Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0238/CSA del 4 Giugno 2024 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 403 del 28.05.2024
Impugnazione – istanza: A.C. Sandonà 1922 A.S.D./Fossano Calcio S.SD. A.R.L.
Massima:…il reclamo è inammissibile ex art. 71, comma 1, C.G.S., mancando la decisione del Giudice Sportivo nazionale oggetto dell’odierno gravame. Da un lato, difatti, la stessa reclamante ha ammesso di non aver potuto (senza tuttavia addurre alcuna causa di forza maggiore) ricorrere al Giudice Sportivo per far valere la presunta irregolarità della gara, dall’altro quest’ultimo, con il C.U. n. 403 del 28.5.2024, a ben vedere, si limita ad ufficializzare (neppure ad “omologare”, in assenza di alcuna riserva) il risultato della gara in questione, senza dunque assumere alcuna “decisione” propriamente detta. Né poteva sussistere alcun poter/dovere di pronuncia d’ufficio (come la reclamante impropriamente assume), nella misura in cui il referto arbitrale non dava conto di alcuna situazione (come meglio si preciserà appresso) suscettibile di inficiare la regolarità della gara. A tale ultimo proposito, è evidente anche l’infondatezza del reclamo, proprio in forza del chiarissimo tenore della Regola n. 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio invocata dalla stessa reclamante, alla cui stregua quando “un secondo pallone, un altro oggetto o un animale entrano sul terreno di gioco durante la gara, l’arbitro deve: interrompere il gioco (e riprenderlo con una propria rimessa) soltanto se l’elemento esterno interferisce con il gioco, tranne che il pallone stia entrando in porta ….” e “lasciare proseguire il gioco se l’elemento esterno non interferisce con il gioco e farlo rimuovere prima possibile”. Dunque, la portata dell’interferenza (di cui l’arbitro neppure ha ritenuto di fare menzione nel proprio referto, tanto che l’ammenda di € 100,00 è stata comminata al Fossano solo a seguito della segnalazione del Commissario di Campo e solo quale banale intemperanza dei tifosi) è di norma rimessa alla esclusiva discrezionalità dell’arbitro, sicchè ben si può affermare che l’irregolarità viene a determinarsi non già per il fatto in sé (il lancio di un secondo pallone in campo), bensì per l’idoneità del fatto medesimo a pregiudicare il regolare svolgimento del gioco, secondo valutazione rimessa appunto alla discrezionalità del Direttore di Gara. Ne consegue che un’eventuale violazione della Regola 5, nel senso di un errore (tecnico) dell’Arbitro per omessa interruzione del gioco (al di fuori, quindi, della fattispecie di cui all’art. 10, comma 5, C.G.S.), potrebbe configurarsi solo laddove l’Arbitro medesimo abbia dato atto dell’interferenza siccome incidente sul regolare svolgimento del gioco ed abbia ciò nonostante lasciato proseguire l’azione. In ogni caso, anche in fattispecie analoga e ben più grave (reiterato lancio di palloni in campo da parte di tesserati della società di casa e conseguenti, plurime interruzioni del gioco da parte dell’arbitro), esaminata alla stregua dell’art. 10, comma 5, C.G.S., si è affermato che “la valutazione sull’incidenza di fatti o situazioni sul regolare svolgimento della gara o che abbiano impedito la regolare effettuazione della gara medesima, sono di particolare delicatezza e rappresentano un momento cruciale per il giudice sportivo, il quale ben può, adoperando gli strumenti di equità e ragionevolezza, nell’ambito della fisiologica indeterminatezza e genericità del precetto, escludere che gli episodi verificatisi possano aver avuto un ruolo di ostacolo o di interferenza ‘impediente’ sulla gara stessa. Nel caso di specie, al più, si è trattato di una mera interferenza, un elemento di disturbo che, però, non ha inciso sul regolare svolgimento della gara, né tantomeno ha avuto l’effetto di impedire che la gara terminasse normalmente….I casi di perdita della gara ‘a tavolino’ o di penalizzazione devono, di contro, essere oggettivamente gravi e basarsi ‘a monte’ su un accertamento univoco dell’efficacia ostacolante di determinati comportamenti sul regolare svolgimento o conclusione della gara” (Corte sport. App. n. 147/CSA stag. sport. 2018/2019, confermata dal Collegio di Garanzia del CONI – dec. n. 83 del 22 luglio/16 ottobre 2019).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 257/CSA del 21 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1193 dell’11.06.2023
Impugnazione – istanza: – S.S. Audax 1970 S. Angelo/A.S.D. MSG Rieti
Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la decisione del giudice sportivo relativa alla posizione irregolare del calciatore per assoluta carenza dei motivi del reclamo. Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 4, C.G.S., “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica…I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. Con particolare riferimento ai reclami proposti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, ai sensi dell’art. 71, comma 4, C.G.S., “Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata…”.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 250/CSA del 15 Giugno 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 141 del 16.05.2023
Impugnazione – istanza: – U.S.D. Adriese 1906
Massima: E’ inammissibile il reclamo avverso la sanzione della squalifica comminata al calciatore per assoluta carenza dei motivi del reclamo. Infatti, ai sensi dell’art. 49, comma 4, C.G.S., “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica…I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. Con particolare riferimento ai reclami proposti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello avverso le decisioni dei Giudici Sportivi, ai sensi dell’art. 71, comma 4, C.G.S., “Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata…”.
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 67 del 13.12.2022
Impugnazione – istanza: A.S.D. Sant'Angelo 1907
Massima: La Corte rileva che il reclamo avverso la squalifica del calciatore è inammissibile in quanto, in violazione del disposto dell’art. 67, comma 3, C.G.S., non articola, né in fatto, né in diritto, alcun motivo di doglianza e si limita a richiedere la riforma della decisione impugnata operando unicamente un mero rinvio alle risultanze del video della gara, che, come sopra detto, è mezzo di prova del tutto inammissibile nel caso di specie (circa la dichiarazione di inammissibilità del reclamo, si veda anche Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 024 del 18 ottobre 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022 e Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 104 del 9 marzo 2021).
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 092/CSA del 21 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n.289 del 23/11/2022
Impugnazione – istanza: - MONREALE CALCIO A 5
Massima:….nel processo davanti agli organi di Giustizia Sportiva la regola generale è che i ricorsi e i reclami abbiano ad oggetto un solo provvedimento sanzionatorio e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, onde evitare l’abuso dello strumento processuale (anche) per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (art. 48 C.G.S.). Nel caso in esame deve rilevarsi che i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo, seppure comminati per fatti verificatisi in occasione della medesima gara, riguardano diverse situazioni che non sono connesse soggettivamente - riguardando condotte rispettivamente ascrivibili a tre distinti tesserati - né oggettivamente, riguardando condotte poste in essere da ciascuno di essi e come tali autonomamente sanzionate quanto a luogo, tempo e circostanze del fatto commesso. Pertanto, pur ritenuto ammissibile in rito il reclamo cumulativamente proposto dalla Monreale Calcio a 5 avverso le quattro distinte sanzioni, in quanto comunque tutte riferibili, in via diretta o mediata alla società medesima (art. 47, comma 2, C.G.S.), la Corte deve dare contestualmente atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante, di tanti contributi per l’accesso alla giustizia sportiva quanti sono i reclami proposti in forma cumulativa.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 026/CSA del 24 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 46/DIV dell’11.10.2022
Impugnazione – istanza: - Sig. L.P.
Massima:…il reclamo risulta predisposto mediante l’inserzione, tra i motivi di ricorso evidenziati nel testo scritto, di "frames" di immagini televisive relative alla gara di cui è giudizio. Tecnica che si valuta alla stregua di un vero e proprio espediente volto, in qualche modo, a costringere la Corte a prendere necessariamente visione (pur non considerandole nella formazione del giudizio) delle immagini televisive che, come noto, non sono annoverabili fra il materiale probatorio da porre a fondamento della decisione. L’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce infatti che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2), e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola “condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema” per la gare di Lega Pro e della LND (comma 6). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva l’utilizzo dei filmati audiovisivi (cfr., tra le altre, CSA, I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30). Alla luce di quanto sopra, questa Corte si riserva di valutare, ove tale modalità di predisposizione dei reclami dovesse consolidarsi, se tale circostanza possa determinare una dichiarazione di inammissibilità dello stesso reclamo, atteso che l’inserimento all’interno dello stesso (e non la mera allegazione) di un mezzo di prova inammissibile potrebbe ridondare nell’inammissibilità del reclamo medesimo.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 024/CSA del 20 Ottobre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 32 del 04.10.2022
Impugnazione – istanza: - S.S.D. Union Clodiense Chioggia Srl
Massima: E’ inammissibile il ricorso avverso la squalifica del calciatore perché il gravame della società è posto, in violazione del disposto dell’art. 67, comma 3, C.G.S., in quanto non articola, né in fatto né in diritto alcun motivo di doglianza e si limita a richiedere la rivisitazione della sanzione impugnata operando un mero rinvio alle risultanze del video della gara, che, è mezzo di prova del tutto inammissibile nel caso di specie (circa la dichiarazione di inammissibilità del reclamo, si veda anche Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022 e Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 104 del 9 marzo 2021)….L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente “nei casi previsti dall'ordinamento federale”. L’art.61 del CGS, a sua volta, limita l’utilizzabilità del mezzo di prova audiovisivo, al comma 2, “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati …qualora…i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”, mentre al comma 3, “…limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR…”. Infine, a norma dell’art.62, comma 1, del CGS, “In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6”. Le fattispecie, sopra richiamate, in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova, sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (anche nel 2019) e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La ratio di tale impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quello di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 176/CSA del 25 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 609 del 28.01.2022
Impugnazione – istanza: - A.S.D. ARCOBALENO ISPICA
Massima:…. questa Corte Sportiva d'Appello rileva che nel processo davanti agli organi di Giustizia Sportiva la regola generale è che i ricorsi e i reclami abbiano ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi-motivi si correlino strettamente a quest'ultimo, onde evitare l'abuso dello strumento processuale (anche) per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo per l'accesso alla giustizia sportiva (art. 48 C.G.S.). Nel caso in esame deve rilevarsi che i provvedimenti sanzionatori adottati dal Giudice Sportivo, seppure comminati per fatti verificatisi in occasione della medesima gara, riguardano quattro diverse situazioni che non sono connesse soggettivamente, riguardando condotte rispettivamente ascrivibili alla società, all’allenatore e a due calciatori, né oggettivamente, riguardando condotte distinte e come tali autonomamente sanzionate quanto a luogo, tempo e circostanze dei fatti commessi. Pertanto, pur ritenuto ammissibile in rito il reclamo cumulativamente proposto dalla A.S.D. ARCOBALENO ISPICA avverso le quattro distinte sanzioni, in quanto comunque tutte riferibili, in via diretta o mediata alla società medesima (art. 47, comma 2, C.G.S.), la Corte deve dare contestualmente atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di tanti contributi per l'accesso alla giustizia sportiva quanti sono i reclami proposti cumulativamente e, quindi, per l’addebito, a carico della società reclamante, di ulteriori tre contributi dovuti per l’accesso alla giustizia sportiva, in aggiunta a quello versato, per i quattro reclami congiuntamente proposti con un unico atto.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 156/CSA del 15 Aprile 2021 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 786 del 4.3.2021
Impugnazione – istanza: Cioli Ariccia/PG Jasnagora
Massima: ….si ritiene che una cancellazione di espressioni ritenute offensive va esclusa allorché l’uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e scomposto intento dispregiativo, rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte. Nel caso di specie, seppur il linguaggio della controparte, sia apparso, in alcuni passaggi “colorito”, ha comunque conservato pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza esondare dalle esigenze difensive, ed è rimasto preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. 12309/2004; 3525/2005; 10288/2009). Nel caso di specie, le frasi ritenute offensive, quindi, non evidenziano un chiaro intento dispregiativo tale da giustificare l’emissione del provvedimento ex art. 89 c.p.c., in quanto non contengono una gratuita offesa indirizzata alla controparte con intendo denigratorio, ma sono dirette all’argomentazione di una posizione processuale.
Decisione C.S.A.: C. U. n. 169/CSA del 27 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 23.11.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELL’U.S.D. LAVAGNESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. B. S. SEGUITO GARA LIGORNA/LAVAGNESE DEL 22.11.2017
Massima: L’appello va dichiarato inammissibile poiché risulta del tutto generico e carente di motivazione. L’art. 33 del C.G.S. della FIGC al comma 6 dispone che “i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.
Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 002/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DELL’A.S.D. CICCIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. COPPOLA PAOLINO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S.; PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4365/1162 PF15-16 GT/CG DEL 24.10.2016
Massima: E’ inammissibile il ricorso per l’assoluta genericità del ricorso e l’assenza di qualsiasi riferimento alla vicenda oggetto del giudizio di primo grado
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 039/CSA del 11 Novembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CSA del 22 Dicembre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 26.10.2016
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO SSD ARL SPORTING RECCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D.N.M. SEGUITO GARA SPORTING RECCO/REAL FORTE QUERCETA DEL 23.10.2016
Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 6, C.G.S., è inammissibile il ricorso in quanto redatto in forma generica
Decisione C.S.A. : Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CSA del 13 Maggio 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 134 del 21.4.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.P.D. LEONFORTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONFORTESE/CITTÀ DI SCORDIA DEL 6.9.2015
Massima: Il ricorso, proposto dalla Società avverso la decisione del Giudice Sportivo, deve essere dichiarato inammissibile, essendosi, la Società reclamante, limitata a fare rinvio ai motivi dedotti nel reclamo di legittimità, proposto al Collegio di Garanzia del CONI, senza minimamente contestare il merito della decisione del Giudice Sportivo che risulta, peraltro, corretta atteso che risulta, per tabulas, che il calciatore – omissis -, tesserato per la Società – omissis - aveva disputato la gara….., in posizione irregolare in quanto colpito da precedente squalifica.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 214/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 319/CGF del 13 Giugno 2014 su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014
Impugnazione – istanza: 5. RICORSO A.C. ISOLA LIRI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. T.E. SEGUITO GARA ISOLA LIRI/ASTREA DEL 9.2.2014
Massima: Ai sensi dell’art. 33, comma 6, C.G.S. è inammissibile il reclamo alla Corte perché privo di motivazione, in quanto con lo stesso ci si limita a chiedere di ridurre la sanzione inflitta al calciatore
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.202/CGF del 12 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 25.1.2013
Impugnazione – istanza: 3) RICORSO A.S.D. PIANTA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. S.A. IN PROPRIO FAVORE
Massima: La Corte osserva che ai sensi dell’art. 33, comma 6, C.G.S., i ricorsi redatti in forma generica devono essere dichiarati inammissibili.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 94/CDN del 18 Giugno 2010 n. 5 - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 120 dell’8.4.2010 Impugnazione - istanza: (301) – Appello del sig. R.D.L. (calciatore attualmente tesserato per la soc. ASD Real Squinzano) avverso la sanzione della squalifica per mesi 6, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale
Massima: Alcuna censura può essere mossa alla CDT per non aver esaminato le note difensive inviate dal calciatore al comitato Regionale e non alla CDT presso il Comitato Regionale. La omessa trasmissione delle note difensive all’organo giudicante di prima istanza, è da ascriversi alla genericità dello scritto difensivo e quindi alla impossibilità di individuare il destinatario.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN del 07 Marzo 2008 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 31 del 14.2.2008 – Campionato Allievi Regionali
Impugnazione - istanza:(174) - Reclamo della società CS Vittuone avverso le decisioni merito gara Acc. Internazionale-Vittuone del 27.1.2008
Massima: La società che sostiene che il calciatore abbia giocato in posizione irregolare non si può limitare esclusivamente a “ipotizzare” (testuale) la mancata espiazione della sanzione de qua da parte del calciatore sino ad una determinata gara, ivi compresa quella disputata contro la reclamante stessa ma deve fornire la prova certa dei propri assunti.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 33/CDN del 28 Febbraio 2008 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Toscana – CU n. 32 del 31.1.2008 – Campionato di Eccellenza
Impugnazione - istanza:(168) - Reclamo della società AC Montemurlo ASD avverso decisioni merito gara Montemurlo-Massetana del 6.1.2008
Massima: E’ inammissibile il reclamo quando è privo di una esplicita istanza conclusionale.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 22/CDN del 4 Gennaio 2008 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lombardia - C.U. n. 22 del 29.11.2007 – Campionato di Eccellenza
Impugnazione - istanza:Reclamo della società US Folgore Verano avverso le decisioni merito gara Caravaggio-Folgore Verano dell’1.11.2007.
Massima: La società che propone ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale avverso la decisione della Commissione Territoriale - che ha dichiarato inammissibile il reclamo in applicazione dell’art. 33 comma 6 CGS perché la società si è limitata ad asserire la posizione irregolare del calciatore senza tuttavia esporre alcuna motivazione e non potendosi qualificare come tale il generico riferimento all’art. 117 comma 4 NOIF contenuto nel ricorso – deve in appello sostenere l’ammissibilità in prime cure del reclamo, denunciare l’errore dell’organo giudicante e chiedere su questo punto la revoca della decisione, con conseguente definitività della stessa, in mancanza il reclamo viene respinto.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 045/C Riunione del 11 Aprile 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 567 del 3.4.2007
Impugnazione - istanza: 18. RECLAMO A.S. REAL REGGIO TREMULINI CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL REGGIO TREMULINI/FUTSAL CLUB S. MARIA DEL 31.3.2007
Massima: E’ inammissibile per genericità il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare allorquando non viene addotta alcuna ragione a sostegno dell’impugnazione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 043/C Riunione del 26 Marzo 2007 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 29 dell’8.2.2007
Impugnazione - istanza: 3. RECLAMO A.S.D. VIRTUS BRICHERASIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS BRICHERASIO/SAN MICHELE DEL 28.1.2007
Massima: Ai sensi dell’art. 29 comma 6 C.G.S., è inammissibile per genericità il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare allorquando non viene addotta alcuna ragione a sostegno dell’impugnazione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 017/C Riunione del 17 Ottobre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 11 del 31.8.2006
Impugnazione - istanza: 1. APPELLO DELL’U.S. CALVI NOALE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2006/2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S.
Massima: Ai sensi dell’art. 29 comma 6 C.G.S., è inammissibile per genericità il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare allorquando non viene addotta alcuna ragione a sostegno dell’impugnazione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 013/C Riunione del 28 Settembre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 319 del 13.4.2006
Impugnazione - istanza: 1. APPELLO DEL SIG. T.F., GIÀ PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ TRIESTINA CALCIO, AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 2 E LA REVOCA DEL TESSERAMENTO EX ART. 22 BIS, COMMA 7 N.O.I.F., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 22 BIS, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.
Massima: Ai sensi dell’art. 29 comma 6 C.G.S., è inammissibile per genericità il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare allorquando non viene addotta alcuna ragione a sostegno dell’impugnazione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 013/C Riunione del 28 Settembre 2006 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta. – Com. Uff. n. 5 del 19.8.2006
Impugnazione - istanza: 4. APPELLO U.S. VILLAR PEROSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. V.M. FINO AL 31.12.2007, TESSERATO DELL’U.S. VILLAR PEROSA, SEGUITO GARA U.S. VILLAR PEROSA/PRO COLLEGNO DEL 11.6.2006.
Massima: Ai sensi dell’art. 29 comma 6 C.G.S., è inammissibile per genericità il ricorso alla CAF avverso al decisione della Commissione disciplinare allorquando non viene addotta alcuna ragione a sostegno dell’impugnazione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 49/C - Riunione del 13 aprile 2006 n. 7 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 21.3.2006- www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.D. S. Stefano Rende avverso le sanzioni inflitte, rispettivamente, dell’inibizione fino al 30.4.2006 al sig. B.C. e della squalifica fino al 30.5.2006 al calciatore M.G.
Massima: I motivi di “reclamo”presentati da un non identificato soggetto su carta intestata della società ricorrente sono irrituali, generici e non contengono i requisiti minimi prescritti dal Codice di Giustizia Sportiva. Consegue che ai sensi dell’art. 29 comma 6 C.G.S., è inammissibile l’appello alla CAF per genericità.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/C - Riunione del 30 marzo 2006 n. 7 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 40 del 2.3.2006 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: Appello della dell’U.S. Caianello avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Centro Ester/Caianello del 7.1.2006
Massima: E’ inammissibile il reclamo quando nei suoi motivi il reclamante non ha in modo alcuno individuato motivi che contestassero la decisione del giudice di secondo grado in ordine alla tardività dell’appello contro la decisione del giudice di prima istanza. L’aver “dimenticato” il secondo grado di giudizio è circostanza che pone elementi di perplessità in ordine alla correttezza dell’impugnazione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 3 novembre 2005 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 18 del 6.10.2005
Impugnazione - istanza:Appello del Club Calcio S. Gregorio avverso decisioni merito gara San Gregorio/Viagrande del 17.9.2005
Massima: L’art. 29, commi 5 e 6, C.G.S. prescrive che “tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati” e che “i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 14 Marzo 2005 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 17 dell’1.2.2005
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Real Castelluccio avverso decisioni merito gara Assopotenza/Real Castelluccio del 13.11.2004 e l’inibizione fino al 13.4.2005 inflitta al sig. P.A.
Massima: Il ricorso alla CAF del tutto generico che nulla dice in merito all’oggetto della questione è inammissibile, ai sensi dell’art. 29 comma 6 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 44/C Riunione del 19 Aprile 2004 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 219 del 26.3.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Viterbese avverso la sanzione della squalifica per una giornata di gara inflitta al calciatore F.A.
Massima: Ai sensi dell'art. 29 comma 6 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, per la genericità dei motivi.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 35/C Riunione dell’ 1 Marzo 2004 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 48 dell’8.1.2004
Impugnazione - istanza: Appello del G.S. 19° Municipio SFN avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore R.P. fino al 30.6.2004
Massima: Il reclamo alla CAF, ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 6 C.G.S. è inammissibile per la completa mancanza della motivazione e assoluta genericità dell’atto.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 3 Novembre 2003 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 dell’8.10.2003
Impugnazione - istanza: - Reclamo della Pol. Campobello avverso decisioni merito gara U.S. Alcamo/Pol. Campobello del 21.9.2003
Massima: L’art. 29 C.G.S. recita infatti al VI comma: “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili” mentre al V comma recita: “Tutti i ricorsi e i reclami devono essere motivati e trasmessi a cura degli interessati agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34”. Nella specie il ricorso non risulta firmato, per cui non può che essere dichiarato inammissibile.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione dell’ 8 Settembre 2003 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 56 del 22.5.2003
Impugnazione - istanza: Reclamo del A.S. Casal San Nicola avverso decisioni merito gara di campionato Provinciale Allievi Casal San Nicola/Villa Literno dell’1.2.2003
Massima: E’ inammissibile l’appello, i sensi dell’art. 29, commi 5 e 6, C.G.S., quando non si è provveduto al deposito di un atto in possesso dei requisiti formali minimi per poter essere considerato un gravame ritualmente proposto e soprattutto senza alcuna indicazione dei motivi di impugnazione a sostegno del gravame stesso.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 9 dicembre 2002 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. San Fili avverso decisioni merito gara la sportiva Cariatese/San Fili del 28.9.2002
Massima: E’ inammissibile il reclamo alla CAF, ai sensi dell’art. 29, comma 6, C.G.S., quando è redatto in maniera del tutto generica, perplessa e senza la deduzione di precipui motivi, con i relativi elementi di supporto, avverso la decisione contestata.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 14 Febbraio 2002 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. 43 del 20.12.2001
Impugnazione - istanza:Appello del Barano Calcio avverso decisioni merito gara Barano/ Foriano del 12.11.2001
Massima: Non vi è, nella disciplina dei reclami contenuta nel Codice di Giustizia Sportiva nè in altra normativa federale, alcuna disposizione che richieda le modalità formali, quali la redazione su carta intestata ed il timbro della società a pena di inammissibilità. In ogni caso, eventuali dubbi sulla riconducibilità del reclamo alla reclamante possono essere fugati mediante l’esame dell’autenticità della firma apposta sul reclamo da parte del presidente con quella apposta sulla distinta di gara, sulla richiesta di forza pubblica e sul referto arbitrale. Il reclamo, inoltre, era contenuto in una busta su cui è stampato il logo della società reclamante.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/C Riunione del 11 aprile 2001 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 31 del 22.2.2001
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Domus De Maria Chia avverso decisioni merito gara Maracanà/Domus De Maria Chia del 27.1.2001
Massima: L’appello va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 23 comma 6 C.G.S. per la sua assoluta genericità non avendo l’esponente fornito una sia pur minima motivazione per confutare l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 30 marzo 2000 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff.n. 354 del 10.3.2000
Impugnazione - istanza:Appelli dell’A.C. Perugia e del sig. Pieroni Ermanno avverso le sanzioni dell’inibizione per giorni 30 al sig. P.E. e dell’ammenda di L. 10.000.000 alla società, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per violazione dell’art. 1 commi 1 e 3 C.G.S. ed ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Torino/Perugia del 28.11.1999
Massima: E’ inammissibile il reclamo per violazione dell'art. 23 comma 6 C.G.S., in quanto redatto senza motivazioni e con generico richiamo ai motivi “che saranno formulati” dal tesserato.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 23/C Riunione del 6 marzo 1997 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 151 del 23.1.1997
Impugnazione - istanza: Appello dell’S.S. Aspra avverso decisioni merito gara Juniores Provinciale Aspra/Monreale del 5.12.1996
Massima: Secondo l'orientamento consolidato della C.A.F.,l’atto con il quale si reclama deve, di per se stesso, contenere, anche se concisamente, magari solo "in nuce", i motivi di doglianza che costituiscono l'elemento logico dell'impugnazione, quindi in base all'art. 23 comma 6 C.G.S. va emessa la declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione del Presidente del Comitato Regionale redatto in forma generica, non formulando alcuna ragionata critica od una specifica censura delle decisioni impugnate.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 15 febbraio 1996 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise-Com. Uff. n.31 dell'11.1.1996
Impugnazione - istanza: Appello della Polisportiva Civitese avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.1999 inflitta al calciatore D.P.N.
Massima: Sono inammissibili, ai sensi dell'art. 23 comma 6 C.G.S., i reclami senza motivazione ed in forma assolutamente generica.