F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 150/TFN del 29.06.2020 – (Deferimento n. 12443/732pf19-20/GC/GT/mg del 21.05.2020 a carico del sig. Curci Riccardo e della società FC Rieti Srl – Reg. Prot. n. 166/TFN-SD) Decisione n. 150/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 12443/732pf19-20/GC/GT/mg del 21.05.2020 Reg. Prot. 166/TFN-SD

Decisione n. 150/TFN-SD 2019/2020

Deferimento n. 12443/732pf19-20/GC/GT/mg del 21.05.2020

Reg. Prot. 166/TFN-SD

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

 

cons. Roberto Proietti - Presidente;

avv. Leopoldo Di Bonito – Componente;

avv. Gaia Golia – Componente;

avv. Sergio Quirino Valente – Componente (Relatore);

 dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 19 giugno 2020,

a seguito del Deferimento n. 12443/732pf19-20/GC/GT/mg del 21.05.2020 a carico del sig. Curci Riccardo e della società FC Rieti Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Procuratore Federale f.f. ed il Procuratore Federale Aggiunto,

letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 732pf19-20 avente a oggetto: “Mancato adempimento da parte della FC Rieti Srl, all'obbligo di corrispondere al calciatore sig. Josè Carlos da Silva Fernandes Chastre, la somma di € 6.900,00 (nonché di € 583,65 di spese legali) secondo quanto deliberato con lodo del Collegio Arbitrale Lega PRO. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 10.1.2020 al n. 732pf 19-20”;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata in data 11.02.2020, a seguito della quale i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire memorie difensive, né hanno richiesto di essere sentiti;

rilevato che, nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti gli enunciati documenti che formano parte

integrante del deferimento, costituendone le fonti di prova;

rilevato che, dall’esame dei documenti sopra indicati, è emerso che:

il Collegio Arbitrale Lega Pro con Lodo del 05.07.2019 (Vertenza n. 055.2018), depositato in data 11.07.2019, condannava la società FC Rieti Srl al pagamento, in favore del calciatore Josè Carlos da Silva Fernandes Chastre, della somma di € 6.900,00 (nonché di € 583,65 per spese legali);

la predetta pronuncia veniva comunicata alla società FC Rieti Srl mediante pec in data 15.07.2019, nel domicilio eletto

presso l’avvocato Luca Albano, nonché dall’avv. Miranda mediante pec del 29.07.2019 e del 12.12.2019 all’indirizzo della società medesima;

la Società FC Rieti Srl non provvedeva al pagamento di quanto dovuto nei termini previsti dalla normativa federale; ritenuto, dunque, che i fatti sopra riportati evidenziano comportamenti esternati in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto deferito e alla società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società:

ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, della Società FC Rieti Srl, alla quale apparteneva il soggetto deferito al momento della commissione dei fatti;

vista la proposta dei Sostituti Procuratori Federali, avv. Dario Perugini e avv. Luca Zennaro;

per  i  motivi  sopra  esposti,  la  Procura  Federale  ha  deferito  innanzi  al  Tribunale  Federale  Nazionale  –  Sezione Disciplinare:

sig. Riccardo Curci, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società FC Rieti Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 31, comma 11, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. Josè Carlos da Silva Fernandes Chastre, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della Lega Pro con lodo del 5.07.2019, emesso a seguito della vertenza n. 055/2018 e comunicato alla società FC Rieti Srl a mezzo Pec in data 15.07.2019 e 29.07.2019, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta decisione;

la Società FC Rieti Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;

Le memorie

I deferiti depositavano una memoria che conteneva la comunicazione documentata che il lodo arbitrale del 15.07.2019, con il quale la FC Rieti Srl veniva obbligata a corrispondere al calciatore la somma di € 6.900,00 ex art. 16.2

Accordo Collettivo, oltre ad € 583,65 a titolo di spese di lite; era stata definita mediante l’accordo transattivo intervenuto tra le parti in data 29.05.2020. Chiedevano pertanto: in via principale, il proscioglimento dei deferiti per cessata materia del contendere, con conseguente pronuncia assolutoria nei riguardi della Società FC Rieti Srl e del Sig. Riccardo Curci; in via subordinata, l’applicazione dell’art. 13 CGS in tema esimente, anche in considerazione del periodo di crisi provocato dalla pandemia e per aver comunque risarcito il danno alla parte istante.

Il dibattimento

La Procura Federale concludeva chiedendo la declaratoria di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Presidente Sig. Curci Riccardo e per la Società FC Rieti Srl, € 5.000,00 di ammenda in ragione delle contestate responsabilità.

La Difesa insisteva per il proscioglimento, ovvero e in subordine per l’applicazione della minima sanzione in considerazione della pandemia e per aver comunque risarcito il danno alla parte creditrice.

La decisione

Il deferimento è fondato in quanto l'indagine svolta dalla Procura Federale è perfettamente corrispondente alla realtà dei fatti, che oltre tutto non risultano essere mai stati smentiti dagli interessati. Si è infatti verificato il mancato adempimento da parte della FC Rieti Srl, dell'obbligo di corrispondere al calciatore sig. Josè Carlos da Silva Fernandes Chastre, la somma di € 6.900,00 (più € 583,65 di spese legali) secondo quanto deliberato con lodo del Collegio Arbitrale Lega Pro iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 10.01.2020 al n. 732 pf 19-20. La circostanza è dunque pacifica, peraltro ammessa e rivisitata nella esatta maniera in cui è emersa in sede dibattimentale, per cui le contestazioni spiegate dalla Procura Federale sono chiare e circostanziate, comunque tali da indurre a pervenire al complessivo giudizio di colpevolezza in capo ai prevenuti. Merita tuttavia una peculiare menzione l’incidenza delle circostanze attenuanti invocate dalla Difesa, da considerare in favore dei deferiti. In primo luogo si osserva che la pandemia in corso ha stravolto il vivere quotidiano incidendo anche sulle incombenza economiche da liquidare, al punto che la Società, per sua stessa ammissione, non è riuscita a rispettare i tempi per la tempestiva ottemperanza al lodo, provvedendovi in epoca sicuramente successiva e compatibile con i tempi di riapertura riferiti alla pandemia: la transazione con il calciatore è infatti intervenuta in data 29.05.20, cioè in concomitanza con le disposizioni normative nazionali di tolleranza riferite al Covid 19. In secondo luogo, l'altro elemento esimente risiede nella obiettiva circostanza che il danno economico è stato pur sempre risarcito, anche se in ritardo rispetto al lodo e ai termini normativi di ottemperanza: ciò costituisce un comportamento attivo, adempiente a satisfattorio posto in essere dalla Società a beneficio del calciatore, che attraverso la sottoscrizione della transazione è stato risarcito a saldo di ogni sua pretesa pecuniaria.

Fermo restando, quindi, il complessivo giudizio di colpevolezza riferito alla comparazione tra fatto e norma in capo si deferiti, poiché pertinente e attuale, le dedotte attenuanti incidono sulla graduazione della sanzione chiesta dalla procura Federale, in misura parzialmente favorevole ai deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Curci Riccardo, € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda;

- per la società FC Rieti Srl, € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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