Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 05 Dicembre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 091/CFA del 19 Gennaio 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/TFN del 12.10.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO ACF FIORENTINA S.P.A.AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL CALCIATORE C.S.H., SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
Massima: Alla società che ha notificato al calciatore il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., non le è precluso, di coltivare il procedimento innanzi alla CFA diretto a far valere l'invalidità del contratto. Nel nostro ordinamento, è possibile la coesistenza tra l'azione di annullamento e l'azione di risoluzione, nonché in analogia all'orientamento della Suprema di Corte di Cassazione, che, in materia di diritto del lavoro, in ordine alla possibilità di un doppio recesso (licenziamento), ha più volte ribadito il principio secondo il quale “il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (Cass. nn. 1244/2011; 28703/2011; 106/2013).