Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 13 del 04/03/2024
Decisione impugnata: Decisione n. 19-2023/2024 del 4 dicembre 2023, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche FIGC - LND, depositata il 6 dicembre 2023 e pubblicata, in pari data, nel C.U. n. 114, con la quale è stato accolto il reclamo presentato dalla
A.S.D. Falconarese 1919 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche FIGC LND - emessa con delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 31 ottobre 2023, con cui, in relazione al ricorso presentato dalla A.S.D. Sampaolese Calcio in riferimento alla gara Falconarese 1919 – Sampaolese Calcio, disputata in data 21 ottobre 2023 e valevole per il campionato di Prima Categoria, Girone B, era stato deciso “di accogliere il ricorso restituendo il relativo contributo e di applicare alla società Falconarese 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Falconarese 1919 0 – Sampaolese Calcio 3” - ripristinando, per l’effetto, il risultato maturato sul campo (Falconarese – Sampaolese 2-1).
Impugnazione Istanza: A.S.D. Sampaolese Calcio / A.S.D. Falconarese 1919 S.r.l. / FIGC / LND / CR Marche
Massima: L’impugnazione mira all’annullamento della decisione di secondo grado a mezzo della quale la Corte Sportiva d’Appello ha riformato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che, accogliendo il ricorso della A.S.D. Sampaolese Calcio, aveva irrogato in confronto della squadra avversaria la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di: Falconarese 1919 0 - Sampaolese Calcio 3 e disposto, pertanto, l’omologazione del risultato conseguito sul campo. L’A.S.D. Sampaolese Calcio, con il primo motivo, si duole che la Corte d’Appello non si sia pronunciata sulla questione, dedotta col ricorso dinanzi al Giudice Sportivo, inerente all’irregolare spostamento della gara dallo stadio Roccheggiani al campo sportivo Amadio. Il motivo è inammissibile. Va, al riguardo, rilevato che la decisione di accoglimento del Giudice Sportivo era fondata esclusivamente sulla violazione dell’art. 61 delle NOIF, laddove la distinta questione, sottesa al primo motivo di ricorso dinanzi a quel giudice, non era stata trattata. Ne discende che, in ragione dell’accoglimento del secondo motivo, il primo motivo è stato ritenuto assorbito. La riproposizione della questione davanti alla Corte d’Appello è stata effettuata dall’attuale ricorrente soltanto con l’atto di controdeduzioni al gravame dell’A.S.D. Falconarese 1919 in data 8 novembre 2023, mentre, in applicazione del principio espresso dall’art. 343 c.p.c., qualora avesse ritenuto di far valere il motivo di illegittimità che si considera, avrebbe avuto l’onere di proporre apposita impugnazione incidentale, ancorché tardiva, atteso che l’interesse a proporla era sorto per effetto dell’appello proposto dalla società avversaria (appello incidentale condizionato).
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 22 marzo 2001 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 24 del 21.12.2000
Impugnazione - istanza:Ricorso del Commissario Straordinario della F.I.G.C. avverso l’incongruità della sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2001 inflitta al sig. B.S..
Massima: L’impugnazione incidentale non è consentita dalle norme regolamentari.