Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 174/CSA del 25 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 603 del 27.01.2022

Impugnazione – istanza: -   Generali Futsal Ternana A.S.D./ Atlante Grosseto

Massima: Confermata la decisione del giudice sportivo che ha omologato la gara ritenendo insussistente il lamentato errore tecnico da parte dell’arbitro che non si era avveduto che, a seguito di un tiro, la palla aveva superato la linea di porta avversaria, mentre nel secondo tempo, in occasione di analogo episodio ma a parti invertite, aveva convalidato la segnatura a seguito di un tiro di un calciatore dell’Atlante Grosseto che aveva anch’esso varcato la linea di porta, seppure fuoriuscendo dalla rete….Nel caso di specie, invece, l’arbitro non può essere incorso in alcun errore “tecnico” ma, tutt’al più, non avvedendosi che il pallone aveva varcato la linea di porta, in un mero errore di percezione e/o di valutazione di una normale azione di gioco. E che di errore propriamente tecnico non possa parlarsi, in simili fattispecie, lo sta a confermare anche la pregressa adozione, in ambito professionistico, della GLT - Goal Line Technology (seppure oggi ormai superata dalla più evoluta VAR - Video Assistant Referee), destinata a scongiurare proprio casi del c.d. “goal fantasma” mercè la revisione televisiva del solo fatto oggettivo, non della sua valutazione tecnica.

DECISIONE C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0184/CSA del 17 Febbraio 2020

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 85 del 22.01.2020

Impugnazione – istanza: POL. CILIVERGHE MAZZANO

Massima: Ripristinato il risultato della gara conseguito sul campo con il punteggio di 2-1 in quanto il giudice Sportivo ha fondato l’errore tecnico dell’arbitro che sarebbe consistito nel non assegnare la rete regolare in quanto basato su immagini televisive non ammissibili.

Massima: Orbene, con riferimento alla scansione temporale, come emerge dalla documentazione allegata, si rileva che il Crema, in data 7 Gennaio 2020, trasmette all’ufficio del giudice sportivo, unitamente al proprio reclamo, il video della gara dal quale risulterebbe l’errore tecnico dell’arbitro. Mezzo di prova assolutamente non utilizzabile dal giudice sportivo ai sensi degli art. 57 ss. C.G.S. e che in alcun modo può incidere sulla decisione finale, posto che a quest’ultimo non è consentito di visionare le immagini fuori dai casi tassativi previsti dal codice di giustizia. In questa direzione l’orientamento della giurisprudenza federale a livello nazionale è costante. L’opinione è quella infatti di ammettere l’utilizzo di una prova televisiva soltanto per finalità disciplinari. È dunque inammissibile la prova tv per finalità diverse, quale la correzione di un errore tecnico dell’arbitro (cfr. Corte giust. fed., 15 Marzo 2013, pres. Sanino, in C.u. FIGC, 10 Giugno  2013, n. 293/CGF, ove la prova tv era stata chiesta per rilevare l’erroneità di un’espulsione per doppia ammonizione in assenza della prima ammonizione; e anche Corte sport. app., 17 aprile 2015, pres. Sandulli, in C.u. FIGC, 5 Giugno  2015, n. 121, ove la prova televisiva veniva invocata allo scopo di correggere il presunto errore tecnico dell’arbitro in merito alla mancata irrogazione della sanzione dell’espulsione a carico di un calciatore). Ancora. A distanza di nove giorni dal deposito del reclamo, ossia in data 16 Gennaio 2020, giunge via mail alla segretaria del giudice di prime cure il supplemento dell’arbitro – Pietro Campazzo – che è utile riportare per intero: «nel seguente supplemento spiego la dinamica che ha portato alla segnatura della seconda rete della società Ciliverghe avvenuta al 12’ del 2t. Durante l’esecuzione di un calcio d’angolo il pallone ha una traiettoria sul primo palo, il portiere si tuffa e devia il pallone che successivamente al tocco finisce sul palo e ritorna al calciatore che ha eseguito il calcio d’angolo. Questa è la mia impressione dal campo; ma rivedendo le immagini giudico che il pallone non venga toccato dal portiere e finisca direttamente sul palo e ritorni al calciatore che ha effettuato il calcio d’angolo senza che fosse toccato da nessuno» (corsivi dell’estensore). Dunque, tutto ciò premesso, non può non rilevarsi una sequenza degli eventi non del tutto lineare. A questa Corte appare quantomeno discutibile la ritrattazione dell’arbitro avvenuta non nell’immediatezza della gara, o a distanza di poche ore, ma successivamente, addirittura undici giorni dopo la disputa dell’incontro, e soltanto dopo aver rivisto le immagini, come precisa lo stesso direttore di gara. Immagini, tra l’altro, che l’arbitro dovrebbe aver assunto indipendentemente dal reclamo del Crema, posto che quelle allegate non potevano essere utilizzate, né potevano essere trasmesse o indicate a quest’ultimo. Altresì non sono affatto chiare le motivazioni per le quali il giudice sportivo non abbia ritenuto di dover ascoltare anche gli assistenti, prima di configurare la fattispecie di cui all’art. 10, comma 5, lett. c) C.G.S. Di là da ciò, veniamo alla seconda questione: la qualificazione della fattispecie. Questa Corte non ritiene che la vicenda oggetto del presente reclamo possa essere configurata propriamente quale errore tecnico. È utile ritornare sulle parole utilizzate nel supplemento di referto dal direttore di gara. Quest’ultimo, in maniera molto dettagliata, ripercorre la dinamica dell’azione di gioco da lui ‘valutata’, nell’immediatezza dei fatti, conforme a regolamento. Egli dichiara – va ribadito – che «durante l’esecuzione di un calcio d’angolo il pallone ha una traiettoria sul primo palo, il portiere si tuffa e devia il pallone che successivamente al tocco finisce sul palo e ritorna al calciatore che ha eseguito il calcio d’angolo. Questa è la mia impressione dal campo» (corsivi dell’estensore). Con una simile affermazione, dunque, il direttore di gara assume in maniera cristallina di aver inteso perfettamente una dinamica regolamentare dell’azione di gioco, la quale elimina di per sé la possibilità che la fattispecie in questione possa essere considerata quale vero e proprio errore tecnico. Esso si realizza in realtà quando il direttore di gara non applica il regolamento dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, non precipuamente per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara. Al contrario, l’arbitro dimostra di conoscere perfettamente la regola in questione e di averla applicata in ragione di quanto ‘percepito e valutato’ sul campo, senza alcun dubbio per ben undici giorni successivi all’incontro. Sì che, volendo superare anche le considerazioni sulla definizione di errore tecnico, ammettere una revisione postuma dell’evento da parte dell’arbitro – utilizzando immagini la cui provenienza e attendibilità, tra l’altro, andrebbero attentamente vagliate – finirebbe con il determinare un pericoloso precedente, mediante il quale verrebbe ammessa a tutti gli effetti una review differita di un’azione di gioco, senza alcun ragionevole limite temporale. Prospettiva che questa Corte non ritiene di poter condividere e sostenere in alcun modo, in quanto completamente controfunzionale rispetto alla ratio delle disposizioni emanate in tema dal legislatore federale anche nella nuova versione del codice di giustizia sportiva, tese a evitare che immagini televisive, non provenienti da emittenti ufficiali dell’evento concessionarie della Federazione o delle Leghe o da titolari di accordi di ritrasmissione (art. 58, comma 2, C.G.S.), non sottoposte a verifica tramite consulenza tecnica di esperto (art. 58, comma, 3 e 59 C.G.S.) e fuori dei casi tassativamente previsti (art. 61, comma 2 e 3, C.G.S), possano non soltanto fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo – mediante, tra l’altro, un supplemento di referto dell’arbitro, prodotto a distanza di oltre dieci giorni dall’incontro –, ma anche così incidere di riflesso, in via determinante, sulla decisone finale del giudice e conseguentemente sull’esito di una gara e di un campionato. A ben vedere, inoltre, depongono in questa direzione i medesimi precedenti posti a sostegno delle proprie argomentazioni dal Crema, qualora si volesse anche dare una definizione più ampia di errore tecnico rispetto a quella indicata da questa Corte poc’anzi. Nel caso, ad esempio, della gara Fiorentina Women’s FC-Pink Sport Time del 5/12/2018, il giudice sportivo ravvisò errore tecnico poiché l’arbitro in supplemento di referto evidenziava testualmente: «Nell’immediato non mi avvedevo dell’infrazione e erroneamente convalidavo la rete; solo dopo il termine della gara, quando ormai non avevo più il tempo di correggere la mia decisione, avevo modo di confrontarmi con gli altri Ufficiali di gara e ricostruendo la dinamica comprendevo l’infrazione  avvenuta.  E  che  la  rete  segnata  non  era  da  convalidare»  (corsivi dell’estensore). Tale precedente, ad avviso di questa Corte, si pone quale fattispecie paradigmatica. La modifica della decisione, infatti, non avveniva dopo aver visionato alcuna immagine, ma a seguito di confronto con gli assistenti, e, soprattutto, immediatamente dopo il termine della gara.Nel caso Città di Ragusa-Atletico Catania del 05/02/2017, si legge nella delibera del giudice territoriale che: «a seguito delle proteste dei calciatori della Società Atletico Catania che reclamavano sull’irregolarità della rete subita l’arbitro chiedeva lumi ad uno degli AA.AA. che confermava la regolarità della rete; solo nella serata dell’indomani, presa visione del filmato della gara, l’arbitro constatava che “durante l’esecuzione del calcio di rigore il pallone che era stato calciato in rete dopo avere colpito il palo era tornato indietro dallo stesso calciatore che aveva eseguito il calcio di rigore”» (corsivi dell’estensore). Da quest’ultimo precedente emerge, in primo luogo, che già sul terreno di gioco, dopo il calcio di rigore, in seguito alle proteste dei calciatori, l’arbitro aveva manifestato dubbi e si era confrontato con l’assistente, e, in secondo luogo, che il supplemento di referto di quest’ultimo era giunto al giudice sportivo il giorno successivo alla gara. Nella gara Ciliverghe-Crema, invece, l’arbitro ribadisce anche nel suo supplemento di referto di aver chiaramente percepito e valutato regolare l’azione, senza alcun dubbio e senza sentirsi in dovere di discuterne con i suoi assistenti. Va inoltre segnalato, che a differenza di quanto avvenuto nell’ultimo caso posto in rassegna, dal referto di gara non risulta alcuna protesta né dei calciatori né dei dirigenti del Crema, che avrebbero potuto presentare riserva scritta al termine dell’incontro direttamente al direttore di gara (cfr. referto gara del 5 Gennaio 2020). Dunque, di là dall’utilizzo delle immagini televisive, le quali non possono trovare in alcun modo ingresso nel procedimento sportivo – anche in via indiretta (tramite review successiva dell’arbitro dopo molti giorni) – se non secondo i crismi indicati dagli artt. 57 ss. C.G.S, non può revocarsi in dubbio che un’ammissione da parte del direttore di gara di un potenziale errore tecnico – già comunque di per sé difficile da configurarsi nel caso di specie – possa essere presa eventualmente in considerazione soltanto dopo un confronto con gli altri assistenti e in un lasso di tempo ragionevole, non certamente dopo ben undici giorni dalla gara in questione.

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE II: DECISIONE pubblicata sul C.U. n. 13/ CSA del 12 Novembre  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 102/CSA  del 02 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione Impugnata:  Delibera   del   Giudice   Sportivo   presso   la   Lega   Italiana   Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 171/DIV del 4.02.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGGINA/VITERBESE CASTRENSE   DEL   23.01.2019

Massima: E’ inammissibile il ricorso avente ad oggetto la regolarità della gara, per presunto errore tecnico del direttore di gara nella seguatura della rete…Come a ben rilevato il Giudice Sportivo, la fattispecie oggetto del presente giudizio non rientra fra quelle alle quali sia applicabile l’art. 29, comma 3, C.G.S., che esclude testualmente ed espressamente la competenza sanzionatoria del Giudice Sportivo per “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del Giuoco.”. Infatti, la decisione sulla convalida di una rete è un provvedimento di natura tecnica, devoluto alla discrezionalità del Direttore di Gara e, come tale, insindacabile da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, alla luce delle norme del vigente C.G.S.. Preme peraltro evidenziare come la norma in questione sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, con le relative valutazioni e decisioni di natura tecnica/disciplinare adottate in campo dall’arbitro, devolute alla sua esclusiva discrezionalità tecnica, si esauriscano al suo termine. Ne consegue che le rilevazioni dell’arbitro non possono essere riviste se non nei particolari casi che l’ordinamento sportivo prevede. Correttamente, quindi, il Giudice di prime cure, ha dichiarato inammissibile il reclamo in prima istanza dell’A.S. Viterbese Castrense S.r.l..

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 0024/CSA del 31 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n.30 dell'8 Settembre 2019

Impugnazione – istanza: SSD SANREMESE CALCIO SRL/USD FEZZANESE

Massima: Non incide sulla regolarità della gara il fatto che al minuto 42 del secondo tempo l'arbitro si frapponeva in maniera del tutto casuale ed imprevedibile sulla traiettoria del pallone,  impedendo al calciatore meglio posizionato  di raggiungere il pallone e, di fatto, secondo la dinamica meglio descritta in ricorso, favorendo la segnatura della rete del pareggio.

Massima:..la prova televisiva che si pretenderebbe di assumere è inammissibile, anche a mente dell'art. 58 del Codice di Giustizia Sportiva e che si è in presenza di una valutazione discrezionale propria del direttore di gara e non è invocabile la fattispecie dell'errore tecnico dell'arbitro

DECISIONE C.S.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 141/CSA del 08/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.  139/CSA del 03 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 952 del 30.4.2019

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA POL. CHAMINADE A.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. CHAMINADE ASD/ETA BETA FOOTBALL CLUB DEL 27.04.2019

Massima: Confermata la decisione che ha omologato il risultato conseguito sul campo in quanto, sentito l’arbitro la rete finale è regolare. Il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso, proposto dalla Società Polisportva Chaminade ASD, in quanto l’Arbitro dell’incontro, con un proprio supplemento di referto, ha precisato che “il tiro da cui scaturisce la rete del 4-5 a favore della Società A.S. Eta Beta Football al 20’ del secondo tempo parte immediatamente prima del suono della sirena”. Pertanto, la decisione del Giudice Sportivo si fonda sul supplemento di referto del Direttore di Gara che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.). Né, al fine di pervenire ad una diversa decisione, vale il richiamo operato dalla Società ricorrente ad alcune recenti decisioni atteso che le stesse si riferiscono a casi in cui l’errore tecnico commesso dal Direttore di Gara, in un caso, relativo ad una mancata espulsione di un calciatore per doppia ammonizione, emergeva, ictu oculi, dal referto, e, nell’altro, relativo alla convalida di una segnatura scaturita da un calcio di rigore era stato ammesso dallo stesso Arbitro nel proprio supplemento di referto.

Massima:  Quanto, infine, alla richiesta di utilizzo delle immagini televisive, avanzata dalla Società ricorrente, questa Corte non può che ribadire l’inammissibilità della stessa, atteso che il caso che occupa non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva che contiene una elencazione che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi tassativa.

Decisione C.S.A.: C. U. n. 145/CSA del 21 Maggio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 68/DIV del 31.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ SICULA LEONZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SICULA LEONZIO/JUVE STABIA DEL 14.10.2017

Massima: Corretta è la decisione del Giudice Sportivo, che ha respinto il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo e non ha ordinato la ripetizione della gara per l’errore tecnico nel quale sarebbe incorso il Direttore di Gara, in occasione dell’annullamento della marcatura realizzata dal calciatore al minuto 10° del primo tempo regolamentare a seguito di un calcio di rigore “indiretto” battuto dal compagno di squadra. Ritiene questa Corte che la circostanza in esame, verificatasi al minuto 10° del primo tempo regolamentare, e quindi a gara ampiamente in corso di svolgimento, fosse, di per sé, già dirimente ai fini della valutazione della impossibilità di ripetere la gara medesima, residuando ben 80 minuti alla conclusione dell’incontro (e quindi senza alcuna certezza o ragionevole probabilità sull’esito della gara). L’art. 14 prevede che: “Una volta che l’arbitro emette il fischio per l’esecuzione di un calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito. Se prima che il pallone sia in gioco, si verifica una delle seguenti situazioni: a) Il calciatore che esegue il calcio di rigore o un suo compagno infrangono le regole del gioco: - se il pallone entra in porta, il calcio di rigore dovrà essere ripetuto; - se il pallone non entra in porta, l’arbitro dovrà interrompere il gioco e assegnare un calcio di punizione indiretto. Fin qui la regola. La norma, però, prosegue stabilendo che “fanno eccezione le seguenti infrazioni per le quali il gioco dovrà essere interrotto e ripreso con un calcio di punizione indiretto indipendentemente dal fatto che la rete venga segnata o no: - Un calcio di rigore venga calciato indietro; - Un compagno del calciatore identificato esegue il calcio di rigore; l’arbitro ammonisce il calciatore che ha eseguito il tiro.  E qui entriamo in un terreno alquanto inesplorato, e cioè quello della previsione o meno del cd. ”rigore indiretto o di seconda”.  L’esecuzione “indiretta” del calcio di rigore non trova specifica menzione nel disposto di cui all’art. 14 del Regolamento del Gioco Calcio, ciononostante essa è comunemente ammessa a condizione che la procedura di esecuzione sia correttamente eseguita.  a) Essa presuppone che il calciatore deputato alla battitura del calcio di rigore calci in avanti il pallone e che nessun altro calciatore della squadra offendente si trovi all’interno dell’area di rigore al momento della battuta. Tali condizioni debbono ricorrere congiuntamente.  b) Nell’ipotesi in cui ricorra soltanto una delle predette condizioni, la battuta del calcio di rigore non può essere considerata “indiretta”. Quindi, nell’ipotesi appena descritta (che non tiene conto del fatto che la rete si considera segnata o meno), per stessa ammissione successiva dell’arbitro della partita, dovremmo ritenere rispettata solo la prima condizione, in quanto il pallone è stato calciato, leggermente in avanti, ma non la seconda condizione, in quanto l’altro calciatore era già presente in area di rigore.  E quindi il calcio di punizione indiretta a favore della squadra avversaria sarebbe stata una giusta decisione.  Ma, nel caso di specie, la rete non può ritenersi segnata affatto, in quanto, correttamente, il direttore di gara, in piena autonomia (posto che l’assistente è stato sentito per altri fatti e non certo per “confermare” o meno l’annullamento del rigore) ha immediatamente annullato il calcio di rigore che, quindi, non può considerarsi “completato”, in virtù di quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 14 del regolamento ove si dice “Il calcio di rigore è completato quando il pallone cessa di muoversi, esce fuori dal terreno di gioco o l’arbitro interrompe il gioco per qualsiasi infrazione alle Regole”.  Tale ultima parte si applica al caso di specie, in quanto l’arbitro ha interrotto immediatamente il gioco avendo riscontrato l’ingresso in area di 9,15 metri del calciatore che poi ha materialmente calciato in rete.  La rete, pertanto, non può ritenersi segnata e la conseguente sanzione è il calcio di punizione indiretta a favore della squadra avversaria. Detta ricostruzione conferma quella seguita dal giudice di prime cure, secondo il quale la rete non sarebbe stata proprio segnata e si ricadrebbe, quindi, nell’ipotesi di invasione di campo da parte di calciatore della squadra “offendente” con la conseguenza della punizione a favore della squadra avversaria.  Nel caso di specie, non vi sia stato alcun errore, va comunque precisato che per “errore tecnico” dovrebbe intendersi l’errata interpretazione e/o applicazione da parte del Direttore di Gara delle regole del gioco che certamente influisce sul risultato della gara.  Ora, a parte che non vi è stato alcun errore, in ogni caso occorre dire che non sempre l’errore tecnico può arrivare a determinare la ripetizione della gara. Ed infatti, gli organi di Giustizia Sportiva devono valutare l’eventuale errore alla stregua del principio di effettività, ossia giudicare, caso per caso, se tale errore abbia inficiato in maniera determinate sul regolare svolgimento della gara e/o sul risultato della stessa.  L’art. 17, comma IV, C.G.S. espressamente stabilisce che “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito su campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare. Al di fuori dei casi indicati, gli Organi della giustizia sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporne la ripetizione, ovvero l’effettuazione”.

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