Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 113/CSA del 16 Gennaio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 454 del 09.01.2023

Impugnazione – istanza:  Petrarca Calcio a Cinque s.r.l./L84 s.r.l.

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 454 del 9.1.2023, con la quale quest’ultimo, respingendo il ricorso della società, ha omologato il risultato di 8 a 3 conseguito sul campo al termine dell’incontro L84 – Petrarca Calcio a Cinque del 30.11.2022….La società Petrarca ricorreva al Giudice Sportivo chiedendo che, in relazione alla gara L84 – Petrarca disputatasi il 30.11.2022 e valevole per la Coppa della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, fosse comminata alla società L84 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, per avere essa schierato un numero di calciatori “formati” (sei) inferiore al minimo di sette previsto dal C.U. n. 1 della stagione sportiva 2022/2023: ciò in quanto il calciatore D, ancorchè risultante come “formato” sul tabulato della società, versava in situazione di tesseramento irregolare, come accertato all’esito dei procedimenti disciplinari ai quali erano stati rispettivamente sottoposti il calciatore e la società. Il Giudice Sportivo, con provvedimento del 2.12.2022 (C.U. n. 317), deliberava di sospendere il procedimento ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. b), C.G.S., investendo il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti ai fini della valutazione circa la regolarità del tesseramento del calciatore D. presso la società L84. Il Tribunale Federale, con decisione del 29.12.2022, non impugnata, ne dichiarava la irregolarità, con motivazione che, in parte qua, si ritiene necessario riportare nella sua interezza, in quanto sui medesimi presupposti di fatto e di diritto viene adottata anche la presente decisione:<<Nel merito, va dichiarata la irregolarità del tesseramento del calciatore D in favore della società ASD L84. Ed infatti, dallo storico in atti si rinviene, innanzitutto, che il primo tesseramento in Italia del calciatore risale al 23 maggio 2017 e risulta perfezionato in favore della società Aosta Calcio a 5 con il seguente status: 67 straniero comunitario sgs. Dipoi, dopo alcuni passaggi intermedi, diventato maggiorenne ed acquisito nel frattempo lo status 70, il calciatore, brasiliano di nascita ma di nazionalità portoghese, in data 30.08.2019 risulta tesserato per la società L 84 Calcio a 5, con lo status 70 Dilettanti come Mai Tess. Est.  Ora, per maggiore chiarimento della questione devoluta innanzi a questo Collegio, si ritiene opportuno, in questa sede, richiamare, preliminarmente, l’art. 40 quinquies delle N.O.I.F. (“tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale  Calcio a Cinque”) ed in particolare il comma 1, secondo il quale “Le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annuale fissato dal Consiglio Federale: 1) …………….2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato da :a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità”.  Ciò precisato, appare di evidenza palmare il fatto che il D., già tesserato per Federazioni estere, prima di tesserarsi in Italia avrebbe dovuto, ai sensi del richiamato comma 1, numero 2, dell’art. 40 quinquies NOIF, munirsi di certificato internazionale di trasferimento, nonché, di dichiarazione sottoscritta dal giocatore e dalla società contenente il nome della società e Federazione estera con la quale il giocatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; il non averlo fatto, ha evidentemente viziato, sin dall’origine, la procedura di tesseramento che lo ha coinvolto, inficiandone insanabilmente la sua regolarità (per doverosa completezza, si fa presente che, in occasione dell’audizione del 28.05.2021, allegata in atti, alla domanda del collaboratore della Procura Federale, se avesse ottenuto il transfert dalla Federazione brasiliana per il tesseramento in Italia, il D. dichiarava testualmente: “Non lo so  e non ero a conoscenza che fosse necessario il transfert”). Pertanto, stabilito che all’epoca del primo tesseramento in Italia da parte del calciatore, incombeva l’obbligo del preventivo transfert internazionale, l’aver aggirato la procedura tramite la mendace dichiarazione con la quale attestava di “non essere mai stati tesserato per Federazione estera”, ha di certo consentito al calciatore medesimo di tesserarsi per la Federazione italiana, ancorché privo di certificato internazionale di trasferimento e malgrado fosse già stato tesserato per la Federazione brasiliana; nel contempo beneficiando, del tutto indebitamente, della opportunità riconosciutagli dal successivo comma 5, che non prevede alcun transfert, ma soltanto di “presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per la Federazione estera ……….” nella ipotesi di “ …..giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore a 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. – Divisione Calcio a Cinque”. Insomma, proprio quanto in concreto accaduto, con effetti invalidanti non solo sul tesseramento, ma anche sul relativo status, da parte del calciatore, di “formato in Italia”. Ed invero, avendo il D. perfezionato il suo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età anteriormente al 30 giugno 2017, ha anche automaticamente assunto, ai sensi del C.U. n. 1 del 17.07.2017 della Divisione Calcio a 5, l’ulteriore  status di “Calciatore Formato”, ovverosia tesserato (lett. A): “ ….per la FIGC del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017”. Status, peraltro, che a causa della iniziale irregolarità del tesseramento (per assenza del transfert internazionale), il calciatore non avrebbe più potuto conseguire, nemmeno in tempi successivi, stanti comunque le progressive restrizioni intervenute in materia con abbassamento del limite di età del primo tesseramento dal 18° al 16° anno. Questa originaria irregolarità di tesseramento e di status, come già evidenziato risalente al maggio 2017 all’atto del primo tesseramento in Italia del D. per la società Aosta Calcio a 5, non può evidentemente – per quanto sopra analiticamente esposto – non riversare i propri effetti invalidanti, travolgendolo, anche sul successivo tesseramento del calciatore in questione con la società ASD L84, la cui valutazione di regolarità è stata rimessa a questa Sezione Tesseramenti del TFN dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 e in ordine alla quale questo Giudice non può che sancirne la irregolarità>>. All’esito della su riportata decisione del T.F.N. – Sez. Tesseramenti, il Giudice Sportivo assumeva la delibera di cui in premessa, oggi impugnata, rilevando che, a seguito di quella decisione, in data 30.12.2022 l’Ufficio Tesseramento federale aveva sollecitato il corrispondente Ufficio presso la Divisione a disporre la revoca del tesseramento del calciatore, revoca effettivamente disposta in pari data e da ritenersi efficace, ai sensi dell’art. 42 N.O.I.F., solo a partire dal quinto giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione da parte della società: come tale, non incidente sulla gara del 30.11.2022 qui in discussione. Osservava altresì il Giudice Sportivo, confortato da un precedente del Collegio di Garanzia dello Sport, che, in assenza di alcuna responsabilità a carico della società L84 (esclusa, nella specie, dalla decisione della Corte Federale d’Appello n. 0036/CFA-2021-2022), comunque non avrebbe potuto comminarsi alla medesima la punizione sportiva della perdita della gara….Contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il Giudice Sportivo ha tratto le dovute conseguenze dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, tanto in ordine alla validità del tesseramento, quanto alla qualificazione dello status del calciatore D. (ovviamente in relazione alla gara del 30.11.2022), correttamente applicando il disposto dell’art. 42, comma 1, lett. a), N.O.I.F.. E difatti, se è vero che il T.F.N. ha ritenuto viziato ab origine il tesseramento in Italia del D.(cioè sin dal tesseramento in favore dell’Aosta C5 per mancanza del transfert internazionale), <<con effetti invalidanti non solo sul tesseramento, ma anche sul relativo status, da parte del calciatore, di “formato in Italia”>>, tale decisione ha comportato la revoca, ex art. 42 N.O.I.F., del tesseramento in favore della società L84: revoca che, in quanto adottata non già “per violazione alle disposizioni di cui all’art. 40, commi 1, 2 e 3” N.O.I.F., bensì in forza della generale previsione del comma 1, lett. a) della norma medesima, come peraltro espressamente precisato nel provvedimento adottato in data 30.12.2022 dalla Divisione Calcio a Cinque, “ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.  Né può validamente sostenersi, come sembra addurre la reclamante, un’artificiosa separazione ed indipendenza dello status del calciatore dalla sua posizione di tesseramento. E’ sin troppo evidente, difatti, che un calciatore può assumere un determinato status (o qualifica che dir si voglia) solo in presenza di un tesseramento valido ed efficace, con la conseguenza che il travolgimento del secondo comporta automaticamente anche il travolgimento del primo, ma ovviamente con la medesima decorrenza. Neppure osta, alla decisione correttamente assunta dal Giudice Sportivo, la previsione contenuta nel C.U. n. 1 stagione sportiva 2022/2023 della Divisione Calcio a Cinque, nella parte in cui prevede (pag. 6, lett. “e”, punto “a”) che, per giocatori “formati”, si intendono coloro che “abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017”, nella misura in cui gli effetti della revoca comunque si sarebbero verificati successivamente a tale data. Infine, non può sottacersi che, indipendentemente dalla vexata quaestio circa la necessaria sussistenza della responsabilità disciplinare della società, in funzione dell’applicazione della sanzione della perdita della gara, a tutela del generale principio dell’affidamento (espressamente invocato dalla difesa della resistente) e della certezza delle situazioni giuridiche, questa Corte Sportiva ha già avuto modo di affermare ripetutamente, in fattispecie analoghe, che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni (quali, ad es., lo status di “formato”), nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D. o dalle Divisioni, con la conseguenza che solo da tale momento quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale, ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni (cfr. per tutte, da ultime, decisioni n. 112/CSA/20222023 e n. 259/CSA/2021-2022). Principio che, per vero, sembra ispirare la stessa disposizione di cui all’art. 42 N.O.I.F., laddove prevede appunto, in linea generale, l’efficacia ex nunc della revoca del tesseramento. E’ dunque evidente che, mutatis mutandis, il medesimo principio deve trovare applicazione nel caso di specie, ove alla data del 30.11.2022 in cui ebbe a disputarsi la gara in questione, sul tabulato ufficiale della società L84 presso la Divisione Calcio a Cinque, il calciatore D. risultava tesserato per la predetta società con la qualifica di “formato” (risultanza peraltro legittima, come si è visto, in assenza di un provvedimento di revoca efficace a quella data).

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 267/CSA del 27 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1131 del 31.03.2022

Impugnazione – istanza: Aosta Calcio 511/Saint-Pierre ASD

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la predita della gara 0-6 per aver violato le disposizioni di cui ai CC.UU. n. 1 del 1.7.2021 e n. 193 del 29.10.2021 della Divisione Calcio a 5, con particolare riferimento all’obbligo di inserire in distinta un numero di calciatrici c.d. “formate” (cioè formate in Italia) almeno pari al 80%, arrotondato per eccesso, del totale, in quanto è risultato che la società in base alle disposizioni invocate, avrebbe dovuto inserire in distinta almeno 9 calciatrici formate, laddove invece, previa verifica dei tabulati federali, ne risultavano indicate solo 4….Ritiene innanzi tutto questa Corte Sportiva di non condividere l’assunto della reclamante circa la mancata previsione, nei CC.UU. n. 1 e n. 193 della Divisione Calcio a 5 a proposito del campionato Under 19 femminile, del seguente N.B. relativo all’obbligo di impiego delle calciatrici c.d. “formate”: “in tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente, tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di formata seguendo la procedura all’uopo prevista”. Tale mancanza, difatti, appare più ad addebitare ad un mero refuso, piuttosto che ad una precisa scelta della Divisione (peraltro incomprensibile, posto che proprio per le calciatrici più giovani la verifica del requisito dovrebbe essere ancora più stringente).  Neppure alcuna argomentazione di segno opposto può trarsi da tale mancanza anche nel C.U. n. 193 (riferito esclusivamente al campionato Under 19), posto che tale comunicato si limita a riprodurre la analoga disposizione già contenuta nel C.U. n. 1. Sta di fatto che, si tratti o meno di refuso, costituisce principio di ordine generale più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che la qualifica o lo status di un calciatore vengono acquisiti solo a seguito del suo inserimento nei tabulati federali, indipendentemente cioè dalle condizioni sostanziali che lo legittimano. “Il sistema centrale informatico AS 400 non distingue lo status della calciatrice dilettante formata in Italia da quello della calciatrice mera dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l’inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori tesserati. Da tale punto di vista, non è corretta l’affermazione della A.S.D. M. calcio a 5 femminile, secondo cui il tabulato sarebbe in ogni tempo modificabile a cura della società interessata: viceversa, le modifiche dei dati presenti sul tabulato vengono invece apportate dalla Lega solo previa specifica comunicazione da parte delle società stesse e previa verifica dello status attribuibile ai singoli calciatori da parte dei Comitati Regionali e delle Divisioni Nazionali, ancorchè il tesseramento dei calciatori dilettanti non sia condizionato al rilascio di un formale visto di esecutività, così come avviene per i calciatori professionisti. Da ciò deriva che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni, nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D.: ed è solo da tale momento che quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale” (Corte sport. App., in C.u. FIGC 22 gennaio 2018, n. 077/CSA; in senso conforme, Corte sport. App., in C.u. FIGC 21 maggio 2018, n. 147/CSA; Corte sport. App., in C.u. FIGC 7 agosto 2018, n. 015/CSA; Corte sport. App., in C.u. FIGC 17 aprile 2019, n. 135/CSA). Da ultimo, in fattispecie del tutto analoga (Corte sport. App., dec. n. 105/CSA/20212022), si è concluso che “è’ dunque evidente che le stringenti disposizioni imposte dal C.U. n. 1, lungi dall’esaurirsi in meri adempimenti di carattere formale, rispondono invece ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzate a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alla competizione”. Ne consegue che, indipendentemente dalle previsioni del suddetto C.U. n. 1, la società Aosta Calcio 511 aveva comunque l’onere di verificare il corretto inserimento nei tabulati della qualifica di “formate” delle proprie calciatrici, prima di schierarle in occasione della gara del 05.03.2022.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 259/CSA del 20 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del del Giudice Sportivo presso la Divisione calcio a 5, di cui al Com. Uff. n 1092 del 24.03.2022

Impugnazione – istanza: - A.S.D. ATHLETIC CALCIO A 5/A.C. DOZZESE A.S.D.

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo, che ha comminato alla società la perdita della gara con il punteggio di 0–6 perché che “Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, unitamente all’esame del referto arbitrale e della distinta dei calciatori presentata all’arbitro dalla società convenuta A.C. DOZZESE A.S.D., è emerso che la predetta Società abbia impiegato nella gara in questione soltanto n.7 calciatori formati, numero inferiore a quello minimo previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie B per il quale “è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati di cui due nati successivamente al 1 gennaio 2001”….La Lega Nazionale Dilettanti – Divisione di Calcio a 5, in data 1.7.2021, ha emanato il C.U. n. 1 recante, tra le altre, le disposizioni per la partecipazione al campionato di Serie “B” (paragrafo A/3). Al paragrafo A/3 lett. f), il suddetto C.U., nel disciplinare i limiti di impiego dei calciatori, prevede che in tali gare (oltre a quelle di Coppa Italia) “è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno 8 (otto) calciatori formati in Italia di cui due nati successivamente al 10 gennaio 2001”. La medesima norma (chiaramente ispirata alla tutela ed alla valorizzazione dei vivai nazionali) individua altresì, nello specifico, le caratteristiche che i calciatori devono possedere per poter essere considerati “formati”, suddivise in quattro gruppi, dei quali i primi tre (a, b, c) in funzione dell’età e della decorrenza del tesseramento ed un quarto (d) riservato ai calciatori “residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età”, con la precisazione che “in tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all’uopo prevista”.  La ratio di tale ultima disposizione è facilmente spiegabile.  Mentre per i calciatori di cui ai primi tre gruppi, i dati anagrafici e di tesseramento di ciascuno sono già presenti negli archivi federali, così consentendo alla Lega di verificare ex officio i requisiti di ciascuno e di inserirli con la relativa qualifica/status nei tabulati delle singole società, per i calciatori del quarto gruppo, per i quali è invece necessario verificare la residenza in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età, tale verifica non può che essere avviata su richiesta di parte con la presentazione della necessaria documentazione di supporto, all’esito della quale la Lega rilascia l’attestazione che, a sua volta, costituisce il titolo per l’inserimento del calciatore nel tabulato della società con la qualifica di “formato”. Ciò premesso, la presente controversia è evidentemente circoscritta all’accertamento della posizione del calciatore …. in occasione della gara del 16/02/2022 tra ASD Athletic Calcio a 5 – A.C. Dozzese: in particolare, se il calciatore possa o meno considerarsi “formato”, non essendo contestato né il dato fattuale del mancato possesso, in capo al medesimo, dell’attestazione e della conseguente omessa indicazione come “formato” sul tabulato della società, né l’essenzialità di tale accertamento, in funzione del raggiungimento del numero minimo di calciatori formati schierati dalla A.C. Dozzese in occasione della gara in questione. Ebbene, non vi è dubbio che il mancato rilascio dell’attestazione e l’assenza della relativa indicazione sul tabulato della società, non consentono di attribuire al calciatore … lo status di calciatore formato. Sul punto, questa Corte Sportiva più volte ha avuto occasione di affermare che “il sistema centrale informatico AS 400 non distingue lo status della calciatrice dilettante formata in Italia da quello della calciatrice mera dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l’inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori tesserati. Da tale punto di vista, non è corretta l’affermazione della A.S.D. M. calcio a 5 femminile, secondo cui il tabulato sarebbe in ogni tempo modificabile a cura della società interessata: viceversa, le modifiche dei dati presenti sul tabulato vengono invece apportate dalla Lega solo previa specifica comunicazione da parte delle società stesse e previa verifica dello status attribuibile ai singoli calciatori da parte dei Comitati Regionali e delle Divisioni Nazionali, ancorché il tesseramento dei calciatori dilettanti non sia condizionato al rilascio di un formale visto di esecutività, così come avviene per i calciatori professionisti. Da ciò deriva che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni che lo legittimano, solo da momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni, nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D.: ed è solo da tale momento che quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale” (Corte sport. App., in C.U. FIGC 22 gennaio 2018, n. 077/CSA; in senso conforme, Corte sport. App., in C.U. FIGC 21 maggio 2018, n. 147/CSA; Corte Sport. App., in C.U. FIGC 7 agosto 2018, n. 015/CSA; Corte Sport. App., in C.U. FIGC 17 aprile 2019, n. 135/CSA). È dunque evidente che le stringenti disposizioni imposte dal C.U. n. 1, lungi dall’esaurirsi in meri adempimenti di carattere formale, rispondono invece ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzate a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alla competizione.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 105/CSA del 15 Dicembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 198 del 11.11.2021

Impugnazione – istanza: - C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL – ITALSERVICE C5

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la perdita della gara 0-6 per non aver rispettato la procedura regolamentare prevista per il conseguimento dell’attestazione di “formato” relativamente ad un calciatore, sicchè, in base agli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, solo 6 calciatori su 13 risultavano formati, in numero quindi inferiore al minimo previsto per la partecipazione alle gare del campionato di serie A di cui al C.U. n. 1 del 1.7.2021 della Divisione Calcio a 5, con particolare riferimento alla lett. e) che impone alle società partecipanti al campionato di serie A di impiegare un numero di calciatori c.d. “formati” (cioè formati in Italia) almeno pari al 50%, arrotondato per eccesso al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata dall’arbitro….La Lega Nazionale Dilettanti – Divisione di Calcio a 5, in data 1.7.2021, ha emanato il C.U. n. 1 recante, tra le altre, le disposizioni per la partecipazione al campionato di serie A. La lett. e) del suddetto C.U., nel disciplinare i limiti di impiego dei calciatori, prevede che in tali gare (oltre a quelle di Coppa Italia) “è fatto obbligo alle società di impiegare un numero di calciatori formati almeno pari al 50%, arrotondato per eccesso al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro”. La medesima norma (chiaramente ispirata alla tutela ed alla valorizzazione dei vivai nazionali) individua altresì, nello specifico, le caratteristiche che i calciatori devono possedere per poter essere considerati “formati”, suddivise in quattro gruppi, dei quali i primi tre (a, b, c) in funzione dell’età e della decorrenza del tesseramento ed un quarto (d) riservato ai calciatori “residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età”, con la precisazione che “in tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l’area on line, l’attestazione dei titolo di formato seguendo la procedura all’uopo prevista”. La ratio di tale ultima disposizione è facilmente spiegabile. Mentre per i calciatori di cui ai primi tre gruppi, i dati anagrafici e di tesseramento di ciascuno sono già presenti negli archivi federali, così consentendo alla Lega di verificare ex officio i requisiti di ciascuno e di inserirli con la relativa qualifica/status nei tabulati delle singole società, per i calciatori del quarto gruppo, per i quali è invece necessario verificare la residenza in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età, tale verifica non può che essere avviata su richiesta di parte con la presentazione della necessaria documentazione di supporto, all’esito della quale la Lega rilascia l’attestazione che, a sua volta, costituisce il titolo per l’inserimento del calciatore nel tabulato della società con la qualifica di “formato”. Ciò premesso, la presente controversia è evidentemente circoscritta all’accertamento della posizione del calciatore B. V. in occasione della gara C.M.B. Futsal Team – Italservice C5 del 13.10.2021: in particolare, se possa o meno considerarsi “formato”, non essendo contestato né il dato fattuale del mancato possesso, in capo al medesimo, dell’attestazione e della conseguente omessa indicazione come “formato” sul tabulato della società, né l’essenzialità di tale accertamento, in funzione del raggiungimento del numero minimo di calciatori formati schierati dalla Italservice C5 in occasione della gara in questione. Ebbene, non vi è dubbio che il mancato rilascio dell’attestazione e l’assenza della relativa indicazione sul tabulato della società, non consentono di attribuire al calciatore B. lo status di calciatore formato. Sul punto, questa Corte Sportiva più volte ha avuto occasione di affermare che “il sistema centrale informatico AS 400 non distingue lo status della calciatrice dilettante formata in Italia da quello della calciatrice mera dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l’inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori tesserati. Da tale punto di vista, non è corretta l’affermazione della A.S.D. M. calcio a 5 femminile, secondo cui il tabulato sarebbe in ogni tempo modificabile a cura della società interessata: viceversa, le modifiche dei dati presenti sul tabulato vengono invece apportate dalla Lega solo previa specifica comunicazione da parte delle società stesse e previa verifica dello status attribuibile ai singoli calciatori da parte dei Comitati Regionali e delle Divisioni Nazionali, ancorchè il tesseramento dei calciatori dilettanti non sia condizionato al rilascio di un formale visto di esecutività, così come avviene per i calciatori professionisti. Da ciò deriva che lo status di calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni che lo legittimano, solo da momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS 400 oppure, per ulteriori specificazioni, nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D.: ed è solo da tale momento che quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale” (Corte sport. App., in C.u. FIGC 22 gennaio 2018, n. 077/CSA; in senso conforme, Corte sport. App., in C.u. FIGC 21 maggio 2018, n. 147/CSA; Corte sport. App., in C.u. FIGC 7 agosto 2018, n. 015/CSA; Corte sport. App., in C.u. FIGC 17 aprile 2019, n. 135/CSA). E’ dunque evidente che le stringenti disposizioni imposte dal C.U. n. 1, lungi dall’esaurirsi in meri adempimenti di carattere formale, rispondono invece ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzate a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alla competizione.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 054/CSA del 5 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera  Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 33/DCF del 12.10.2021

Impugnazione – istanza: - S.S.D. Napoli Femminile a r.l.

Massima: Annullata la decisione del giudice Sportivo che ha inflitto alla società l’ammenda di € 2.000,00 e al Dirigente accompagnatore ufficiale conseguente ammonizione a fronte della contestata violazione delle norme di cui al Com. Uff. n. 306/A del 18.06.2021 (“Regolamento campionato Serie A TimVision D.C.F.”), che stabilisce alla lett. A), punto 7 - “Partecipazione delle calciatrici”, l’obbligo di inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici che abbiano i requisiti indicati per le calciatrici c.d. “formate”….Il Com. Uff. F.I.G.C. n. 306/A del 18.06.2021, recante il suddetto Regolamento del Campionato D.C.F., prevede alla lett. A), punto 7 che “Le società di Serie A dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici:  che entro il compimento del 23° anno di età (o entro la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla  F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato; ovvero nate dopo l’anno 2002 (incluso), che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento”.  Sul piano sanzionatorio la disposizione prevede che “L’utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara”. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo chiarire la ratio e il portato applicativo di previsioni di tale tenore, ponendo in risalto che esse riguardano le “c.d. calciatrici ‘formate’ che la norma impone in tale numero minimo per ciascuna gara all’evidente fine di tutelare la crescita sportiva in ambito nazionale” (C.S.A., III, 30 ottobre 2020, n. 10; per il richiamo alla tutela di tale valore, pur se in altro contesto, cfr. C.S.A., I, 10 novembre 2020, n. 13).  In tale prospettiva, ai fini dell’osservanza dell’obbligo di cui alla lett. A), punto 7 del Regolamento occorre che le società indichino in distinta un numero minimo di 11 calciatrici in possesso dei requisiti prescritti (per la rilevanza, a tal fine, delle distinte presentate anziché dell’effettiva partecipazione al gioco delle calciatrici formate, cfr. C.S.A., n. 10 del 2020, cit.).  Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto che la S.S.D. Napoli avesse indicato nella distinta di gara sole 10 calciatrici provviste dei requisiti di cui alla detta lett. A), punto 7 e perciò - stante il risultato di gioco di due a zero in favore della squadra avversaria - ha applicato la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00 (in luogo della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S., come richiamato dalla stessa lett. A), punto 7), oltre alla conseguente ammonizione a carico del Dirigente accompagnatore ufficiale.  La reclamante censura la decisione deducendo di aver indicato in realtà in distinta un’ulteriore calciatrice formata (i.e., K. M.) non ravvisata dal giudice di primo grado.  La doglianza è fondata.  Dall’esame della distinta ufficiale di gara, sottoscritta anche dall’arbitro, risulta come la società reclamante abbia effettivamente schierato la suddetta calciatrice K., sub n. 18.  La reclamante ha inoltre fornito evidenza dell’integrazione dei requisiti prescritti dalla lett. A), punto 7 del Regolamento in capo alla suddetta calciatrice, producendone il cd. “player passport”, dal quale emergono la data di nascita della K. (i.e., 23 febbraio 1999) e i periodi di tesseramento maturati presso società affiliate F.I.G.C., satisfattivi del requisito minimo di n. 48 mesi entro il compimento del 23° anno di età.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 010 CSA del 30 Ottobre 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 32/DCF del 7.10.2020

Impugnazione – istanza: SSDARL Napoli Femminile F.C/F.C. Interazionale Milano S.p.A.

Massima: Confermata la perdita della gara e l’ammenda di € 3.000,00 alla società per  l’omessa indicazione in distinta e la mancata presenza a bordo campo del medico sociale, in ispregio all’art. 66 N.O.I.F. ed al C.U. FIGC n. 235/A del 26.6.2020, lett. A, punto 8; un secondo, relativo alla indicazione in distinta solo di n. 10 calciatrici c.d. “formate”, in violazione del C.U. FIGC n. 235/A del 26.6.2020, lett. A, punto 7 che invece prevede l’obbligo per le società di inserire nella distinta di gara un numero minimo di 11 calciatrici in possesso dei relativi requisiti di età e di tesseramento….Secondo tale diposizione (3° cpv.), le società partecipanti al campionato di serie A femminile devono inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero minimo di 11 calciatrici che: a) entro il compimento del 23° anno di età (o entro la fine della stagione sportiva nella quale hanno compiuto 23 anni), siano state tesserate per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive, intendendosi per stagione sportiva il periodo che intercorre tra la prima e l’ultima giornata di campionato, ovvero: b) siano nate dopo l’anno 2001(incluso), che siano state tesserate per società affiliate alla F.I.G.C. fin dal loro primo tesseramento. Si tratta, in sostanza, appunto delle c.d. calciatrici “formate” che la norma impone in tale numero minimo per ciascuna gara all’evidente fine di tutelare la crescita sportiva in ambito nazionale. Aggiunge quindi il 4° cpv. che l’utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma, 6, C.G.S., non avendo tale calciatrice titolo per la partecipazione alla gara stessa. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, a parte l’indubbia formulazione infelice della disposizione, i due capoversi vanno letti (e interpretati) in modo unitario, laddove appare evidente che è proprio l’indicazione in distinta di un numero di calciatrici “non formate” superiore alle 9 consentite, a creare i presupposti per l’irrogazione della sanzione della perdita della gara. E difatti, non vi è dubbio che la società Napoli Calcio Femminile, pur a fronte dell’effettivo ingresso in campo di solo 6 calciatrici non formate, ha comunque potuto abusivamente attingere ad una platea più ampia del consentito, peraltro a scapito di un conseguente ridotto spettro di calciatrici “formate”, rispetto al numero minimo di 11 che la norma intende invece sempre e comunque preservare. In altri termini, la società reclamante ha comunque usufruito (o utilizzato che dir si voglia) di almeno una calciatrice che non aveva titolo per partecipare alla gara, con conseguente applicazione dell’art. 10, comma 6, C.G.S., peraltro espressamente richiamato dalla predetta disposizione regolamentare stagionale. A conferma di una siffatta interpretazione, sarà sufficiente rilevare che, a voler seguire la diversa tesi sostenuta dalla reclamante, paradossalmente le società sarebbero libere di inserire in distinta, senza conseguenza alcuna sulla regolarità della gara, sino a 18 calciatrici non formate e solo 2 formate, schierandone tuttavia in campo solo queste ultime due più nove non formate (da scegliere ovviamente tra 18). Il che significherebbe stravolgere del tutto la ratio sottesa alla norma, come innanzi individuata…..A tale proposito, mentre risulta pacifica l’omessa indicazione del medico sulla distinta di gara, non altrettanto può dirsi circa la presenza del medesimo a bordo campo, tenendo presente che l’art. 66 N.O.I.F. impone appunto la presenza del medico “nel recinto di gioco”. Ebbene, tale presenza non può dirsi comprovata né da una (peraltro inammissibile) produzione fotografica che non contiene alcun riferimento certo alla gara in questione, né da presunti documenti sottoscritti in sede di controlli antidoping di cui comunque non vi è traccia agli atti e la cui eventuale acquisizione questa Corte Sportiva ritiene irrilevante, trattandosi di atti che il medico ben avrebbe potuto compiere in luoghi diversi dal recinto di gioco. Ciò premesso, l’errore commesso dall’arbitro nel non rilevare la mancata presenza del medico sociale è stato correttamente ritenuto dal Giudice Sportivo non essenziale ai fini della regolarità della gara che, se effettivamente non disputata per tale ragione, avrebbe in questo caso, e solo in questo caso, comportato la sanzione della sconfitta a tavolino della società ospitante con il punteggio di 0-3 ex art. 53, 2° comma, N.O.I.F.. La gara, invece, si è comunque disputata e non vi sarebbe pertanto alcuna valida ragione per disporne la ripetizione, posto che nulla ha influito sul regolare svolgimento della medesima dal punto di vista tecnico (fermo restando che, anche in tale ipotesi, l’organo di giustizia può comunque decretarne la regolarità con il risultato conseguito sul campo, ex art.10, comma 5, lett. a), C.G.S., salva ogni altra sanzione disciplinare). Del resto, lo stesso C.U. n. 235/A del 26.6.2020, lett. A, al punto 8, prevede espressamente che la violazione dell’obbligo circa la presenza del medico sociale nel recinto di gioco “deve essere segnalata dall’arbitro nel rapporto di gara ai fini della irrogazione delle sanzioni disciplinari”, con ciò lasciando intendere che, in simile fattispecie, la gara comunque può essere portata a termine regolarmente.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 221 CSA del 25 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 659 del 18.02.2019

Impugnazione – istanza: A.S.D. Frosinone Futsal Femminile/A.S.D. BRC 1996 C5

Massima: Confermata la perdita della gara di Campionato Nazionale Serie A2 Femminile con punteggio di 0 a 6 ex art. 10, comma 6, lettera a), C.G.S. per aver schierato nell’incontro un numero di calciatrici formate inferiore al numero minimo di 6, prescritto dal C.U. n. 1 del 2019 per le gare di A2 femminile.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0090/CSA del 30 Novembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui al com. uff. n. 196 del 28 Ottobre 2019

Impugnazione – istanza: POL. D. FUTSAL TORREMAGGIORE

Massima: La violazione dell’obbligo di indicare in distinta un numero di calciatori formati come da comunicato ufficiale della FIGC-LND, Divisione calcio a 5, n. 1 del 3 Luglio 2019 comporta la perdita della gara.. con riferimento al merito della questione, ossia per quanto concerne l’affidamento riposto nel sistema informatico di controllo delle liste della Divisione Calcio a 5, questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. In vero, come si evince in maniera chiara dalla circolare n. 15 dell’8 Ottobre 2019 della medesima Divisione calcio a 5, la possibilità di verificare sul portale la correttezza della lista di gioco «non costituisce per il momento alcun documento ufficiale e non esonera le società dalla responsabilità della correttezza delle liste di gioco presentate all’arbitro».

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  N. 137/CSA del 19 Aprile 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 860 del 2.4.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI ASTI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OSSI C5  SAN BARTOLOMEO/CITTÀ DI ASTI DEL 9.2.2019

Massima: Confermata la perdita della gara alla società che ha schierato nell’incontro contrariamente a quanto stabilisce il Com. Uff. n. 1/2018, in ordine alle gare del Campionato Nazionale Serie A2, un numero di calciatori formati inferiore ai 7 prescritti suddetta normativa.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  101/CSA del 22 Febbraio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 626 del 07.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D.  VICENZA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. VICENZA  C5/A.S.D. FUTSAL ATESINA DEL 12.01.2019

Massima: Confermata la decisione del GS in quanto la gara ha avuto regolare svolgimento avendovi preso parte il calciatore regolarmente formato per cui non è stato disatteso l’obbligo sancito all’interno del Regolamento FIGC (Com. Uff. n. 1, Stagione 2018/2019) che impone alle società di schierare almeno 8 giocatori “formati” (Capitolo A3, par. f)…..I commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 17 C.G.S. disciplinano, tipizzandoli, i diversi casi di partecipazione irregolare alle gare di calciatori sprovvisti dei requisiti e/o dei titoli necessari espressamente richiesti dalla normativa vigente. Più nel dettaglio, ai sensi del comma 5, nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, la società è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara quando: a) utilizza durante l’incontro giocatori squalificati o, comunque, privi di titolo per parteciparvi; b) si avvale di guardalinee di parte squalificati, inibiti o comunque privi di titolo per parteciparvi; c) viola gli artt. 34, commi 1 e 3, e 34 bis delle NOIF, che disciplinano il limite di partecipazione dei calciatori alle gare nonché l’obbligo di impiegare i calciatori secondo le regole di ciascuna Lega.….La Corte, esaminata la documentazione in atti, osserva che, contrariamente a quanto rilevato dalla società reclamante, il calciatore … è effettivamente in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di “formato”. La lettera k) riconosce tale prerogativa ai calciatori che siano stati tesserati prima del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato. La resistente, con precisione e puntualità, ha prodotto documentazione comprovante il tesseramento del calciatore .. Ani, nato il 06.06.1992, in data 18.02.2003 da altra società in epoca antecedente al compimento del 14° anno di età. Tale circostanza è stata evidenziata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 nella decisione che qui si impugna e risulta essere stata documentata dalla società FUTSAL anche nelle difese espletate in questo grado di giudizio. La contestazione mossa dalla reclamante per cui il .., in un primo momento, sarebbe risultato “non formato” potrebbe, al più, ritenersi imputabile ad un problema di “comunicazione” interna alla Lega, piuttosto che ad una carenza sostanziale della società o del calciatore. Nell’agosto 2018, infatti, la procedura di tesseramento online calcio a 5 richiedeva alla società Futsal Atesina la copia del certificato di cittadinanza del .., divenuto italiano, in virtù di un cambiamento “d’ufficio” dello status del calciatore in questione che era stato considerato italiano a tutti gli effetti (calciatore “formato per residenza”). La documentazione richiesta perveniva all’Ufficio tesseramenti il 12.9.2018. Quindi, nel caso di specie il .. risultava formato sia “per residenza” che in virtù dell’applicazione dell’ipotesi di cui alla citata lettera k) (la società Futsal ha anche prodotto dichiarazioni delle società che hanno tesserato il K. prima dei 14 anni, il 18.2.2003). Alla luce di quanto testé evidenziato è evidente che se disguido vi è stato, è solo “formale” e non sostanziale e non è imputabile alla società A.S.D. Futsal Atesina. Non residua quindi alcun dubbio circa la regolarità della posizione … quale calciatore rientrante a pieno titolo nella categoria dei calciatori cd. “formati”. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vicenza C5 di Vicenza.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 135/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  120/CSA del 22 Marzo 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 736 del 01.03.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CITTÀ  DI FALCONARA/S.S.D. TERNANA FEMMINILE DEL 03.02.2019

Massima: Annullata la decisione ed irrogata la perdita della gara a carico della società per aver schierato un numero di calciatrici “formate” (cinque) inferiore al numero minimo di sei previsto dal Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018 emanato dalla L.N.D. – Divisione di Calcio a Cinque. Precisa tale Com. Uff. che “per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate: a) calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; b) calciatrici che siano state tesserate prima del 16° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato che abbiamo assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2018; c) calciatrici che siano state tesserate prima del 14° anno di età con tesseramento valido non  revocato  e/o annullato; d) calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal giorno di compimento del 10° anno di età”….E’ indubbio che, a quella data, la calciatrice come tale non risultasse dal Tabulato Calciatori della società SSDARL Ternana Calcio Femminile stampato 5 minuti dell’inizio della gara (e così anche in seguito), a nulla rilevando la (contestata) presentazione “a mani” della relativa richiesta e del suo certificato di residenza il precedente 1.2.2019. A parte ogni considerazione circa la violazione, da parte della società A.S.D. Ternana Calcio Femminile, della procedura telematica imposta dal Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018 (“le società che richiedono la formazione in Italia tramite residenza devono farne richiesta tramite l’area on line, utilizzando il sistema telematico”) e della assoluta mancanza di prova circa un presunto guasto che tale procedura avrebbe impedito, questa Corte Sportiva ha già avuto modo di affermare (Com. Uff. n. 077/CSA del 22.1.2018 – Ricorso A.S.D. Woman Napoli C5) che lo status di “calciatrice formata in Italia” può ritenersi acquisito, con efficacia in ambito federale e nei confronti dei terzi, unicamente con l’inserimento, curato dalla Lega Nazionale Dilettanti, nei Tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste inoltrate dalle società medesime, previa verifica della loro correttezza ed idoneità all’assunzione dello status di competenza. E difatti, le modifiche dei dati presenti sul tabulato vengono apportate dalla Lega solo previa comunicazione da parte della società interessate e previa verifica, da parte dei Comitati Regionali e delle Divisioni Nazionali, delle condizioni che legittimano l’attribuzione di quel particolare status, ancorchè l’operatività del tesseramento dei calciatori dilettanti non sia condizionato al rilascio di un formale visto di esecutività, così come avviene per  i  calciatori  professionisti.  Ciò  risulta  evidente anche a fronte delle previsioni di cui al suddetto Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018 (per il Campionato Femminile di serie A) sia alle lettere a), b) e c) (con fattispecie che logicamente presuppongono una preventiva verifica da parte degli uffici interessati), sia alla lettera d) (riferibile al caso di specie), ove risulta esplicitata la necessità di una preventiva “richiesta” (in via telematica) da parte della società. In definitiva, indipendentemente dal preesistente possesso del requisito previsto dalla lettera d) di cui al Com. Uff. n. 1/2018 della L.N.D. – Divisione di Calcio a Cinque (“calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal giorno del compimento del 10°  anno  di  età”), l’aggiornamento della posizione della calciatrice … come “dilettante formata in Italia” deve ritenersi intervenuta solo con il  suo inserimento nel  Tabulato Calciatori della società successivamente alla gara del 3.2.2019, gara nella quale, pertanto, la A.S.D. Ternana Calcio Femminile ha effettivamente schierato solo n. 5 calciatrici formate in Italia (….), anziché il numero minimo di 6 previsto dal predetto Com. Uff. n. 1/2018. Ad essa società pertanto, in totale riforma della delibera assunta dal Giudice Sportivo, deve essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 6 (ex art. 17, 5° comma, C.G.S.), così come espressamente previsto, per tale violazione, dal Com. Uff. n. 1 del 6.7.2018 della L.N.D. – Divisione di Calcio a Cinque.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 018/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 136/CSA del 11 Maggio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 879 dell’8.05.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S.D. STONE FIVE FASANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD STONE FIVE FASANO/CITTÀ DI FALCONARA DEL 6.5.2018

Massima: Annullata decisione del Giudice Sportivo e ripristinato il risultato conseguito sul campo perché non vi è stata violazione nello schieramento nell’incontro di soltanto cinque calciatrici formate, anziché le sei previste dalle specifiche disposizioni contemplate per le gare della Serie A Femminile dal Com. Uff. n. 1 della Divisione Calcio A5 del 7.7.2017. Al fine di accertare la effettiva situazione del tesseramento della calciatrice … la Corte ha interpellato la Segreteria della Divisione Nazionale Calcio A5 ricevendo in data 10.5.2018 una comunicazione, inoltrata anche alle due società interessate, da cui emerge che “…la calciatrice in questione aveva un precedente tesseramento per la F.I.G.C. con matricola 4682297” per cui l’ufficio tesseramento centrale della F.I.G.C. “…ha pertanto provveduto alla unificazione delle matricole della calciatrice definendo il primo tesseramento per la F.I.G.C. a decorrere dal 17.9.2004”.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  Divisione  Calcio  a  Cinque  –  Com.  Uff.  n.  448  del 23.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELL’A.S.D.  S.S.  LAZIO  FEMM.LE  CALCIO  A  5  AVVERSO  DECISIONI  MERITO  GARA  DI CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE CALCIO A 5 REAL GRISIGNANO/LAZIO CALCIO A 5  DEL 13.12.2017

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la perdita della gara ex art. 17, comma 5, C.G.S., per aver schierato nell’incontro in oggetto un numero di calciatrici formate in Italia inferiore a quello previsto dalle specifiche disposizioni relative alle gare di Serie A Femminile di cui al C.U. n. 1/Divisione Calcio a Cinque/2017…La prima parte del comma 4 dell’art. 17 C.G.S., norma rilevante nel caso che occupa la cognizione di questa Corte, prevede che quando si siano verificati nel corso di una gara fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. La disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo volte, da un lato, a riservare l’applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall’altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia di sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza. In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici  abbiano  influito  sul regolare svolgimento della gara, per tali dovendosi intendere «fatti oggettivamente accertabili e non valutazioni compiute dal direttore di gara sulla base della discrezionalità tecnica, la quale, invece, postula il riferimento a parametri opinabili» (in questi termini cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 febbraio 2012, n. 181/CGF). Successivamente, e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara. La giurisprudenza sportiva sottolinea che l’art. 17, comma 4, C.G.S. è norma «di contenuto chiaramente residuale e deve ritenersi applicabile, con le dovute e opportune valutazioni, solo in riferimento a situazioni che non trovino specifico rimedio in norme appositamente previste nel medesimo Codice di Giustizia Sportiva» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 292/CGF). Ad avviso della Corte federale, «eccezionale è ogni accadimento che travalica, per le sue peculiarità di imprevedibilità ed anomalia il perimetro dell’usuale, fuoriuscendo dal circuito concettuale della normalità» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 luglio 2010, n. 30/CGF). Tale non può reputarsi l’incidente stradale che ha coinvolto uno dei due pulmini dell’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, attesa l’inderogabilità delle disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 1/Divisione Calcio a Cinque/2017. Il predetto Comunicato afferma, infatti, che nelle gare del Campionato Femminile di Serie A «è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 6 (sei) calciatrici formate», per tali dovendosi intendere: a) le calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18º anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; b) le calciatrici che siano state tesserate prima del 16º anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato; c) le calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del 10º anno di età. La disposizione prosegue prescrivendo che «l’impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza delle predette calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara». Nel caso di specie tali prescrizioni non sono state adempiute dall’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5. La sanzione applicata alle società che non schierano un organico regolare consiste nella punizione sportiva della perdita della gara ex art. 17, comma 5, C.G.S., «salvo ulteriori sanzioni». Ebbene, l’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 è incorsa soltanto nella perdita a tavolino della partita, ragion per cui il Giudice di prime cure ha dimostrato di apprezzare l’elemento fattuale dell’incidente stradale come fattore escludente le ulteriori sanzioni irrogabili in virtù della norma in esame. In disparte, poi, ulteriori considerazioni in merito al fatto che, a seguito del sinistro, la società ricorrente avrebbe potuto invocare la forza maggiore e non presentarsi alla partita. In tal modo avrebbe perso il match a tavolino, ma poi avrebbe potuto impugnare il risultato della gara, facendo valere la circostanza impediente dell’incidente stradale. Ovvero, la squadra romana avrebbe potuto anche presentarsi nell’impianto sportivo vicentino con un organico dimidiato, facendo presente all’arbitro, verbalizzando, la presenza di due calciatrici “non formate” proprio a causa dell’incidente occorso ad uno dei due pulmini. Invece, l’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 ha giocato e vinto con una squadra non regolare e l’invocazione dell’annullamento della partita ex art. 17, comma 4, C.G.S. appare infondata a questa Corte per le motivazioni dinanzi esposte.

 

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 468 del 30.1.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL KICK OFF C5 FEMMINILE  AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ           DI FALCONARA/KICK OFF C5 FEMMINILE DEL 14.1.2018

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato la società con la perdita della gara ex art. 17, comma 5, C.G.S., per aver schierato nell’incontro in oggetto un numero di calciatrici formate in Italia inferiore a quello previsto dalle specifiche disposizioni relative alle gare di Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a 5 Femminile…Deve, infatti, osservarsi, quanto al merito della vicenda che, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, il sistema centrale informatico federale QS YOO non distingue lo status della calciatrice dilettante formato in Italia da quello dello calciatrice mera dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dallo Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volto aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l'inserimento dei doti riferibili ai singoli calciatori tesserati. . Sotto questo aspetto il compito della Federazione, alla quale la norma indirizza l’espressione “! a cura” va letto nel senso che, ricevuto il dato dalla società, l’organo federale apporterà doverosamente l’iscrizione; ciò significa,conseguentemente, che se la società ha tempestivamente inviato i dati non sarà chiamata a rispondere di una eventuale omissione o ritardo federale. Non può, invece, attribuirsi al dato normativo il significato indicato dalla società ricorrente secondo la quale vi sarebbe in capo alla Federazione un obbligo di modifica dei dati presenti sui tabulati a prescindere da una specifica comunicazione da parte della società interessata. Appare corretto, quindi,  affermare,  anche  sulla scorta della consolidata giurisprudenza sul tema, che lo status della calciatrice è acquisito solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con l’inserimento nei tabulati atleti delle società curati, nel senso appena specificato, dalla Lega Nazionale Dilettanti. Solo da questo momento, a prescindere dal preesistente possesso dei requisiti, la posizione della calciatrice è ufficiale ed assolutamente valida. Che questa sia la corretta interpretazione della norma è, infine ed indirettamente, confermato dalla stessa società ricorrente, che il giorno successivo alla gara ha adempiuto all’obbligo di comunicazione della posizione della giocatrice ...

Decisione C.S.A.: C. U. n. 147/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 788 del 1704.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACTIVE NETWORK FUTSAL ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAGLIARI 2000/ACTIVE NETWORK FUTSAL DEL 14.04.2018 

Massima: Corretta è la decisione del Giudice Sportivo che ha irrogato alla società la sanzione della perdita della gara sul presupposto che la società ricorrente avesse schierato un numero di calciatori “formati” (per la precisione sei) inferiore al numero minimo di sette previsto dal Com. Uff. n. 1 del 7.7.2017 emanato dalla L.N.D. – Divisione Calcio a 5. Deve, innanzi tutto, osservarsi che il sistema centrale informatico federale AS400 non distingue lo status della calciatore dilettante formato in Italia da quello del calciatore mero dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dalla Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volta aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l’inserimento dei dati riferibili ai singoli calciatori tesserati. Da ciò deriva che lo status del calciatore dilettante spendibile in ambito federale può ritenersi acquisito, indipendentemente dalla ricorrenza delle condizioni che lo legittimano, solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con il suo inserimento o nel sistema informatico centrale AS400 oppure, per ulteriori specificazioni, nei tabulati calciatori delle società curati dalla L.N.D.: ed è solo da tale momento che quello status diviene efficace ed opponibile erga omnes in ambito federale. Ebbene, nel caso di specie, risulta acquisita in atti la schermata del sistema informatico AS400 ove risulta il possesso da parte del calciatore della società ricorrente dello status di mero “DILETTANTE”.  E’ dunque evidente che, indipendentemente dal preesistente possesso del requisito previsto dalla Com. Uff. n. 1/2017 della L.N.D. – Divisione Calcio a 5 (“calciatori che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del 10° anno di età”), la  società non ha provveduto a far aggiornare la posizione del calciatore prima della gara del 14.4.2018, gara alla quale tale calciatore ha dunque partecipato come mero “DILETTANTE”.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Prima Sezione: Decisione n. 24 del 07/04/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva d’Appello - Sezione III presso la F.I.G.C.

Parti: ASD Barletta Calcio a cinque/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a cinque/Polisportiva Dilettantistica Sammichele

Massima: Il Collegio in accoglimento del ricorso proposto dalla società annulla la decisione della CSA e, per  l’effetto,  conferma  la  sanzione  nei  confronti  della  società avversaria della perdita della gara per essere incorsa nella violazione delle regole stilate nel Comunicato Ufficiale n. 1 della Divisione Calcio a 5 2016/2017, che prevede, alla lettera f, sui limiti di partecipazione dei calciatori, “l’impiego di almeno 6 (sei) calciatori di cui almeno 1 (uno) nato successivamente al 31.12.1994 che siano stati tesserati per la F.I.G.C. prima del compimento del 18° (diciottesimo) anno di età con tesseramento valido, non revocato/annullato”. Inoltre, sempre nelle gare di campionato di Serie A2, è fatto obbligo di impiegare “almeno 3 (tre) calciatori che siano cittadini italiani di cui almeno 1 (uno) nato successivamente al 31.12.1994.”. Dice, infatti, il Giudice di primo grado che, esaminata la distinta giocatori presentata all’arbitro dalla Polisportiva Sammichele, nonché sulla base degli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti, risulta corretto l’impiego di 6 calciatori tesserati presso la F.I.G.C. prima del compimento del 18° anno di età, dei quali uno nato prima del 31.12.1994. “Non risulta soddisfatto invece il secondo requisito, che prevede l’ulteriore impiego di tre calciatori che siano cittadini italiani dei quali uno nato prima del 31.12.1994, in quanto carente proprio la presenza di quest’ultimo.” Ha sostenuto la Corte Sportiva D’Appello che non sia possibile, per il Giudice Sportivo, pronunciarsi oltre il dedotto incorrendo, in caso contrario,  in un vizio di ultrapetizione, in aperta violazione del dettato dell’art. 112 c.p.c., che stigmatizza l’obbligatorietà della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nella pronuncia oggi impugnata ritiene, la Corte che, seppur possibile per il Giudice non essere vincolato alla qualificazione giuridica dei fatti allegati offerti dalle parti né alle argomentazioni giuridiche da queste sostenute, secondo il noto principio iura novit curia (ex art. 113 c.p.c.), è altrettanto vero che l’interpretazione e il potere di indagine del Giudice (estensibile anche alla materia sportiva) non può spingersi fino a configurare una domanda diversa rispetto a quella espressamente dedotta ed allegata dalle parti. Erra, a parere del Collegio, il Giudice di Secondo Grado in questa statuizione, trascurando completamente la portata ed il contenuto delle norme di diritto sportivo quali, nel caso di specie, quelle contenute nel Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. Questo prevede espressamente, all’art. 29 commi 7 e 8, che i Giudici Sportivi giudichino in prima istanza sulla “posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e/o degli assistenti di parte impiegati in gare ai sensi dell’art. 17 comma 5”. Prosegue poi il comma 8 stabilendo che il procedimento di cui sopra è instaurato: “ a) d’ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; b) sul reclamo che deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara a cui si riferisce”. E’, quindi, di tutta evidenza che il Giudice Sportivo, sulla base delle norme federali nonché dei dettami del C.G.S. del C.O.N.I. (art. 14), decide senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, potendo pronunciarsi o su reclamo di una delle parti o, come dice espressamente il C.G.S. della F.I.G.C., d’ufficio, sulla base di quanto risulta dai documenti ufficiali di gara. Risulta quindi assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo Nazionale di pronunciarsi sulla regolarità dei giocatori disputanti una gara, laddove risulti alla Sua conoscenza, per tabulas, la presenza di irregolarità inficianti il risultato ottenuto. E’ evidente, infatti, che, laddove si vincolasse il Giudice Sportivo Nazionale al concetto di pronuncia solo ed unicamente sulla questione reclamata in presenza di altra evidente irregolarità, si violerebbe il principio generale di tutela dell’ordinamento sportivo di natura evidentemente pubblicistica. Risulta, quindi, assolutamente corretto il comportamento del Giudice Sportivo Nazionale che, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte Sportiva d’Appello, era investito dell’obbligo di rilevare la violazione risultante dai documenti esaminati, seppur non evidenziata dal reclamante. Del resto la procedibilità d’ufficio, così come prevista e stabilita per il Giudice Ordinario, rientra anche fra i poteri del Giudice Sportivo il quale finisce per pronunciarsi su questioni di interesse pubblico. Non sfugge quindi a tale interpretazione neppure la giustizia ordinaria che sancisce, anche in assenza di apposita previsione, il potere-dovere del Giudice di pronunciarsi oltre il dedotto su questioni considerate rilevabili ex officio, prima fra tutte, ad esempio, la nullità contrattuale, oggetto di obbligatorietà, nella rilevazione officiosa, come sancito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 26242/2014; Cass., Sez. Un., n. 14828/2012). Vista l’importanza, sul punto si era pronunciata in passato anche l’Alta Corte di Giustizia Sportiva che, con propria decisione n. 19/2011, in un caso simile, riteneva assolutamente preminente il potere-dovere del Giudice Sportivo nell’instaurazione d’ufficio del procedimento sanzionatorio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara. Un’interpretazione contraria del potere d’ufficio del Giudice comporterebbe, infatti, un vero e proprio vulnus al principio di coerenza dell’ordinamento sportivo, che, quale ordinamento disciplinante interessi pubblici collettivi, deve vedere l’assoluto rispetto delle norme organizzative di un campionato sportivo. Non a caso, il C.G.S. della F.I.G.C. parla di potere di rilevazione d’ufficio da parte del Giudice Sportivo di tutte quelle irregolarità regolamentari che falsano il risultato di una gara, e che sono dallo stesso conosciute, indipendentemente dall’impulso di parte. In tal senso, erra la Corte Sportiva d’Appello nel ritenere limitato il potere di indagine del Giudice Sportivo di Primo Grado, che, al contrario, ha il potere di verificare, laddove ritiene, sulla scorta di accertamenti effettuati presso l’Ufficio tesseramenti, la regolarità di una gara. Una limitazione al potere di indagine sugli atti di gara finirebbe per svilire la funzione del Giudice Sportivo Nazionale che, al contrario, ha il compito di pronunciarsi con immediatezza e senza indugio su tutte le questioni inerenti la regolarità di una gara e la conseguente sua omologazione, secondo il principio sancito dall’art. 14 C.G.S. del CONI.

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