Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 18 Dicembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 83/Campionati Giovanili del 10.11.2015
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, F.C. BARI/LATINA CALCIO DEL 7.11.2015
Massima: La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso annulla la sanzione della perdita della gara in ordine al disposto allontanamento dal recinto di gioco dei raccattapalle utilizzati dalla squadra ospitante , ripristina il risultato conseguito sul campo di 2-1 e per tale condotta infligge l’ammenda di euro 2.000,00. Nel corpo del primo comma dell’art. 17 C.G.S. è disposto che “Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1” e dunque anche la sanzione dell’ammenda di cui alla lett. b) del primo comma dell’art. 18. In altri termini, lo stesso art. 17 C.G.S. non riconnette in maniera automatica la punizione della perdita della gara ad ogni e qualsivoglia accadimento occorso durante lo svolgimento della gara, ma esclusivamente a quelli connotati da particolare gravità e idoneità per le modalità, i tempi, le caratteristiche tali da compromettere il regolare svolgimento della gara.