Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/TFN-SVE del 9 Agosto 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 29/TFN-SVE del 18/06/2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 632 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE Z.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 8/E DEL 22.3.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ SSD ORTONA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS ORTONA CALCIO 2008
Massima: Non rivestendo la Commissione Premi natura di organo di Giustizia Sportiva, è sufficiente che nelle delibere venga redatta una motivazione del dispositivo estremamente sintetica, anche senza dover argomentare su tutte le eccezioni dedotte dalle parti…va disattesa l’eccezione relativa alla carenza di motivazione della decisione della Commissione Premi in quanto l’art. 96 comma 3 NOIF non impone a detto Organo alcuno specifico obbligo di motivazione delle sue decisioni. Dalla semplice lettura dell’art. 25 del Regolamento della L.N.D. si evince con chiarezza che la Commissione Premi non ha la natura di organo di giustizia sportiva.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 14 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD SASSO MARCONI 1924 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD BARCA RENO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 144 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.9.2017.
Massima: E’ da rigettare l’eccezione relativa alla carenza di motivazione della decisione della Commissione Premi, in quanto infondata e priva di pregio, in quanto l’art. 96 comma 3 NOIF non impone alla Commissione Premi alcuno specifico obbligo di motivazione delle sue decisioni.