modo travalicare i propri poteri istruttori. Ed è proprio sul tema del rispetto delle norme di diritto che l’odierno Collegio può esclusivamente concentrare la propria cognizione, poiché, a contrario, “esula dal sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport la rivalutazione del materiale probatorio, di esclusiva competenza del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritiene più attendibili” (Collegio di Garanzia, IV Sez., decisione n. 61 del 26 luglio 2019). Interviene, in detto ambito, l’art. 50, comma terzo, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC - collocato nella Parte II dello stesso, Capo IV, rubricato “norme generali sul procedimento” -, il quale, in ordine ai “poteri degli organi di giustizia sportiva”, attribuisce a tali organi, tra cui rientra ovviamente la Corte Sportiva d’Appello, i più ampi poteri di indagine e accertamento: trattasi, all’evidenza, di una norma di chiusura del sistema tesa a conferire al Giudice di merito ogni strumento di natura processuale previsto dall’ordinamento, idoneo all’accertamento ed alla valutazione di fatti e condotte dei soggetti sportivi coinvolti in un procedimento. Detto quadro normativo, per quanto rileva nella fattispecie portata all’esame del Collegio mediante la proposizione del presente ricorso, è coerentemente completato dal successivo quarto comma del citato articolo 50 CGS FIGC, norma di sbarramento, la quale testualmente prevede che “Gli organi di giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione. Non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate”. L’espressa deroga al principio del contraddittorio tra ufficiali di gara e parti – erroneamente ritenuto violato dalla difesa di parte ricorrente – trova coerente collocazione nell’esigenza di uno specifico e separato esame della posizione dei primi, i quali soggiacciono a regole e divieti specifici, anche in virtù della delicata posizione che gli stessi ricoprono: al riguardo, ed a mero titolo esemplificativo, deve richiamarsi l’art. 40 del Regolamento AIA, che indica una lunga serie di doveri dell’arbitro, tra cui il rispetto dei principi di lealtà sportiva, trasparenza e rettitudine che devono improntare la condotta del direttore di gara, non solo all’interno del rettangolo di gioco, ma “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” (cfr. art. 40 Reg. AIA citato). Non deve, altresì, tacersi che in ambito probatorio l’audizione disposta dalla Corte di merito dell’arbitro, sig. …, quale prova costituenda, non costituisce il perno della pronuncia impugnata, bensì un ulteriore elemento di riscontro che ha condotto al convincimento del Giudice Sportivo unitamente al referto della terna arbitrale, prova documentale privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare, ex art. 61 CGS FIGC (cfr. decisione impugnata, pag. 3) Per completezza di trattazione, ed in considerazione del perdurante riferimento operato dalla difesa di parte ricorrente alle modalità di audizione del direttore della gara Folgore Caratese/Associazione Calcio Bra del 28 febbraio 2021 - telefonica ovvero mediante videochiamata -, il Collegio ritiene parimenti legittimo l’operato del Giudice di secondo grado, avendo opportunamente compulsato l’arbitro in modo conforme all’art. 50 CGS FIGC, tenuto conto dell’emergenza sanitaria Covid-19, che impone il divieto di assembranti o comunque l’opportunità di evitare contatti in presenza, laddove non strettamente necessari, come nel caso di specie: si tratta dei medesimi principi informatori che, in ambito processualcivilistico, vengono osservati dagli organi di giustizia per la c.d. “trattazione scritta” dei procedimenti.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 2/CSA del 1 Luglio 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 482 del 03.06.2021
Impugnazione – istanza: Feralpisalò s.r.l
Massima: Confermata l’inibizione sino a tutto il 31 agosto 2021 a carico del presidente “perché, indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara, assumeva atteggiamento minaccioso e ostruzionistico nei confronti dell’Arbitro, arrivando quasi al contatto fisico e rivolgendo allo stesso frasi offensive”
Massima: Confermata l’inibizione sino a tutto il 31 luglio 2021 a carico del direttore sportivo “per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti degli Ufficiali di gara durante la gara e al termine della stessa”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 223/CSA del 14 Giugno 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1448 del 07.06.2021
Impugnazione – istanza: A.S.D. Futsal Polistena C5
Massima: Confermata l’inibizione sino al 30.6.2021 al dirigente, “per avere rivolto all’arbitro frasi offensive, sanzione così determinata in quanto dirigente addetto agli ufficiali di gara”;
Massima: Rideterminata l’inibizione sino al 31.12.2021 in quella più afflittiva fino 31.05.2022 al medico sociale “perché al termine dell’incontro unitamente ad altri soggetti non identificati, teneva un comportamento offensivo e minaccioso contro l’arbitro numero due spintonandolo con una mano al petto e provocandogli momentaneo dolore, condotta che reiterava con frasi offensive nei confronti del suddetto arbitro all’atto dell’uscita dall’impianto sportivo scortato dalle forze dell’ordine”… Anche in tal caso, questa Corte Sportiva ritiene di dover opportunamente aggravare la sanzione, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 74 C.G.S.. La condotta del suddetto professionista, di cui la reclamante ha ritenuto di doverne sottolineare le “riconosciute capacità professionali ed umane”, appare invero a dir poco inqualificabile, soprattutto considerando il ruolo squisitamente tecnico-professionale rivestito dal medesimo all’interno della compagine societaria. Ebbene, risulta concordemente da tutti gli atti di gara che costui si è distinto per particolare volgarità ed aggressività nei confronti dell’arbitro n. 2: “dinanzi a me si poneva il medico del Polistena, sig. …, che minacciava il collega … apostrofandolo con: coglione, sei un pezzo di merda” (arbitro n. 1 sig. …); “il medico della società Polistena, sig. …, urtava uno dei due uomini in divisa spingendomi energicamente all’altezza del petto con la mano destra provocandomi forte dolore…in particolare il predetto medico sig. … che continuava ad inveire nei miei confronti dicendo “abbassa il finestrino che ti sputo io in faccia, pezzo di merda” (arbitro n. 2 sig. …); “… nel frattempo aprivo la porta facendo entrare l’Arbitro n. 2 all’interno dello spogliatoio, proprio mentre il medico sociale sig. … inveiva contro il collega, spingendo con forza dapprima un carabiniere e poi il collega stesso, pronunciando le seguenti frasi “pezzo di merda, sei un coglione, figlio di puttana”….raggiunta l’autovettura insieme al collega arbitro n. 2, il sig. … ha continuato ad offendere il collega dicendo: “ti sputo io gran pezzo di merda” (cronometrista sig. …); “durante le fasi concitate conseguenti alla sospensione della gara, tra i soggetti più esagitati che stazionavano davanti la porta dello spogliatoio, riconoscevo il medico della società Polistena (…). Questi dopo essere riuscito a venire a contatto col secondo arbitro ed averlo spintonato, proferiva frasi gravemente ingiuriose e minacciose nei confronti degli arbitri. Successivamente spintonava anche lo scrivente nel tentativo di entrare dentro lo spogliatoio per venire a contatto con i direttori di gara. Il medesimo non riusciva nel suo intento in quanto riuscivo a contenerlo mentre un rappresentante delle forze dell’ordine presidiava la porta di ingresso” (Commissario di Campo sig. …). La condotta del dott. …., oltre che gravemente e reiteratamente ingiuriosa e minacciosa nei confronti dì un componente della terna arbitrale, si è dunque concretizzata anche in un atto violento che l’art. 35 C.G.S. punisce con la sanzione minima di un anno di inibizione: ne consegue che la sanzione della inibizione sino al 31.12.2021 al medesimo inflitta dal Giudice Sportivo, deve essere aggravata con l’inibizione sino a tutto il 31.5.2022, in applicazione degli artt. 74 e 35 C.G.S..
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 220/CSA del 10 Giugno 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice sportivo C.u. n. 76 del 12 maggio 2021 (Dipartimento interregionale)
Impugnazione – istanza: A.C.F. Alessandria Calcio Femminile
Massima: Rideterminata l’inibizione fino al 22.06.2021 in quella fino al 14.06.2021 al medico sociale per «essere, a fine gara, con atteggiamento gravemente irriguardoso entrato per richiedere il proprio documento ma senza che ne fosse autorizzato, nello spogliatoio della terna arbitrale, violando volutamente anche il protocollo covid-19 previsto dalle disposizioni federali; rivolgeva, inoltre, espressioni offensive nei confronti del direttore di gara». Ciò in quanto più proporzionata rispetto alla violazione commessa.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 162/CSA del 22 Aprile 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 950 del 23.3.2021, con la quale è stata comminata la sanzione della ammenda di € 1000,00 inflitta alla reclamante e l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.10.2021 inflitta al dirigente Sig. V. D.
Impugnazione – istanza: Bovalino Calcio a 5
Massima: Confermata l’inibizione fino al 31.10.2021 inflitta al dirigente “Perché non inserito in distinta assisteva all'incontro dalla tribuna da dove per tutta la durata della gara rivolgeva agli arbitri frasi offensive e minacciose. A fine gara reiterava detto comportamento anche nello spazio antistante gli spogliatoi. Attendeva gli arbitri fuori dal l'impianto di gioco e teneva un comportamento gravemente minaccioso ostacolando l'uscita dell'autoveicolo degli arbitri, dopodiché a bordo del proprio autoveicolo li inseguiva, costringendoli ad effettuare il colloquio con l'osservatore ad oltre 20 km dall'impianto sportivo”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 157/CSA del 15 Aprile 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: decisione pubblicata mediante C.U. n. 116/DIV del 03.03.2021, il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto al Sig. G. D.
Impugnazione – istanza: Sig. G D.
Massima: Confermata l’inibizione a svolgere ogni attività fino all’1.9.2021 al dirigente “per avere nel corso del secondo tempo rivolto reiterate espressioni offensive e ingiuriose all’indirizzo di un A.A. Inoltre, al termine della gara, si introduceva nell’area degli spogliatoi e, seguitando a protestare, colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla Terna. Allontanato, si posizionava di fronte alla finestra del medesimo spogliatoio che colpiva con ripetuti calci e pugni fino a frantumarne i vetri. Successivamente faceva nuovamente ingresso nell’area degli spogliatoi e, senza indossare la mascherina, protestava con fare minaccioso sia nei confronti del Direttore di gara che di un A.A. ponendosi ad un centimetro dal viso di entrambi e nella circostanza, spintonava l’Arbitro con il braccio facendolo indietreggiare. Tale condotta rendeva impossibile il rituale colloquio della Terna con l’O.A. e costringeva, non senza difficoltà, gli Ufficiali di gara a rientrare negli spogliatoi e a farsi scortare dalle Forze dell’Ordine per poter raggiungere la propria autovettura. Infine continuava a rivolgere frasi minacciose e offensive all’indirizzo dell’Arbitro e degli Assistenti, durante la loro permanenza nello spogliatoio e fino all’effettivo abbandono dell’impianto di gioco. Sanzione così determinata in ragione della ostinata pervicacia della condotta, nonché delle disposizioni normative e federali di contenimento della pandemia da Covid19”….In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica fattuale dell’episodio, ritiene che la condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante debba essere configurata come gravemente antisportiva, ai limiti della condotta “violenta”, nell’atteggiamento avuto (se si riflette sulla definizione di condotta violenta, il codice la intende come “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da volontaria aggressività…” - art. 35, comma 1 CGS). Appare davvero sconcertante la sequenza degli episodi, una sorta di continuazione di fatti che lascia perplessi: una condotta che inizia in campo, che prosegue negli spogliatoi con danni a cose, con un “avvicinamento” al volto dell’arbitro senza mascherina (questa, poi, cosa francamente intollerabile), con successivi calci e pugni nella porta della stanza della terna, con calci e pugni e rottura di un finestrone dall’esterno (che, manco a dirlo, dava nella stanza della terna), che prosegue ancora con un “accompagnamento” fino all’auto, nonostante la presenza delle Forze dell’Ordine che scortavano la terna. Tale sequenza, confermata dal direttore di gara, al di là del contatto fisico con l’arbitro o con gli assistenti, conferma un atteggiamento assolutamente “violento” nei fatti, esagerato e privo di qualsivoglia forma di self control e non può che portare alla conferma integrale della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Infatti, per quanto concerne la determinazione della misura delle sanzioni, le disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva precisano che “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Il Nuovo Codice della Giustizia Sportiva prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai soggetti tesserati delle società sportive nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente. Nello specifico l’articolo 9 C.G.S. stabilisce che possa essere comminata ai Dirigenti, ai soci e ai tesserati della società la sanzione della inibizione. Ai sensi dell’articolo 35 C.G.S. costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, ex art. 35 C.G.S., sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione. La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF) Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva o “gravemente irriguardosa “ di cui al comma 1 dell’art. 36 CGS, poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un che va dal “comportamento meramente negligente e/o imprudente”, ovvero di particolare tenuità dell’offesa arrecata a quello della violenza a cose, all’intimidazione e alle offese gravi. Nel caso de quo appare evidente come la condotta posta in essere dal Sig. G. D.debba essere qualificata “a metà” tra la gravemente irriguardosa e la violenta ed è per ciò che appare assolutamente ben applicata l’inibizione di 6 mesi, in quanto in linea con l’art. 36, comma 1, lett. b) del CGS nella parte in cui parla di “inibizione a tempo determinato”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 137/CSA del 01 Aprile 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: delibera del giudice sportivo del Dipartimento interregionale, seguito gara Folgore Caratese/Associazione Calcio Bra di cui in epigrafe, pubblicata in C.u. n. 116 del 03.03.2021
Impugnazione – istanza: Sig. M. C.
Massima: Confermata l’inibizione fino al 30.04.2022 al dirigente «[p]er avere, al termine della gara, rivolto ripetute espressioni offensive, ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo del Direttore di gara stazionando nell’area degli spogliatoi senza mascherina. Inoltre colpiva ripetutamente con calci e pugni la porta dello spogliatoio riservato alla Terna, reiterando le proteste anche durante il breafing con l’osservatore che di fatto non poteva avere luogo. Successivamente, mentre la Terna cercava di abbandonare l’impianto scortata dalle Forze dell’Ordine, il medesimo insisteva nelle proteste seguendo la Terna mentre la filmava con il proprio smartphone. Infine mentre l’Arbitro tentava di introdursi nell’abitacolo, chiudeva con violenza lo sportello dell’automobile colpendolo ad un braccio e provocandogli sensazione dolorifica seguitando a filmare la scena con il proprio cellulare. Sanzione così determinata, ex art. 35 C.G.S., in ragione della pervicacia della condotta»….La Corte, valutata preliminarmente la possibilità di sospendere il giudizio, in base ai documenti ufficiali di gara ritiene che la domanda cautelare sia da respingere posto che, per la determinazione della misura della sanzione, risulta appunto decisivo il presunto atto violento denunciato dall’arbitro nel proprio referto e presente anche nei rapporti di gara degli assistenti, ossia l’ipotetico colpo al braccio, inferto con lo sportello dell’autovettura della terna dal sig. C. al sig. Di L., che integrerebbe la condotta violenta ai danni dell’ufficiale di gara, ex art. 35 C.G.S. È su tale vicenda, dunque, che va rivolta attenzione specifica, sulla quale pesa il rapporto sia dell’arbitro che degli assistenti e sulla quale non sarebbe risolutivo l’ulteriore intervento della procura federale. Sì che, dopo accurata discussione in camera di consiglio, senza in alcun modo sminuire il valore del referto della terna arbitrale, che costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (ex art. 62 C.G.S.; in tema cfr. giurisprudenza consolidata, ex multis, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA), la Corte ha ritenuto indispensabile ascoltare il sig. M. D. L., arbitro della gara in questione, al fine di dirimere qualsiasi dubbio. Al sig. D. L., reso edotto dell’importanza della sua testimonianza, è stato chiesto di descrivere quanto avvenuto nel dopo-gara, con specifica attenzione agli accadimenti verificatisi nel parcheggio dell’impianto. Interrogato, l’arbitro, in primo luogo, ha affermato che il presidente Criscitiello, insieme ad altro dirigente, impediva nel post-gara il colloquio con il proprio osservatore, attraverso un comportamento ingiurioso e irriguardoso. Ha poi ribadito che il ricorrente ha seguito la terna arbitrale nel parcheggio fino all’autovettura, filmandola con il proprio cellulare, senza indossare la mascherina di protezione, come prescritto dal protocollo della Lega di competenza, continuando in atteggiamenti irriguardosi….Tuttavia, di là da tale condotta – già di per sé censurabile –, come anticipato, risulta rilevante per il caso che occupa il comportamento tenuto dal reclamante nel momento nel quale il sig. D. L. saliva sulla propria autovettura. Anche in questo caso l’arbitro, sollecitato nuovamente dalla Corte a chiarire in maniera precisa il susseguirsi degli eventi, ribadiva con assoluta fermezza che dopo aver aperto la portiera dell’automobile per entrare nel veicolo, il C., afferrando il suddetto sportello dalla maniglia, lo sbatteva con violenza contro di lui, mentre era ancora in piedi, colpendolo al braccio, sì da provocargli dolore. Il direttore di gara sul punto, va sottolineato, è stato risoluto ed ha fornito una descrizione molto dettagliata della vicenda. In virtù di quanto precisato, questa Corte non può che qualificare tale specifica condotta come violenta. Un simile comportamento configura la fattispecie di cui all’art. 35, comma 3, C.G.S., la quale prevede la ‘sanzione minima’ dell’inibizione per un anno. A tale sanzione si aggiungono altri due mesi di inibizione, fino al 30 aprile 2022, per la condotta gravemente irriguardosa tenuta dal presidente C., senza soluzione di continuità, sia all’interno che all’esterno dell’impianto, ex art. 36 C.G.S.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 098 CSA del 25 Febbraio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 298 del 9/2/2021
Impugnazione – istanza: U.S. Vibonese Calcio S.R.L.)
Massima: Annullata l’ammenda di € 1.000,00 e ridotta da tre a due giornate la squalifica al tesserato “per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del quarto ufficiale”… La Corte ritiene fondato il ricorso in quanto il comportamento tenuto dal tesserato della Vibonese non si configura come minaccioso ma come irriguardoso nei confronti dell’operato del direttore di gara e dei suoi collaboratori.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 068 CSA del 26 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 232/DIV del 21.12.2020
Impugnazione – istanza: U.S. Avellino 1912 S.r.l.
Massima: Annullata l’ammenda e ridota al presofferto la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.01.2021 inflitta al dirigente, “perché al termine della gara rientrando negli spogliatoi rivolgeva ad un assistente arbitrale una frase offensiva”…Va premesso che questa Corte Sportiva ha ritenuto di sentire l’Assistente sig…. il quale ha sostanzialmente confermato la dinamica dell’evento, avendo anche modo di precisare che il Di Somma, nel voltarsi, lo aveva indubbiamente riconosciuto. Se dunque può ritenersi acclarato che il Dirigente ha avuto una mera reazione istintiva di stizza per essere stato urtato mentre scendeva, rischiando anche di cadere sugli scalini, e che tale reazione esclude una precisa volontà di recare offesa verbale all’Assistente, va tuttavia considerato che la frase pronunciata non pare totalmente priva di portata irriguardosa, nella misura in cui il … sapeva di rivolgersi ad un Assistente arbitrale, al quale avrebbe potuto e dovuto chiedere spiegazioni in termini meno bruschi e volgari.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 066 CSA del 21 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 72 del 17.12.2020
Impugnazione – istanza: A.S.D. Union San Giorgio Sedico
Massima: Ridotta la squalifica inflitta al dirigente fino al 17.04.2021 a quella sino a tutto il 17 Febbraio 2021 “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un calciatore avversario, nonché frase irriguardosa nei confronti di un A.A.”…Ed infatti, con specifico riferimento ai fenomeni discriminatori, è necessario distinguere, in seno ai diversi comportamenti, ciò che costituisce un effettivo «atteggiamento discriminatorio limitativo della dignità e della libertà personale e atto a offrire al destinatario ridotti diritti ed a porre in essere, nei suoi confronti, atteggiamenti ghettizzanti», dal «mero insulto becero ed ineducato» il quale, pur essendo egualmente sanzionato – sulla base di altre disposizioni normative –, «non comporta per il destinatario dell’insulto […] alcuna specifica limitazione (discrimine) della sua libertà e/o dignità» (cosí, Corte giust. fed., Sez. un., in C.u. FIGC, 20 Gennaio 2014, n. 179/CGF, punto 4). Ai sensi dell’art. 28 C.G.S. costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. La fattispecie, pertanto, si presenta particolarmente “ampia”, ricomprendendo anche le discriminazioni territoriali per nazionalità o addirittura per origine etnica. Nel caso de quo, infatti, appare evidente che, con l’intera frase composta dalla parola “omissis” e dall’ulteriore aggiunta “……”, il sig. … abbia voluto attribuire una valenza non solo offensiva, ma anche discriminatoria.D’altronde anche il motivo di reclamo, finalizzato alla derubricazione della fattispecie, in base alla quale ogni nazionalità potrebbe avere un connotato discriminatorio è recessivo rispetto all’ampiezza della previsione della norma. Pur tuttavia, proprio l’ampiezza della previsione dell’art. 28, impone di fare qualche distinguo. In particolare la discriminazione razziale – che costituisce condotta ostativa al naturale processo di integrazione tra i popoli – è sicuramente più grave di quella territoriale, ipotesi che, seppur deprecabile, si presta a maggiori interpretazioni. Appare chiaro che se il Legislatore federale ha voluto di recente ricomprendere tra i “Comportamenti discriminatori” anche quelli fondati sulla nazionalità o sull’origine etnica, distinguendoli da quelli tipicamente razziali, è compito degli Organi di giustizia prendere in considerazione anche le differenze. Discriminazioni per razza, colore, sesso o religione: anch’esse appaiono più gravi della discriminazione meramente territoriale. Alla luce di quanto sopra, questa Corte, conformemente al dato normativo, ritiene che la condotta perpetrata dall’allenatore Sig. .., ancorché qualificata come discriminatoria, possa beneficiare, nel caso di specie e anche in considerazioni del contesto in cui è avvenuto il f atto, dell’attenuante generica o “innominata” di cui all’art. 13, comma 2 C.G.S, proprio per la diversa valenza della discriminazione medesima. Infatti il .. ha profferito quella frase in un momento di particolare concitazione agonistica (si era a fine gara e la sua squadra stava perdendo per 3 a 2) e dalla lettura della documentazione appare dubbio che la frase sia stata urlata a gran voce, dal momento che non è stata sentita direttamente dal destinatario dell’offesa, il calciatore del …, né direttamente dall’arbitro (al quale l’ha riferita l’assistente). Tale circostanza nulla toglie al fatto che l’espressione sia stata profferita, ma costituisce un elemento di valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c., ai fini della configurazione dell’attenuante di cui sopra. Ma, giova ribadirlo, ciò che offre lo spazio per l’applicazione dell’attenuante è che la frase, ancorchè offensiva e deprecabile, attinge ad una discriminazione di origine territoriale che, a giudizio di questa Corte, può ritenersi, nel caso di specie, meno grave di quella tipicamente di razza, colore, sesso o religione. La sanzione della squalifica, quindi, alla luce del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 2, può essere ridotta (in senso conforme a tale orientamento si veda anche decisione della Corte Giust. Fed. a sez. unite in C.U. n. 088 del 13.7.2020). Ciò in omaggio al principio di proporzionalità che anima sempre le decisioni degli Organi della giustizia sportiva che stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutando le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva. L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (principale della pena è la rieducazione del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Le sanzioni devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); inoltre esse non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Pertanto l’ampiezza dell’art. 28 ha assimilato fattispecie diverse tra loro che, come nel caso in questione, possono dar luogo a comminazioni di sanzioni uguali per fattispecie di gravità diversa. Il Sig. …, pur serbando una condotta discriminatoria e contraria alle regole di comportamento previste dalla normativa vigente, non ha fatto alcun riferimento specificamente “razziale” del soggetto destinatario, bensì unicamente alla sua provenienza territoriale. Questa Corte, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, in ottemperanza al principio di proporzionalità e considerata l’attenuante generica di cui all’art, 13, comma 2 C.G.S., ritiene equo ridurre la sanzione della squalifica inflitta sino al 17 Febbraio 2021, riducendo alla metà la sanzione comminata dal primo Giudice
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 062 CSA del 12 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 170/DIV del 17.11.2020
Impugnazione – istanza: Sig. C.M..
Massima: Tenuto conto della sospensione della sanzione dal 27/11/2020, la sanzione dell’inibizione a tutto il 28.02.2021 viene rideterminata nell’inibizione a tutto l’8.03.2021.al dirigente “perché al termine della gara, entrava indebitamente nel recinto di gioco e, avvicinato l’arbitro, con fare aggressivo e minaccioso gli rivolgeva reiterate frasi offensive e minacciose. Tale comportamento veniva più volte reiterato negli spogliatoi. In una di tali occasioni si avvicinava pericolosamente al medesimo con fare aggressivo prontamente fermato dalle forze dell’ordine.”…Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, per la gravità e offensività delle espressioni formulate nei confronti del direttore di gara da parte del Presidente della società U.S. Grosseto 1912 s.r.l., che nelle circostanze per cui è causa ha completamente disatteso i fondamentali doveri di lealtà e compostezza cui è tenuto in primis un dirigente del suo rango in ossequio alla normativa federale. Seppur, come detto, i comportamenti di cui trattasi rimangano, sicuramente, irrispettosi e riprovevoli, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale, ridurre la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale, a tutto l’08.03.2021, tenuto conto della sospensione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 060 CSA del 12 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 224/DIV del 15.12.2020
Impugnazione – istanza: U.S. Viterbese 1908 S.r.l.
Massima: Confermata l’ammenda di € 2.000,00 alla società ma rideterminata la sanzione dell’inibizione federale fino a tutto il 27 Febbraio 2021 con l’inibizione a tutto il 01.02.2021 al dirigente «perché al termine della gara rivolgeva alla quaterna arbitrale reiterate frasi offensive»…Il comportamento del dirigente, di là da qualsiasi circostanza, è infatti da considerarsi in violazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S., e va senza dubbio fortemente stigmatizzato. È dunque da condannare la condotta tenuta dall’U.., il quale, in qualità di dirigente, avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara e dei commissari di campo (art. 4 C.G.S.), nonostante la concitazione del momento. La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura in violenti azioni, costituisce un contegno assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se dirigente. Tuttavia, valutati gli atti di gara, in ragione del comportamento dell’U.. emerso in sede dibattimentale, si ritiene che la sanzione dell’inibizione possa essere in parte diminuita in misura proporzionata alla condotta posta in essere (cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, 7 Febbraio 2020, dec. n. 130; Corte sportiva d’appello nazionale, 16 Dicembre 2019, dec. n. 105).
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 059 CSA del 12 Gennaio 2021
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 222/DIV del 14.12.2020
Impugnazione – istanza: Sig. B.S..
Massima: Confermata l’ammenda di € 1.000,00 alla società ma rideterminata la sanzione dell’inibizione federale fino a tutto il 27 Febbraio 2021 con l’inibizione a tutto il 01.02.2021 al dirigente per aver protestato in maniera ‘colorita’, contesta di aver assunto un comportamento minaccioso e intimidatorio nei confronti del direttore di gara…Il comportamento del B.., di là da qualsiasi circostanza, è infatti da considerarsi in violazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), e va senza dubbio fortemente stigmatizzato. Quest’ultimo avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara e dei commissari di campo (art. 4 C.G.S.). La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura in violenti azioni, costituisce un contegno assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se dirigente. Tuttavia, valutati gli atti di gara, in ragione della condotta del B..emersa in sede dibattimentale, si ritiene che la sanzione dell’inibizione possa essere in parte diminuita in misura proporzionata alla condotta posta in essere (cfr. Corte sportiva d’appello nazionale, 7 Febbraio 2020, dec. n. 130; Corte sportiva d’appello nazionale, 16 Dicembre 2019, dec. n. 105).
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 049 CSA del 30 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n.196/DIV del 30.11.2020
Impugnazione – istanza: PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.
Massima: Ridotta la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 28.02.2021 alla inibizione fino a tutto il 31 Gennaio 2021 a carico del dirigente per il comportamento reiteratamente offensivo quale reazione contro l’espulsione di un giocatore…La circostanza che il comportamento censurato sia riferibile ad un solo episodio non esclude affatto quella reiterazione del comportamento scorretto che l’arbitro ha puntualmente riportato e che deve, pertanto, ritenersi pienamente provata per il valore probatorio privilegiato attribuito dall’ordinamento sportivo al rapporto del direttore di gara. Analogamente, priva di consistenza appare l’argomentazione circa l’uso del linguaggio che, secondo la reclamante, sarebbe stato solo offensivo e non già minaccioso o ingiurioso, considerato che proprio la norma invocata, indica sia il comportamento offensivo che quello minaccioso o ingiurioso, ponendoli tutti sul medesimo piano e attribuendo a ciascuno di essi la medesima conseguenza sanzionatoria. Tuttavia, quanto alla misura della sanzione, considerazioni di equità inducono a ritenere che, in ragione del comportamento complessivamente considerato, possa pervenirsi ad una mitigazione della sanzione e, dunque, ad una sua parziale riduzione.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 043 CSA del 23 Dicembre 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 209/DIV del 7.12.2020
Impugnazione – istanza: Padova
Massima: Rideterminata la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 31.12.2020 nei limiti del presofferto a carico del dirigente che rinvolgendosi ad un tesserato avversario gli diceva: “Ma che ti lamenti, ma di che ti lamenti, coglione”.in quanto…. pur considerando che la condotta posta in essere, per sua natura e intensità, merita una sanzione dell’inibizione più ridotta rispetto a quella comminata fino al 31.12.2020 dal giudice sportivo, per cui detta inibizione può essere limitata al periodo del presofferto.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0070/CSA del 6 Dicembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 53 del 20.11.2019
Impugnazione – istanza: US TOLENTINO 1919
Massima: Confermata l’inibizione fino al 04.12.2019 al dirigente addetto all’arbitro “Per avere, al termine della gara, rivolto espressioni ingiuriose all’indirizzo dell’ Arbitro.”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 12/ CSA del 12 Novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 93/CSA del 7 Febbraio 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 164/DIV del 28.1.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2019 INFLITTA AL SIG. F.G. SEGUITO GARA LUCCHESE/ALESSANDRIA DEL 27.01.2019
Massima: Confermata l’inibizione fino al 30.06.2019 inflitta al dirigente che nel corso della gara proferiva espressioni blasfeme, incitando un calciatore a “spaccare le gambe” ad un avversario ed ha colpito al volto con una testata l’allenatore in seconda della squadra avversaria.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 20/ CSA del 8 Maggio 2020 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 162/CSA del 13 Giugno 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 293/DIV del 23.05.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. L.G.P. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE FINO AL 31.12.2019; - AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/FERALPISALÒ DEL 22.05.2019 ()
Massima: Confermata l’ammenda di € 3.500,00 ma ridota l’inibizione fino al 31.10.2019 al dirigente perché “al termine della gara, si introduceva pur non essendo autorizzato perché non in distinta, nei locali antistanti gli spogliatoi proferendo pesanti insulti nei confronti del direttore di gara e successivamente colpiva con pugni la porta degli spogliatoi riservati alla terna arbitrale” in quanto tale condotta debba ritenersi del tutto irriguardosa ed offensiva nei confronti della terna arbitrale e che la lieve discrepanza esistente tra gli atti di gara e la decisione del Giudice Sportivo non abbia rilevanza a questi fini.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 219 CSA del 25 Marzo 2020
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 698 del 26.02.2020
Impugnazione – istanza: A.S.D. Pordenone Calcio A 5
Massima: Confermata l’inibizione fino al 25.3.2020 inflitta al dirigente che sedeva in panchina..Il reclamo, incentrato sul fatto che al sig. L. M. è stata applicata la sanzione prevista per i Dirigenti (art. 36 comma 2 del C.G.S.) in luogo di quella prevista per i tecnici allenatori e motivato in ragione del fatto che “come da Distinta gara del Pordenone, il nostro tesserato L. M. non era "in lista" (“a referto”) come ‘Dirigente’ ma bensì come Viceallenatore” e che “nel referto di gara dei Direttori di gara il L. M. risulta essere stato espulso come Viceallenatore essendo compilata la relativa casella” è, all’evidenza, infondato in quanto contrastante con la Scheda di Gara sub all. 9 al reclamo, in cui il L. Moi è testualmente indicato come “Dirigente” e non come viceallenatore, come infondatamente sostenuto dalla società reclamante. Pertanto, correttamente, al L. M. è stata applicata la sanzione prevista per i Dirigenti (art. 36 comma 2 del C.G.S.). Tale sanzione non appare affatto incongrua rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal predetto dirigente il quale, come da Delibera reclamata, risulta “aver rivolto all’arbitro frase offensiva, allontanato” e, in particolare, come da Referto di Gara, risulta avere, a seguito di decisione tecnica dell’arbitro, avvicinato il medesimo dicendogli ad alta voce: “oh ma non ti vergogni ma che cavolo hai fischiato, svegliati deficiente”, frase obiettivamente offensiva riguardo alle capacità intellettive dell’arbitro, per di più connotata da termini di volgarità colloquiale non congrui al rispetto dovuto verso l’autorità arbitrale.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 17/ CSA del 12 Novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 11/CSA del 3 Settembre 2019(dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 21 del 12.08.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30.9.2019 INFLITTA AL SIG. F.M. SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA CREMONESE/VIRTUS FRANCAVILLA DELL’11.08.2019
Massima: La Corte al riguardo rileva che la richiesta formulata dalla ricorrente non può essere accolta in quanto l’art. 60 del C.G.S. della FIGC prevede che la testimonianza possa essere disposta dagli organi di Giustizia Sportiva “…quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso”.
Massima: Confermata l’inibizione fino al 30.00.2019 inflitta al dirigente “per avere, al 21° del secondo tempo, urlato contro un Assistente espressioni gravemente offensive, all’atto del provvedimento di espulsione reiterava tale comportamento ”. Nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte agli atti è acquisito il rapporto dell’Assistente che puntualmente riporta le espressioni usate dal F. e i suoi comportamenti. Inoltre la Corte, in considerazione delle asserzioni contenute nel ricorso in ordine all’accaduto, ha ritenuto di sentire telefonicamente l’Assistente di gara per una puntuale ricostruzione degli eventi. Dal colloquio con lo stesso è emersa la conferma delle espressioni usate e dei comportamenti tenuti dal F.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 14/ CSA del 12 Novembre 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 29 Maggio 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 165 del 23.05.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. F.P. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.05.2019 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SEMIFINALI ANDATA PLAY-OFF CITTADELLA/BENEVENTO DEL 21.5.2019
Massima: Confermata l’ammenda di € 5000,00. E l’inibizione fino al 31.05.2019 inflitta al dirigente per condotta ingiuriosa nei confronti del Quarto Ufficiale di Gara ed in considerazione della recidiva reiterata specifica.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0076/CSA dell’8 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico Serie C di cui al Com. Uff. n. 54 del 29/10/2019
Impugnazione – istanza: TERNANA CALCIO SPA
Massima: Confermata l’inibizione a tutto il 30.11.2019 e l’ammenda di € 1.000,00 inflitte al dirigente “per comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale”.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0075/CSA del 9 Novembre 2019
Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 44/DIV del 15.10.2019
Impugnazione – istanza: REGGINA 1914 SRL
Massima: Confermata l’inibizione sino al 3.12.2019 al Dirigente Accompagnatore “perché, al rientro negli spogliatoi al termine del primo tempo, sferrava un calcio a un tesserato della squadra avversaria (r.proc. fed.).”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 07/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 117/CSA del 15 Marzo 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 212/DIV del 4.03.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 500,00 E DELL’INIBIZIONE FINO AL 19.3.2019 INFLITTE AL SIG. T.S. SEGUITO GARA PONTEDERA/PRO PATRIA DEL 3.03.2019
Massima: Ridotta al presofferto l’inibizione al dirigente per atteggiamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara (espulso, r.A.A., panchina aggiuntiva).
Massima: Annullata l’ammenda alla società, inflitta per il comportamento del proprio dirigente al quale è stata ridotta la sanzione in considerazione della condotta irriguardosa.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 05/ CSA del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 80/CSA del 18 Gennaio 2019 (dispositivo)
Decisione Impugnata: Delibera
del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 18.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CASERTANA F.C. 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.01.2019 INFLITTA AL SIG. D.A.G. SEGUITO GARA CASERTANA/REGGINA DEL 16.12.2018
Massima: Confermata l’inibizione fino al 31.01.2019 inflitta al dirigente “perché al termine della gara si introduceva indebitamente nello spogliatoio dell’arbitro protestando vigorosamente e proferendo espressioni blasfeme”...In siffatto contesto, il Giudice Sportivo ha esattamente inquadrato la fattispecie sanzionatoria, prescindendo da qualsivoglia offesa e/o ingiuria all’arbitro e valorizzando invece le proteste eccessive, l’indebito accesso nello spogliatoio dell’arbitro e la pronuncia di espressioni blasfeme: tutte circostanze, a ben vedere, non contestate e che legittimano la sanzione così come irrogata.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 139/CSA del 3 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 19.04.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LE SANZIONI: -AMMENDA DI € 500,00 + 1 GARA A PORTE CHIUSE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 30.5.2019 AL SIG. C.M.; INFLITTE SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/PRO DRONERO DEL 18.04.2019
Massima: Confermata l’inibizione fino al 30.5.2019 “per avere, dagli spalti dell’impianto ma riconosciuto personalmente da un Assistente Arbitrale, per l’intera durata della gara rivolto espressioni gravemente intimidatorie all’indirizzo degli Ufficiali di gara, nonché incitato altre persone a lui vicine a fare altrettanto
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 806 del 19.03.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. FROSINONE FUTSAL FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 30.06.2022 AL SIG. I.O.; INIBIZIONE FINO AL 30.09.2019 AL SIG. C.R.; - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. I.M., INFLITTE SEGUITO GARA SERIE A2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 FROSINONE/CITTÀ DI VALMONTONE DEL 17.03.2019
Massima: Confermata l’inibizione fino al 30.6.2022 al Sig. I. O. e l’inibizione fino al 30.9.2019 al sig. C.R. per i seguenti fatti. Come risulta dal referto arbitrale e dal provvedimento del Giudice sportivo, a seguito delle espulsioni comminate ad una calciatrice per parte, il dirigente accompagnatore ufficiale della Società Frosinone Futsal Femminile I. O. protestava nei confronti dell'arbitro in maniera veemente per il provvedimento adottato nei confronti della sua atleta rivolgendogli frasi offensive, minacciose, tenendo un comportamento violento. a seguito del provvedimento di allontanamento, il predetto dirigente dapprima spintonava l'arbitro, poggiandogli ambedue le mani sul petto, facendolo indietreggiare e rivolgendogli frasi offensive e minacciose, successivamente gli si avventava contro, colpendolo con un violento pugno sulla parte superiore di un braccio, causandogli intenso dolore. Nonostante le proprie calciatrici cercassero di bloccarlo si dirigeva successivamente verso il tavolo del cronometrista ufficiale ove, dopo aver colpito con pugni il tavolo suddetto, afferrava per un braccio il citato cronometrista che riusciva a divincolarsi. A seguito di tali eventi l'arbitro decretava la sospensione definitiva dell'incontro. Tale decisione esasperava ulteriormente il predetto dirigente il quale, nonostante i tentativi delle proprie calciatrici di calmarlo e trattenerlo, si dimenava e spingeva al petto il cronometrista ufficiale. Contemporaneamente dagli spalti si riversavano sul terreno di gioco, con fare minaccioso, circa quindici sostenitori della squadra locale, tra i quali gli arbitri riconoscevano il Sig. …, dirigente addetto agli ufficiali di gara, precedentemente allontanato nel corso dell'incontro per aver rivolto ingiurie al secondo arbitro. Tale episodio induceva la terna arbitrale e le calciatrici della squadra avversaria a rientrare precipitosamente negli spogliatoi. Nel corridoio persone non identificate, ma appartenenti alla società locale in quanto indossavano la tuta sociale, rivolgevano agli arbitri frasi minacciose. Gli arbitri dal proprio spogliatoio richiedevano l'intervento della forza pubblica che sopraggiunta dopo circa 10 minuti provvedeva a tutelare l'uscita dei direttori di gara dall'impianto sportivo, scortandoli successivamente al pronto soccorso di … per gli accertamenti riguardanti l'aggressione subita, conclusisi, per quel che concerne l'arbitro, con una prognosi di giorni due. I soggetti menzionati hanno tenuto un comportamento violento, oltraggioso e non giustificabile.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 155/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 104/CSA del 1 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 20.2.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA S.S.D. CITTA’ DI GELA CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 16.05.2019 INFLITTA AL SIG. CUVATO UMBERTO SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA A.R.L./ROTONDA CALCIO DEL 17.02.2019
Massima: Rideterminata l’inibizione fino al 16.5.2019 in quella fino a tutto il 30.4.2019 al dirigente allontanato dal campo per condotta violenta…In sostanza, il dirigente .. ha realmente posto in essere un comportamento violento nei confronti dell’assistente dell’arbitro. In particolare, alla richiesta dell’assistente di segnalare i minuti di recupero, lo stesso rispondeva testualmente: “non ti segnalo nemmeno una m…., c….., e col fare minaccioso si dirigeva verso l’assistente”. Inoltre, mentre andava via, spingeva l’assistente con una mano e profferiva: “siete vergognosi,c….”. Tuttavia, considerato complessivamente la vicenda, la sanzione appare eccessiva, per cui l’inibizione viene ridotta dal 16.5 al 30.4.2019.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 154/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 094/CSA del 7 Febbraio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 30.01.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. GAVORRANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 6.3.2019 INFLITTA AL SIG. V.F. SEGUITO GARA GAVORRANO/TUTTOCUOIO DEL 27.01.2019
Massima: Rideterminata l’inibizione fino al 6.3.2019 in quella fino al 28.2.2019 al dirigente poiché “fatto indebito ingresso sul terreno di gioco per circa 40 metri, si poneva faccia a faccia con il Direttore di gara e gli rivolgeva reiterate espressioni ingiuriose ed intimidatorie. Allontanato da propri calciatori, reiterava la condotta inseguendo l’Arbitro per circa 15 metri rendendo necessario l’intervento di altri tesserati per favorirne l’uscita dal recinto di gioco. In seguito sostava indebitamente nei pressi degli spogliatoi ritardando la ripresa del gioco”.….si osserva che i commi 1 e 2 dell’art. 19 C.G.S. prendono in considerazione le sanzioni irrogabili ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile. In particolare il comma 1 prevede alla lettera h) la sanzione dell’inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro. L’applicazione di tale sanzione comporta: il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale; il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’àmbito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in àmbito UEFA E FIFA; il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA. L’art. 19, comma 3, C.G.S., precisa che l’inibizione temporanea non può superare la durata di cinque anni, fermo restando il potere degli organi di giustizia sportiva, in caso di applicazione di tale sanzione nel massimo e di particolare gravità dei fatti commessi, di disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. La Corte, esaminata la documentazione arbitrale, ritiene di accogliere il reclamo proposto dalla reclamante nell’interesse del sig. …, riducendo di una settimana la squalifica. Come è dato evincersi dal referto arbitrale presente in atti, il sig. …, al 46’ del secondo tempo regolamentare, a seguito di una decisione non condivisa assunta dal Direttore di gara, ha abbandonato l’area tecnica di pertinenza per avvicinarsi faccia a faccia all’arbitro urlandogli con veemenza espressioni quali “arbitro sei un c…..; non ci hai capito un c…..; sei un pezzo di m….., io non ti faccio arbitrare più; v…… b……”. Sebbene non vi siano dubbi circa l’integrazione della violazione da parte del sig. … delle disposizioni dell’ordinamento federale, ragioni di equità, in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di afflittività della sanzione, impongono a questo Giudicante di ridurre la sanzione della inibizione fino al 28.2.2019. La Corte, condividendo in parte le deduzioni offerte dalla società reclamante, dà atto che il …, che è comparso dinanzi a questa Corte ed ha dichiarato di non essere in condizioni fisiche tali da rincorrere l’arbitro per 15 metri, dopo l’ingiustificato sfogo rivolto al Direttore di gara, ha comunque deciso di allontanarsi volontariamente.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 141/CSA del 08/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 139/CSA del 03 Maggio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 140 del 09.04.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. CROTONE AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL CALC G.V.; SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL SIG. I.M.; SQUALIFICA PER 5 GIORNATE AL SIG. C.A., INFLITTE SEGUITO GARA COSENZA/CROTONE DEL 07.04.2019
Massima: Rideterminate le sei giornate di squalifica in quella di a mesi due di inibizione sia al medico sociale che all’operatore sanitario, ….questa Corte ritiene che le stesse non possano essere ridotte, ma debbano, invece, essere rideterminate in applicazione della disposizione di cui all’art. 19, comma 4-ter, a.1), del C.G.S. e non di quella di cui all’art. 19, comma 4-bis, lettera b) C.G.S. erroneamente applicata dal Giudice Sportivo e che si riferisce ai tecnici. La disposizione di cui all’art. 19, comma 4-ter, a.1), del C.G.S., relativa ai dirigenti delle Società (a tale categoria appartengono, invero, le figure del medico sociale e dell’operatore sanitario), commina la sanzione minima della inibizione per 2 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico; fattispecie, quest’ultima, in cui rientrano, pacificamente, le condotte poste in essere sia dal …
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell’8.03.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. T.F. (VICE PRESIDENTE ROBUR SIENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2020 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019
Massima: Confermata l’inibizione fino al 30.06.2020 al vice presidente “perché introdottisi indebitamente sul terreno di gioco, avvicinava minacciosamente la terna arbitrale e, trattenuto a stento da altri dirigenti, inveiva contro gli addetti federali e rivolgeva frasi volgari ed offensive in particolare verso la collaboratrice della Procura Federale ed ultimava la sua vergognosa “performance” indirizzando verso quest’ultima diversi sputi che la raggiungevano, ed anche uno sputo in direzione dell’arbitro che però non veniva colpito. Una volta allontanato il Dirigente, la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi che avevano lasciato, come prassi, chiuso a chiave e, qui giunti, trovavano la porta aperta e, all’interno, del locale, il Sig. Trani il quale si esibiva in diversi lanci di vari oggetti e di bicchieri pieni di liquido che, indirizzati sugli abiti civili dell’arbitro e dei suoi collaboratori, li imbrattava visibilmente. L’esagitato soggetto veniva, infine, portato via a forza dagli altri dirigenti”.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 136/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 121/CSA del 22 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 219/DIV dell’8.03.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SIG.RA D.A. (PRESIDENTE ROBUR SIENA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/PISTOIESE DEL 5.03.2019
Massima: Rideterminata l’inibizione fino al 30.06.2019 in quella fino all’8.6.2019 al dirigente perché “al termine della gara, mentre la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi, introdottasi indebitamente sul terreno di gioco, avvicinava minacciosamente la terna arbitrale e rivolgeva ai componenti reiterate frasi offensive. Il contatto fisico veniva evitato solo per l’intervento dei dirigenti della società”….Questa Corte, tuttavia, ferma restando la censurabilità del comportamento posto in essere dalla .., anche in considerazione del ruolo apicale dalla stessa rivestito, ritiene comunque che il detto contegno non sia connotato da evidenti caratteri di minacciosità e sia riconducibile esclusivamente a una condotta gravemente irriguardosa, offensiva ed eccessivamente irruenta nei confronti del Direttore di gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 135/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 120/CSA del 22 Marzo 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 98/Campionali Giovanili del 13.03.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SIG.RA D. A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 12.04.2019 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 SERIE C GIANA ERMINIO/CUNEO DEL 10.03.02019
Massima: Rideterminata l’inibizione 12.04.2019 in quella fino al 31.03.2019 alla dirigente “per frase ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro”….Seppur, … il comportamento di cui trattasi rimanga, di certo, ingiurioso e riprovevole, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, si ritiene congruo, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale, ridurre la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.03.2019. Alla luce, pertanto, di quanto precede, l’appello proposto avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico dev’essere accolto e la sanzione dell’inibizione, per l’effetto, ridotta infliggendo alla Sig.ra …, dirigente della società A.C. Cuneo 1905 S.r.l., l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 31.03.2019.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 111/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA del 23 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 47 del 23.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. S.A. SEGUITO GARA VENEZIA/HELLAS VERONA DEL 21.10.2018
Massima: Ridotta l’inibizione a tutto il 31.12.2018 in quella fino a tutto il 15.12.2018 al dirigente “per avere, al 18° del secondo tempo, contestando una decisione arbitrale afferrato per un braccio un Assistente strattonandolo; per avere, al termine della gara, entrato nello spogliatoio dell’Arbitro, per espletare le formalità di fine gara, rivolto allo stesso espressioni ingiuriose”…Constatato che la condotta ascritta al dirigente del Venezia FC risulta essere descritta nel rapporto del primo assistente il quale mai ha fatto riferimento a violenza fisica, limitandosi a riferire di aver subito uno strattonamento ad un braccio per alcuni secondi e nella relazione del direttore di gara, rispetto alla quale può con evidenza leggersi come le frasi inopportune (in realtà una sola parola, ripetuta, che in alcuni casi è divenuta una sorta di “intercalare gergale” comunemente tollerato) non fossero direttamente rivolte all’indirizzo del medesimo direttore di gara ma erano utilizzate come un rafforzamento della manifestazione di disappunto per una decisione arbitrale; Ritenuto che, le circostanze segnalate dal ricorrente al manifestarsi delle quali, ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l’azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, possono incontrare parziale condivisione da parte di questa Corte ai soli fini di una attenuazione della sanzione inflitta;Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, pur dovendosi considerare la condotta posta in essere dal signor … in entrambi gli episodi significativamente inopportuna, essa va cumulativamente circoscritta nell’alveo della “veemenza eccessiva”, di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice sportivo, in parziale accoglimento del ricorso proposto, infliggendo al signor …la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 15.12.2018. Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Mestre (Venezia) riduce la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 15.12.2018).
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 114/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 079/CSA del 18 Gennaio 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 467 del 02.1.2019
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. MIRAFIN CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO AL 30.1.2019 AL SIG. R.S.; INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS ANIENE 3Z/MIRAFIN DEL 30.12.2018
Massima: Confermata l’inibizione fino al 30.1.2019 al dirigente in quanto «Allontanato per proteste nel corso del secondo tempo assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove continuava a contestare la direzione della gara. Al termine dell’incontro rientrava indebitamente nel terreno di gioco tenendo un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri, i quali per motivi di opportunità decidevano di non effettuare il saluto Fair Play»
DECISIONE - SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 097/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 68/CSA del 21 Dicembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 dell’11.12.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO ALL’ 11.02.2019 INFLITTA AL SIG. D.G.M. SEGUITO GARA SALERNITANA/BRESCIA IL 10.12.2018
Massima: Ridotta la squalifica fino all’11.2.2019 al presofferto al dirigente “per avere, al 43° del primo tempo, mentre tentava di entrare sul terreno di giuoco senza autorizzazione, al fine di prestare soccorso ad un giocatore della propria squadra, reagito al richiamo del Quarto Ufficiale poggiando la mano sul braccio dello stesso e spingendolo; sanzione applicata ex art. 19 comma 4 ter lettera a.1.”… pur dovendosi considerare la condotta posta in essere dal dr. … “irriguardosa” se ne può escludere la “gravità”, di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice sportivo, in parziale accoglimento del ricorso proposto, infliggendo al signor … la sanzione della inibizione per il periodo già scontato fino alla data di pubblicazione della presente decisione.
DECISIONE - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2018 AL SIG. D.A.S. INFLITTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/PESCARA CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018
Massima: Confermata l’inibizione fino al 30.11.2018 ad dirigente per i seguenti motivi “per essersi avvicinato, al termine della gara, all’arbitro, insieme al signor … e sostenendolo nel suo atteggiamento, proferendo frase minacciosa".
DECISIONE - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S. PALMESE 1912 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 28.11.2018 INFLITTA AL SIG. E.N. SEGUITO GARA PALMESE/PORTICI DEL 21.10.2018
Massima: Confermata l’inibizione, sino al 28.11.2018, al che dopo essere stato allontanato dal terreno di giuoco, si rivolgeva al direttore di gara con frasi offensive e minacciose, ritardando la propria uscita dal campo. Inoltre lo stesso, al termine della gara rientrava sul campo profferendo ulteriori espressioni offensive e minacciose, accompagnate da un chiaro gesto intimidatorio.
DECISIONE - SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 091/CSA del 05/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.1.2019 AL SIG. D.L.P. INFLITTA SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/PESCARA CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018
Massima: Confermata l’inibizione fino al 31.01.2019 al dirigente per i seguenti motivi “per aver, al 47° del secondo tempo, proferito frase ingiuriosa verso l’Arbitro e la panchina avversaria, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e si avvicinava e rivolgeva nei confronti del medesimo arbitro frasi ingiuriose e gravi minacce dal tenore intimidatorio. Trascorsi circa 15 minuti, al momento della riconsegna dei documenti alle rispettive squadre, il De L.s, che sostava ancora nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro, rivolgeva ulteriori gravi minacce, intimando all’arbitro di non scrivere nel referto di gara di averlo allontanato".
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE I: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 071/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 42/CSA del 26 Ottobre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. U.G. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 28.09.2018
Massima: Confermata l’inibizione fino a tutto il 31.12.2018 al dirigente per la condotta, particolarmente grave, posta in essere dal ricorrente nei confronti del Direttore di Gara, atteso che il sig. … ha assunto nei confronti del Direttore di Gara un comportamento, peraltro reiterato, aggressivo e gravemente ingiurioso.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 041/CSA del 18 Ottobre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 104 del 9.10.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ATLANTE GROSSETO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 24.10.2018 INFLITTA AL SIG. L.P. SEGUITO GARA ATLANTE GROSSETO/CIOLI ARICCIA VALMONTONE DEL 7.10.2018
Massima: Ridotta la squalifica fino al 24.10.2018 in quella del presofferto al dirigente addetto all’arbitro per essersi rivolto all’arbitro dicendo: ”in 35 anni di calcio a 5 non avevo ancora detto questa cosa, spero proprio di non rivedervi a Grosseto”…Deve difatti riconoscersi che “la protesta”, così come risulta dal referto, è stata indirizzata in termini tutt’altro che irriguardosi e/o irrispettosi per l’arbitro, nei confronti del quale il … si è espresso con un commento neppure troppo colorito, augurandosi sostanzialmente il non ripetersi, in altre future occasioni, di una prestazione che a suo giudizio era stata evidentemente negativa. Se tuttavia la sanzione in quanto tale non può essere del tutto annullata, in considerazione della qualità rivestita dal Landi nell’occasione (dirigente addetto proprio agli arbitri), appare equo ridurne la misura contenendola nel periodo di inibizione già scontato.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 030/CSA del 18/09/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 027/CSA del 10 Settembre 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 2/DIV del 29.8.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE R.M. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 30.9.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA AMICHEVOLE ROBUR SIENA/PONTEDERA DEL 25.08.2018
Massima: Con procedimento d’urgenza, ridotta la squalifica a tutto il 30.9.2018 nella squalifica a tutto il 15.09.2018 al dirigente "per aver rivolto all’arbitro una frase offensiva"…Il ricorrente ha ammesso di aver pronunciato la frase in contestazione ma le particolari modalità della condotta tenuta, il comportamento post factum e procedimentale dello stesso ricorrente, a giudizio del collegio, meritano una riduzione della sanzione comminata dal primo Giudice.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 022/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 25 Maggio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 889 del 10.05.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. TERNANA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:
AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE; - INIBIZIONE DI ULTERIORI 6 MESI INFLITTA AL SIG. D.B. (DIRIGENTE GIÀ INIBITO FINO AL 30.06.2020; L’INIBIZIONE VIENE PROLUNGATA AL 31.12.2020); SEGUITO GARA FFC CAGLIARI/TERNANA DELL’8.05.2018
Massima: Confermata l’inibizione di ulteriori mesi 6 al dirigente già precedentemente inibito fino al 30.6.2020 perché «assistendo alla gara dalla tribuna, nel corso della stessa rivolgeva agli arbitri ingiurie e minacce. Al termine dell’incontro, quantunque inibito a tutto il 30.6.2020, penetrava indebitamente sul terreno di gioco, mulinando le braccia e dirigendosi con fare minaccioso verso i direttori di gara senza raggiungerli perché bloccato dall’allenatore in seconda della società e dal commissario di campo che provvedevano ad allontanarlo».
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 021/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 150/CSA del 24 Maggio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. V.C.AVVERSO LE SANZIONI:-INIBIZIONE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2018; AMMENDA DI € 1.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA LECCE/PAGANESE DEL 29.04.2018
Massima: Annullata l’ammenda e ridotta l’inibizione sino al 30.6.2018 nella sola inibizione fino a tutto il 30 giugno 2018 al dirigente per gettato il contenuto da una bottiglietta d’acqua che aveva attinto il delegato di lega mentre passava dietro la panchina…Ritiene la Corte che dagli atti del procedimento non emerge l’atteggiamento psicologico dedotto dal ricorrente, in quanto dalle puntuali relazioni in atti, non solo del commissario di campo ma anche del rappresentante della Procura Federale, il lancio deve essere necessariamente qualificato come intenzionale. Al contempo è, però, merso che la condotta si è verificata in un clima di festeggiamento, connotato anche da evidenti profili di goliardia. Pertanto, la valutazione di quanto posto in essere può essere condotta in una prospettiva di minore gravità del gesto. Ne consegue, proprio alla luce delle riferite considerazioni, che la sanzione irrogata può essere rideterminata con la revoca della sanzione di natura economica.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 020/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 144/CSA del 18 Maggio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL BRILLANTE TORRINO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. L.L. SEGUITO GARA BRILLANTE TORRINO FUTSAL/MIRAFIN DEL 21.4.2018
Massima: Confermata l’inibizione sino al 31.12.2018 inflitta al tesserato perché rivolgeva ingiurie al cronometrista ufficiale e per avergli posto una mano sul viso dandogli due buffetti senza arrecargli dolore. Alla notifica del provvedimento di allontanamento reiterava le ingiurie sia all'indirizzo dell'arbitro che del cronometrista ufficiale, che ripeteva a fine gara mentre la terna arbitrale faceva rientro negli spogliatoi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 019/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 143/CSA del 18 Maggio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/clt del 26.4.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2018 INFLITTA AL SIG. C.P. SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA ALESSANDRIA/VITERBESE CASTRENSE DEL 25.4.2018
Massima: Confermata l’inibizione al dirigente sino al 30.09.2018 perché si rivolgeva, con tono inequivocabile, espressioni all'indirizzo del direttore di gara fortemente offensive ed analiticamente riportate.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 018/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 136/CSA del 11 Maggio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 7.2.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’ITAL-LENTI A.C. BELLUNO 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 28.02.2018 AL SIG. P.P. SEGUITO GARA ITAL-LENTI AC BELLUNO/CALVI NOALE DEL 04.02.2018
Massima: Ridotta al dirigente la sanzione dell’inibizione nei termini del presofferto la sanzione dell’inibizione fino al 28.2.2018 al presofferto perchè al termine della gara ha tardato volontariamente l’apertura dello spogliatoio arbitrale pretendendo spiegazioni su una decisione assunta durante la gara. Spogliatoio aperto solo a seguito dell’intervento delle forze dell’ordine…Da una lettura attenta della predetta documentazione risulta che dalle ore 16,20, termine della gara, si è giunti fino alle ore 16,30 circa allorquando giunge la richiesta di assistenza agli agenti tutori dell'Ordine, puntualizzando ovviamente, che la richiesta di assistenza non equivale ancora all’effettivo intervento delle predette Forze dell'Ordine all'interno degli spogliatoi. Ciò considerato, appare lecito e ragionevole sostenere che si è distanti dall’arco temporale di 30 secondi, ipotizzato dalla società. In ogni caso, si è in presenza di un ritardo molto contenuto, per cui si ritiene che la sanzione debba essere ridotta nei termini del presofferto.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 017/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 123CSA del 12 Aprile 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 182/DIV del 30.03.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. F.O. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.4.2018 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PISTOIESE/VITERBESE CASTRENSE DEL 29.03.2018
Massima: Ridetermina la sanzione dell’inibizione sino a tutto il 25.4.2018 e l’ammenda di € 500,00 in quella dell’inibizione fino a tutto il 16.04.2018 al presidente perché si qualificava come presidente della Pistoiese si trovava negli spogliatoi e protestava a gran voce contro la terna arbitrale. Successivamente entrava nello spogliatoio arbitrale e con foga disapprovava la decisione arbitrale con atteggiamento arrogante….Emerge dagli atti del procedimento che il Presidente la Pistoiese ha protestato contro le decisioni arbitrali e si è introdotto nello spogliatoio dell’arbitro senza autorizzazione. Ora se è vero che il referto arbitrale non precisa le parole proferite dal dirigente all’indirizzo della terna arbitrale, nondimeno emerge dagli atti un comportamento complessivamente aggressivo del predetto tenuto contro il direttore di gara ed i suoi collaboratori, tanto da entrare, senza autorizzazione, nello spogliatoio arbitrale. Conseguentemente, se non possono sindacarsi le parole proferite dal dirigente all’indirizzo della terna arbitrale per la genericità del rapporto, nondimeno emerge con assoluta certezza che il predetto dirigente ha tenuto un comportamento non consono, né adeguato ad un dirigente sportivo.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 96/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 99/DIV del 05.12.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.01.2018 E DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALL’AVV. G. A. SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/PORDENONE DEL 02.12.2017
Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente “per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro durante la gara; allontanato, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco per proferire reiterate frasi offensive nei confronti dell’arbitro e dell’istituzione arbitrale (espulso, r.A.A., panchina aggiuntiva).”
Decisione C.S.A.: C. U. n. 97/CSA del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 83 DEL 17.1.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/POTENZA DEL 14.1.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. C. R. SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/POTENZA DEL 14.1.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 7.02.2018 INFLITTA AL SIG. C. C. SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/POTENZA DEL 14.1.2018
Massima: La Corte conferma le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Quanto alla posizione del dirigente … il proposto appello non può trovare accoglimento in quanto lo stesso si è reso responsabile, durante il secondo tempo, di un grave comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del Direttore di gara. Lo stesso, dopo essere stato allontanato, a fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolgeva ulteriori insulti e minacce ed espressioni blasfeme sempre all’indirizzo della terna arbitrale. Quanto, infine, al gravame riguardante la squalifica per tre giornate inflitta all’allenatore …il comportamento tenuto dall’allenatore della società reclamante è senza dubbio da considerare gravemente antiregolamentare per aver rivolto numerose espressioni offensive e frasi blasfeme nei confronti della terna arbitrale, dei calciatori avversari e degli organi federali durante ed al termine della gara.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 012/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 092/CSA del 22 Febbraio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 46/CIt del 15.2.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.3.2018 E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. F.D. SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE C VITERBESE CASTRENSE/PAGANESE DEL 14.2.2018
Massima: Rideterminata al dirigente sanzione della inibizione sino a tutto 15.3.2018 e l’ammenda di € 1.000,00 in quella della sola inibizione fino al 15.3.2018 per comportamento gravemente e reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale tenuto nel corso della gara..La dinamica dei fatti ed il contesto in cui essi si sono sviluppati, convince, però, la Corte a rideterminare la sanzione, ritenendo equo irrogare la sola inibizione a svolgere attività in ambito federale a tutto il 15.3.2018 ed a cassare l’ammenda di € 1.000,00.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 61 del 07.02.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 07.03.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/OROBICA CALCIO BERGAMO DEL 04.02.2018
Massima: Confermata l’inibizione fino al 07.03.2018 al dirigente perché “invitato dall’arbitro, a seguito della segnatura di un goal, a provvedere alla riparazione di un buco che si trovava nella rete della porta, sebbene l’arbitro gli segnalasse anche il punto in cui si era creato, protestava urlando sostenendo che la segnatura non fosse mai avvenuta. A causa del suo comportamento anche il pubblico di casa dava luogo ad una contestazione rivolgendo frasi offensive nei confronti dell’arbitro. Di conseguenza l’arbitro era costretto a sospendere la gara per circa due minuti, ben oltre il tempo necessario alla riparazione in questione”….Sul punto si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, C.G.S. “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Ancor più specificatamente per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, C.G.S., che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, ai sensi dell’art. 19, commi I – lett. h, II e III C.G.S..
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 010/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 076/CSA del 18 Gennaio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 105/DIV del 19.12.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2018 INFLITTA AL SIG. A.M. SEGUITO GARA MATERA/CASERTANA DEL 17.12.2017
Massima: Rideterminata al dirigente sanzione della inibizione sino al 31.3.2018 in quella dell’inibizione fino all’11.3.2018 compreso per il comportamento gravemente offensivo verso un addetto federale ed al termine della gara si introduceva, senza autorizzazione negli spogliatoi, reiterando il comportamento offensivo verso il predetto addetto federale, in un momento nel quale era, peraltro, inibito….L’indicato comportamento però, deve essere esattamente riqualificato nei termini di una condotta irriguardosa e irrispettosa verso i rappresentati della federazione, oltre alla situazione di inibizione in cui versava il …. al momento dei fatti, rendendo così, di per se stesso, illegittimo l’accesso agli spogliatoi.
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 010/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 076/CSA del 18 Gennaio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 27.12.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.2.2018 E DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. A.D.V. SEGUITO GARA JUVE STABIA/FIDELIS ANDRIA DEL 22.12.2017
Massima: Confermata a carico del dirigente la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 15.2.2018, nonché l’ammenda di € 500,00, “per comportamento offensivo verso l’assistente arbitrale durante la gara” Riferisce difatti l’assistente che il sig. … “si avvicinava a me rivolgendomi le seguenti parole…”, il che non lascia spazio a dubbi circa il destinatario delle frasi pronunciate (vere e proprie offese, come si vedrà); tali frasi peraltro, così come dettagliatamente riferite dallo stesso assistente (“ma che c….. state facendo. Stai qua, che cosa vedi c……”), lungi dal rappresentare un mero rimprovero, assumevano i toni di palese offesa e ingiuria che legittimano le sanzioni dell’inibizione e dell’ammenda così come comminate dal Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 19, commi 5 e 6, C.G.S..
DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 010/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 076/CSA del 18 Gennaio 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 19.12.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. M.G. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28.2.2018 SEGUITO GARA RENDE/CATANIA DEL 7.12.2017
Massima: Rideterminata al dirigente sanzione della inibizione sino a tutto il 28.2.2018 in quella dell’inibizione fino al 15.2.2018 compreso per comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro nell'intervallo della gara..Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale, appare infatti appropriato riquantificare la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale sino a tutto il 15.2.2018, maggiormente proporzionata alla realtà materiale dei fatti e alla loro offensività nei confronti dell'arbitro, in sé e per ciò che egli rappresenta nel contesto della gara. Quanto all'elemento ulteriore della minacciosità della condotta contestata, viceversa, non appare trovare reale riscontro nel circostanziato contesto nel quale si è svolta l'azione che qui interessa, per come documentalmente risultante in atti.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 81/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE FINO AL 3.10.2017 AL SIG. V. G.; INIBIZIONE FINO A 19.09.2017 AL SIG. S. B.; INIBIZIONE FINO A 19.09.2017 AL SIG. V. Z.; SQUALIFICA PER 3 GARE AL SIG. A. G.F.,SEGUITO GARA REGGINA/CATANZARO DEL 3.9.2017
Massima: La Corte, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore “perché alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, partecipava a una rissa con alcuni tesserati della squadra avversaria; perché, al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società”. Conferma l’inibizione ai dirigenti “perché al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società”. Conferma l’ammenda alla società “perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, non inserita in distinta, al rientro negli spogliatori alla fine del primo tempo, profferiva espressioni minacciose nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, innescando una breve rissa; perché persona riconducibile alla società e inserita in distinta ma priva di tesseramento e di autorizzazione all’accesso in campo al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società (espulso); perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere alcuni petardi nel proprio settore, senza conseguenze”.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 dell’8.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. C.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 22.11.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA RIETI/TRASTEVERE DEL 5.11.2017
Massima: La Corte conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente “per aver rivolto espressioni offensive all’indirizzo del direttore di gara. Allontanato”. Le argomentazioni poste alla base del reclamo non sono idonee a smentire i fatti riportati nel referto di gara né a sminuire la oggettiva gravità, a maggior ragione per chi riveste la posizione di accompagnatore, come tale costituendo punto di riferimento per la propria squadra, cosicché in alcun modo può giustificarsi o derubricarsi l’assoluta mancanza di rispetto che l’accompagnatore ha serbato verso l’assistente, reso destinatario per tre volte di espressioni gratuitamente volgari che non possono trovare alcuna derubricazione o giustificazione nella pioggia o nel rumore presente sul campo.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 188/DIV del 24.4.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. CECCHETTI ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/VENEZIA DEL 24.4.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il dirigente “per gravi e reiterate offese rivolte all’arbitro durante la gara (espulso, sanzione aggravata per la qualifica di dirigente addetto all’arbitro).”
Decisione C.S.A.: C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 188/DIV del 24.04.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S. SAMBENEDETTESE CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DAMONTE LORIS; SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. SABATINO ALESSANDRO; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. SANDERRA LUCA; INIBIZIONE FINO AL 31.5.2017 AL SIG. GIANNI ANDREA; INFLITTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/SANTARCANGELO DEL 23.4.2017
Massima: La Corte, riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto per comportamento offensivo verso l'arbitro al termine della gara, negli spogliatoi. Il comportamento del Dirigente, per essendo da censurare, per come riportato nel referto arbitrale, non appare connotato da una particolare gravità. La Corte conferma per il resto la decisione del Giudice Sportivo.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 01/CSA del 12 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO S.S.D. CORREGGESE CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.2.2017 INFLITTA AL SIG. RIGHI DIMES SEGUITO GARA CORREGGESE/SCANDICCI DEL 22.1.2017
Massima: La Corte, riduce la sanzione nei confronti del dirigente accompagnatore al presofferto, comminata perché “al termine della gara, dopo avere bussato, entrava nello spogliatoio arbitrale e rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo della Terna Arbitrale”. Ad avviso della Corte, il comportamento tenuto dal sig. – omissis -, ancorché postosi in insanabile contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità che devono costantemente improntare il modus operandi di qualunque soggetto svolga attività rilevante per l’ordinamento federale, va sussunto nell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., in materia di “condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. E’ di tutta evidenza, infatti, che i fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio debbano essere valutati come irriguardosi ed offensivi dell’autorità arbitrale, ma non anche come muniti di obiettiva portata minatoria né tantomeno violenta (ex art. 19, comma 4, lett. b), in considerazione del significato proprio delle parole proferite e del fatto che l’ingresso nei locali adibiti alla Terna di gara non sia avvenuto abusivamente o forzosamente.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n.117/CSA del 13 Aprile 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 136/CSA del 10 Maggio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 845 del 18.4.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO TERNANA CALCIO FEMMINILE CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE DI 1 ANNO AL SIG. B. D., INFLITTE SEGUITO GARA KICK OFF C5 FEMMINILE/TERNANA CALCIO FEMMINILE DEL 2.4.2017
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società in quanto “un dirigente della società in corso di inibizione, al termine dell’incontro teneva un comportamento minaccioso nei confronti dell’allenatore della società avversaria, colpendo successivamente con un pugno ed una manata al volto il dirigente accompagnatore ufficiale della stessa società, che era intervenuto in sua difesa”. La Corte conferma la sanzione al dirigente: “(…) quantunque in corso di inibizione, al termine dell’incontro penetrava indebitamente sul terreno di gioco, avvicinandosi con fare minaccioso all’allenatore della squadra ospitante. Nella circostanza colpiva con un pugno ed una manata al viso il dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante, che si era frapposto tra i due. Successivamente faceva irruzione all’interno dello spogliatoio arbitrale sostenendo di essere minacciato. Solo grazie all’intervento del commissario di campo usciva dallo spogliatoio ove nel frattempo, per motivi precauzionali, era stata fatta intervenire la forza pubblica”.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 024/CSA del 13 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 033/CSA del 24 Ottobre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/DIV del 20.9.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. C.A.(PRESIDENTE DEL MODENA F.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/REGGIANA DEL 17.9.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il presidente “perché al termine del primo tempo di gara indebitamente presente negli spogliatoi attendeva il rientro dell’arbitro e avvicinatolo gli rivolgeva frasi offensive; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara con ulteriori frasi offensive e minacciose (r.A.A., cc e proc.fed.).” In proposito e con riferimento alla dedotta mancata considerazione del particolare momento di tensione nel quale si è concretizzata la condotta, giova rilevare, infine, la peculiarità della figura del dirigente, nello specifico, peraltro del Presidente della società, che, ad avviso della Corte, deve essere differenziata da quella del calciatore o del tecnico; nel mentre questi ultimi vivono l’evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, il dirigente non può e non deve farsi trascinare dall’emotività della situazione, poiché deve invece assolvere a compiti opposti a quelli agonistici e deve sempre mantenere un comportamento improntato al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in ossequio alle norme di comportamento dettate dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 09 Settembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CSA del 18 Ottobre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 9/DIV del 30.8.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2016 INFLITTA AL SIG. S.C. SEGUITO GARA MELFI/CASERTANA DEL 28.8.2016
Massima: La Corte, ridetermina la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente sino alla data del 12.09.2016, per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara, dopo aver volontariamente abbandonato la panchina. La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pur rilevando che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti accaduti durante la gara e ribadendo la gravità della condotta posta in essere dal sig. – omissis - nei confronti della terna arbitrale, riconosce che, come esposto dalla ricorrente ed accertato dagli atti, lo stesso si è allontanato dalla panchina non per propria volontà bensì per provvedimento dell'arbitro.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 06 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 166/CSA del 23 Giugno 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S. CITTADELLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2016 INFLITTA AL SIG. S.M. SEGUITO GARA CITTADELLA/ PORDENONE DEL 18.4.2016
Massima: La Corte, riduce la sanzione della squalifica inflitta al tesserato fino a tutto il 31.5.2016 valutato positivamente il riconoscimento del grave errore commesso da parte del dirigente, il pentimento per lo stesso, anche manifestato pubblicamente ed in ogni caso l’eccessiva afflittività della pena, parametrando la stessa a casi simili già decisi.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 111/CSA del 13 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CSA del 23Giugno 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 153/DIV del 29.3.2016
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO SIG. M.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 26.4.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ALESSANDRIA/PORDENONE DEL 24.3.2016
Massima: La Corte, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente sino a tutto il 17.04.2016 “perché al termine della gara si introduceva indebitamente negli spogliatoi e unitamente ad altri tesserati rivolgeva ad un addetto federale frasi offensive e minacciose (r.cc.)”. La sanzione inflitta, di notevole gravità in quanto pari a quasi un mese di inibizione, si rivela sproporzionata in quanto non tiene conto di alcune attenuanti quali lo stato di tensione al termine di una partita tra squadre di vertice della categoria e, quindi, tale da avere significativa influenza sulla classifica e, soprattutto, la circostanza, riportata nel referto, che, al termine della replica del Commissario, il sig. – omissis - si è allontanato dagli spogliatoi. La condotta certamente irriguardosa ed offensiva posta in essere dal tesserato, peraltro privo di precedenti, se riguardata alla luce delle descritte circostanze attenuanti, di colora di una gravità meno marcata, tale da rendere equa la diminuzione della sanzione dell’inibizione da 29 giorni (a partire dal 29 marzo 2016, data di pubblicazione della sanzione sul comunicato ufficiale, fino a tutto il 26.4.2016) a 20 giorni (dal 27.3.2016 fino a tutto il 17.4.2016).
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 21.3.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.4.2016 INFLITTA AL SIG. S.C. SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/CASERTANA DEL 20.3.2016
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Dirigente accompagnatore ufficiale fino a tutto il 21.4.2016 per il comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro al termine della gara «… vergognati, invece di menare a noi vi dovrebbero menare a voi, fai schifo, buffone, sei indecente, ma chi ti manda in giro ...». Tale atteggiamento, senza dubbio meritevole di censura e sanzione, deve essere stigmatizzato con fermezza e, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, deve essere qualificato quale irriguardoso e offensivo nei confronti del direttore di gara. Tuttavia, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda, anche in considerazione del contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché del momento di concitazione agonistica nel quale il dirigente ha pronunciato l’espressione oggetto di censura, conduce a ritenere che il dirigente si sia lasciato andare ad uno sfogo, con il quale abbia voluto esprimere, con toni eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti delle decisioni dell’arbitro. Pertanto, anche considerato che non risultano precedenti specifici in capo al dirigente, questo Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta una mitigazione della sanzione allo stesso inflitta, che si reputa congruo rideterminare nella misura di cui al dispositivo.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO SIG. G.G. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.3.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/LUCCHESE DEL 27.2.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il direttore sportivo perchè “… a gioco fermo usciva dall’area tecnica e a voce alta protestava contro il mio operato con frasi del tipo (bravi, bravi, non ci state capendo un c… c….)….”. Ai fini sportivo-disciplinari che qui si rilevano la condotta nell’occasione tenuta dal DS deve essere qualificata quale offensiva nei confronti degli Ufficiali di gara, e non già meramente irriguardosa. Pertanto, pur volendo considerare l’espressione, nell’occasione, utilizzata quale uno sfogo in relazione all’andamento della gara, non appare possibile alcuna riduzione della sanzione inflitta, correttamente determinata, anche nella sua misura, dal Giudice Sportivo.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 66 del 19.1.2016
Impugnazione – istanza: 7. RICORSO DEL SIG. F.R. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30.4.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BRESCIA/CESENA DEL 17.1.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il dirigente per l'irregolare ingresso in campo, a fine gara, non risultando inserito in distinta; per aver rivolto all'Arbitro le gravi affermazioni puntualmente refertate oltre che illustrate nel rapporto del Sostituto Procuratore Federale; per l'atteggiamento intimidatorio e minaccioso che tentava di avvicinarsi all'Arbitro, puntualmente bloccato per le braccia da altri componenti della sua Società fatto, questo, che impediva all'Arbitro di raggiungere il suo spogliatoio poiché bloccava il corridoio di accesso, tanto che il medesimo era costretto a restare nel sottopasso per circa tre minuti.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SIG. V.F. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 27.1.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO/GAVORRANO DEL 10.1.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il dirigente accompagnatore perché, durante l’incontro, rivolgeva espressione irriguardosa all’indirizzo di un A.A. e di conseguenza veniva allontanato.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO sig. N.E. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.2.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PATRIA CALCIO/RENATE DEL 10.1.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il dirigente accompagnatore è stato sanzionato con l’inibizione fino al 2.2.2016, in quanto espulso dal campo per un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro della gara: “ma cosa c… fischi e cosa mi guardi”, e dopo l’espulsione dal campo, si è rivolto ai tifosi sugli spalti instaurando con gli stessi, scambi di opinioni divergenti al punto di invitare qualcuno del pubblico a un confronto più diretto e non certamente amichevole “vieni qui”.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 382 del 14.1.2016
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA FINO AL 27.1.2016 AL SIG. C.M. SEGUITO GARA COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE B, BERGAMO CALCIO A5 LATORRE/BUBI MERANO DEL 12.1.2016
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il tesserato è stato sanzionato con l’inibizione fino al 27.1.2016 per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 015/CSA del 22 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 35 del 15.09.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO SIG. C.G. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.09.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA EMPOLI/NAPOLI DEL 13.09.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il direttore sportivo per avere, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara”. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, riflettendo in via immediata l’episodio in contestazione una rimarchevole valenza offensiva e non emergendo, contrariamente a quanto dedotto, circostanze concrete meritevoli di particolare considerazione nel ponderato giudizio di bilanciamento che questa Corte e' chiamata ad effettuare. Gli organi di giustizia sportiva hanno, infatti, più volte ribadito che la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato, non potendo di certo assumere valenza scriminante, o anche solo attenuante, la mancata condivisione delle scelte arbitrali.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.8.2015 INFLITTA AL SIG. T.A. SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO DI DIVISIONE UNICA, AVERSA NORMANNA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.5.2015
Massima: La Corte, ridetermina al 31.7.2015 la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. dirigente per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara perché più congrua.
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 215/DIV del 18.5.2015
Impugnazione – istanza:1. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.8.2015 INFLITTA AL SIG. L.G.SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/REGGIANA DEL 17.5.2015
Massima: La Corte ridetermina al 31.7.2015 la sanzione dell’inibizione inflitta al tesserato perché al termine della gara rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive. La Corte, letto il ricorso ed udita la parte la quale ha riconosciuto di aver assunto un atteggiamento offensivo ma non con la gravità come riportata nel referto arbitrale, rileva l'incongruenza tra i diversi referti e, seppur come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata, i fatti come descritti da entrambi gli altri referti mettono in evidenza la sproporzionalità della sanzione irrogata.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 069/CSA del 12 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 24 Giugno 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 118/DIV del 27.1.2015
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL PORDENONE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2015 INFLITTA AL SIG. P.S.A. SEGUITO GARA PORDENONE/FERALPISALÒ DEL 25.1.2015
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al direttore sportivo a tutto il 30.4.2015 per “reiterato comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro al termine del primo di gara e nei confronti della terna arbitrale al termine dell’incontro; in quest’ultima occasione strattonava per un braccio il direttore di gara (espulso)”. Quanto alla durata dell’inibizione questa Corte, però, avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta dal - omissis -, all’effettiva lesività delle espressioni usate e dell’entità del contatto fisico, ritiene congruo ridurre la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.4.2015.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 057/CSA del 22 Gennaio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 20.2.2015 INFLITTA AL SIG. D.N.P.L. SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/CASTIGLIONE DEL 21.12.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il dirigente perché , nel corso della gara di Serie, era penetrato sul terreno di gioco, apostrofando con espressioni irriguardose l'arbitro e sospingendolo sino a farlo leggermente arretrare, persistendo, quindi, nella sua condotta ingiuriosa anche dopo essere stato allontanato, la sanzione dell'inibizione fino al 25.2.2015.
Decisione C.S.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. M.S. FINO AL 30.6.2015 SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il presidente, per avere, nel corridoio che adduce agli spogliatoi, affrontato in maniera aggressiva l’Arbitro ed indirizzato a quest’ultimo, con tono intimidatorio, espressioni ingiuriose. Inoltre, l’atteggiamento “risultava essere particolarmente veemente tanto che solo l’intervento di un dirigente del Frosinone e di due componenti delle Forze dell’Ordine gli impedivano di entrare in contatto con il Direttore di Gara, impedendo, tra l’altro, al capitano del Frosinone, “strattonandolo e minacciandolo, di andare a salutare l’Arbitro”.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2015 INFLITTA AL SIG. C.G. seguito gara Savona/Prato del 7.2.2015
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il dirigente, “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso)”
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 08 ottobre 2014 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. con C.U. n. 195/CDN del 7 febbraio 2014
Parti: Sig. Paolo Balloni / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: In TNAS conferma la decisione della Corte Federale con la quale il dirigente è stato sanzionato con l’inibizione fino al 30 settembre 2014 perché, in occasione della gara valida per il Campionato Nazionale di Lega Pro, “…indebitamente presente nel recinto di gioco, prima dell’inizio della gara, a seguito dell’invito dell’arbitro ad accomodarsi in tribuna, si rifiutava di ottemperare a tale richiesta e rivolgeva all’arbitro frasi gravemente offensive; durante la gara il medesimo posizionato in tribuna rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive ed ingiuriose; al termine del primo tempo di gara lo stesso si introduceva indebitamente negli spogliatoi ed avvicinato l’arbitro con fare minaccioso, reiterava gravi insulti”. Deve ritenersi, infatti, che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente riepilogato lo svolgimento dei fatti di causa, con riferimento specifico alla condotta dell’istante ricostruita in dettaglio (pagine 6 e 7 della decisione) e con ampia e 5 motivata considerazione di tutti gli elementi probatori, anche con riguardo al “comportamento complessivo del Sig. – omissis -” (pagina 7, in particolare). 2.1. Occorre sottolineare che, comunque, i fatti oggetto della sanzione sono precisamente descritti nel rapporto del giudice di gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., CGS il rapporto fa piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce, come è noto, ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Il principio indicato è ormai consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale (a partire dal lodo in data 11 novembre 2009 Palleronese/ FIGC; lodo in data 29 settembre 2011 Campo/FIGC; lodo in data 23 aprile 2012 Moraschini/FIGC; lodo in data 2 agosto 2012 Zefi/FIGC; lodo in data 6 novembre 2012 Cavaliere/FIGC; lodo in data 29 novembre 2011 Pucci/FIGC; lodo in data 25 luglio 2012 Cavallo/FIGC; lodo in data 1 ottobre 2013 Ingretolli/FIGC ). Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l’espressione “in occasione dello svolgimento della gara” contenuta nell’art. 35, comma 1.1., CGS citato si riferisce chiaramente a tutte circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l’ordinamento sportivo. Così, il referto arbitrale mantiene la sua efficacia anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata (come nel caso deciso nel lodo Pucci/FIGC citato), negli spogliatoi, a bordo campo o sugli spalti/gradinate. Quella appena indicata essendo la valenza probatoria del referto arbitrale, l’Arbitro Unico osserva che, nella fattispecie in esame, il contenuto del referto dell’arbitro descrive un comportamento dell’istante circostanziato e preciso e di gravità non lieve.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 24 Aprile 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 18 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 68 dell’1.11.2013
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. DEL SIG. P.A.AVVERSO L’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 2.12.2013 INFLITTAGLI SEGUITO GARA JUVENTUS/CATANIA DEL 30.10.2013
Massima: La Corte, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 37, comma 7 C.G.S., ridetermina la sanzione dell’inibizione inflitta al presidente fino a tutto l’11.5.2014 perché durante l’intervallo della gara, nel tentativo di accedere nella zona riservata agli spogliatoi, aveva colpito con una spinta una stewart, successivamente ricorsa alle cure dei sanitari. Il comportamento tenuto dal – omissis - , tuttavia, sembra non meritare la sanzione nella misura inflitta dal Giudice Sportivo, assumendo esso, alla luce degli accertamenti svolti, connotati che vanno in qualche modo ridimensionati, in ordine ad importanza e conseguenze per il soggetto offeso. In effetti, la ricostruzione dell’episodio così come emerge dalla relazione della Procura Federale è tale da non poterlo considerare della particolare gravità commisurata dal Giudice Sportivo; appare pertanto equo rideterminare la pena in ragione di una condotta più contenuta rispetto a quella sanzionata in prime cure.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 335/CGF del 19 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 07 Agosto 2014 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 168/TB del 29.5.2014
Impugnazione – istanza:3. RICORSO VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.10.2014 INFLITTA AL SIG. P.A. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, ALBINOLEFFE/VIRTUS ENTELLA DEL 28.5.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione della inibizione inflitta al dirigente sino alla data del 30.9.2014 per indebita presenza nel recinto di giuoco e per reiterato comportamento gravemente offensivo verso l'arbitro durante la gara: "sei scandaloso, vergognati, fenomeno". La condotta ingiuriosa e reiterata é provata in modo incontrovertibile dal rapporto arbitrale; ed è riprovevole considerato che il – omissis - faceva parte dell’entourage della Virtus Entella S.r.l. di guisa che ha senz’altro leso il bene giuridico (lealtà,correttezza e probità) sancito nell’articolo 1 C.G.S. e ribadito nel codice di comportamento sportivo (art.2).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 317/CGF del 11 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 325/CGF del 13 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 109 del 3.6.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 23.6.2014 INFLITTA AL SIG. C.F. SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI, OTTAVI DI FINALE, BASSANO VIRTUS/NOCERINA DEL 1.6.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il medico sociale è stato sanzionato fino al 23/06/14 colpevole di avere, in occasione del Campionato Nazionale Allievi Professionisti, offeso reiteratamente l'arbitro persistendo in tale comportamento anche a seguito della sua espulsione.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 313/CGF del 4 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 324/CGF del 13 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 851 del 21.5.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.6.2018 INFLITTA AL SIG. G.G. SEGUITO GARA ASTI CALCIO A 5/LUPARENSE CALCIO A 5 DEL 20.5.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il dirigente al termine dell'incontro, mentre sostenitori locali che già, per tutta la durata della gara, avevano ripetutamente offeso e minacciato il 2° arbitro, arrivando persino a spintonarlo, penetrati indebitamente sul campo di gioco ingiuriavano e colpivano con sputi i tifosi della compagine avversaria, un dirigente del sodalizio ospitante, portatosi nei pressi degli spogliatoi, aggrediva proditoriamente il 2° arbitro colpendolo con due calci, alla regione addominale ed al volto, procurandogli intenso dolore sì da rendere necessario il suo ricovero presso il locale nosocomio.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 14 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 21 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 148/DIV del 29.4.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2014 INFLITTA AL SIG. R.A.A. SEGUITO GARA GROSSETO/PRATO DEL 27.4.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’inibizione a tutto il 15.6.2014 inflitta all’Amministratore Unico della società reclamante, “perché indebitamente presente negli spogliatoi al termine della gara assumeva comportamento reiteratamente offensivo nei confronti dell’arbitro (r.A e proc. fed.)”. Il Direttore di gara, nel suo referto, ha riportato con precisione le modalità di svolgimento della condotta offensiva: nel rientrare nello spogliatoio, il dirigente lo aveva pesantemente apostrofato, definendolo un incapace; gli aveva aperto, in modo irridente, la porta dello spogliatoio e aveva usato, rivolto agli altri dirigenti presenti, più volte lo stesso appellativo offensivo invitando costoro a non colloquiare con l’Ufficiale di gara perché “inutile”. La stessa ricostruzione dei fatti è stata fornita dal rappresentante della Procura Federale. Non vi è dubbio che quanto riportato sia quello che effettivamente è avvenuto, non solo per il concorde referto dell’arbitro e del Procuratore Federale ma anche per stessa ammissione della difesa e, personalmente, dell’- omissis - nel corso dell’odierna riunione…Ad onor del vero, il Giudice di prime cure non ha mai contestato la reiterazione – come supposto dalla difesa – ma ha semplicemente fatto uso dell’avverbio di modo “reiteratamente” per indicare che l’- omissis - aveva offeso l’arbitro in maniera ripetuta in un breve arco di tempo. Alla luce di questa considerazione e valutata, però, positivamente l’ammissione di colpa del dirigente e le sue scuse per una condotta da lui stesso riprovata, ai sensi dell’art. 16 C.G.S., la Corte giudica come congrua una riduzione della inibizione inflitta in primo grado.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 264/CGF del17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 141/DIV dell’8.4.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2014 INFLITTA AL SIG. G.V., SEGUITO GARA GAVORRANO/CHIETI DEL 6.4.2014
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore fino al 31 maggio 2014 per comportamento gravemente offensivo verso la terna arbitrale durante la gara. La dinamica del comportamento dell’incolpato è chiara e incontrovertibile in quanto lo stesso entrava in campo ed investiva l’assistente con una prima invettiva gravemente ingiuriosa per ripeterla poi al plurale intendendo coinvolgere nel giudizio tutta la terna arbitrale. La condotta è di per sé riprovevole per un dirigente, per di più recidivo, ed ha senz’altro leso il bene giuridico (lealtà, correttezza e probità) sancito nell’articolo uno del codice di giustizia sportiva e ribadito nel codice di comportamento sportivo (art.2).
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 226/CGF del 5 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 268/CGF del 18 Aprile 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 515 del 17.2.2014
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. I.F.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PESCARA/LAZIO DEL 16.2.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale l’ addetto alla sicurezza è stato sanzionato con la squalifica fino al 30/06/14 per aver impedito al commissario di campo designato a visionare la gara di accedere nei locali spogliatoi asserendo che il Presidente del Pescara, aveva vietato il suo ingresso nell'impianto sportivo. Come può evincersi dall'art.68 N.O.I.F., gli consentono un ampio potere di vigilanza e controllo sull'intero andamento della gara e comprendono quindi anche la fase preliminare la quale comporta necessariamente la sua presenza all'interno degli spogliatoi.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 07 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 230/CGF del 06 Marzo 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.9.2014 INFLITTA AL SIG. B.P.SEGUITO GARA GAVORRANO/ ARZANESE DEL 25.1.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il presidente e è stato sanzionato con l’inibizione fino al 25/01/14 “perché indebitamente presente nel recinto di gioco, prima dell’inizio della gara, a seguito dell’invito dell’arbitro ad accomodarsi in tribuna, si rifiutava di ottemperare a tale richiesta e rivolgeva all’arbitro frasi gravemente offensive; durante la gara il medesimo posizionato in tribuna rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive ed ingiuriose; al termine del primo tempo di gara lo stesso si introduceva indebitamente negli spogliatoi ed avvicinato l’arbitro con fare minaccioso reiterava ulteriori gravi insulti (r.A e cc)”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 17 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 219/CGF del 27 Febbraio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 23.12.2013
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL RIMINI CALCIO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2014 INFLITTA AL SIG. R.A. SEGUITO GARA RIMINI/REAL VICENZA DEL 22.12.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il dirigente accompagnatore è stato sanzionato con l’inibizione fino al 31/03/14 per “comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro al termine del primo tempo di gara, al termine e dopo la conclusione della stessa negli spogliatoi (espulso)”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 218/CGF del 27 Febbraio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 60/DIV del 19.11.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2014 INFLITTA AL SIG. F.F. SEGUITO GARA MESSINA/MELFI DEL 16.11.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il dirigente accompagnatore è stato sanzionato con l’inibizione fino al 21/03/14 perchè si rivolgeva all’arbitro, alzandosi dalla panchina ed uscendo dall’area tecnica, con gesti ed a voce alta, contestava una decisione tecnica dell’arbitro stesso. Dopo che l’arbitro lo invitava a lasciare il terreno di gioco, lo insultava gridandogli: “…sei un pezzo di m… figlio di p…” e mentre si allontanava continuava ad urlargli contro “…ti ammazzo m… non ti faccio uscire oggi ti faccio assediare bastardo…”. Gli insulti – ed i gesti plateali – proseguivano fino al tunnel che conduceva agli spogliatoi. L’arbitro era costretto a fermare il gioco, che nel mentre era ripreso, in quanto il dirigente stesso riusciva dal tunnel e si introduceva nel recinto di gioco andando verso un cancello che immetteva alla tribuna. Gli insulti del – omissis - che nel mentre si era reintrodotto nel tunnel che conduceva agli spogliatoi - nei confronti dell’arbitro proseguivano anche al termine del primo tempo con frasi del tipo “…c..…” “…pezzo di m…”…Il dirigente, proprio per la sua figura esterna ai momenti prettamente tecnici ed agonistici, deve costituire – anche per tutti gli altri partecipanti al gioco, quelli sì presi dal vigore agonistico – un punto di riferimento che ha il preciso compito di prevenire, placare e/o smussare situazioni che possano potenzialmente sfociare (da parte dei tesserati appartenenti alla propria società) in proteste che superano il normale limite di tolleranza e riguardo, astenendosi così dal tenere, lui proprio, comportamenti – non solo ingiuriosi e minacciosi – ma altresì potenzialmente forieri di incrementare quelle forme di veemente contestazione alle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 13 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 209/CGF del 18 Febbraio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata:Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 59 del 28.1.2014
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELLA S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO ALL’11.2.2014 INFLITTA AL SIG. G.G. SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI, BARLETTA/LECCE DEL 25.1.2014
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il dirigente è stato sanzionato con l’inibizione fino all’11/02/14 in quanto, espulso, per aver protestato in maniera eccessiva e vistosa e pronunciato altresì espressioni offensive al suo indirizzo, aggiungendo che il medesimo, a fine partita, gli si era avvicinato offendendolo ancora una volta.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 03 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 11 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 17.2.2014 INFLITTA AL SIG. M.F., PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/PESCARA DEL 15.12.2013
Massima: La Corte riduce fino a tutto il 31 gennaio 2014 l’inibizione inflitta al presidente “per aver, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti, spingendo un Assistente sulla spalla ed assumendo un grave atteggiamento minaccioso”. La Corte, esaminati gli atti, rileva come non risulti essere stata commessa dal Sig. – omissis - la condotta consistente nell’aver spinto un assistente di gara e nell’aver assunto, nei confronti di quest’ultimo, un grave atteggiamento minaccioso. Dall’analisi dei fatti accaduti effettivamente accertati, infatti, emerge che il Sig. – omissis - ha esclusivamente rivolto agli Ufficiali di gara numerosi epiteti insultanti, con la conseguenza che la fattispecie in questione risulta essere meno grave rispetto a quella sanzionata dal Giudice Sportivo.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 20 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 11 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 dell’11.12.2013
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 26.2.2014 INFLITTA AL SIG. M.L. SEGUITO GARA TURRIS NEAPOLIS/SAN SEVERO DELL’8.12.2103
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il dirigente è stato sanzionato con l’inibizione fino al 26/02/14 per avere, al termine della gara, durante lo svolgimento delle formalità del fair play e avvicinandosi all’arbitro con atteggiamento minaccioso puntato un dito contro e nel porgergli la mano rivolto espressioni gravemente ingiuriose; contemporaneamente stringendo la mano dell’arbitro con vigoria sempre maggiore cagionando al medesimo intensa sensazione dolorifica; soltanto dopo alcuni tentativi l’ufficiale di gara riusciva a liberarsi dalla morsa e per alcuni minuti continuava ad avvertire dolenzia all’arto; subito dopo, sollevando la mano sinistra, si avvicinava all’arbitro minacciando di colpirlo con schiaffi e costringendolo ad arretrare di un paio di metri per evitare il contatto fisico; fatto allontanare grazie all’intervento di alcuni dirigenti, rivolgeva all’ufficiale di gara, accompagnandola con plateale gesto, espressione dal contenute estremamente triviale.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 064/CGF del 10 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 10 Gennaio 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 35/DIV del 1.10.2013
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 5.11.2013 INFLITTA AL SIG. P.L.SEGUITO GARA NOCERINA/FROSINONE DEL 27.9.2013
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al direttore sportivo a tutto il 27.10.2013 “per comportamento reiteratamente irriguardoso ed offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso).”. Dal rapporto dell’arbitro emerge che: “al 14 II tempo allontanavo sig. – omissis- dirigente accompagnatore ufficiale Nocerina per proteste perché si alzava dalla panchina e uscendo dall’area tecnica urlava ‘pezzo di merda devi fischiare! Svegliati!”, mentre abbandonava la panchina applaudiva in modo ironico dicendo ‘bravo bravo coglione!”. Detto comportamento non può essere definito “reiteratamente” irriguardoso ed offensivo in quanto tra i due atteggiamenti e le due frasi pronunciate può ritenersi sussistere il vincolo della continuazione, essendo intervenuti in un arco temporale molto breve, immediatamente prima ed immediatamente dopo l’espulsione, e tale da poter ritenere la condotta sostanzialmente unitaria Di talché, la Corte giudica eccessiva l’irrogazione di una sanzione superiore ad un mese.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 134//CGF del 5 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 09 Dicembre 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 183 del 13.11.2013
Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.S.D. AZ GOLD WOMEN C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. Z.A. SEGUITO GARA GOLD WOMAN C5/OLYMPUS C5 DEL 10.11.2013
Massima: La Corte riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al dirigente fino al 30.06.2015, in quanto “al termine dell’incontro, quantunque in corso di inibizione, sostava indebitamente nella zona degli spogliatoi, ove, dopo aver rivolto reiterate ingiurie all’indirizzo del secondo arbitro, lo colpiva alla schiena e al collo con due colpi inferti con la parte anteriore dell’avambraccio, profferendo nel contempo frasi gravemente minacciose, senza comunque a arrecare conseguenze fisiche al predetto direttore di gara”. Premessa quindi la responsabilità del prevenuto, il collegio ritiene che la sanzione irrogata sia da considerarsi leggermente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto.
Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n.084/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 16.8.2014 INFLITTA AL SIG. R.R. SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013 3. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.3.2014 INFLITTA AL SIG. S.G. SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013 4. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA FINO AL 16.3.2014 INFLITTA AL SIG. D.M.F. SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013
Massima: Quanto all’entità delle sanzioni, ferma restando la corretta applicazione delle disposizioni del C.G.S. che contemplano l’inibizione temporanea (art. 19 comma 1 lett. h) e la squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione (art. 19 comma 1 lett. f) , la discrezionale valutazione da parte di questo Giudice delle concrete circostanze emergenti dalle vicende in esame conduce peraltro ad una congrua riduzione di detta entità, nei sensi indicati nel dispositivo.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 03 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CGF del 02 Agosto 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 94 del 9.4.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL SIG. C.F. SEGUITO GARA EMPOLI/CROTONE DEL 6.4.2013
Massima: La Corte accoglie riduce la sanzione inflitta al presidente all’inibizione fino a tutto il 15.5.2013 “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti degli Ufficiali di gara rivolgendo loro espressioni ingiuriose, reiterando tale atteggiamento nei confronti di un dirigente della Società avversaria, infrazione rilevata anche dal Collaboratore della Procura Federale”.…relativamente alle proteste pronunciate dal Presidente – omissis - nei confronti del Direttore di gara e non degli Ufficiali di gara, considerate dal Giudice Sportivo come ingiuriose, devono, invece, a parere di questa Corte, essere ritenute come irrispettose e/o irriguardose, come del resto è stato considerato in occasione di numerosi precedenti disciplinari in fattispecie analoghe (v. ex multis, caso Mazzarri – Com. Uff. n. 055/CGF 2012/2013). In particolare l'espressione pronunciata dal – omissis - individua un giudizio negativo, manifestato sicuramente in maniera eccessiva, ma non una condotta integrante ingiuria nei confronti dell'Arbitro il quale ha refertato che il Presidente aveva protestato in maniera animata “seppur non usando termini offensivi”. Analoga valutazione va riservata alle parole indirizzate dal Presidente – omissis - , al rientro negli spogliatoi tra il 1° ed il 2° tempo, al Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Crotone, pure esse di contenuto non ingiurioso ma, di certo, irrispettoso e/o irriguardoso e che questa Corte ritiene siano state valutate in misura eccessiva quanto alla sanzione irrogata in prime cure.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 231/CGF del 04 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 024/CGF del 02 Agosto 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 578 del 22.3.2013
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO A.S.D. ARZIGNANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 AL SIG. B.M.INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21, ARZIGNANO C5/BUBI MERANO C5 DEL 20.3.2013
Massima: La Corte riduce la sanzione della squalifica inflitta al tesserato fino al 30.11.2013 in relazione al comportamento tenuto nel corso della gara in ragione dell’oggettivo svolgimento dei fatti.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 02 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 09 Luglio 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL SIG. D.N.E.SEGUITO GARA L’AQUILA/CHIETI DEL 7.4.2013
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il dirigente è stato sanzionato perché protestava violentemente nei confronti dell’arbitro e lo insultava con epiteti vari, quali: “venduto”, “disonesto”, “hai rovinato la partita”, “vergogna”; cercava, poi, di sferrargli un pugno, continuando ad urlare “buffone”, “venduto”, “vergognati”, ma veniva tempestivamente bloccato. Al termine della gara, attendeva l’arbitro nel tunnel verso gli spogliatoi e gli urlava: “oggi è anche l’anniversario del terremoto, speriamo che venga su da voi il terremoto”
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 063/CGF del 11 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 05 Luglio 2013 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 26.9.2012
Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DELL’A.S.D. CTL CAMPANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 24.10.2012 INFLITTA AL SIG. D.M.G. SEGUITO GARA CTL CAMPANIA/NARDÒ CALCIO DEL 22.9.2012
Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo con la quale il presidente è stato sanzionato per avere, al termine del primo tempo e durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, protestato nei confronti dell’arbitro ed insultato pesantemente un calciatore della squadra avversaria, che inseguiva urlando ed assumendo atteggiamento minaccioso fino all’ingresso dello stesso nel proprio spogliatoio. Nella circostanza, batteva i pugni sulla porta del locale continuando ad inveire contro i tesserati della squadra ospite.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 19 Gennaio 2010 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 162/CGF del 23 Febbraio 2010 n. 1 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 173 del 15.1.2010
Impugnazione – istanza: Ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza del Genoa Cricket And F.C. SpA avverso la sanzione della inibizione fino al 25.1.2010 inflitta al sig. P. F. seguito gara Genoa/Catania del 14.1.2010
Massima: La sanzione pari ad appena 10 gg. di inibizione irrogata al presidente della società è del tutto proporzionata rispetto alla condotta dallo stesso assunta che si è concretizzata nell’aver all’arbitro espressioni insultanti. La Corte ha più volte ribadito che la puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che degenerino in scomposte reazioni di protesta, costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni tesserato; e ciò vale viepiù per i dirigenti, sia in ragione del ruolo ricoperto sia perché non direttamente partecipi dell’enfasi agonistica che talvolta coinvolge i calciatori (e comunque giammai opponibile come scusante). In altri termini le condotte de quibus ricadono nella sfera di piena signoria di tali soggetti e, pertanto, vanno necessariamente governate con un appropriato autocontrollo. Del pari, alcun dubbio residua quanto alla natura illecita delle espressioni in addebito, inutilmente volgari, umilianti e dileggianti e, dunque, rette da una logica prettamente denigratoria.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 07 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 19.4.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. P. R. avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto l’11.5.2009 inflitta seguito gara Ascoli/Frosinone del 17.4.2009
Massima: Congrua è la sanzione inibizione di circa 20 giorni irrogata al dirigente ”per avere, nel corso del primo tempo, rivolto al collaboratore della Procura Federale un’espressione ingiuriosa. Infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 180/CGF del 07 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 260 del 19.4.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. G.E. avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.6.2009 inflitta seguito gara Ascoli/Frosinone del 17.4.2009
Massima: Congrua è la sanzione inibizione di circa 2 mesi e mezzo irrogata al dirigente ”per avere, nell’intervallo, al rientro negli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose all’Arbitro e al collaboratore della Procura Federale; per aver inoltre, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto, con atteggiamento intimidatorio, pesanti insulti al Collaboratore della Procura Federale, infrazioni rilevate dal collaboratore della Procura Federale”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 18 giugno 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 20 Luglio 2009 n. 1www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 179/DIV dell’8.6.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del Pescina Valle Del Giovenco avverso la sanzione della inibizione fino 30.6.2009 inflitta al sig. P.G. seguito gara di ritorno di play-off Catanzaro/Pescina V.G. del 7.6.2009
Massima: La frase irriguardosa pronunciata all’indirizzo dell’arbitro e percepita soltanto dal c.d. “quarto uomo” è intenzionalmente inidonea (secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit) a recare pubblica offesa al direttore di gara, ma alla quale può riconoscersi il carattere di mero sfogo personale in un momento di particolare tensione, con conseguente riduzione della sanzione. Il caso di specie: in occasione dell’espulsione (ritenuta ingiusta) di un calciatore della propria squadra il dirigente pronunciava una frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara, percepita soltanto dal quarto uomo.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 18 giugno 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 20 Luglio 2009 n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 179/DIV dell’8.6.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del Pescina Valle Del Giovenco avverso la sanzione della inibizione fino 30.6.2009 inflitta al sig. P.C. seguito gara di ritorno di play-off Catanzaro/Pescina V.G. del 7.6.2009
Massima: La frase irriguardosa pronunciata all’indirizzo dell’arbitro e percepita soltanto dal c.d. “quarto uomo” è intenzionalmente inidonea (secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit) a recare pubblica offesa al direttore di gara, ma alla quale può riconoscersi il carattere di mero sfogo personale in un momento di particolare tensione, con conseguente riduzione della sanzione. Il caso di specie: in occasione dell’espulsione (ritenuta ingiusta) di un calciatore della propria squadra il dirigente pronunciava una frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara, percepita soltanto dal quarto uomo.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 08 maggio 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 17 luglio 2009 n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 248 del 22.4.2008
Impugnazione – istanza: Reclamo dell’ A.S. Bari S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al signor P. C.G. a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 20 maggio 2008
Massima: Il comportamento del dirigente, che al 36° del secondo tempo, ha contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un’espressione gravemente insultante è sicuramente deprecabile nel modo e nei contenuti manifestati, ma congrua appare la sanzione della inibizione limitatamente al presofferto.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. n. 2 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso del Ravenna Calcio S.R.L. avverso la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.1.2008 inflitta al Sig. F.G.
Massima: Il presidente della società è sanzionato per avere il tesserato “nell’intervallo della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto delle espressioni ingiuriose ad un assistente, e per essere entrato, poco dopo, nello spogliatoio riservato agli Ufficiali di gara, assumendo un atteggiamento intimidatorio e reiterando le ingiurie nei confronti del medesimo assistente”.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 08 maggio 2008 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 17 luglio 2009 n. 1 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 248 del 22.4.2008
Impugnazione – istanza: Reclamo dell’ A.S. Bari S.p.A. avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al signor P. C.G. a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 20 maggio 2008
Massima: Il comportamento del dirigente, che al 36° del secondo tempo, ha contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara un’espressione gravemente insultante è sicuramente deprecabile nel modo e nei contenuti manifestati, ma congrua appare la sanzione della inibizione limitatamente al presofferto.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 63/CGF del 13 Novembre 2008 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 196/CGF del 22 Maggio 2009. n. 5 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 4.11.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso della S.S. Lazio S.p.A. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate al sig. A. S.inflitta seguito gara Campionato Nazionale Allievi Lazio/Juve Stabia del 2.11.2008 Massima: Le espressioni usate –“ vergogna sei in mala fede”e “io non me ne vado per me puoi anche sospendere la partita”- sono tutt'altro che una critica civile all’operato dell'arbitro e assumono, sia per il loro contenuto intrinseco e sia per il modo con cui sono state manifestate, carattere manifestamente ingiurioso e comunque rivelano un comportamento antisportivo.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 90/CGF del 9 gennaio 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 25 marzo 2009. n. 1 www.figc.itwww.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 149 del 16.12.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. G. G.avverso la sanzione della inibizione fino al 27.1.2009 inflitta al reclamante seguito gara Mantova/Modena del 13.12.2008
Massima: E’ sanzionato con l’inibizione il Direttore Generale della società per avere, alla fine del primo tempo rivolto all’Arbitro un’espressione ingiuriosa e per essere, inoltre, nonostante l’espulsione, rientrato nel secondo tempo nel recinto di giuoco con atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/CGF Riunione del 9 novembre 2007 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 03 marzo 2009. n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007
Impugnazione - istanza: Ricorso del Ravenna Calcio S.R.L. avverso la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.1.2008 inflitta al Sig. F.G.
Massima: Il presidente della società è sanzionato per avere il tesserato “nell’intervallo della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto delle espressioni ingiuriose ad un assistente, e per essere entrato, poco dopo, nello spogliatoio riservato agli Ufficiali di gara, assumendo un atteggiamento intimidatorio e reiterando le ingiurie nei confronti del medesimo assistente”.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 134/CGF Riunione del 06 marzo 2008 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 268/CGF Riunione del 21 luglio 2008 n. 6 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.- 139/C del 26.2.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. B.V. avverso la sanzione dell’inibizione fino a tutto l’11.3.2008 inflittagli seguito gara Gallipoli/Lucchese del 24.2.2008
Massima: Risponde della violazione dell’art. 66 NOIF e dell’art. 1 CGS il presidente della società che non inserito in distinta, assisteva alla gara all’interno del recinto di gioco ovvero in prossimità alla galleria di ingresso agli spogliatoi, non attenendosi agli inviti a recarsi in tribuna da parte di addetti federali. L’atto incriminato, secondo quanto risulta dal rapporto del Commissario di Campo, nonché da quello del Sostituto Procuratore Federale, che hanno valore di prova ai sensi dell’art. 35, comma 1.1.C.G.S., costituisce, certamente, violazione dell’art. 66 delle N.O.I.F. che sancisce che “per le gare organizzate … dalla Lega Professionisti Serie C … sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest’ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico, ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara”. Peraltro, il comma 3 di detta norma precisa che “tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall’arbitro mediante documento di riconoscimento personale”. Al riguardo, occorre precisare che, com’è noto, il recinto di gioco è composto dal terreno di gioco (rettangolo entro il quale si svolge il gioco), dal campo per destinazione (fascia piana di terreno larga almeno mt. 1,50 situata intorno al terreno di gioco e a livello dello stesso), dalle eventuali piste e pedane atletiche sino alla rete o altro mezzo appropriato di recinzione.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.184/CGF Riunione del 22 maggio 2008 n. 8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 244/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. B.A. (dirigente A.C. Carpendolo S.r.l.) avverso la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 31.07.2008 seguito gara Carpendolo/Calcio Caravaggese del 4.05.2008
Massima: A norma dell'art. 19 lett. h) C.G.S. il dirigente è sanzionato con l’inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. per essersi rifiutato di ottemperare all'indicazione di sedersi in panchina e di aver insultato l’arbitro.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.157/CGF Riunione del 19 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 234/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 570 del 26.3.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Augusta F.C. avverso le sanzioni, dell’ammenda di € 1.500,00 alla reclamante e dell’inibizione fino al 30.6.2008 al sig. S.G., inflitte seguito gara C.L.T. Terni/ASD Augusta F.C. del 19.3.2008
Massima: Il vice presedente della società è sanzionato per il comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro a nulla rilevando che in data anteriore alla gara ed a seguito di delibera assembleare lo stesso fosse stato sostituito nella gara, in quanto alcun provvedimento tale delibera non risulta mai pervenuta agli uffici competenti ai sensi dell’art. 37, comma 1, N.O.I.F., che prevede l’obbligo di comunicare i nominativi dei dirigenti, nonché ogni variazione al riguardo entro venti giorni dal verificarsi.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.157/CGF Riunione del 19 aprile 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 234/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 570 del 26.3.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Augusta F.C. avverso le sanzioni, dell’ammenda di € 1.500,00 alla reclamante e dell’inibizione fino al 30.6.2008 al sig. S.G., inflitte seguito gara C.L.T. Terni/ASD Augusta F.C. del 19.3.2008
Massima: Il vice presedente della società è sanzionato per il comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro a nulla rilevando che in data anteriore alla gara ed a seguito di delibera assembleare lo stesso fosse stato sostituito nella gara, in quanto alcun provvedimento tale delibera non risulta mai pervenuta agli uffici competenti ai sensi dell’art. 37, comma 1, N.O.I.F., che prevede l’obbligo di comunicare i nominativi dei dirigenti, nonché ogni variazione al riguardo entro venti giorni dal verificarsi.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n.184/CGF Riunione del 22 maggio 2008 n. 8 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 244/CGF Riunione del 24 giugno 2008 n. 8 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 190/C del 6.5.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. B.A. (dirigente A.C. Carpendolo S.r.l.) avverso la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino al 31.07.2008 seguito gara Carpendolo/Calcio Caravaggese del 4.05.2008
Massima: A norma dell'art. 19 lett. h) C.G.S. il dirigente è sanzionato con l’inibizione a svolgere attività in seno alla F.I.G.C. per essersi rifiutato di ottemperare all'indicazione di sedersi in panchina e di aver insultato l’arbitro.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009 n. 5 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008
Impugnazione – istanza: Ricorso del sig. A.A. (allenatore U.S. Bitonto 1921), avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.06.2008 seguito gara S.S.C. Gragnano/U.S. Bitonto del 27.04.2008
Massima: Gli episodi contestati, consistiti nello spintonare con forza il Commissario di campo, rivolgendogli espressioni offensive ed intimidatorie, risultano provati dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S., fonte di prova privilegiata. Pertanto la condotta contestata integra una evidente ipotesi di violenza ai sensi dell’art. 19 comma 4 lettera d) C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 26 Febbraio 2004 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 15.1.2004
Impugnazione - istanza: Appello A.S. Fucecchio avverso la sanzione della squalifica inflitta al sig. G.A. fino al 27.1.2004
Massima: La reazione del dirigente, a seguito di una violenta pallonata ricevuta da un calciatore avversario, mentre si trovava seduto in panchina, può essere presa in considerazione ai fini della graduazione della sanzione.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 23 aprile 1997 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Comunicato Ufficiale n. 33 del 27.2.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Sangiorgese avverso la sanzione dell’inibizione fino al.31.12.1999 inflitta al sig. R.F. in relazione alla gara Sangiorgese/Monturanese del 2. 2. 1997
Massima: Quando il Presidente di una società aggredisce fisicamente l’arbitro mentre si allontana dallo stadio, è prevista a suo carico l’ inibizione a ricoprire cariche sociali e federali.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n.19 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 43 del 5.4.2000
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Vicentina calcio avverso la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2001 inflitta al sig. F.C.
Massima: Il massaggiatore è sanzionato con l’inibizione per aver commesso un atto violento nei confronti dell’arbitro.