Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 67 del 13.12.2022 Impugnazione – istanza: A.S.D. Sant’Angelo 1907 Massima: La Corte rileva che il reclamo avverso la squalifica del calciatore è inammissibile in quanto, in violazione del disposto dell’art. 67, comma 3, C.G.S., non articola, né in fatto, né in diritto, alcun motivo di doglianza e si limita a richiedere la riforma della decisione impugnata operando unicamente un mero rinvio alle risultanze…