Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima : Decisione n. 12/2020 del 27 febbraio 2020
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Comitato Regionale FIGC - LND Molise, resa con dispositivo sul C.U. n. 42 del 4 novembre 2019, e pedissequa sentenza depositata in segreteria in data 13 novembre 2019 (e resa nota con Comunicato Ufficiale Comitato Regionale Molise n. 47 del 14 Novembre 2019 – S.S. 2019/2020 pag. 1148), con la quale è stato respinto il reclamo della società ricorrente contro la decisione del Giudice Sportivo territoriale presso lo stesso Comitato (pubblicata sul C.U. n. 31 del 10 ottobre 2019).
Parti: SSD Roccasicura "Fernando Piscitelli"/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Molise FIGC-LND/Comprensorio Vairano
Massima: Nessuna violazione dell’art. 77 è stata posta in essere dalla decisione della Corte di Appello, dal momento che il ricorso proposto dalla società, in data 25 settembre 2019, avverso il risultato conseguito sul campo, non contiene alcuna esplicita richiesta di essere sentiti personalmente. Parimenti infondato è il riferimento operato all’art. 2 CGS CONI, dal momento che non si è verificata alcuna violazione del principio della parità delle parti e del contraddittorio, in quanto la ricorrente ha avuto la possibilità di formulare regolarmente le proprie difese in tutti i gradi e stati del procedimento.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 8/2020 del
12 febbraio 2020
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale Toscana, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 59 del 28 marzo 2019, con la quale la Corte, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Comunicato Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2019), ha ridotto ad Euro 2.000,00 l’ammenda inflitta al Forte di Bibbona Calcio, in conseguenza dei comportamenti assunti da taluni suoi tesserati in occasione della gara Pomarance-Forte di Bibbona del 3 marzo 2019 del Campionato di Seconda Categoria Girone “F”, nonché confermato la squalifica inflitta al calciatore N. S.fino al 7 aprile 2020, “per avere [il S., ndr.] sputato al D.G. colpendolo al volto”.
Parti: ASD Forte di Bibbona Calcio/N. S./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Comitato Regionale Toscana FIGC-LND
Massima: … la Corte, nel rigettare la richiesta di audizione del calciatore N. S., non ha violato alcuna disposizione del C.G.S.-FIGC all’epoca in vigore. Infatti, l’art. 44, comma 1.2, del citato codice1, laddove prevedeva il diritto di essere ascoltati, faceva espressamente riferimento ai “reclamanti” e non alla “parte” (sia essa intesa in senso processuale o sostanziale). Nel caso di specie, soltanto la società Forte di Bibbona Calcio poteva ritenersi rientrare nella definizione di “reclamante”, avendo soltanto essa (e non anche il suo tesserato N. S.) proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo. L’ulteriore disposizione codicistica invocata dai ricorrenti a sostegno del loro primo motivo di ricorso, cioè l’art. 35, comma 6, del C.G.S.-FIGC2, non prevede alcun diritto della parte (sostanziale) “ad essere ascoltata”, ma solo quello “di richiedere” di essere ascoltata. È dunque riservata ai Giudici ogni valutazione in ordine all’opportunità di ammettere o meno tale audizione, come peraltro avvenuto nel caso in esame, nel quale la Corte, anziché “omettere ogni motivazione” in ordine alle ragioni per cui ha inteso rigettare la richiesta di audizione - come sostenuto dai ricorrenti -, ha espressamente spiegato che “nessuna circostanza può giustificare o attenuare la particolare spregevolezza del gesto compiuto dal calciatore, né del resto la responsabilità del calciatore può essere attenuata e/o giustificata dall’imperfezione fisica lamentata dal S. (“leggero sigmatismo nella pronuncia”), tra l’altro non dimostrata, poiché il calciatore, proprio perché consapevole di tale imperfezione, avrebbe dovuto tenersi a distanza tale da evitare di raggiungere con la saliva il proprio interlocutore”. In sostanza, la Corte, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali circa l’opportunità di ammettere o meno l’audizione, ha ritenuto, per le ragioni evidenziate, la medesima richiesta istruttoria del tutto superflua.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 55/C Riunione del 8 maggio 2006 n. 10 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 27.4.2006
Impugnazione - istanza: 10. APPELLO DELL’U.S.D. PETROSINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMARO/PETROSINO DEL 2.4.2006
Massima: A norma dell’art. 30 comma 5 C.G.S allorquando la parte ricorrente non chiede di essere ascoltata, né tantomeno ne fa richiesta la controparte la commissione Disciplinare non viola il principio del contraddittorio allorquando non convoca le parti ai fini della decisione.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 6 aprile 2006 n. 11– www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 100 del 1.3.2006
Impugnazione - istanza: Appello del sig. P.G. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.7.2006 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: L’art. 36, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico stabilisce che: “l’interessato nel termine di sette giorni dalla contestazione può presentare le proprie controdeduzioni, alla Procura Federale ed alla Commissione Disciplinare, e può chiedere di essere ascoltato da quest’ultima “. L’esegesi letterale della norma in questione non pone problema di alternatività tra l’invio di controdeduzioni e la richiesta di essere ascoltato contenuta nelle memorie difensive.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 16 febbraio 2006 n. 1 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 76 del 10.1.2006
Impugnazione - istanza:Appello dell’ A.C. Real Amendolara avverso le sanzioni delle squalifiche inflitte ai calciatori G.F. fino al 31.12.2007 e R.V. fino al 30.6.2006
Massima: Quando nel ricorso alla Commissione Disciplinare la società ha chiesto al giudice di 2° grado “di accertare i fatti, di acquisire ulteriori informazioni e di ascoltare, eventualmente, tutti gli interessati”, ciò non integra alcuna esplicita richiesta di audizione, bensì una sollecitazione che, l’organo disciplinare, con valutazione insindacabile ritiene o meno di accogliere, senza che possa ravvisarsi violazione del contraddittorio per la mancata audizione della parte che ne ha fatto richiesta.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 31/C Riunione del 23 gennaio 2006 n. 2 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 29 dell’ 1.12.2005
Impugnazione - istanza: Appello della S.C.C. Fossacesia 90 avverso decisioni merito gara Fossacesia 90/S. Vito 83 L.D.N. del 13.11.2005
Massima: L’eccezione di difetto di contraddittorio, per mancata audizione della parte che ne ha fatto richiesta non trova accoglimento allorquando la parte stessa in sede di motivi alla CAF ha ammesso di aver commesso la violazione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 16 gennaio 2006 n. 4 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 9.12.2005
Impugnazione - istanza:Appello dell’ A.S. Atletico Nardo’ avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore G.G. fino al 31.12.2006
Massima: Si ha violazione del contraddittorio (artt. 30, comma 5 e 32, comma 6 C.G.S.) quando, nonostante la formale richiesta di audizione dell’interessato, esplicitata nei relativi motivi, la Commissione Disciplinare aveva, per contro, deliberato senza ottemperarvi. Statuisce, infatti, l’art. 32 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva che, per i procedimenti che si svolgono davanti alle Commissioni Disciplinari, le parti possono essere ascoltate purché ne facciano richiesta prima della trattazione. Consegue che ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S. la CAF annulla l’impugnata delibera per violazione del contraddittorio, e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo giudizio di merito.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 7 Marzo 2005 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 39 del 13.1.2005
Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Virtus Tollo avverso decisione merito gara Scafa/Virtus Tollo del 5.12.2004
Massima: La palese violazione della norma sul contraddittorio, per mancata convocazione del presidente della società che ne aveva fatto richiesta, produce l’annullamento della decisione impugnata con conseguente restituzione degli atti alla Commissione Disciplinare, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per il nuovo giudizio di merito.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 24 Gennaio 2005 n. 10 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 25.11.2004
Impugnazione - istanza:Reclamo della A.S.D. Giardini Naxos avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2008 inflitta al calciatore M.G.
Massima: Dispone l’art. 33 C.G.S., al terzo comma, che le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta con il reclamo. A norma dei successivi commi dello stesso articolo, la decisione della Commissione Disciplinare va quindi annullata con restituzione degli atti allo stesso organo per nuovo giudizio di merito, qualora non si sia proceduto a tale adempimento.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 17 Gennaio 2005 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 22 del 3.12.2004
Impugnazione - istanza: Reclamo del calciatore S.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2005
Massima: La decisione della Commissione Disciplinare deve essere annullata ex art. 33 comma 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, quando avendo la società fatto tempestiva richiesta di essere ascoltata ex art. 30 comma 5 C.G.S., nel giudizio davanti alla Commissione Disciplinare, questa non ha proceduto alla relativa comunicazione di rito.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 55/C Riunione del 7 Giugno 2004 n.2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 50 del 13.5.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Pro Dronero avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2005 inflitta al calciatore R.I.
Massima: Quando nel proprio reclamo presentato alla Commissione Disciplinare la società ha “semplicemente” espresso la propria disponibilità ad essere ascoltata ciò non rappresenta esplicita richiesta di essere ascoltati così come stabilito dall’art. 30 comma 5 C.G.S., per cui qualora non si proceda all’audizione non si ha violazione del contraddittorio.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 49/C Riunione del 10 Maggio 2004 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 65 del 25.3.2004
Impugnazione - istanza: Appello del Comprensorio Gelbison Cilento avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. C.G. sino al 26.1.2009, con proposta di preclusione dai ranghi F.I.G.C.
Massima: Quando dagli atti non risulta che la società sia stata convocata a mezzo telegramma, nonostante ne abbia fatto richiesta, si ha la violazione dell’art. 32 comma 6 C.G.S. e la decisione va annullata con remissione degli atti del procedimento alla stessa commissione disciplinare al fine di procedere ad un nuovo esame del merito.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 48/C Riunione del 3 Maggio 2004 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 dell’8.4.2004
Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Club Caivano avverso le sanzioni seguito gara Giugliano/Club Caivano del 6.3.2004: - squalifica del campo per 3 gare effettive; - penalizzazione di 5 punti; - ammenda di e 1.000,00; -squalifica fino al 5.3.2007 inflitta al calciatore M.V.
Massima: Viene disposto l’annullamento della decisione impugnata per violazione dell’art. 32 comma 6 C.G.S. quando la Commissione Disciplinare ha omesso di convocare i responsabili della Società che ne avevano fatto espressa richiesta.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 26 Aprile 2004 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 18.3.2004
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. S. Ambrogio avverso decisioni merito gara S. Ambrogio/S. Apollinare del 25.1.2004
Massima: La possibilità di essere sentiti in giudizio di secondo grado deve essere considerata come un diritto dei ricorrenti, attinente alla instaurazione del contraddittorio sui fatti contestati, diritto che gli stessi quando non sono stati posti nella condizione di esercitare, incide sulla regolarità del contraddittorio ex art. 32 comma 6 C.G.S.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 43/C Riunione del 15 Aprile 2004 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004
Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Don Luca 3P Pantanaccio avverso la sanzione della squalifica fino al 12.10.2004 inflitta al sig. C.V.
Massima: Nei giudizi di secondo grado, quando la società fa richiesta di essere ascoltata, occorre procedere in tal senso, mentre nessun obbligo incombe all’organo disciplinare di sentire i dirigenti della società avversaria.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 32/C Riunione del 16 Febbraio 2004 n. 13 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 45 del 9.1.2004
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. San Cipriano avverso la sanzione della squalifica fino al 29.5.2004 inflitta al calciatore C.P.
Massima: L’art. 32 comma 6 C.G.S. prevede, che nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti hanno diritto di essere sentiti e per avvalersi di detto diritto il ricorrente, in particolare, deve farne richiesta all’atto dell’invio dei motivi del reclamo. Quando dall’esame del reclamo, si evince che fu richiesta l’audizione del Presidente della società e dello stesso calciatore, la Commissione Disciplinare che ha deliberato senza dar corso alle audizione dei ricorrenti, ha violato il disposto della norma sopra citata.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 19 Gennaio 2004 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 22 del 18.12.2003
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Corneto Tarquinia avverso la sanzione della squalifica fino al 31.3.2005 inflitta al sig. C.C.G.
Massima: La possibilità di essere sentiti in giudizio di secondo grado deve essere considerata come un diritto dei ricorrenti, attinente alla instaurazione del contraddittorio sui fatti contestati, diritto che qualora gli stessi non sono stati posti nella condizione di esercitare, pur avendone fatto esplicita richiesta, ai sensi dell’art. 32 comma 6 C.G.S., inficia il procedimento. Trattandosi di una disposizione chiaramente volta a garantire l’esercizio del diritto di difesa, la sua violazione comporta dunque anche la nullità della pronuncia, la necessità che venga ripetuto il giudizio, e che il ricorrente sia offerta la possibilità di articolare, in prima persona ed in forma orale, le argomentazioni di cui consiste la sua difesa.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 3 marzo 2003 n. 7 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 29 del 6.1.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Forte Dei Marmi avverso la sanzione della squalifica fino al 10.3.2003 inflitta all’allenatore M.M.
Massima: La richiesta di essere disponibili ad un confronto non equivale a richiesta di essere sentiti, costituendo i due istituti situazioni diverse con finalità e con discipline diverse. Dagli atti risulta che la società, nel proprio ricorso ha dichiarato di essere disponibile “ad un confronto sereno con il direttore di gara”, mai invece ebbe a richiedere espressamente di essere sentiti, secondo le modalità previste dall’art. 40 e dall’art. 30 comma 5 C.G.S. Tra l’altro occorre considerare che il richiesto confronto fra il tecnico ed il direttore di gara è un tipo di attività vietata dalle norme del C.G.S. nell’ambito del giudizio. All’art. 40 C.G.S. viene sancito il diritto dei reclamanti di essere sentiti qualora gli stessi ne facciano richiesta nell’atto di impugnazione. L’art. 30 C.G.S. al comma 4 stabilisce che “non è consentito il contraddittorio tra gli Ufficiali di gara e le parti interessate”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 13 febbraio 2003 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 9.1.2003
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Varzi avverso decisioni merito gara Varzi/Cuggiono del 17.11.2002
Massima: Quando dagli atti del giudizio risulta che la società ricorrente ha formulato alla Commissione Disciplinare espressa richiesta di essere sentita, nella persona del suo Presidente, o di altra persona da questi delegata, non nel corpus dell’atto d’impugnazione, ma nella lettera di accompagnamento e trasmissione dello stesso è sostanzialmente raggiunto lo scopo ed assicurata la funzione delle norme relative al diritto di audizione del reclamante avanti alla Commissione Disciplinare (artt. 32, comma 6 e 40, comma 1, parte seconda, C.G.S.), la cui ratio non è solo quella di consentire allo stesso di poter esercitare il proprio diritto di difesa, ma anche e soprattutto quello di assicurare alla controparte di essere posta in condizione di poter fare altrettanto, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Da ciò deriva che - avendo l’appellante regolarmente fatto pervenire alla controparte, non solo il reclamo, ma anche la lettera di accompagnamento dello stesso, contenente l’istanza di audizione - data l’inscindibilità di tali due atti e soprattutto la contestualità della loro trasmissione, e quindi della cognizione degli stessi da parte dei loro destinatari (organo giudicante e controparte), la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto informare la società reclamante della data dell’udienza, consentendole di essere presente e di farsi ascoltare, avendo questa rispettato nella sostanza, al di là della forma, le prescrizioni in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, formalizzando sia al giudicante, sia alla controparte, la propria volontà di essere sentita in sede dibattimentale. In mancanza si ha violazione del contraddittorio con conseguente remissione degli atti da parte della CAF alla Commissione Disciplinare per un nuovo esame nel merito.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 25/C Riunione del 10 febbraio 2003 n. 4 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 58 del 24.12.2002
Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Grimaldi avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.2004 inflitta al calciatore M.C.
Massima: La violazione delle norme sul contraddittorio innanzi alla Commissione Disciplinare (mancata audizione della parte che ne ha fatto richiesta) comporta, ai sensi dell’art. 33 comma 5 ultima parte C.G.S. l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’Organo che ha emesso la decisione. Ai sensi dell’art. 29 punto 13 C.G.S., la tassa relativa va restituita alla società appellante.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 18/C Riunione del 16 dicembre 2002 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 20 del 21.11.2002
Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Villa S. Maria avverso decisioni merito gara Real S. Salvo/Villa S. Maria del 6.10.2002
Massima: L’art. 30 comma 5 C.G.S. dispone, in ordine allo svolgimento dei procedimenti dinanzi agli Organi di giustizia sportiva, che “è diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli presso il Giudice Sportivo”. In forza di tale principio, la mancata convocazione nel procedimento disciplinare di una parte che abbia fatto rituale e tempestiva richiesta di essere sentita oralmente, integra una violazione del contraddittorio che comporta la nullità del giudizio. (Nel caso in esame, risulta dagli atti che non venne disposta l’audizione della società, malgrado questa avesse chiesto, nelle proprie controdeduzioni, di essere ascoltata dinanzi alla Commissione Disciplinare, per cui la CAF dichiara la nullità del precedente giudizio ex art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale competente, per nuovo esame di merito).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione dell’8 luglio 2002 n. 3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 83 del 29.5.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Ferentum avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004 inflitta all’allenatore L.A.
Massima: L’art. 40 comma 1 C.G.S., pur prevedendo il diritto dei reclamanti ad essere sentiti innanzi alla Commissione Disciplinare, prescrive l’obbligo, per gli stessi che vogliano esercitare tale diritto, di farne richiesta espressa nell’atto di impugnazione.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 31 Gennaio 2001 n. 1/2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Co. Uff. n. 35 del 29.11.2001
Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Gi.Sa. avverso decisioni merito gara calcio a 5 Epitaffio/Gi.Sa. del 6.10.2001. appello della Pol. Gi.Sa. avverso decisioni merito gara calcio a 5 Gi.Sa./Nuova Pastorano del 13.10.2001
Massima: L’art. 30 comma 5 C.G.S. riconosce ai ricorrenti il diritto di essere ascoltati in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli presso il Giudice Sportivo, diritto che, quando la società non è stata posta nella condizione di esercitare, comporta che le decisioni, risultando emesse in violazione delle norme sul contraddittorio e devono essere annullate con rinvio per il nuovo esame del merito ex art. 33 comma 5 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 15 marzo 2001 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 29 dell’1.2.2001
Impugnazione - istanza:Appello del S.C. Folgore 2000 Castelvetrano avverso decisioni merito gara Strasatti 2000/Folgore 2000 del 23.12.2000
Massima: Per quanto attiene alla regolarità del contraddittorio, nei procedimenti di seconda istanza hanno diritto di essere sentiti i ricorrenti e le controparti (art. 26 comma 6 C.G.S.). Per cui quando il reclamo è proposto dalla società avverso la sanzione del proprio tesserato e non direttamente dal tesserato, la richiesta di audizione di quest’ultimo può essere disattesa, mentre può essere ascoltato il presidente della società che ne abbia fatto richiesta.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 1 marzo 2001 n.5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 26 del 25.1.2001
Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Casalfiumanese avverso decisioni merito gara Casalfiumanese/Monghidoro del 3.12.2000
Massima: La richiesta di audizione del calciatore squalificato non è ammissibile in quando il ricorso è stato proposto dalla Società e il calciatore non può quindi essere considerato “parte” nel procedimento, ai fini e per effetti di cui agli artt. 26 comma 6 e 27 comma 3 C.G.S.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 23/C Riunione del 17 febbraio 2000 n. 9 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise-Com. Uff. n.37 del 20.1.2000
Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. S. Giorgio Collatia avverso decisioni merito gara Coppa Italia Dilettanti S. Giorgio Collatia/Venafro del 15.12.1999
Massima: Nel caso in cui, nonostante l'espressa richiesta di essere ascoltata, la società reclamante non è stata invitata alla discussione tenutasi dinanzi alla Commissione Disciplinare, in seguito alle sanzioni inflitte dal giudice sportivo, e ciò in violazione dell'art. 26 comma 6 C.G.S., l'acclarata irregolarità, concretizzandosi nella violazione del principio del contraddittorio, impone l'annullamento della impugnata delibera e la restituzione degli atti da parte della CAF, investita della questione alla Commissione per il nuovo esame.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 16 dicembre 1999 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 17 dell'11.11.1999
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Besnatese avverso decisioni merito gara Besnatese/Ispra Calcio del 17.10.1999
Massima: Ai sensi dell’art. 24 C.G.S., non si ha violazione del contraddittorio quando nel reclamo la società non ha richiesto di essere ascoltata in persona del suo legale rappresentante o di un suo delegato, ma si é limitata a chiedere l'audizione, in qualità di testimoni, di due suoi dirigenti e la Commissione Disciplinare ha deciso senza l’audizione.