F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFN del 24.9.2019 – (Deferimento del Procuratore Federale n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.8.2019 a carico di Felicio De Luca – Reg. Prot. 39/TFN-SD) Decisione n. 9/TFN-SD 2019/2020 Deferimento n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.8.2019 Reg. Prot. 39/TFN-SD
Decisione n. 9/TFN-SD 2019/2020
Deferimento n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.8.2019
Reg. Prot. 39/TFN-SD
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da
Dott. Cesare Mastrocola – Presidente;
Avv. Amedeo Citarella – Componente;
Avv. Gaia Golia – Componente;
Dott. Pierpaolo Grasso – Componente (Relatore);
Avv. Maurizio Lascioli – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 20 settembre 2019,
a seguito del Deferimento n. 2325/1259 pf18-19 GC/MS/gb del 22.8.2019,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con nota prot. 2325/1259pf18-19/GC/MS/gb del 22.8.2019, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Dott. Felicio De Luca, all’epoca dei fatti Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti e Presidente del Collegio Sindacale della L.N.D. Servizi Srl, per rispondere:
della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), sia in via autonoma che in relazione ai principi sanciti dall’art. 22 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti (per mero errore materiale indicato nella Comunicazione di Chiusura delle Indagini come art. 24 dello stesso testo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti), che prevede e delinea i compiti e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti prevedendone l’assoluta indipendenza nonché i poteri ispettivi e di controllo sull’attività economica e finanziaria della stessa, per avere lo stesso nel periodo dal 24.7.2017 al 29.3.2019, nonostante le sue cariche di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti e di Presidente del Collegio Sindacale della L.N.D. Servizi Srl, svolto attività di gestione e di amministrazione in relazione alla stipulazione, esecuzione e risoluzione, nonché scelta di altro contraente, nell’ambito dei contratti stipulati dalla L.N.D. Servizi Srl con la Advanced Distribution Spa, che prevedevano l’acquisto di beni da parte della Lega Nazionale Dilettanti e la cessione dell’utilizzo del simbolo della stessa; il Dott. De Luca, in particolare, intratteneva per tutto il periodo indicato vari e costanti contatti con la Advanced Distribution Spa, dapprima finalizzati alla stipulazione dei contratti, poi alla loro esecuzione, ed infine alla risoluzione degli stessi ed alla scelta di nuovo e diverso contraente con il quale stipulare nuovi contratti per i medesimi beni e servizi.
La fase predibattimentale
Ritualmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, il Dott. De Luca chiedeva ed otteneva copia della documentazione acquisita dalla Procura Federale, con riserva, all’esito, di chiedere di essere sentito personalmente o di depositare una memoria difensiva.
Con memoria del 10.8.2019, l’odierno deferito, in via preliminare:
sollecitava l’avvio di un’indagine volta ad accertare il soggetto e/o i soggetti che avevano consentito alla società Advanced Distribution, soggetto estraneo all’ordinamento federale, di accedere al contenuto e/o di acquisire una copia della “Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti” della FIGC in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, oltre che di correttezza;
esponeva che nei confronti del legale rappresentante della Advanced Distribution Spa erano state proposte due querele, di cui una a firma propria ed una a firma di tutto il Consiglio Direttivo della LND;
evidenziava la carenza dell’attività di indagine svolta dalla Procura Federale, attestatasi unicamente sulle deduzioni e produzioni del legale rappresentante della citata società.
Nel merito, deduceva la mancanza di prova in ordine ai comportamenti ascrittigli e, comunque, l’infondatezza delle violazioni contestategli in riferimento all’art. 24 dello Statuto della LND ed ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ordine ai quali nessun rilievo risultava essere stato operato dall’Organismo di Vigilanza della LND.
Fissato il dibattimento per la riunione odierna, l’incolpato ha ritualmente depositato un’ulteriore memoria con cui, preliminarmente eccepita la lesione del diritto di difesa, con conseguente nullità ed inammissibilità del deferimento, perché per la prima volta contestata la violazione dell’art. 22 dello Statuto della LND in luogo dell’art. 24, Statuto cit. indicato nella CCI, nonché la violazione dei principi del giusto processo consacrati dall’art. 6 della CEDU e dall’art. 111 Cost., perché non sentito personalmente dall’organo inquirente; in via subordinata ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito tribunale e, nel merito, ancora una volta contestata la fondatezza del deferimento, unicamente basato sulle deduzioni della Advanced Distribution Spa senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria. In via istruttoria, ha chiesto ammettersi la prova testimoniale sulle circostanze articolate in memoria.
Il dibattimento
All’odierna riunione sono comparsi, per la Procura Federale, l’Avv. Marco Squicquero, Procuratore Interregionale, e l’Avv. Paolo Mormando, sostituto procuratore, nonché il Dott. Felicio De Luca, personalmente, assistito dall’Avv. Lucio Giacomardo, in sostituzione e per delega dell’Avv. Eduardo Chiacchio.
L’Avv. Mormando, contestate le eccezioni preliminari dell’incolpato, ha dedotto la ritualità del deferimento, perché solo per mero errore materiale indicato, nella CCI, con riferimento al testo della norma ivi trascritta, l’art. 24 Statuto cit., in luogo dell’art. 22, in ordine al quale il deferito ha comunque esperito compiuta attività difensiva e, quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, ha richiamato gli artt. 30, comma 1, Statuto Federale e 10, comma 1, delle NOIF.
Ha quindi chiesto irrogarsi nel confronti del deferito la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei).
L’Avv. Giacomardo, riportatosi alla memoria in atti, ha ribadito il difetto di giurisdizione del Collegio perché estranei all’attività sportiva i comportamenti ascritti e, con riferimento alla carenza di attività istruttoria, ha depositato copia della sentenza della Corte di cassazione n. 24976/2017, insistendo nella richiesta di proscioglimento.
L’Avv. Squicquero ha ulteriormente precisato che il deferimento attiene al conflitto di interessi così come risultante per tabulas, perché inibito, al “controllore”, di esercitare le funzioni del “controllato”.
Sul punto, l’Avv. Giacomardo ha replicato affermando la legittimità dell’intervento del Dott. De Luca in seno al Consiglio Direttivo della LND, a suo dire previsto dalla normativa approvata dalla FIGC federale, come da copia cartacea depositata in udienza.
I motivi della decisione
Preliminarmente il tribunale federale deve farsi carico di esaminare le eccezioni preliminari formulate dalla difesa del deferito.
1 - Con una prima eccezione la difesa lamenta la nullità/inammissibilità del deferimento in quanto, nella comunicazione di conclusione delle indagini la Procura Federale ha contestato al predetto la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di giustizia sportiva FIGC in vigore all’epoca dei fatti, in relazione ai principi fissati dall’art. 24 dello Statuto della Lega Nazionale dilettanti (d’ora in poi LND), imputazione poi corretta in sede di deferimento, per mero errore materiale, nell’art. 22 dello Statuto della LND. Al riguardo è stato evidenziato che la non corrispondenza della norma violata rispetto alle condotte contestate si ripercuote inevitabilmente sul diritto di difesa atteso che, anche l’art. 22 sopra indicato non conterrebbe alcuna indicazione agli obblighi ed alle funzioni dei revisori; tali obblighi sarebbero indicati, invece, nell’art. 14 del Regolamento L.N.D la cui violazione non è stata contestata. L’eccezione è infondata. Infatti dall’esame del deferimento, a prescindere dalla specifica indicazione della disposizione violata, emergono chiaramente i fatti e le circostanze poste a fondamento dello stesso e non sembra al Collegio che il deferito non sia stato posto nelle condizioni di esercitare la propria difesa. Al riguardo si ricorda che la Corte Suprema ha affermato che “….Inoltre, in tesi generale, per la contestazione dell’accusa si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all’indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, persino la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina di per se stessa una nullità, neppure in sede penale (es. Cass. pen., 19 febbraio - 24 maggio 2013, n. 22434, appello; conf. 5 dicembre 2013 - 4 febbraio 2014, n. 5469, Russo) così come nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 2012, n. 21913). Mentre l’addebito di per se stesso non esige neanche una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’avvocato incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascritti (Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2016, n. 25633; 28 maggio 2015, n. 21948; 18 novembre 2013, n. 25795)…” (Cass., Sez. Un. 29 maggio 2017, n.13456). Tali principi devono ritenersi applicabili anche al procedimento disciplinare sportivo. Ad ogni buon conto il richiamo alla violazione dell’art. 22 dello Statuto della LND ed ai connessi obblighi legati alla funzione tipica di controllo dei revisori dei conti, unitamente all’esposizione dei fatti, appare sufficiente, a questo Collegio, a ritenere non leso il diritto di difesa del deferito.
2 - Sotto altro profilo la difesa ha lamentato la violazione del diritto di difesa, in relazione all’art. 6 della CEDU e dell’art. 111 della Costituzione in quanto, in sostanza, alcuna possibilità sarebbe stata data di confrontarsi con il proprio accusatore, peraltro in assenza di audizione di esso incolpato. Anche tale eccezione deve essere rigettata. Invero la parte ha avuto la possibilità di chiedere di essere ascoltata, nell’ambito del procedimento preprocessuale a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, così come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC; alcuna violazione di tale diritto si appalesa essere stata posta in essere dalla Procura federale. Allo stesso modo la difesa ha avuto modo di confutare e fornire la propria versione dei fatti, sia a seguito della comunicazione di conclusione indagini che nelle memorie difensive, anche in relazione ai documenti posti a fondamento dell’azione dall’organo inquirente (CEDU ric. 72681/10 del 19 febbraio 2019), né gli è stata negata la possibilità di concorrere alla formazione della prova, mediante una propria ed autonoma produzione documentale a confutazione dei documenti posti a base del deferimento (cfr. Corte Federale d’Appello Com. Uff. 078/CFA - s.s. 2017/2018 del 22 Gennaio 2018). Pertanto, non si denota una violazione delle disposizioni sopra indicate.
3 - Ulteriore eccezione da esaminare riguarda il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale in ragione del fatto che i comportamenti contestati al De Luca non fossero riferibili all’attività sportiva. Reputa il Collegio che anche la predetta eccezione debba ritenersi infondata. La disciplina riguardante il Collegio dei revisori dei conti della Lega nazionale dilettanti è disciplinata, in prima battuta, dall’art. 12 del Regolamento LND, il cui comma 4 prevede che “II Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo in occasione della predisposizione del piano economico per obiettivi, nonché del bilancio di esercizio ed a quelle in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono tenuti all’osservanza del Regolamento di amministrazione e contabilità della Lega, dei Comitati e delle Divisioni. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia”. Tale disposizione, nel richiamare tutti gli obblighi previsti dalla legge e dalle disposizioni federali, prevede, in caso di inadempienza, la sottoposizione degli stessi al Codice di Giustizia Sportiva, ivi incluso l’art. 2 CGS. D’altronde, qualora si volesse aderire alla tesi del deferito, i revisori non potrebbero mai essere soggetti alla giurisdizione sportiva giacché l’organo in questione svolge una generale attività di controllo sull’attività economico-finanziaria dell’ente che, trattandosi di attività di controllo rientrante nell’esercizio della propria autonomia gestionale ed organizzativa dell’ente, non sarebbe mai identificabile in senso generale quale rientrante nell’ambito dell’attività sportiva. La stessa natura elettiva dell’organo di revisione impone che i suoi componenti, chiamati a far parte dell’ordinamento federale in forza di una nomina a suffragio, debbano essere chiamati a rispondere di fronte agli organi di giustizia interna in presenza di eventuali contestazioni disciplinari attinenti a comportamenti tenuti nell’esercizio delle proprie funzioni all’interno delle istituzioni federali, proprio in quanto svolgenti attività rilevante per l’ordinamento federale. Al riguardo proprio le norme citate dalla difesa del deferito, previste dagli ordinamenti federali, che, in casi tassativi ed eccezionali quali la decadenza degli organi direttivi, prevedono finanche che il Presidente del Collegio dei revisori possa svolgere funzioni gestionali, inducono a ritenere che gli stessi siano sottoposti alla giurisdizione sportiva nell’esercizio dell’attività svolta in ambito federale. Del resto, appare veramente impossibile, nell’ambito delle funzioni attribuite agli stessi, discernere le attività svolte in ambito sportivo rispetto a quelle svolte al di fuori di esso, dovendo pertanto ritenere che, l’attività del Collegio dei revisori in questione deve necessariamente essere intesa come attività rilevante per l’ordinamento federale nella sua globalità e, come tale, sottoposta alla giurisdizione della giustizia sportiva. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, la rilevanza del ruolo svolto dal deferito all’interno di un rapporto negoziale avente ad oggetto la fornitura di palloni per la lega LND induce comunque il Collegio a ritenere che tale attività possa rientrare, in via mediata, fra quelle sportive per le quali alcun dubbio di giurisdizione si ritiene possa sussistere.
4 - Nel merito il deferimento, alla luce della documentazione in atti, appare fondato nei termini che seguono. Sotto il profilo della carenza probatoria l’eccezione formulata dai ricorrenti appare infondata giacché le valutazioni del Tribunale non potranno che avvenire sulla scorta di quanto prodotto in atti la cui eventuale carenza non potrebbe che riverberarsi sulla decisione finale.
Occorre preliminarmente rilevare che le funzioni del Collegio dei revisori sono disciplinate dall’art. 12 del Regolamento LND (e non dall’art. 14, come richiamato dalla difesa che, invece, riguarda le funzioni del Collegio dei Revisori dei Comitati Regionali) e dall’art. 86 del Regolamento amministrazione e contabilità liddove sono evidenziate anche le modalità di esercizio dell’attività di controllo sull’attività economico-finanziaria dell’ente.
Costituisce principio cardine dell’attività di controllo dei revisori, il divieto di ingerenza nell’amministrazione attiva dell’ente. Infatti, nei collegi di revisione degli enti pubblici l’art. 20 comma 5 del D.lgs 30 giugno 2011, n. 123 prevede espressamente che “…I collegi dei revisori dei conti e sindacali non intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva degli enti e organismi pubblici….”.
Anche per i revisori legali l’art. 10 del D.lgs 39/2010, quale espressione di un principio generale e fondamentale prevede che “…. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonchè qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”.
Orbene, il coinvolgimento nei processi decisionali ovvero l’intervento nella gestione dell’ente non implica necessariamente l’adozione concreta di un atto deliberativo, bensì anche il mero coinvolgimento in attività ad esso propedeutiche.
Tale netta separazione è oltremodo confermata proprio dalle considerazioni formulate dalla difesa al riguardo. Non vi è dubbio, infatti, che le norme citate a comprova del fatto che gli organi di revisione possano svolgere attività gestionali hanno natura eccezionale e di stretta interpretazione e sono volte ad evitare, in caso di decadenza degli organi direttivi, la paralisi dell’attività dell’ente. Solo in quei casi tassativi e per gli atti di ordinaria amministrazione, l’attività gestionale è assicurata dal Collegio dei revisori dei conti.
Nel contesto ordinario in cui si trova la LND, pertanto, il Collegio ritiene che i rapporti non negati intercorsi fra il De Luca e i rappresentanti della società Advanced Distribution si pongano in violazione di tale divieto.
Infatti si ritiene che l’attività di controllo, anche qualora improntata ad ottica collaborativa, debba esplicarsi nei soli confronti dell’ente con le modalità previste dalla disciplina di settore, vale a dire interfacciandosi con i soli organi amministrativi dell’ente e non già mediante contatti con imprese terze, decisamente non coinvolte né coinvolgibili nell’espletamento delle attività tipiche del Collegio dei revisori.
In disparte la documentazione presentata dalla società denunciante e posta a corredo del deferimento, sia nelle dichiarazioni dei Componenti del consiglio direttivo (vedasi allegato 2 della memoria difensiva), sia nelle dichiarazioni rese dal De Luca all’Organismo di Vigilanza della LND si dà contezza dei rapporti tenuti dal De Luca con la società in questione. Infatti l’Organismo di Vigilanza riferisce testualmente che “..Il Dott. De Luca ha riferito, preliminarmente di aver svolto con la Società una mera attività di controllo interno di gestione in ragione di quanto contenuto nell’art. 49 del Regolamento amministrativo contabile della LND (RAC). Nello specifico il Dott. De Luca ha riferito di aver assistito i preposti uffici della Lega Nazionale Dilettanti nei rapporti con il fornitore Advanced Distribution al fine di monitorare l’impegno di spesa ed il rispetto delle selezioni attivate. Su quest’ultimo punto il Dott. De Luca ha evidenziato che nel Regolamento per l’Attività Negoziale della LND, all’art. 8 è previsto che per i contratti di sponsorizzazione “è ammesso il ricorso alla trattativa privata diretta con i singoli operatori del settore. Inoltre il Presidente ha reso noto l’Organismo di vigilanza circa le problematiche tecniche, contrattuali e giudiziali sorte nel corso della stagione con la fornitura dei palloni da parte della Advanced Distribution, che si sono risolte in via transattiva in data 14 marzo 2019”.
Anche i componenti del Consiglio Direttivo, poi, hanno evidenziato che “..la condotta….posta in essere dal Dr. Felicio De Luca, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti FIGC-LND nell’ambito dei rapporti con la A.D. Spa è in ogni caso del tutto compatibile con il ruolo da questi ricoperto; in particolare deve rilevarsi come il Dott. De Luca veniva in contatto con il signor Giovanni Battista Lanfranco e con un certo signor Antonio Cannizzaro, nell’adempimento esclusivo delle proprie funzioni di autocontrollo interno di gestione, così come rappresentato dall’art. 49 del Regolamento amministrativo contabile della LND e, quindi diversamente dalla prospettazione della missiva, si trattava del corretto e ligio espletamento del proprio ruolo e della propria carica volta anche al controllo sulle procedure dei rapporti in essere e da assumere e con specifico riferimento agli impegni di spesa.”
Orbene, tali attività, tuttavia, non rientrano nelle prerogative e nei compiti del Collegio dei revisori, ma attengono ad attività sicuramente di natura gestoria propedeutiche ovvero quantomeno funzionali all’attivazione dei provvedimenti di natura decisionale.
Anche l’art. 49 del RAC della LND, richiamato nei documenti difensivi non rientra fra le funzioni del Collegio dei revisori. Infatti lo stesso prevede che “…Il Presidente della LND, su proposta del Consiglio di Presidenza e/o del Collegio dei Revisori, può attivare tutte le procedure atte ad una migliore forma di autocontrollo di gestione interna”.
Appare evidente che tale eventualità, attivabile dal Presidente su proposta del Consiglio di Presidenza ovvero del Collegio dei Revisori (e non già dal solo Presidente) e sulla cui costituzione nulla è stato prodotto dalla parte, riguarda la possibilità di prevedere una forma di controllo di gestione più efficace e non certo quello sull’attività economico-finanziario in capo al Collegio dei Revisori.
Il controllo di gestione che, come è noto, è attività completamente diversa dall’attività demandata all’organo di revisione è disciplinato dagli art. 83, 84 ed 85 del RAC ed è affidato alle strutture interne dell’ente, così come previsto dall’art. 83, rientrando chiaramente fra le prerogative degli uffici amministrativi interni, ruolo decisamente incompatibile con quello di revisore dell’ente come delineato negli articoli indicati del regolamento della LND.
D’altronde, se così non fosse, sarebbe alquanto anomalo e violativo del principio di indipendenza dell’organo di revisione, prevedere la possibilità che il Presidente possa indirizzare il Collegio dei revisori o anche solo un revisore stesso ad avviare delle particolari e specifiche forme di controllo ulteriori rispetto a quelle ad essi intestate dalla norma generale, atteso che l’indipendenza del ruolo del revisore dall’organo di gestione è un cardine fondamentale per la corretta attività dell’ente.
Pertanto, l’aver effettuato la predetta attività assistenziale agli organi dell’ente (che ben avrebbe dovuto essere effettuata dal competente ufficio legale ovvero da altri uffici amministrativi interni) mediante contatto con i rappresentanti dell’ente si appalesa, a parere di questo Tribunale, come un’indebita ingerenza nell’attività decisionale della LND, nell’ambito di funzioni non intestate, né intestabili al Collegio dei revisori ed in palese conflitto di funzioni fra controllore e controllato.
Giova rilevare, inoltre, che agli atti non risulta alcun verbale degli incontri avuti in espletamento di tale compito, né risulta essere stata depositata agli atti alcuna valutazione collegiale effettuata nell’espletamento delle attività sopra indicate sebbene l’art. 87 del RAC preveda che per ogni operazione, anche quelle individuali, debba sempre essere redatto verbale.
Pertanto si appalesa contraddittoria, rispetto a quanto esposto dal De Luca innanzi all’Organismo di Vigilanza, la tesi sostenuta nella memoria difensiva liddove questi, nel disconoscere le mail che si assumono inviate dai rappresentanti della società all’indirizzo mail del dominio lnd.it perché asseritamente mai ricevute, dà rilevanza all’unica mail del 17 maggio 2018 con la quale ha risposto ad una richiesta di incontro dell’amministratore delegato della società denunciante, evidenziando di essersi limitato a fissare la data dell’incontro stesso per il giorno 29 maggio 2018, ore 10.30. Al riguardo ha affermato di aver risposto a tale sollecitazione su precisa richiesta del Segretario amministrativo della LND, che avrebbe preteso che il De Luca fornisse la sua disponibilità all’incontro per una valutazione della “congruità” dell’offerta ai fini della successiva certificazione da consegnare per i contributi a carico della mutualità.
Infatti, in disparte la circostanza che non si comprende per quale motivo tale attività di controllo che, invero, deve essere effettuata a rendicontazione ed in piena autonomia, debba essere posta in essere alla presenza dell’impresa fornitrice, non è dato comprendere per quale motivo la segretaria amministrativa, “pretenda” che il deferito partecipi ad un incontro di natura chiaramente gestionale e fissi anche la data del predetto incontro.
Dalla mail in questione, datata 17 maggio 2018, non disconosciuta nel contenuto dal deferito, inviata al De Luca e per conoscenza alla segretaria amministrativa, invero, si apprende che “A seguito dell’incontro avvenuto presso i Suoi uffici con il nostro consulente Dott. Antonio Cannizzaro, al quale è stato comunicato che la nostra offerta è risultata la più conveniente fra quelle da Voi ricevute…”
La mail prosegue chiedendo un ulteriore incontro, poi fissato per il 29 maggio 2018, per procedere ai dettagli operativoesecutivi della fornitura (avviare il ciclo produttivo) e per concordare anche il successivo intervento promozionale previsto nella proposta contrattuale.
Orbene tale mail, avente come destinatario principale il De Luca, appare inequivocabilmente far riferimento ad aspetti gestionali sui quali si ritiene che il deferito non avrebbe potuto in alcun modo interloquire. Pertanto il Tribunale ritiene che in presenza di una missiva di tal genere il De Luca, in ragione del suo ruolo di Presidente del Collegio dei revisori e, fra l’altro, senza alcun coinvolgimento degli altri componenti, non avrebbe dovuto, proprio in ragione della piena autonomia delle proprie funzioni, in alcun modo cedere alle pretese della segretaria ammnistrativa atteso che la congruità dei costi del contratto che, fra l’altro, dal tenore della mail sembrerebbe essere già stato aggiudicato, ben avrebbe potuto (rectius dovuto) essere valutata in altra sede.
Ad ogni buon conto tale affermazione stride con quella fornita all’Organismo di Vigilanza, secondo la quale il deferito avrebbe fornito assistenza ai preposti uffici della LND per monitorare l’impegno di spesa ed il rispetto delle procedure di selezione avviate.
Tali elementi sono sufficienti ai fini della sussistenza, con riferimento alle condotte sopra rilevate, degli elementi costitutivi dell’illecito contestato.
A corredo di quanto sopra, tuttavia, si evidenzia che nei documenti allegati all’atto di deferimento, il cui contenuto non è stato contestato dal deferito (la cui contestazione riguarda unicamente la loro ricezione al proprio indirizzo, ma non agli altri indirizzi indicati, fra cui, in alcuni casi, quello della segreteria della LND), si fa riferimento ad interazioni avute fra i rappresentanti dell’impresa ed il De Luca ed altri rappresentanti della LND (nota del 24 luglio 2017 indirizzata al Dott. Sibilia in cui si parla di un colloquio avut con il De Luca, incontro del 30 Gennaio 2019 volto a risolvere alcune problematiche contrattuali sfociate, poi, nella transazione stipulata il 13 marzo 2019), idonei a supportare il quadro sopra delineato ed a confermare, se mai ce ne fosse bisogno, il ruolo gestionale svolto dal De Luca all’interno dell’apparato della LND.
Anche con riferimento al ruolo svolto dal De Luca nel corso della seduta del Consiglio direttivo del 29 Gennaio 2019, nel quale lo stesso ha proceduto a confrontare l’offerta presentata dalla Nike con quella presentata dalla Molten, il Tribunale nutre più di un dubbio.
Infatti, pur non dubitando del fatto che la proposta sia stata presentata dal Montemurro, le questioni prospettate dal De Luca non si soffermano sugli aspetti di regolarità della procedura e della sua conformità alle norme regolamentari, per i quali pure si nutre più di un dubbio in ragione della evidente caratterizzazione quantitativa del contratto quale fornitura rispetto alla componente attiva legata alla sponsorizzazione dei palloni, con conseguente obbligo di ricorrere alle procedure di gara di cui agli artt. 74 e seguenti del Regolamento Amministrazione e contabilità della LND (non a caso al termine della discussione il consiglio direttivo delibera l’affidamento della “fornitura di palloni” e non già la stipula di un contratto di sponsorizzazione).
Sebbene tale ultima circostanza non sia stata contestata dalla Procura Federale, il Tribunale ritiene che il De Luca, (dal verbale del Consiglio Direttivo non si evince, fra l’altro, che lo stesso abbia condiviso tale orientamento e tali valutazioni con gli altri componenti del Collegio dei Revisori), si è limitato ad illustrare le caratteristiche dell’offerta (fra l’altro comparando due offerte di due anni diversi) sotto l’aspetto meramente tecnico-gestionale, nell’espletamento, fra l’altro di compiti non previsti dagli articoli 86-87 ed 88 del RAC LND, orientando, in tal modo, la scelta del Collegio direttivo.
Alla luce di quanto sopra esposto e del quadro fattuale sopra delineato, la richiesta di assunzione di prova orale ex art. 60 CGS formulata dalla difesa non merita accoglimento, in quanto gli elementi eventualmente fornibili, a tutto voler concedere, non sarebbero idonei a scalfire le considerazioni sopra indicate.
Viste le considerazioni tutte che precedono, dunque, la responsabilità dell’incolpato risulta sufficientemente provata, mentre va rimessa alle valutazioni della Procura Federale l’eventuale accertamento di quanto indicato a pag. 21 della memoria difensiva, la cui copia risulta già trasmessale, in ordine alla paventata diffusione di documenti in violazione del dovere di riservatezza da parte di soggetti non meglio identificati.
Tenuto alfine conto dell’assenza di precedenti sanzioni disciplinari, la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura federale può essere congruamente ridotta come da dispositivo.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in conclusione,
P.Q.M.
accoglie il deferimento per quanto di ragione e, per l’effetto, irroga al Dott. Felicio De Luca la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.
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