Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0124/CSA del 25 Gennaio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 43 del 19.12.2023

Impugnazione – istanza: - Città Di Varese S.r.l.

Massima: Annullata l’ammenda inflitta alla società “Per avere propri sostenitori, dal 15º minuto del secondo tempo fino al termine della gara, rivolto frasi insultanti e minacciose all'indirizzo della Terna arbitrale” in quanto si legge nel referto di gara: “(…) Insulti fortemente offensivi, ingiuriosi e minacciosi, rivolti verso il Direttore di gara ed alla terna in generale, dai tifosi della squadra di casa, dal minuto 15’ del 2t fino al termine della gara ed all’uscita del terreno di gioco”…Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara viene attribuito valore di piena prova “circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati”, secondo quanto stabilito dall’art. 61.1 C.G.S.; il valore probatorio privilegiato, riconosciuto dall’ordinamento sportivo al referto arbitrale, attiene all’accertamento di un fatto concreto, in relazione ad un’astratta pretesa punitiva; si tratta, come ben chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, “… di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all’incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio ed in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare” (C.S.A., sez. un., 17 febbraio 2020 n. 51). Orbene, non può darsi prova privilegiata di fatti e comportamenti illeciti, quando gli stessi non siano puntualmente descritti nel referto, come nella fattispecie qui controversa. Gli ufficiali di gara non possono limitarsi a verbalizzare, in termini generici, l’utilizzo di espressioni “ingiuriose” o “minacciose” da parte di tesserati o di spettatori presenti alla gara. Dal referto devono desumersi, con sufficiente dettaglio, l’identità degli autori e le concrete modalità delle condotte illecite. D’altronde, soltanto in relazione ad una contestazione puntuale e specifica può esplicarsi, con pienezza ed effettività, il diritto di difesa dei tesserati dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0007/CSA del 28 Settembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 27 del 29 agosto 2023, in relazione alla gara Napoli/Sassuolo del 27.08.23

Impugnazione – istanza: – S.S.C. Napoli S.p.A.

Massima: Accolto il reclamo e per l’effetto annullata l’ammenda di € 10.000,00 comminata alla società “per avere i suoi sostenitori al 24° del secondo tempo indirizzato un fascio di luce laser in direzione dei calciatori sul terreno di gioco sanzione attenuata ex art.29 comma 1 lett.b) CGS.” in quanto trova applicazione l’esimente prevista dall’art.29 1 comma CGS sussistendo, come previsto, almeno tre circostanze tra quelle descritte dalla norma. In relazione, invece, alla circostanza di cui alla let.c), la Corte rileva che, nel referto, il rappresentante della Procura afferma che “le Forze dell’Ordine, tramite le immagini televisive, hanno immediatamente individuato il responsabile, conducendolo presso il locale commissariato.” E’, pertanto, di tutta evidenza che risulta sussistente la cooperazione offerta dalla reclamante – appunto – alle Forze dell’Ordine nell’individuazione del responsabile della violazione, come previsto dalla norma applicabile. Stessa considerazione può svolgersi con riferimento alla circostanza di cui alla successiva let.d) della norma medesima. E’ infatti documentato nel referto del rappresentate della Procura che la reclamante, su richiesta dell’arbitro, abbia tempestivamente diffuso l’annuncio con cui si invitava il pubblico a non utilizzare raggi laser. In questo modo, a parere della Corte, nella specie, risulta sussistere quanto previsto dalla predetta let.d), secondo cui la società deve agire immediatamente al fine di far cessare il comportamento contestato. Del resto, trattandosi di un raggio laser, come noto proveniente da un dispositivo di piccole dimensioni, l’annuncio suindicato, in sinergia con le altre attività sopra descritte di cooperazione con le Forze dell'Ordine che sono valse non solo a identificare l'autore ma anche a far cessare la condotta, si palesa come condotta complessivamente idonea a essere sussunta nella fattispecie in commento.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: DECISIONE N. 202/CSA del 21 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega nazionale professionisti serie A, di cui al Com. Uff. n. 182 del 06.04.2023

Impugnazione – istanza: Juventus F.C. S.p.A.

Massima: Accolto il reclamo con procedura d’urgenza ex art. 74 CGS e per l’effetto annullata  alla società la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato "Tribuna sud primo anello" privo di spettatori, inflitta dal Giudice Sportivo che aveva così motivato: “considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale L. B. R.; considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepiti da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore (primo anello del settore denominato “Tribuna Sud”); ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS”. Tale provvedimento è basato sulla relazione inviata dalla Procura federale - ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS - alle ore 14:12 del giorno 5 aprile 2023 (giorno feriale successivo alla gara).

E ciò in quanto in mancanza di refertazione sul punto da parte della terna arbitrale, la relazione della Procura Federale è stata prodotta oltre le ore 14:00 del giorno successivo alla gara e pertanto inutilizzabile…L’art. 44, ultimo comma, CGS, prevede che “Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. Si tratta di una norma inserita – nell’ambito della più ampia Parte II del Codice dedicata al “Processo sportivo” - nel Titolo I (“Norme generali del processo sportivo”) disciplinante i principi generali a cui il processo sportivo deve attenersi. Titolo I sotto il quale è collocato anche l’art. 62, comma 1, CGS (rubricato “Mezzi di prova e formalità procedurali in altri procedimenti”), il quale non può quindi sottrarsi al regime di perentorietà dei termini dettato dall’art. 44, ultimo comma, CGS. Il termine indicato quindi dall’art. 62, comma 1, CGS (le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara) per la trasmissione al Giudice Sportivo dei vari rapporti, inclusi quelli della Procura federale, è perentorio (cosi come tutti gli altri termini contenuti nel Titolo I, artt. 44-62 CGS, non indicati espressamente come ordinatori).  La trasmissione del rapporto della Procura federale, sulla cui sola base si è fondata la pronuncia del Giudice Sportivo qui impugnata, è avvenuta alle ore 14.12 del giorno feriale successivo alla gara Juventus-Internazionale e quindi oltre il termine (perentorio) delle ore 14.00 di cui all’art. 62, comma 1, CGS. Questa Corte ritiene poi che i motivi della tardiva trasmissione, rappresentati dalla Procura federale in sede di discussione, non costituiscano un impedimento oggettivo ed assoluto tale da giustificare il mancato rispetto del termine perentorio fissato dal Codice. Non è stata infatti prodotta alcuna prova dei problemi di trasmissione asseritamente incontrati dal collaboratore della Procura nelle due ore precedenti l’invio del Rapporto, né è stato provato in alcun modo un suo legittimo impedimento nel superare tali asseriti problemi. La stessa relazione tecnica prodotta dalla Procura federale (“Verifica informatica sulla mancata consegna di una mail”) non è infatti idonea a dimostrare l’oggettività e l’assolutezza di tali asseriti impedimenti, limitandosi a fornire delle plausibili spiegazioni alla mancata consegna di un messaggio email. La Procura avrebbe potuto - e dovuto - produrre prove a suffragio di quanto affermato al momento stesso della (tardiva) trasmissione, in grado di giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale dell’art. 62, comma 1, CGS. Per tutti questi motivi, la Relazione della Procura federale trasmessa al Giudice Sportivo relativamente ai cori di discriminazione raziale occorsi durante la      gara Juventus/Internazionale del 04.04.2023 non può essere utilizzata. Essendo stata la sanzione impugnata comminata dal Giudice Sportivo sulla sola base di tale relazione, e non essendoci alcuna traccia dei fatti contestati negli altri atti ufficiali della gara (a partire dal rapporto del Direttore di Gara), il ricorso va accolto e la sanzione annullata.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 197/CSA del 18 Aprile 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 211/DIV del 28 marzo 2023

Impugnazione – istanza: Virtus Francavilla s.r.l.

Massima: Annullata l’ammenda di € 2.000,00 alla società  per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva Sud, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, dal 3° al 5° minuto della gara, attinto con numerosi sputi, acqua e birra i giocatori della Società Monopoli mentre effettuavano il riscaldamento a bordo campo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. proc. fed.)”, poiché tali fatti sono stati percepiti solo dai collaboratori della Procura federale e non anche dalla terna arbitrale o dal delegato di Lega, che pure ha reso un rapporto molto circostanziato sulla condotta tenuta dalle opposte tifoserie sugli spalti…Ai sensi dell’art. 62, comma 1, comma 1, C.G.S. “i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale, nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”. L’art. 61, comma 1, C.G.S. stabilisce la gerarchia delle fonti di prova nel seguente modo: “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”. La disposizione, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, va interpretata nel senso che, mentre i rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di gara sono di per sé idonei a dimostrare i fatti ivi descritti, l’efficacia probatoria degli atti di indagine della Procura federale è invece sottoposta alla previa valutazione di verosimiglianza da parte del giudicante (cfr. C.S.A., Sez. II, n. 244/CSA/2021-2022). In particolare, al fine di escludere quest’ultima, si è dato risalto alla “non accertata distanza di essi [collaboratori della Procura federale] dal luogo dell’accaduto [… omissis …], che dà adito ad incertezza nella complessiva ricostruzione dell’evento” (cfr. C.S.A., Sez. II, n. 297/CSA/2021-2022).  E poiché tale fondamentale elemento non risulta specificato nella relazione dei collaboratori della Procura federale - e non potendosi nemmeno scrutinare le immagini televisive depositate dal reclamante (dunque, presumibilmente favorevoli agli interessi di questa), non versandosi in tema di “condotta violenta di particolare gravità” - deve procedersi all’annullamento della sanzione.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 181/CSA del 23 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 172/DIV del 21 febbraio 2023

Impugnazione – istanza: Lucchese 1905 S.r.l.

Massima: Annullata alla società l’ammenda di euro 2.000,00, “per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, durante la gara, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di due calciatori della Squadra avversaria, cori percepiti dai medesimi calciatori ma da nessuno dei Componenti della Procura Federale e, quindi, privi del requisito della percezione reale previsto dall’art. 28 C.G.S. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)”….Il reclamo merita accoglimento, per difetto di prova sul fatto illecito ascritto.  Ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale”.  E’ evidente che i fatti accaduti ed i comportamenti di tesserati per cui è data piena prova sono solo quelli percepiti dai verbalizzanti.  Non a caso, l’art. 62, comma 1, C.G.S. prevede che “i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale, nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”. Nella fattispecie, dal rapporto dei collaboratori della Procura Federale emerge che i cori sanzionati non sono stati percepiti né dagli ufficiali di gara, né dai commissari di campo, né dei componenti della Procura Federale, ma sono stati riferiti da due calciatori della Squadra avversaria: “come richiesto dal team manager della Vis Pesaro, Sig. …, si è proceduto all’audizione dei giocatori … e …., poiché gli stessi dichiaravano di essere stati oggetto di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi lucchesi nel corso della gara in oggetto. Ciò premesso, si è provveduto a redigere formali verbali contenenti le loro dichiarazioni che di seguito si allegano. Si precisa che quanto dichiarato dai tesserati sopra citati non è stato riscontrato né dai sottoscritti collaboratori, né dal Delegato Lega presente sul campo. Per completezza si è proceduto a richiedere anche alla terna arbitrale ed al quarto uomo se avessero udito quanto da questi lamentato; gli stessi confermavano di non aver sentito nulla. E’ stato altresì contattato, in merito, il responsabile servizio di ordine pubblico che ugualmente comunicava esito negativo”. Si verte dunque nella situazione in cui la condotta illecita non è stata in alcun modo rilevata dagli ufficiali di gara e dagli altri soggetti di cui all’art. 64, comma 1, primo periodo, C.G.S. (e dunque manca piena prova dell’accaduto), mentre non è possibile visionare le eventuali immagini televisive, consentite solo per le condotte violente. A ciò si aggiunga che le stesse deposizioni dei due calciatori denuncianti – utilizzabili, tutt’al più, come principio di prova – si riferiscono ad episodi del tutto diversi tra loro, impedendo anche il solo reciproco riscontro.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 156/CSA del 3 Marzo 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile di cui al Com. Uff. n. 123/DCF del 07.02.2023

Impugnazione – istanza: A.C.F. Brescia Calcio Femminile SSD ARL

Massima: Annullata la sanzione dell’ammonizione con diffida inflitta alla società Per inottemperanza all’obbligo della diffusione del comunicato antiviolenza (art. 25 comma 5 C.G.S) poiché la visione del filmato prodotto dalla reclamante ha consentito alla Corte di accertare che il messaggio di avvertimento al pubblico, prescritto dall’art. 25, comma 5, C.G.S., è stato regolarmente diffuso, subito prima dell’inizio della gara, dagli altoparlanti dello stadio (dal minuto 29:50 in poi del video integrale, scaricato dalla piattaforma Eleven Sports). La Corte è ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 C.G.S., riguardo ai limiti di utilizzabilità delle riprese televisive nel processo sportivo ed al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, in merito ai “fatti accaduti” in occasione dello svolgimento della gara.

Nella peculiare fattispecie controversa, tuttavia, non viene all’esame l’accertamento positivo di fatti e condotte da parte dell’arbitro. Viene bensì segnalata dall’arbitro un’omissione imputabile alla società ospitante, la mancata lettura del messaggio di avvertimento al pubblico, sanzionata dal Codice con l’ammenda. Come è noto, costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale quello per cui la prova dei “fatti negativi” non può essere data, mentre può essere data quella del fatto positivo contrario (Cass. Pen., sez, III, 2 marzo 2020, n. 8336). L'onere della prova non subisce deroghe nemmeno quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. Civ., sez. III, 13 giugno 2013 n. 14854). Non vi è prova aliunde dell’omissione in cui sarebbe incorsa, prima dell’inizio della gara, la società ospitante Brescia Calcio Femminile. L’arbitro si è limitato a segnalare al Giudice Sportivo la mancata lettura del messaggio, senza allegare a comprova della sua dichiarazione altri elementi di fatto, neppure presuntivi o indiziari.  Soltanto in relazione a tale peculiare fattispecie, pertanto, il valore privilegiato riconosciuto al referto dell’arbitro può essere superato dalla prova contraria, anche mediante registrazione audiovisiva, che risulti idonea a dimostrare lo specifico fatto positivo, vale a dire che del comunicato antiviolenza è stata data lettura al pubblico prima dell’inizio della partita.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 136/CSA del 17 Febbraio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 80 del 17.01.2023

Impugnazione – istanza: F.C.D. Pinerolo

Massima: Annullata alla società la sanzione dell’ammenda di € 600,00, in relazione alla gara del Campionato “Per avere propri sostenitori al termine della gara rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo di un A.A.”….Il rapporto dell’assistente arbitrale n. 1, sulla cui base il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione impugnata, riferiva quanto segue:A fine partita alcuni tifosi della società Pinerolo mi ripetevano più volte le seguenti frasi come: ‘ti picchio guardalinee, ti vengo a prendere, vai in miniera, siete dei coglioni, non farti vedere’”.  Sentito telefonicamente, l’assistente ha chiarito di aver identificato i colpevoli del suddetto comportamento nei tifosi del Pinerolo in ragione della posizione che gli stessi occupavano negli spalti, trovandosi nel settore riservato agli ospiti.  Tuttavia la relazione dei Carabinieri presenti in loco prodotta dalla reclamante dà chiaramente atto che “il settore riservato agli ospiti e quello riservato ai tifosi locali non era separato, in quanto la porta/grata che separa le due tifoserie era aperta ed i due settori comunicanti”.  La stessa relazione precisa inoltre che i tifosi “della squadra ospite si contavano in poco meno di una decina di persone” (mentre “la quasi totalità degli spettatori erano supporters locali”) e che le intemperanze della tifoseria si erano verificate negli ultimi momenti della gara - in occasione della mancata concessione di un calcio di rigore in favore dello Stresa – ed erano culminate in “un’insurrezione verbale nei confronti dell’arbitro direttore di gara ed in particolare dell’assistente di linea posto a bordocampo adiacente agli spalti […] il quale veniva investito da diversi e prolungati epiteti ingiuriosi da parte di un manipolo (non più di 4/5 persone) di tifosi della squadra locale (tutti supporters dello Stresa, noti e conosciuti dagli scriventi”, con la rilevante precisazione che costoro “si trovavano a pochi metri da loro, sugli spalti destinati ai tifosi ospiti”. Alla luce di ciò, considerato che l’assistente ha chiarito di aver identificato la tifoseria responsabile dei fatti in ragione della (sola) sua collocazione nel “settore ospiti” degli spalti e rilevato tuttavia quanto evidenziato dai Carabinieri e, cioè, che tale settore non era ben separato da quello dei tifosi locali e che proprio lì questi ultimi (individuati dagli stessi Carabinieri quali effettivi responsabili della condotta) si trovavano allorché ponevano in essere il comportamento ingiurioso nei confronti dell’assistente, non può ritenersi provata con ragionevole certezza l’effettiva riconducibilità della condotta offensiva ai tifosi della società reclamante, in un contesto in cui, peraltro, il Pinerolo aveva vinto la gara col risultato di 1 a 2. Per tali ragioni, stante l’assenza di evidenze ragionevolmente certe sulla responsabilità del Pinerolo in relazione ai fatti occorsi, il reclamo va accolto, con conseguente annullamento della sanzione inflitta.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 099/CSA del 06 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 43 del 03.11.2021

Impugnazione – istanza: - A.S. Bisceglie S.r.l.

Massima: Annullata l’ammenda id € 300,00 comminata alla società “Per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato un petardo sul terreno di gioco che esplodeva a circa 10mt dal portiere della squadra di casa” poiché manca la certezza che il lancio sia avvenuto dalla tifoseria della società in quanto il referto del Direttore di gara, recita quanto segue: Al termine della gara, dopo il triplice fischio, veniva lanciato sul terreno di gioco, all'interno dell'area di rigore, un petardo dalla tifoseria del Bisceglie ubicata fuori dal recinto di gioco. Questo, esplodendo, non ha recato alcun danno a calciatori/dirigenti/terna arbitrale seppur sia esploso a circa 10 metri di distanza dal portiere locale”.  Successivamente il Direttore di gara ha così integrato e sostanzialmente modificato il suo precedente referto: Al termine della gara, dopo il triplice fischio, veniva lanciato sul terreno di gioco, all'interno dell'area di rigore, un petardo da persone non identificate ubicate al di fuori dal recinto di gioco. Questo, esplodendo, non ha recato alcun danno a calciatori/dirigenti/terna arbitrale seppur sia esploso a circa 10 metri di distanza dal portiere locale”. Detta integrazione non sembra essere stata tenuta in considerazione dal Giudice Sportivo nella decisione del 3 novembre. Essa, tuttavia, esclude di poter ricondurre il lancio del petardo ai sostenitori della società ospite ed è dunque risolutiva ai fini dell’accoglimento del reclamo proposto in questa sede dalla A.S. Bisceglie S.r.l..

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 091/CSA del 01 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 73 del 29.10.2021, seguito gara Sampdoria/Atalanta del 27.10.2021

Impugnazione – istanza: - U.C. Sampdoria S.p.A.

Massima: Annullata l’ammenda di € 15.000,00, inflitta alla società dal Giudice Sportivo “per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, intonato ripetutamente un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria” per mancanza di prova in ordine alla rilevanza della condotta…La Corte richiama nuovamente in questa sede l’orientamento, costante della giurisprudenza sportiva in subiecta materia, a tenore del quale le espressioni di insulto e discriminazione devono assumere «sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tal[i] da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio». Detto principio, come affermato più volte da questo stesso collegio, impone al giudicante di valutare e soppesare concretamente la «effettiva portata del fenomeno e [la] percettibilità dei cori in questione, adempimento questo espressamente previsto dall’art. 28, comma 4, C.G.S., ma da ritenersi consustanziale anche rispetto al giudizio qui in rilievo in quanto snodo indefettibile per misurare la forza offensiva – e con essa la rilevanza giuridica – della condotta posta in essere dai sostenitori di una squadra» (cfr. ex plurimis, Corte Sportiva D’Appello Naz., I Sez., Decisione n. 040/CSA/2021-2022, Reg. procedimenti  n. 023/CSA/2021-2022). Si osserva ancora che le società sportive rispondono «non per tutti i cori e/o insulti, ma solo ed esclusivamente per quelli che, per dimensione e percezione, costituiscono concreti comportamenti discriminatori della tifoseria» (Corte sport. app., in C.u. FIGC, 12 novembre 2019, n. 013/CSA). Orbene, rilevata la circostanza per cui i cori, nella specie, sono stati uditi da tutti i collaboratori della Procura Federale, che, però, risultavano posizionati in modo da non presidiare tutto lo stadio (due al centro del campo ed uno nei pressi della gradinata sud, con la conseguenza che nessuno di loro era posizionato nei pressi della gradinata nord), si palesa la mancanza della prova dell’effettiva incidenza di tali cori, di segno negativo, non essendo stato dimostrato il requisito della ‘percettibilità e dimensione del fenomeno’, ai sensi dell’art. 28, comma 4, C.G.S. (cfr. sul punto, chiaramente, su fattispecie analoghe Corte sport. app., in C.u. FIGC, 16 maggio 2018, n. 139/CSA; nonché́, anche se più risalente, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 288/CGF). Requisito, quest’ultimo, da ritenersi, in una lettura sistemica dell’ordinamento federale, indicatore irrinunciabile anche rispetto alla fattispecie qui in rilievo.  Sì che, questa Corte, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dai tifosi della reclamante, non può̀ che prendere atto che tale condotta nel caso di specie non possa essere degna di sanzione punitiva.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 089/CSA del 29 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 77 del 09.11.2021

Impugnazione – istanza: - Hellas Verona F.C. S.p.A.

Massima:  Annullata l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice sportivo alla società “per avere la totalità di suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, che venivano percepiti dai due collaboratori della Procura Federale posizionati rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e (il secondo) a centrocampo” in quanto sotto il profilo documentale, la relazione dei Collaboratori della Procura Federale, in atti, riporta come i cori denigratori di origine territoriale siano stati uditi soltanto da due dei tre Collaboratori all’uopo delegati, senza peraltro che, su tale questione, sia stata verbalizzata alcuna dichiarazione da parte del terzo Delegato (G. P.).  Si osserva, inoltre, come negli altri documenti (referto) redatti dagli ufficiali di gara non vi siano segnalazioni a tal riguardo.  In tema, è opportuno richiamare l’orientamento costante della giurisprudenza sportiva secondo la quale le espressioni di insulto e discriminazione devono avere «sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tal[i] da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio»: si impone di verificare, dunque, al fine della irrogazione della sanzione - che ‘per dimensione e percezione reale’ essi possano caratterizzarsi in conformità alla previsione normativa (v., a tal riguardo, Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 maggio 2014, n° 288/CGF; nonché, Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 11 febbraio 2014, n° 202/CGF). In altri termini, ci si deve trovare in presenza di «fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sullo svolgimento dell’evento sportivo» e abbiano turbato non soltanto «il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori presenti allo stadio per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da [tali] atteggiamenti» (precisazione così formulata dalla Corte Giust. Fed., Sez. Un., in C.U. FIGC, 20 gennaio 2014, n° 179/CGF). Si osserva, ancora, come le società sportive rispondano «non per tutti i cori e/o insulti, ma solo ed esclusivamente per quelli che, per dimensione e percezione, costituiscono concreti comportamenti discriminatori della tifoseria» (Corte Sport. App., in C.U. FIGC, 12 Novembre2019, n° 013/CSA).  Ciò posto, le coordinate normative di riferimento per il caso in esame sono rappresentate dagli artt. 25 e 28 C.G.S., sulla cui portata precettiva vanno sviluppate ulteriori considerazioni. Nel Codice di Giustizia Sportiva del 2019 la fattispecie dei cori ‘denigratori territoriali’ è stata inserita nell’art. 25 C.G.S., il quale mira a prevenire, come rubricato, fatti violenti dei sostenitori.  Ciò nondimeno, anche in tale distinta prospettiva, che si affianca a quella tradizionalmente volta a reprimere in sé la natura offensiva del coro, la soglia di giuridica rilevanza della fattispecie in esame resta inscindibilmente agganciata al concreto rischio di una possibile compromissione del bene giuridico tutelato, inteso sia come mantenimento dell’ordine pubblico, mediante l’eliminazione in radice di ogni possibile provocazione tale da suscitare reazioni violente, che come salvaguardia della dignità e del decoro degli altri spettatori. Il Collegio non può, dunque, esimersi dallo svolgere un preliminare controllo sull’effettiva portata del fenomeno e sulla percettibilità dei cori in questione, adempimento questo espressamente previsto dall’art. 28, comma 4, C.G.S., e consustanziale anche rispetto al giudizio qui in rilievo, in quanto snodo indefettibile per misurare la forza offensiva - e con essa la rilevanza giuridica - della condotta posta in essere dai sostenitori di una squadra. Ciò significa che la norma incriminatrice (id est art. 25) mira a prevenire non un pericolo astratto e/o decontestualizzabile, ma piuttosto ponderato in concreto, attraverso una stima del possibile impatto della singola condotta sul bene tutelato e, dunque, nella fattispecie, dei cori in contestazione sul pubblico presente. Diversamente opinando, ossia a voler sostenere che il requisito della percepibilità non debba essere preso in considerazione in caso di cori denigratori di matrice territoriale, si giungerebbe a una interpretazione controfunzionale delle disposizioni in questione, per cui, ad esempio, se i cori sono discriminatori vanno sanzionati secondo il criterio dell’incidenza, là dove quelli offensivi in base alla territorialità verrebbero puniti a titolo di responsabilità oggettiva e in via automatica, opzione ermeneutica non aderente al combinato disposto dagli artt. 6 e 7 C.G.S. e non ragionevole, attesa la diversa gravità delle due fattispecie in comparazione. Tanto considerato in diritto e passando all’esame dei profili di stretto merito del reclamo, questa Corte osserva come, pur non risultando assorbente la deduzione difensiva relativa all’assenza di verbalizzazione da parte uno dei tre Collaboratori della Procura Federale, l’insufficiente compilazione del campo 3 del rapporto determini, tuttavia, l’insussistenza di margini per sanzionare il denunciato comportamento. Più in dettaglio, all’assenza del contributo descrittivo di uno dei componenti la delegazione della Procura Federale, nel caso qui in rilievo si è aggiunta una dislocazione non funzionale degli altri due Collaboratori, il cui posizionamento sul terreno di gioco ( rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e (il secondo) a centrocampo) non  può di certo dirsi idoneo a fornire una ricostruzione attendibile quanto alla “percettibilità” e “significativa dimensione del fenomeno” nei termini in punto di diritto sopra compendiati. In altri termini non risulta possibile, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritenersi acquisita prova sufficiente a ritenere integrato il requisito costitutivo della fattispecie in addebito dato dai predicati della ‘percettibilità e dimensione del fenomeno’ ai sensi dell’art. 28, comma 4, C.G.S. (cfr. Corte Sport. App., in C.U. FIGC, 16 maggio 2018, n° 139/CSA, Corte Sport. App., in C.U. FIGC, 25Ottobre 2021, n°40/CSA; nonché, anche se più risalente, Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 maggio 2014, n° 288/CGF).Questa Corte, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dai tifosi della squadra scaligera - tra l’altro non contestato dalla reclamante -, ritenuto accoglibile il ricorso nei sopra specificati limiti e con assorbimento di ogni altro motivo, conclude deducendo come il difetto di prova dell’effettiva incidenza di tali cori, di segno negativo, sullo svolgimento dell’evento sportivo nei termini sin qui prospettati, costituisca, in una lettura sistemica dell’ordinamento federale, un indicatore irrinunciabile anche rispetto alla fattispecie qui in rilievo, ancorché sussumibile nella distinta previsione di cui all’articolo 25 del C.G.S..

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 088/CSA del 29 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 77 del 09.11.2021

Impugnazione – istanza: - Sig. I.T.

Massima:  Annullata l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice sportivo alla società “per avere la totalità di suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, che venivano percepiti dai due collaboratori della Procura Federale posizionati rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e (il secondo) a centrocampo”, in quanto sotto il profilo documentale, la relazione dei Collaboratori della Procura Federale, in atti, riporta come i cori denigratori di origine territoriale siano stati uditi soltanto da due dei tre Collaboratori all’uopo delegati, senza peraltro che, su tale questione, sia stata verbalizzata alcuna dichiarazione da parte del terzo Delegato (G. P.).  Si osserva, inoltre, come negli altri documenti (referto) redatti dagli ufficiali di gara non vi siano segnalazioni a tal riguardo.  In tema, è opportuno richiamare l’orientamento costante della giurisprudenza sportiva secondo la quale le espressioni di insulto e discriminazione devono avere «sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tal[i] da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio»: si impone di verificare, dunque, al fine della irrogazione della sanzione - che ‘per dimensione e percezione reale’ essi possano caratterizzarsi in conformità alla previsione normativa (v., a tal riguardo, Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 maggio 2014, n° 288/CGF; nonché, Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 11 febbraio 2014, n° 202/CGF). In altri termini, ci si deve trovare in presenza di «fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sullo svolgimento dell’evento sportivo» e abbiano turbato non soltanto «il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori presenti allo stadio per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da [tali] atteggiamenti» (precisazione così formulata dalla Corte Giust. Fed., Sez. Un., in C.U. FIGC, 20 gennaio 2014, n° 179/CGF). Si osserva, ancora, come le società sportive rispondano «non per tutti i cori e/o insulti, ma solo ed esclusivamente per quelli che, per dimensione e percezione, costituiscono concreti comportamenti discriminatori della tifoseria» (Corte Sport. App., in C.U. FIGC, 12 Novembre2019, n° 013/CSA). Ciò posto, le coordinate normative di riferimento per il caso in esame sono rappresentate dagli artt. 25 e 28 C.G.S., sulla cui portata precettiva vanno sviluppate ulteriori considerazioni.  Nel Codice di Giustizia Sportiva del 2019 la fattispecie dei cori ‘denigratori territoriali’ è stata inserita nell’art. 25 C.G.S., il quale mira a prevenire, come rubricato, fatti violenti dei sostenitori.  Ciò nondimeno, anche in tale distinta prospettiva, che si affianca a quella tradizionalmente volta a reprimere in sé la natura offensiva del coro, la soglia di giuridica rilevanza della fattispecie in esame resta inscindibilmente agganciata al concreto rischio di una possibile compromissione del bene giuridico tutelato, inteso sia come mantenimento dell’ordine pubblico, mediante l’eliminazione in radice di ogni possibile provocazione tale da suscitare reazioni violente, che come salvaguardia della dignità e del decoro degli altri spettatori.  Il Collegio non può, dunque, esimersi dallo svolgere un preliminare controllo sull’effettiva portata del fenomeno e sulla percettibilità dei cori in questione, adempimento questo espressamente previsto dall’art. 28, comma 4, C.G.S., e consustanziale anche rispetto al giudizio qui in rilievo, in quanto snodo indefettibile per misurare la forza offensiva - e con essa la rilevanza giuridica - della condotta posta in essere dai sostenitori di una squadra.  Ciò significa che la norma incriminatrice (id est art. 25) mira a prevenire non un pericolo astratto e/o decontestualizzabile, ma piuttosto ponderato in concreto, attraverso una stima del possibile impatto della singola condotta sul bene tutelato e, dunque, nella fattispecie, dei cori in contestazione sul pubblico presente.  Diversamente opinando, ossia a voler sostenere che il requisito della percepibilità non debba essere preso in considerazione in caso di cori denigratori di matrice territoriale, si giungerebbe a una interpretazione controfunzionale delle disposizioni in questione, per cui, ad esempio, se i cori sono discriminatori vanno sanzionati secondo il criterio dell’incidenza, là dove quelli offensivi in base alla territorialità verrebbero puniti a titolo di responsabilità oggettiva e in via automatica, opzione ermeneutica non aderente al combinato disposto dagli artt. 6 e 7 C.G.S. e non ragionevole, attesa la diversa gravità delle due fattispecie in comparazione. Tanto considerato in diritto e passando all’esame dei profili di stretto merito del reclamo, questa Corte osserva come, pur non risultando assorbente la deduzione difensiva relativa all’assenza di verbalizzazione da parte uno dei tre Collaboratori della Procura Federale, l’insufficiente compilazione del campo 3 del rapporto determini, tuttavia, l’insussistenza di margini per sanzionare il denunciato comportamento.  Più in dettaglio, all’assenza del contributo descrittivo di uno dei componenti la delegazione della Procura Federale, nel caso qui in rilievo si è aggiunta una dislocazione non funzionale degli altri due Collaboratori, il cui posizionamento sul terreno di gioco ( rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e (il secondo) a centrocampo) non  può di certo dirsi idoneo a fornire una ricostruzione attendibile quanto alla “percettibilità” e “significativa dimensione del fenomeno” nei termini in punto di diritto sopra compendiati. In altri termini non risulta possibile, alla stregua delle considerazioni che precedono, ritenersi acquisita prova sufficiente a ritenere integrato il requisito costitutivo della fattispecie in addebito dato dai predicati della ‘percettibilità e dimensione del fenomeno’ ai sensi dell’art. 28, comma 4, C.G.S. (cfr. Corte Sport. App., in C.U. FIGC, 16 maggio 2018, n° 139/CSA, Corte Sport. App., in C.U. FIGC, 25Ottobre 2021, n°40/CSA; nonché, anche se più risalente, Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 13 maggio 2014, n° 288/CGF).  Questa Corte, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dai tifosi della squadra scaligera - tra l’altro non contestato dalla reclamante -, ritenuto accoglibile il ricorso nei sopra specificati limiti e con assorbimento di ogni altro motivo, conclude deducendo come il difetto di prova dell’effettiva incidenza di tali cori, di segno negativo, sullo svolgimento dell’evento sportivo nei termini sin qui prospettati, costituisca, in una lettura sistemica dell’ordinamento federale, un indicatore irrinunciabile anche rispetto alla fattispecie qui in rilievo, ancorché sussumibile nella distinta previsione di cui all’articolo 25 del C.G.S..

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 084/CSA del 25 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 44/DCF del 2.11.2021

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Cortefranca Calcio

Massima: Annullata l’ammenda di € 2.000,00 alla società ritenuta responsabile dell’inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara”, poiché risulta provato da immagini fotografiche che il proprio medico è stato regolarmente presente all’interno del campo di gioco per tutta la durata della partita, nel corso della quale ha fatto anche ingresso sul terreno per prestare cure mediche ad alcune calciatrici. Oltre al medico sociale era peraltro presente anche l’ambulanza con le relative attrezzature e personale addestrato….L’art. 66, comma 1, delle N.O.I.F. stabilisce, per quanto d’interesse, che “Per tutte le altre gare [i.e., diverse da quelle “organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e delle gare di Serie A Femminile, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti”] ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante”. La disposizione precisa al riguardo che “La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara, ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari”.  Il Com. Uff. F.I.G.C. n. 306/A del 18.06.2021, recante il Regolamento per le competizioni di calcio femminile, prevede a sua volta alla lett. B), punto 9, che “Ai sensi dell’art. 66 delle N.O.I.F., la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante, a disposizione sia della squadra ospitante sia della squadra ospitata, è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata dall’arbitro nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari”. Nel caso di specie, è vero che la distinta prodotta dall’A.S.D. Cortefranca Calcio non riporta la presenza del medico sociale, il quale neppure è indicato nel referto di gara, ma è altrettanto vero che detto referto non segnala l’infrazione - e cioè la “violazione di tale obbligo” (i.e., obbligo di assicurare la presenza del medico nel recinto di gioco) - non accertando espressamente l’illecito nei termini prescritti dall’art. 66, comma 1, N.O.I.F. e dalla lett. B), punto 9, del detto Regolamento ai fini dell’irrogazione della sanzione. Del resto l’infrazione contestata consiste nella effettiva assenza sul terreno di gioco del medico sociale, circostanza non desumibile sic et simpliciter dalla mera mancata indicazione del relativo nominativo nel referto di gara, tanto che la normativa sopra citata prescrive espressamente l’apposito accertamento della violazione ad opera del direttore di gara. Al riguardo, al di là della presenza in atti della dichiarazione resa dallo stesso dott. G.in cui si afferma la presenza in campo durante la gara e l’avvenuta identificazione dalla terna arbitrale, il Collegio ha sentito telefonicamente l’arbitro sig. …, il quale ha confermato la circostanza dando conto che il medico sociale del Cortefranca Calcio era effettivamente presente in campo ed era stato regolarmente identificato dallo stesso arbitro, pur non comparendo - evidentemente per via di un refuso - nella distinta e nel referto. A prescindere dunque dall’esame (e dalle questioni di ammissibilità) della prova audiovisiva e dei fotogrammi prodotti dalla reclamante, nonché dai profili inerenti alla presenza presso il campo di gioco dell’ambulanza, qui non rilevanti, l’infrazione contestata, non solo a ben vedere non risulta accertata secondo le modalità prescritte dalla normativa e, cioè, con apposita indicazione nel rapporto arbitrale, ma è stata anche esplicitamente smentita dall’arbitro, che ha confermato il contrario secondo quanto suindicato.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 057/CSA del 5 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Giudice Sportivo presso la presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, (cfr. Com. Uff. n. 69/Div del 12.10.2021

Impugnazione – istanza: - U.S. Viterbese 1908 S.r.l.

Massima: Annullata l’ammenda di € 1.500,00 inflitta alla società “per avere i suoi sostenitori, posto in essere fatti violenti, integranti pericolo per l'integrità pubblica, consistiti nel lancio sul terreno di gioco, all'83° circa della gara, di una bottiglia di acqua da 0,5 litri chiusa e semipiena” poiché  l'evento non è in realtà avvenuto, avendo il giudice assunto la propria decisione unicamente in base alla segnalazione evidenziata nella "Sez.3" della relazione dei collaboratori della Procura Federale, segnalazione che non trova riscontro nei rapporti dell'arbitro e del delegato di Lega (che segnalano unicamente il lancio di una bottiglietta da parte dei sostenitori del Grosseto) e neppure nell'allegato alla predetta sezione, nella quale (diversamente dalla semplice segnalazione) la descrizione dell'evento segnalato viene attribuito ai "tifosi ospiti". La "Sez. 3" dei moduli di redazione delle relazioni del collaboratori della procura Federale costituisce segnalazione introduttiva di un evento disciplinarmente rilevante, la cui descrizione trova allocazione nell'allegato alla sezione medesima ed in tale sede assume il rango di mezzo di prova. Dall'esame di tali documenti trova piena conferma la tesi della reclamante, peraltro rafforzata dalla constatata inesistenza di analoga segnalazione negli altri atti ufficiali.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 040/CSA del 25 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, in relazione alla gara Salernitana/Hellas Verona del 22.09.2021, di cui al Com. Uff. n. 52 del 23/09/2021

Impugnazione – istanza: Hellas Verona F.C. S.p.A.

Massima: Annullata l’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla società «per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria» attesa la loro impercettibilità….Sotto il profilo documentale, si rileva, anzitutto, che, nella relazione dei collaboratori della procura federale in atti, risulta che i cori insultanti, qui in contestazione, siano stati uditi soltanto dal collaboratore posizionato sotto il settore della curva nord destinato alla tifoseria ospite e non dall’altro collaboratore, posizionato sotto la curva sud. Negli altri documenti redatti dagli ufficiali di gara non si rinviene, per converso, alcuna segnalazione in merito. Occorre, inoltre, richiamare l’orientamento costante della giurisprudenza sportiva in subiecta materia, a mente del quale le espressioni di insulto e discriminazione devono avere «sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tal[i] da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio»: in altri termini, si impone di verificare – al fine della irrogazione della sanzione – che ‘per dimensione e percezione reale’ del fenomeno essi possano caratterizzarsi in conformità alla previsione normativa (v., a tal riguardo,  Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 288/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 11 febbraio 2014, n. 202/CGF). In altri termini, ci si deve trovare in presenza di «fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sullo svolgimento dell’evento sportivo», ed abbiano turbato non soltanto «il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da [tali] atteggiamenti» (precisazione cosí formulata dalla Corte giust. fed., Sez. un., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2014, n. 179/CGF). Si osserva ancora che le società sportive rispondono «non per tutti i cori e/o insulti, ma solo ed esclusivamente per quelli che, per dimensione e percezione, costituiscono concreti comportamenti discriminatori della tifoseria» (Corte sport. app., in C.u. FIGC, 12 novembre 2019, n. 013/CSA). Ciò posto, le coordinate normative di riferimento per il caso che occupa sono rappresentate dagli artt. 25 e 28 C.G.S., sulla cui portata precettiva vanno svolte le seguenti osservazioni. Dopo la riforma del Codice di giustizia sportiva del 2019, la fattispecie dei cori ‘denigratori territoriali’ è stata inserita nell’art. 25 C.G.S., il quale mira a prevenire, come fatto palese dalla sua rubrica, fatti violenti dei sostenitori. Ciò nondimeno, anche in tale distinta prospettiva, che si affianca a quella tradizionalmente volta a reprimere in sé il contenuto offensivo dell’espressione denigratoria contenuta nel coro, la soglia di giuridica rilevanza della fattispecie in esame resta inscindibilmente agganciata al concreto rischio di una possibile compromissione del bene giuridico tutelato sia se inteso come mantenimento dell’ordine pubblico, eliminando in radice ogni forma di possibile provocazione che possa suscitare reazioni anche violente da parte del pubblico presente, sia se inteso come salvaguardia della dignità e del decoro degli altri spettatori che assistono alla partita. Il Collegio non può, dunque, esimersi dallo svolgere una preliminare delibazione sull’effettiva portata del fenomeno e sulla percettibilità dei cori in questione, adempimento questo espressamente previsto dall’art. 28, comma 4, C.G.S., ma da ritenersi consustanziale anche rispetto al giudizio qui in rilievo in quanto snodo indefettibile per misurare la forza offensiva – e con essa la rilevanza giuridica – della condotta posta in essere dai sostenitori di una squadra. Ciò significa che il pericolo che la norma incriminatrice (id est art. 25) mira a prevenire, nel caso di condotte suscettive di multiformi forme di manifestazione (come giustappunto quella qui in rilievo), non può essere astratto e avulso dallo specifico contesto di riferimento, ma deve essere apprezzabile in concreto attraverso una stima del possibile impatto della singola condotta sul bene tutelato e, dunque, nella specie, dei cori in contestazione sul pubblico presente. Diversamente opinando, ossia a voler sostenere che il requisito della percepibilità non debba essere preso in considerazione in caso di cori denigratori di matrice territoriale, si giungerebbe a una interpretazione controfunzionale delle disposizioni in questione, per cui, ad esempio, se i cori sono discriminatori vanno sanzionati secondo il criterio dell’incidenza, là dove quelli insultanti in base alla territorialità verrebbero sanzionati per responsabilità oggettiva e in via automatica, opzione ermeneutica non aderente al combinato disposto dagli artt. 6 e 7 C.G.S. e non ragionevole, attesa la diversa gravità delle due fattispecie in comparazione. Al contrario, in simili situazioni occorre fare applicazione del principio di necessaria offensività della condotta, il quale rappresenta un indicatore irrinunciabile del suo effettivo disvalore e della meritevolezza della sanzione e che, per la fattispecie qui in esame, all’esito di una lettura sistemica delle disposizioni menzionate, mutua il suo parametro di riferimento dai medesimi predicati previsti dalla distinta fattispecie di cui all’articolo 28, comma 4, del Codice. Sì che, questa Corte, pur stigmatizzando fermamente il comportamento tenuto dai tifosi della squadra scaligera – tra l’altro, non contestato dalla reclamante –, non può che prendere atto che tale condotta nel caso di specie non sia degna di sanzione punitiva. Rilevata la circostanza per cui i cori sono stati uditi solamente da uno dei collaboratori della Procura Federale – oltretutto posizionato proprio a ridosso del settore dei tifosi ospiti, presenti in un numero non superiore alle 150 unità –, e da nessuno degli ufficiali di gara, che nulla hanno indicato – va ribadito – nei propri referti, si palesa la mancanza della prova dell’effettiva incidenza di tali cori, di segno negativo, sullo svolgimento dell’evento sportivo nei termini sopra prospettati, non essendo stato dimostrato il requisito della ‘percettibilità e dimensione del fenomeno’, ai sensi dell’art. 28, comma 4, C.G.S. (cfr. sul punto, chiaramente, su fattispecie analoghe Corte sport. app., in C.u. FIGC, 16 maggio 2018, n. 139/CSA; nonché, anche se più risalente, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 288/CGF) da ritenersi, pertanto, in una lettura sistemica dell’ordinamento federale, un indicatore irrinunciabile anche rispetto alla fattispecie qui in rilievo, ancorché sussumibile nella distinta previsione di cui all’articolo 25 del C.G.S.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 208/CSA del 3 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: decisione Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 244 del 2 maggio 2021

Impugnazione – istanza: Delfino Pescara 1936 S.p.A.

Massima: Annullata l’ammenda di € 2.000,00 alla società alla quale era stato contestato di avere compilato in modo errato la “distinta di gara”, compilata utilizzando il portale extranet della Lega di Serie B, per come previsto dal vedemecum predisposto dalla società SSB, fiduciaria per la preparazione gestionale del software per la predetta Lega e trasmessa alle ore 13 del giorno di disputa della gara in questione, l’errore in cui era incorsa nel redigere la distinta di gara, con riferimento alla circostanza che nella suddetta distinta compariva il numero 3393 di tessera, corrispondente alla tessera rilasciata al signor A. G.dal Settore tecnico della FIGC per il tesseramento in qualità di allenatore di base per la stagione sportiva 2020/2021 e non, sempre per lo stesso signor G., il n. 52 della tessera di accompagnatore ufficiale della squadra rilasciata per la stagione sportiva 2020/2021, funzione per lo svolgimento della quale egli appariva nella distinta; l’errore dunque sarebbe consistito nel fatto che il signor A. G., operante nel corso della gara nella qualità di accompagnatore ufficiale della squadra, era nelle realtà stato registrato, nella distinta di gara, non con il numero 52 di tessera FIGC (corrispondente a tale qualifica) bensì con il n. 3393, corrispondente alla diversa qualifica, pure da lui posseduta, di allenatore di base….Infatti non può non osservarsi come, anche con riferimento alle indicazioni contenute nella circolare del 9 settembre 2020 più sopra richiamata, in occasione della disputa delle gare del campionato di Serie B:- l’accesso al terreno di gioco deve essere limitato a soggetti che siano in possesso di tessera rilasciata dalla FIGC per la stagione sportiva 2020/2021; - la tessera deve essere valida ed efficace; - la distinta di gara costituisce lo strumento necessario per identificare il soggetto autorizzato ad entrare nell’area antistante il terreno di gioco; - la distinta di gara costituisce altresì lo strumento per constatare se il soggetto che entra nell’area antistante il terreno di gioco è in possesso o meno del titolo autorizzatorio valido ed efficace, costituito dalla tessera, della quale deve essere registrato il numero identificativo. Chiarito quanto sopra appare più che evidente come la registrazione nella distinta di gara del nominativo di colui che accede al terreno di gioco in occasione di una gara abbia come scopo esclusivo quello di rendere possibile la identificazione del soggetto e la verifica del possesso in capo allo stesso del titolo abilitativo all’ingresso, corrispondente con le funzioni assegnate a coloro che sono ammessi all’ingresso, dimostrato dal rilascio della tessera valida ed efficace per la stagione sportiva in corso. A tale scopo, dalla lettura delle norme applicabili, non si aggiunge anche quello inerente al “disvelamento” puntuale della funzione che sia anche “corrispondente” a quella che si intende esercitare in occasione di quella specifica gara, né che il numero di tessera indicato, in presenza di più funzioni alle quali il soggetto sia stato abilitato allo svolgimento dalla FIGC per la stagione sportiva in corso, debba essere esattamente corrispondente alla funzione che verrà svolta, proprio perché detto soggetto le può esercitare (legittimamente) entrambe. In altri termini, come è avvenuto nel caso in esame, qualora il tesserato sia in possesso di due tessere e di due iscrizioni entrambe valide ed efficaci per la stagione in corso per lo svolgimento di due distinte funzioni, entrambe esercitabili, una volta che sia stato identificato con una delle due “certificazioni” (cioè con uno dei due numeri di tessera), l’atto, che nella specie è costituito dalla “distinta di gioco”, ha raggiunto (comunque) lo scopo per il quale è stato concepito, costituito dalla identificazione del soggetto abilitato all’ingresso in campo. Con la conseguenza che l’eventuale errata utilizzazione di un numero di tessera (sempre a lui appartenente) rilasciata dalla FIGC per una diversa funzione rispetto a quella che svolgerà nel corso della gara, alla quale fa riferimento la distinta, assume veste di un mero errore formale (o materiale), rispetto al quale nessuna sanzione appare irrogabile (né proporzionata al valore oggettivo del comportamento ascritto), non essendo stato posto in essere alcuna condotta illecita o contraria alle disposizioni recate dal Codice della giustizia sportiva. Detto comportamento, peraltro, rientra nel campo delle “sviste” ovvero degli “errori materiali” rispetto ai quali nessuna condotta contraria alle regole può “tecnicamente” essere imputata al redigente.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 144/CSA del 07 Aprile 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: delibera del giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale pubblicata nel C.u. n. 120 del 10.03.2021, in merito alla gara Forlì S.r.l./Aglianese di cui in epigrafe, con la quale veniva irrogata alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di euro 400,00

Impugnazione – istanza: F.C. Forlì S.R.L.

Massima: Annullata l’ammenda di € 400,00 inflitta alla società «[p]er danni arrecati alla vettura di un A.A. lasciata in custodia ad un dirigente della società». Per mancanza di prove e per aver il sodalizio impiegato misure di sicurezza adeguate…Il F. ha adempiuto correttamente a fornire parcheggio all’autovettura e ad affidare anche la sua custodia a uno steward incaricato dalla società alla vigilanza.  Altra dirimente questione è la prova del nesso di causalità e dell’imputabilità alla società emiliana dell’evento (graffio) individuato dal sig. D. nel post-gara. Su tale questione, pur considerando che gli atti redatti dagli ufficiali di gara rappresentano prova privilegiata nel procedimento sportivo, non si rinviene in essi se non la dichiarazione dell’assistente dell’arbitro. Non si riscontrano, al contrario, sia prove fotografiche che documentino lo stato dell’autovettura prima e dopo la gara, sia alcuna testimonianza, che possa imputare alla società Forlì e ai suoi tesserati il presunto atto ‘vandalico’ denunciato. Tanto chiarito, veniamo infine alla ratio delle norme in precedenza richiamate.  Per costante letteratura, nel combinato disposto degli artt. 6 e 7 C.G.S. citati si evidenzia una transizione del legislatore sportivo dalle ipotesi di responsabilità senza colpa (o oggettiva) a forme di responsabilità per colpa presunta (o aggravata), tendente ad eliminare, o, quantomeno, attenuare il carattere direttamente ‘oggettivo’ per l’attribuzione della responsabilità delle società.  Ampliando il raggio d’azione del previgente art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., si attribuisce al giudice sportivo la potestà di «escludere o attenuare» l’addebito disciplinare riferito alle società incolpate, che, comunque, si siano dotate di un assetto organizzativo interno adeguato a prevenire il rischio di illeciti, a meno che non sia provato il contrario. In dottrina si è correttamente evidenziato che tale scelta ricalca quanto avviene in ambito della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, là dove l’adozione di modelli organizzativi atti a prevenire illeciti-presupposto (rectius, reatipresupposto) della specie di quello poi verificatosi, può essere impiegato per escludere o limitare la responsabilità delle figure apicali o delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza (artt. 6 e 7, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).  In questa direzione depongono già alcuni significativi precedenti giurisprudenziali di questa Corte, antecedenti alla riforma del Codice di giustizia FIGC del 2019 (cfr. Corte sportiva d’appello, in C.u. 24 aprile 2018, n. 129/CSA; nonché, Corte sportiva d’appello, in C.u. 20 marzo 2018, n. 107/CSA).

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 15/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 03/CSA  del 18 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 153 del 23.05.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912  AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F. FINALE TIT. CAMPIONE ITALIA COMO 1907/CALCIO LECCO DEL 22.05.2019

Massima: Annullata la sanzione inflitta alla società “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (1 petardo e 5 fumogeni) nel settore ad essi riservato nonché fatto indebito ingresso nel settore distinti benché il medesimo risultasse chiuso al pubblico (R CdC).” n quanto la documentazione e gli elementi forniti dalla reclamante siano idonei a dimostrare l’estraneità dei sostenitori dellai Società stessa in relazione ai fatti accaduti.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 018/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 136/CSA del 11 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL S.S.D. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AMBROSIANA/MANTOVA DEL 29.04.2018

Massima: Annullata l’ammenda alla società perché i propri sostenitori, al termine della gara, entravano, indebitamente, sul terreno di giuoco in quanto dalla lettura degli atti del procedimento non è stata dimostrata alcuna responsabilità della società appellante, pertanto deve essere accolto l’appello ed annullata la sanzione irrogata.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 018/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 136/CSA del 11 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  SPORTING  FULGOR  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPORTING FULGOR/TURRIS CALCIO A.S.D. DEL 22.04.2018

Massima: Annullata l’ammenda alla società per l’invasione di campo posta in essere da un sostenitore in quanto, come espressamente riportato nel rapporto di gara che fa fede, effettivamente la persona che ha invaso il campo è indicata in “un sostenitore della Sporting Fulgor riconducibile alla stessa per tuta sociale” (squadra avversaria)

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 011/CSA del 18/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  089/CSA del 9 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  Lega  Italiana  Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 123/DIV del 30.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.VITERBESE CASTRENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/PISA  DEL  28.1.2018

Massima: Annullata l’ammenda alla società “perché propri sostenitori introducevano ed esponevano uno striscione non autorizzato incitante alla violenza.” Per autorizzazione da parte del GOS…L’episodio riportato nel referto arbitrale riguardante l’esposizione, della durata di un minuto, da parte dei tifosi della Viterbese Castrense di uno striscione della lunghezza di circa 15 metri, con la scritta “ Di Littoria scudo e spada, onore a voi!” per il quale il Giudice Sportivo ha sanzionato la società reclamante, è circostanza che non implica alcuna responsabilità e coinvolgimento  da  parte  della società Viterbese Castrense. Infatti, i tifosi viterbesi avevano richiesto ed ottenuto dal G.O.S. Gruppo  Operativo  Sicurezza, riunitosi il giorno 25.1.2018 alle ore 11,15, nell’Ufficio del Capo di Gabinetto della Questura di Viterbo, regolare autorizzazione all’introduzione ed all’esposizione dello striscione e tale circostanza emerge chiaramente dal verbale della riunione che approva, all’unanimità, il settore di esposizione, la tipologia, le dimensioni ed il contenuto dello striscione (cfr. doc.3 allegato al ricorso introduttivo). In considerazione di quanto sopra, l’impugnata decisione non può essere condivisa. Nessuna responsabilità può, quindi, essere ascritta alla società appellante, la quale non era tenuta a svolgere alcuna ulteriore attività di vigilanza sull’introduzione e l’esposizione dello striscione di cui si tratta.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 009/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  159/CSA del 22 Giugno 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 152 del 24.5.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL VIS PESARO 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBISSOLA/VIS PESARO 1898 DEL 23.5.2018

Massima: Annullata la sanzione dell’ammenda inflitta alla società “per avere un proprio sostenitore in campo avverso, lanciato sul terreno di gioco una moneta di piccole dimensioni che sfiorava la testa di un A.A.”…Con le disposizioni contenute all’interno degli artt. 12, 13 e 14 CGS, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha inteso disciplinare, in modo puntuale e dettagliato, la materia relativa alla commissione di atti violenti nel corso delle manifestazioni sportive. Le norme constano di numerosi precetti, tra loro eterogenei, indirizzati alle società, ai dirigenti, ai tesserati, ai soci e non soci, cui sia riconducibile il controllo delle società stesse, direttamente o indirettamente, nonché, da ultimo, ai sostenitori. Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento del personale addetto a fornire servizi dell’ente e dei propri sostenitori sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Ciò determina l’obbligo di assicurare l’ordine e la sicurezza nello svolgimento della gara, in tutte le sue fasi, sia precedenti che successive, non soltanto all’interno del proprio impianto sportivo ma anche nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Tanto premesso, nel caso in esame non può dirsi provata con assoluta la certezza la riferibilità, ad un sostenitore della squadra ospite, del lancio della moneta che ha sfiorato all’altezza della testa l’A.A. n.2, sig. Dario De Cristofaro, al 30’ minuto del secondo tempo regolamentare. Ed infatti, nel supplemento del rapporto arbitrale presente in atti, l’A.A. n.2 dichiarava di non essere stato in grado di identificare – senza ombra di dubbio – l’autore del lancio dell’oggetto. Sebbene il lancio sia avvenuto in occasione della convalida della seconda marcatura della squadra di casa, in assenza di elementi (es. filmati, fotografie, testimonianze et simili) che consentano di ricondurre con certezza il lancio della moneta di 5 centesimi ad un sostenitore della squadra ospite, la società Vis Pesaro 1898 A.R.L. non può essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità  oggettiva. Resta, sullo sfondo, anche il discorso sulla reale “offensività” di una moneta di 5 centesimi, in quanto appare assorbente la questione della riconducibilità del lancio alla tifoseria della Vis Pesaro 1898 a.r.l..

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 083/CSA del 19 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CSA del 16 Aprile 2015 e su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 2.500,00, INFLITTE SEGUITO GARA FIDELIS ANDRIA/TARANTO FOOTBALL CLUB1927 DEL 16.11.2014 .

Massima: La Corta annulla le sanzioni impugnate determinate da cori discriminatori rivolti, da parte dei sostenitori della società, ad un giocatore avversario, nonché per l’introduzione e l’utilizzo di materiale pirotecnico, da parte degli stessi, nel corso della gara. Dalle indagini accuratamente svolte dalla Procura Federale è risultato che il coro discriminatorio era stato ascoltato soltanto dall’assistente che ne aveva refertato, mentre non era stato percepito dall’arbitro e dall’altro assistente, così come i due Commissari di campo hanno riferito di non aver ascoltato alcuna contestazione discriminatoria sebbene uno di essi fosse stato incaricato di sorvegliare proprio il settore di curva e del pubblico da cui sarebbero partite le esternazioni sanzionate. Inoltre, persino il calciatore …, oggetto dei pretesi cori come da specifica refertazione, ha dichiarato di non essersi accorto di nulla, ed in tali sensi pure riferisce il calciatore …., capitano del Taranto. In questa situazione probatoria ritiene la Corte di dover applicare il proprio costante insegnamento in virtù del quale i cori discriminatori, per costituire condotta sanzionabile, non devono essere percepibili, ma sicuramente percepiti; poichè nella fattispecie tale percezione è stata avvertita soltanto da un assistente, con esclusione persino dei soggetti preposti proprio a siffatta incombenza, deve concludersi per l’inesistenza della violazione contestata.

Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 064/CSA del 06 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CSA del 04 Marzo 2015 e su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 21.10.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., DELLA SOCIETA’ HELLAS VERONA F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA SUD” PRIVO DI SPETTATORI, CON REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DI CUI AL COM. UFF. N. 104 DEL 14.1.2014, AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2 BIS, C.G.S., INFLITTE SEGUITO GARA HELLAS VERONA/MILAN DEL 19.10.2014

Massima: La Corte, in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società annulla le sanzioni inflitte dal G.S. per aver circa 3.000 suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, indirizzato, al 30’ ed al 41’ del primo tempo, al calciatore, ogniqualvolta quest’ultimo entrava in possesso del pallone, cori espressione di discriminazione razziale, distintamente percepiti in altri settori dello stadio. La Corte, esaminati gli atti, rileva come, in effetti, non sia possibile ritenere integrati i requisiti minimi previsti dalla normativa per considerare condotte del genere, comunque riprovevoli, degne di sanzione punitiva. Non risulta, infatti, accertato che i cori discriminatori di matrice razziale intonati dai tifosi della Hellas Verona F.C. S.p.A. siano stati effettivamente percepiti in tutta o comunque nella preponderante area dello stadio. La sfera percettiva dei collaboratori della Procura Federale, nel momento in cui gli stessi hanno ascoltato, e refertato, i predetti cori, non copriva, infatti, una parte significativa dell’impianto sportivo in cui si stava svolgendo la gara, atteso il loro collocamento all’interno del campo risultante dalle relative relazioni. Ne consegue, pertanto, l’insussistenza del requisito della “percettibilità” dei cori oggetto del presente procedimento, necessario ai fini dell’irrogazione della sanzione. A ciò si aggiunga che tali cori sembrano non essere stati uditi dagli addetti della stampa, né dai rappresentanti 3 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, né dallo stesso calciatore Sig…, destinatario del medesimo coro

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 338/CGF del 27 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 09 Ottobre 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera  del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del  7.5.2014

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA CON RICHIESTA DI  PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S.AVVERSO LE  SANZIONI:  - AMMENDA DI € 50.000,00;  - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO  “SECONDO ANELLO VERDE CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI,  INFLITTE SEGUITO GARA MILAN/INTERNAZIONALE DEL 4.5.2014 .

Massima: La Corte accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex  art. 37, comma 7, C.G.S. come sopra proposto dalla società e,  per l’effetto, annulla la delibera impugnata per avere suoi sostenitori, al 1°, 4°, 18°, 26° e 33° del primo tempo “ indirizzato  al calciatore delle grida e dei cori (buuh), inequivocabilmente espressivi di  discriminazione per motivi di razza “, nonché per avere “ al 39° del primo tempo, intonato il coro  Napoli m. Napoli colera, sei la vergogna dell’Italia intera, tipicamente espressivo di discriminazione per motivi territoriali”. Coglie, invece, nel segno il reclamo, nella parte in cui lamenta la problematica applicazione  della norma sanzionatoria. Essa, infatti, prevede la chiusura di quel settore dello stadio dal quale  sono stati originati i cori di discriminazione territoriale, ma appare in concreto di difficile  applicazione allorché, come è nel caso di specie, la sanzione colpisca una società per una gara  giocata in trasferta. Nel caso di specie, infatti, non è possibile individuare il settore da sottoporre a  chiusura perché nelle partite fuori casa nel settore riservato agli ospiti confluiscono tifosi che  occupano, nelle gare casalinghe, i più diversi settori dello stadio. Né è possibile ipotizzare un  diverso tipo di sanzione, poiché in questi casi è prevista solo la chiusura totale dello stadio,  all’evidenza misura assolutamente sproporzionata alla gravità dei fatti contestati.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 27 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 13 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013

Impugnazione – istanza:   2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI  - AMMENDA DI € 50.000,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SETTORE NORD SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI SEGUITO GARA NAPOLI/INTERNAZIONALE DEL 15.12.2013; - DI DISPORRE EX ART. 16, COMMA 2 BIS C.G.S., LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON COM.  UFF. N. 63 DEL 21.10.2013, IN RIFERIMENTO ALLA GARA  TORINO/INTERNAZIONALE DEL 20.10.2013

Massima: La Corte annulla le sanzioni inflitte per i corsi discriminatori dei tifosi in quanto non risulta dimostrato che, nel caso di specie, i cori intonati dai sostenitori della società avevano, sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tale da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio, restando il loro ascolto limitato ad una parziale area dello stesso, di talché vi è, al contrario, prova della dequotazione in termini di reale capacità offensiva del comportamento ascritto ai sostenitori della reclamante, secondo la previsione dell'art. 11, comma 3, C.G.S., che impone di verificare al fine della irrogazione della sanzione ivi prevista per i cori di discriminazione territoriale, sempre che “per dimensione e percezione reale del fenomeno” essi possano caratterizzarsi in conformità alla previsione normativa.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 164/CGF del 10 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA PRIMAVERA” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/INTERNAZIONALE MILANO DEL 20.10.2013

Massima: La Corte annulla la decisione del G.S. che aveva sanzionato la società per aver alcuni suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, in due diverse circostanze (al 13° ed al 30° del primo tempo) intonato un coro insultante, espressivo di discriminazione per origine territoriale, nei confronti dei napoletani. La Corte rileva che il numero dei tifosi responsabili dei cori sanzionati appare  chiaramente insufficiente ad integrare il requisito della “dimensione”, oltre che quello della  percepibilità, previsti dall’art. 11, comma 3, C.G.S., ai fini della configurabilità della fattispecie oggetto del presente procedimento come comportamento di discriminazione per origine territoriale.  Sulla base, infatti, di quanto risulta dalla relazione dei collaboratori della Procura Federale e dai  successivi accertamenti effettuati da quest’ultima, i tifosi che hanno intonato i cori in questione  erano, infatti, soltanto cinquanta, e quindi una minima parte rispetto ai 3.000/4.000 tifosi che occupavano, nel corso della suddetta gara, la Curva Primavera. Pertanto, non risultando in base alle norme del Codice Giustizia Sportiva possibile, per  fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, applicare una sanzione diversa e minore  rispetto a quella prevista dall’art. 11, comma 3, C.G.S., in base anche alla gravità della condotta  posta in essere, la Corte ritiene doveroso annullare la sanzione irrogata.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione del 9 Maggio 2005 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 275/C del 29.3.2005

Impugnazione - istanza:Appello S.S. Sambenedettese Calcio avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 con diffida

Massima: Ai sensi dell’art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi alla CAF sia per “violazione o falsa applicazione” delle norme federali espressamente richiamate che per “omessa... motivazione su un punto decisivo della controversia” ed in effetti la società ha evidenziato nell’atto di appello di ricorrere a questa Commissione, da un lato, per “violazione o falsa applicazione dell’ultimo comma dell’art. 11 CGS” (in tema di collaborazione della società in relazione alla commissione di fatti violenti) e “dell’art. 9 CGS” (in fatto di assenza del nesso di causalità fra la condotta addebitata ai responsabili della società e quanto occorso alla terna arbitrale); dall’altro per non avere preso in esame la dichiarazione scritta di un agente di Polizia Giudiziaria. Il fatto è, tuttavia, che la società appellante, lungi dall’evidenziare le ragioni interpretative per effetto delle quali la Commissione Disciplinare avrebbe applicato erroneamente le norme del Codice, si è soffermata esclusivamente sulla ricostruzione dei fatti, proponendone una diversa da quella accolta dalla Commissione sulla base degli atti ufficiali di gara.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 24 Gennaio 2005 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 10.12.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo della S.S. Interfrattese avverso decisioni merito gara Interfrattese/Virtus Baia del 31.10.2004

Massima: La decisione dell’organo disciplinare viene annullata quando è basata su una motivazione contraddittoria. E’ contraddittoria la motivazione dell’organo disciplinare che giunge all’irrogazione della sanzione affermando, però che: “...questa Commissione non può mancare di evidenziare le dissonanze tra il referto arbitrale ed il supplemento redatto in epoca successiva”. Orbene, il giudice di secondo grado è incorso in un chiaro travisamento del fatto (che si risolve nel vizio della motivazione denunciato), poiché ha censurato il referto arbitrale nella parte in cui risultano annotati un normale comportamento del pubblico e la presenza della forza pubblica, ritenuti sufficienti a garantire il corretto svolgimento della gara, a fronte di un supplemento del medesimo referto (dal quale apoditticamente ed immotivatamente la Commissione Disciplinare ha evinto “dissonanze” per vero insussistenti) ove, in particolare, sono state descritte gravi condotte poste in essere da dirigenti, tecnico ed atleti della società ospitata.

Massima: L’art. 31 lett. a/1 C.G.S., statuisce che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it