Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 99/CGF del 23 gennaio 2009 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 280/CGF del 20 Luglio 2009 n. 6 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 7.1.2008
Impugnazione - istanza: Ricorso dall’A.S. Pro Belvedere Vercelli avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore C.R. seguito gara Pro Belvedere Vercelli/Tritium del 4.1.2008
Massima: E’ inammissibile il ricorso alla CGF quando alla data dell’udienza il calciatore che ha impugnato la decisione ha già scontato interamente la squalifica.