Decisione C.F.A. – Sezione IV  : Decisione pubblicata sul CU n. 0038/CFA del 18 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale Sezione Tesseramenti n. 0005/TFNST, 0006/TFNST e 0007/TFNST del 04.08.2023

Impugnazione – istanza U.S. Grosseto 1912 SSARL/Sig.ri D.D.D.-M.B. e A.A.-M.A. e S.B.

Massima: Confermata la decisione del TFN ST che ha dichiarato inammissibili i ricorsi “avverso la validità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF” per omessa notifica dei proposti ricorsi all’Organo Federale competente, identificato nel Dipartimento Interregionale – LND. L’art. 108 NOIF afferma chiaramente che: “1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, accordi per la loro decadenza dal tesseramento da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione. 2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. 3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.” Dalla piana lettura di tale disposizione si evince con chiarezza, e non potrebbe essere altrimenti in considerazione del complessivo sistema del tesseramento federale, che la decadenza dal tesseramento, per quanto sia in tal caso effetto di un accordo tra (e, quindi, di un consenso reciprocamente espresso da) il calciatore e la relativa società sportiva, viene disposta da parte degli organi federali, all’esito della verifica compiuta sugli accordi al riguardo sottoscritti e depositati presso le competenti Leghe, Comitati e  Divisioni entro venti giorni dalla loro stipula. Con il che l’attività di verifica compiuta dai predetti soggetti (Leghe, Comitati, Divisioni) sugli accordi di svincolo, lungi dal poter essere ridotta – come sarebbe paventabile aderendo all’impostazione ermeneutica del reclamante – a funzione meramente segretariale, è intesa dal legislatore federale come produttiva di effetti integrativi dell’efficacia dell’accordo intervenuto tra le parti del contratto di prestazione sportiva; con il conseguente effetto, anch’esso indubitabilmente desumibile dalla disposizione in questione, per cui, in carenza di tale disposizione ovvero in caso di diniego (come potrebbe appunto accadere, ad esempio, ove i predetti organi dovessero constatare la tardività del deposito dell’accordo rispetto alla data di sua sottoscrizione), gli effetti civilistici di tali accordi sarebbero evidentemente preclusi. Tale valenza costitutiva dell’attività degli organi federali menzionati si ritiene, peraltro, possa trovare plastica conferma nel fatto che il comma 3 dell’art. 108 NOIF utilizza espressamente il sintagma “ha provveduto a restituire” per identificare la natura dell’adempimento cui le Leghe, Comitati e Divisioni sono chiamati, con ciò evocando espressamente il concetto di provvedimento, appunto per significare come anche in tal caso, ed al pari di quanto accade nelle altre ipotesi di decadenza dal tesseramento contemplate dalle NOIF, l’intervento degli organi federali abbia una valenza tutt’altro che meramente formale. Fermo quanto precede, la ricostruzione operata dalla società reclamante si palesa infondata e non aderente al dato normativo dell’art. 108 NOIF anche sotto un ulteriore e differente profilo. Ed infatti, essa mira ad enucleare dall’art. 108 NOIF una duplicità di azioni esperibili con riferimento alle vicende che riguardano la decadenza dal tesseramento per accordo che, di contro, non è percepibile dall’analisi della disposizione; in particolare, dai reclami si desume che con riferimento alla decadenza dal tesseramento per accordo, la parte interessata potrebbe proporre un’azione avente ad oggetto la contestazione della validità degli accordi e, soltanto successivamente alla pubblicazione del comunicato ufficiale, sarebbe invece esperibile un’azione avverso un provvedimento. Tuttavia, l’art. 108 NOIF non contempla affatto la coesistenza di un’azione di accertamento (della validità degli accordi) e di un’azione costitutiva (sostanzialmente impugnatoria) e men che meno consente di desumere l’ulteriore effetto processuale, anch’esso auspicato dalla reclamante, secondo cui soltanto nel caso della proposizione di un’azione avverso il provvedimento sarebbe necessario assicurare pienezza del contraddittorio con conseguente evocazione in giudizio anche del organo della LND. Inoltre, tale ipotesi interpretativa collide altresì con l’effettivo contenuto della domanda avanzata con il ricorso proposto innanzi al Tribunale Federale- Sez. Tesseramenti. Giova infatti rammentare che tale iniziativa processuale è stata avanzata (e non poteva essere altrimenti, stante l’inequivoco tenore della disposizione dell’art. 108 NOIF) a seguito dell’intervenuta restituzione dell’accordo da parte del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti (in data 15 giugno 2023), recante evidenza della intervenuta sottoscrizione dell’accordo di svincolo nonché delle tempistiche dei successivi adempimenti operativi (mediante l’apposito gestionale federale). Sicché, sebbene la domanda avanzata con il ricorso proposto innanzi al Tribunale Federale-Sezione Tesseramenti fosse incentrata sulla contestazione della validità degli accordi, di fatto essa presupponeva l’intervenuto riconoscimento della correttezza (e validità) di tali accordi operata dalla Lega Nazionale Dilettanti nel momento in cui tale organo ha provveduto a restituire la relativa documentazione alla U.S. Grosseto; invero e detto altrimenti, l’atto della restituzione è identificato dalla disposizione dell’art. 108 NOIF non già come vuoto adempimento formale ma, appunto, descrittivo dell’esito di una verifica di correttezza formale (perlomeno sul piano della tempistica di deposito) del procedimento di formazione dell’accordo estinguente il rapporto sportivo. Con il conseguente effetto per cui, a differenza della tesi propugnata dalla reclamante, non è possibile discernere la contestazione della validità degli accordi dalla legittimità dell’operato della Lega, Divisione, Comitati che trova la propria formalizzazione nella intervenuta restituzione di tali accordi alle parti interessate; il che comporta, sul piano prettamente processuale, a) che non può ragionevolmente ipotizzarsi che il processo scaturente dal ricorso proposto innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti ed avente ad oggetto la contestazione della validità degli accordi ai sensi dell’art. 108 NOIF possa svolgersi senza il coinvolgimento necessario anche dell’organo che ha proceduto (rectius, provveduto) alla restituzione del medesimo accordo, configurandosi tale organo come parte resistente e contraddittore necessario nell’ambito di una vicenda che, per tutte le ragioni rappresentate, non può che scaturire proprio dalle valutazioni da esso compiute rispetto all’accordo di decadenza dal tesseramento sottoposto alla sua valutazione e/o approvazione e che, pertanto, lo identificano alla stregua di soggetto avente la legittimazione e l’interesse a sostenere le ragioni del provvedimento impugnato; b) che la conseguenza processuale correlata alla mancata rituale evocazione dell’organo preposto a tale valutazione non possa che essere quella dell’inammissibilità dei ricorsi, sulla base delle considerazioni esposte dai precedenti di questa Corte Federale d’Appello (decisione/0095/CFA-2022-2023 del 3 maggio 2023 e decisione/125/CFA-2022-2023 del 28 giugno 2023), secondo cui in tal senso depongono: - l’art. 89, comma 1, lett. a), CGS, secondo il quale il procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale è instaurato “su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare”; - l’art. 44, comma 1, CGS, secondo il quale “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”; - l’art. 44, comma 6, CGS, secondo il quale “ tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”; - l’art. 49, comma 4, CGS, secondo il quale i ricorsi e i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 e copia degli stessi “deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”; - l’art. 49, comma 7, CGS, secondo il quale “le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo”; - l’art. 106, comma 2, CGS, secondo il quale la Corte Federale di Appello “ se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio”.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0125/CFA del 28 Giugno 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti n. 0041/TFNST/2022-2023 del 18 maggio 2023

Impugnazione – istanza: A.S.D. ATLETICO VESCOVIO RN/Sig. A.L.

Massima: E’ inammissibile il reclamo al TFN ST avverso il provvedimento del CR che aveva dichiarato lo svincolo del calciatore ai sensi dell’art. 109 NOIF se il detto reclamo non è stato notificato anche al CR stesso….Sotto un profilo sistematico, è in discussione la legittimità della omessa notificazione del ricorso di primo grado al Comitato regionale del Lazio - LND, quale organo competente alla emissione del provvedimento di svincolo impugnato. Non vi è dubbio sul fatto che il ricorso di primo grado debba essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) anche agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, perciò, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva. La decisione delle Sezioni Unite 0095/CFA-2022-2023 ha confermato i principi che conducono a dichiarare la inammissibilità derivante dall’omessa notifica all’organo competente, come nel caso di specie. Il quadro normativo è costituito: dall’art. 89, comma 1, CGS, che, con riguardo al procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale, stabilisce che il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare; dall’art. 44, comma 1, CGS, rubricato “ Principi del processo sportivo”, in base a cui il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo; dall’art. 44, comma 6, CGS, in base a cui tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori; dall’art. 49, comma 4, CGS, in base al quale i ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica, debbono essere trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53, copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. Non può che riconoscersi pieno rilievo, nella fattispecie oggetto dell’odierno reclamo, a quanto stabilito dalle Sezioni Unite. Il ricorso avrebbe dovuto essere tempestivamente notificato non solo al calciatore, ma anche, ed in primo luogo, al Comitato regionale Lazio, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS, nella sua qualità di soggetto che ha adottato il provvedimento e che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva. Dall’omessa notifica deriva un vulnus insanabile al principio del contraddittorio, dal momento che non è stata consentita la partecipazione al giudizio di un soggetto avente la legittimazione e l’interesse a sostenere le ragioni del provvedimento impugnato, secondo quanto previsto dalle esplicite disposizioni del CGS. Correttamente il giudice di prime cure ha fatto riferimento anche all’art. 50, comma 1, CGS il quale stabilisce che gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44. Si tratta all’evidenza di poteri non tassativamente enumerati ma comunque preposti alla tutela dei principi del processo sportivo. Né sono presenti elementi in fatto, nel caso all’esame di questa Sezione, che consentano di inferire la non applicabilità alla vicenda in discussione dei principi enucleati dalla decisione reclamata e da quella delle Sezioni unite… In primo luogo, va considerato che l’art. 49, comma 4, CGS prevede, per ogni tipologia di ricorso o reclamo, che esso debba essere trasmesso agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 (via pec) e che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso debba essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. E’ quindi inequivoco il CGS nell’individuare come parti necessarie per la legittima costituzione del giudizio tanto l’organo competente che ha emesso il provvedimento impugnato quanto la controparte. E d’altronde, qualora ci si discostasse da tale conclusione, verrebbe messo a repentaglio uno dei principi cardine del processo sportivo ovverosia il principio del contraddittorio (espressamente evocato dall’art. 44, comma 1, CGS). A presidio di tale principio è posta anche la disposizione di cui al medesimo art. 44, comma 6, la quale prevede che tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori. Diversamente da quanto sostenuto dalla reclamante, il riferimento all’art. 109 NOIF è inidoneo a fondare una distinta nozione di parti necessarie del giudizio. Infatti, l’art. 109 riguarda la fase amministrativa dello svincolo per inattività del calciatore, disciplinandone sia i presupposti sostanziali (l’inattività del calciatore) sia quelli procedurali. Quanto a questi ultimi, il comma 6 stabilisce che, nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale federale  nazionale – Sezione tesseramenti; inoltre, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari, possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale federale  a livello nazionale – Sezione tesseramenti. Se ne deve dedurre che la qualificazione di “parti” nel procedimento amministrativo su impulso dell’organo competente non preclude a quest’ultimo di essere considerato soggetto necessario della fase contenziosa successiva dinanzi al TFN. Nella fattispecie che qui interessa, il Codice, nel procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale, stabilisce espressamente che il procedimento deve essere instaurato su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare. La natura perentoria del termine sarebbe inefficace qualora non fosse assistita dalla sanzione della inammissibilità del ricorso che non sia stato tempestivamente comunicato a tutti i soggetti necessari del giudizio entro i termini previsti dal Codice. Ne deriva che è privo di fondamento il primo gruppo di motivi dedotti con il reclamo. In secondo luogo, la (asserita) natura amministrativa del Comitato regionale non determina per ciò solo l’inidoneità di quest’ultimo a essere qualificato come soggetto necessario del giudizio. Infatti, in disparte il rilievo letterale della disposizione rilevante del CGS (come si è visto: l’art. 49, comma 4, CGS), va tenuto conto del fatto che la pienezza del contraddittorio può realizzarsi compiutamente, in linea generale, solo con la partecipazione al giudizio del soggetto che ha emesso l’atto impugnato. L’assimilazione, dedotta dalla società reclamante, del Comitato regionale LND alla Commissione per i premi di partecipazione non è condivisibile. Infatti, tale argomento non considera il carattere speciale che ispira il procedimento, disciplinato dall’art. 91 CGS, innanzi alla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale. Proprio l’espressa previsione da parte dell’art. 91, comma 3, CGS, in base al quale per il ricorso concernente tale tipo di controversie (art. 90, comma 1, lettere b) e c), CGS) si considera parte interessata, oltre alla società, anche il calciatore, induce a riaffermare il diverso principio della pienezza del contraddittorio per la fattispecie relativa al procedimento di svincolo che qui rileva e per la quale il Codice non ha previsto analoga disposizione limitativa. Al contrario deve trovare applicazione la regola generale della necessaria comunicazione del ricorso anche all’organo competente (art. 49, comma 4, CGS). Non risulta peraltro conferente l’annotazione della reclamante circa la natura giurisdizionale o meno della Comitato regionale. Come si è detto, la natura perentoria dei termini giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, quale conseguenza necessitata, pur in assenza di una previsione espressa che faccia riferimento alla conseguenza della inammissibilità. La richiesta della reclamante di applicazione in via analogica dell’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice ex art. 102 c.p.c. non è assistita da argomenti convincenti, in assenza di una clausola generale nel CGS di rinvio al c.p.c. Al contrario, il CGS contiene sporadiche e specifiche disposizioni di rinvio al c.p.c. (v. art. 45, comma 7; art. 135, comma 1) che, in linea generale, non consentono una indiscriminata applicazione di singole disposizioni del medesimo c.p.c., ove non supportata da specifiche e inconfutabili ragioni di ordine generale o sistematico, che non sono presenti nella fattispecie in esame. Va rammentato che la giurisprudenza sportiva ha affermato un orientamento univoco in tal senso. In particolare, la Terza Sezione della Corte di Giustizia federale, con Comunicato Ufficiale n. 292/CGF (2008/2009) ha ritenuto inapplicabile la normativa processualcivilistica del litisconsorzio necessario ai giudizi disciplinari: “Vale la pena di ricordare che si tratta di istituti tipicamente civilistici, i quali non trovano applicazione, ad esempio, neppure nel processo penale […] Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest’ultima branca dell’ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. A parte il fatto che pur in questa l’istituto in discorso non avrebbe carattere di generale applicazione, ma secondo una autorevole e cospicua parte della letteratura (vedi, per esempio, Carnelutti, Betti, Allorio, Denti) e della giurisprudenza esso dovrebbe essere limitato nella sua applicazione unicamente ai casi puntualmente previsti dalla legge, nei quali per di più è sempre possibile che la integrazione del contraddittorio incompleto venga ordinata dal giudice del dibattimento entro un termine successivo da lui fissato (art. 102 cod. proc. civ.). Ne risulta ulteriormente confermata la infondatezza di ogni tentativo di trarre in via analogica dalla disciplina processualcivilistica statale la esistenza di una norma regolatrice valevole per la fattispecie in esame.”. E’ quindi infondato anche il secondo gruppo di motivi. In terzo luogo, la decisione della C.F.A., S.U. n.  0095/CFA/2022-2023, posta a fondamento della pronuncia qui reclamata, ha messo a fuoco un principio di carattere generale desumibile dal CGS. L’ordine temporale tra la precedente decisione delle Sezioni Unite e la successiva presentazione del ricorso da parte della società, dedotto da quest’ultima, è irrilevante come lo sono gli argomenti tratti dalla società per dedurre la specialità del caso deciso dalle Sezioni Unite, che non presentano rilievo rispetto all’istituto in discussione (la disciplina del litisconsorzio necessario nel processo sportivo).

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 41/TFNT del 18 Maggio 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Lazio – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex  art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Atletico Vescovio RN (matr. 651349) nei confronti del calciatore A.L. (19.5.2003 – matr. 6702218)

Massima: E’ inammissibile il ricorso al Tribunale da parte della società avverso il provvedimento di svincolo del calciatore adottato dal Comitato Regionale in quanto il detto ricorso non è stato notificato anche al Comitato Regionale che ha messo il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC….Sul punto, le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (decisione/0095/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023) hanno evidenziato come il ricorso di primo grado debba essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, perciò, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della Giustizia sportiva. Da tale omissione la Corte fa derivare l’inammissibilità del ricorso. Nel caso in esame, l’organo che ha adottato il provvedimento è il Comitato Regionale Lazio – LND e, pertanto, la Società avrebbe dovuto notificare il ricorso anche al detto Comitato oltre che al Calciatore richiedente lo svincolo. La decisione delle Sezioni Unite espone largamente le ragioni dell’inammissibilità derivante dall’omessa notifica all’Organo competente ed offre un’indicazione che impone a questo Collegio la doverosa pronuncia dell’inammissibilità del ricorso proposto dalla ASD Atletico Vescovio avverso lo svincolo disposto, ex art. 109 delle NOIF, dal Comitato Regionale Lazio per inattività del calciatore ….. La ratio della decisione viene espressa dalla Corte Federale d'Appello, che richiama il quadro normativo di riferimento e che, qui, si indica a sostegno della presente pronuncia. L’Art. 89, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC, rubricato, “Procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale” stabilisce che:<<Il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare; …>>. L’Art. 44, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC, rubricato “Principi del processo sportivo” stabilisce che:<<Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.>>. L’Art. 44, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC, stabilisce che:<<Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.>>. L’Art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC, stabilisce che:<<I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.>>. Mutuando il percorso motivazionale indicato dalla Corte Federale d’Appello si deve, pertanto, ritenere che il ricorso avrebbe dovuto essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento), non solo al calciatore, ma anche, ed in primo luogo, al Comitato Regionale Lazio (ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC), nella sua qualità di soggetto che ha adottato il provvedimento e che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della Giustizia sportiva. La mancata notifica del ricorso ha determinato un vulnus insanabile al principio del contraddittorio, in quanto non ha consentito la partecipazione al giudizio di un soggetto avente la legittimazione e l’interesse a sostenere le ragioni del provvedimento impugnato. Il Comitato Regionale è stato, quindi, illegittimamente pretermesso nel giudizio. Le norme del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC, come richiamate dalla Corte Federale d’Appello, prese sia singolarmente che nel loro combinato, orientano la presente decisione nel senso consacrato nel dispositivo. In conclusione, posto che il termine a disposizione della ASD Atletico Vescovio per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di svincolo (con necessaria notifica al Comitato Regionale Lazio) è fissato in giorni trenta dalla conoscenza di esso, e che tale termine è perentorio, si deve ritenere che l’omessa notifica al Comitato abbia determinato l’inammissibilità del ricorso stesso. Ciò anche in ossequio a quanto disposto dall’Art. 50, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC, rubricato “ Poteri degli organi di giustizia sportiva” il quale stabilisce che: <<Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.>>. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, per mancata instaurazione del regolare contraddittorio nei termini sopra indicati, preclude a questo Tribunale ogni altra valutazione in ordine ai motivi esposti dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso ed alle eccezioni sollevate, a contrasto, dal calciatore regolarmente costituitosi in giudizio.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0095/CFA del 3 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti (TFN) n. 0039/TFNST-2022-2023 del 05 aprile 2023

Impugnazione – istanza:  –  Lega Italiana Calcio Professionistico/Sig. G.S.

Massima: Accolto il reclamo della Lega Pro avverso la decisione del TFN Sezione Tesseramenti e per l’effetto dichiarato inammissibile il primo ricorso introduttivo proposto dal calciatore per l’omessa notifica dello stesso alla Lega Pro, soggetto che aveva emesso il provvedimento di reiezione dell’istanza di tesseramento in deroga…. La Lega Pro ha per statuto il potere di disciplinare l’attività di tesseramento dei calciatori (art. 34, comma 2, lett. b Statuto) nonché di porre in essere tutti gli interventi necessari al fine di assicurare la corretta gestione e la regolarità dell'attività agonistica anche supervisionando i contratti tra società e tesserati al fine di valutarne la conformità alle vigenti disposizioni federali e ai contratti collettivi, apponendovi il visto di esecutività affinché gli stessi abbiano validità all'interno dell'ordinamento sportivo (art. 39 Statuto). Nella fattispecie, con la nota del 23 febbraio 2023, la Lega Pro si è così espressa sull’istanza di tesseramento del calciatore S.da parte della Società Cerignola: “Vista la richiesta della Società in indirizzo relativa al calciatore …, esaminata la documentazione prodotta, si informa che l'istanza non può essere accolta per la seguente motivazione: il tesseramento in deroga di calciatori professionisti con rapporto consensualmente risolto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento di calciatori e del Punto 12 del CU FIGC n. 251 del 19 maggio 2022, è consentito a condizione che il rapporto con la precedente società sia consensualmente risolto entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti, circostanza che non sembra ricorrere nel caso in esame. Si evidenzia, infatti, che il calciatore risulta aver risolto il contratto con decorrenza 1° febbraio 2023 mentre la campagna trasferimenti si è conclusa in data 31 gennaio 2023”. Tale nota costituisce atto di esercizio dei suddetti poteri statutari ed ha contenuto ed effetti provvedimentali siccome idonea ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica del calciatore e delle Società interessate al suo tesseramento…..Nella fattispecie assumono rilevanza, ai fini del decidere, le seguenti disposizioni: - l’art. 89, comma 1, lett. a), CGS, secondo il quale il procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale è instaurato “su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare”; - l’art. 44, comma 1, CGS, secondo il quale “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”; - l’art. 44, comma 6, CGS, secondo il quale “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”; - l’art. 49, comma 4, CGS, secondo il quale i ricorsi e i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 e copia degli stessi “deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”; - l’art. 49, comma 7, CGS, secondo il quale “le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo”; - l’art. 106, comma 2, CGS, secondo il quale la Corte Federale di Appello “ se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio”. Alla luce di tali disposizioni il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) non solo alle Società interessate al trasferimento del calciatore ma anche, ed in primo luogo, alla Lega Pro (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella sua qualità di soggetto che ha adottato il provvedimento e che perciò costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della Giustizia sportiva. La mancata notifica del ricorso alla Lega Pro ha determinato un vulnus insanabile al principio del contraddittorio in quanto non ha consentito la partecipazione al giudizio dell’unico soggetto avente la legittimazione e l’interesse a sostenere le ragioni del provvedimento impugnato. Tant’è che il giudizio di primo grado si è svolto senza contraddittorio in quanto le due società destinatarie del ricorso non avevano interesse a contestare le argomentazioni del ricorrente e pertanto non si sono costituite.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 10/TFNT del 23 Novembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri M.G. e A.E. nell’interesse della figlia minorenne A.G.(calciatrice n. 25.05.2005 – matr. 3668670) Contro la società ASD Casalnuovo Donna (matr. FIGC 954118), al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: ….. si ritiene valida la notificazione del ricorso inviato dai ricorrenti a mezzo posta elettronica certificata dalla casella pec della ASD YFIT, nel rispetto del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) anche per le notificazioni, avendo gli stessi ottenuto, come da allegazione prodotta, specifica autorizzazione dalla società ricevente ASD Casalnuovo, notiziandola anticipatamente dell'utilizzo della pec della ASD YFIT, per notificare gli atti giudiziari inerenti alla richiesta di svincolo di …..

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 9/TFNT del 15 Novembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS presentato dai sigg.ri P.M.F. e P.S. Contro contro la società ACD Academy Legnano (matr. 943084) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento del calciatore minorenne P.A.D. (n. 2.11.2008 - matr. 1036460

Massima: Nonostante non vi sia prova dell’avvenuta effettiva acomunicazione del ricorso alla controparte, la costituzione di questa che prende posizione specifica sui motivi di ricorso sana l’irregolarità…. ritiene il Collegio di dover respingere la eccezione di improcedibilità del Ricorso de quo, prospettata dalla Società ACD Academiy Legnano Calcio in sede di costituzione in giudizio.

L’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla proposizione di Ricorsi e Reclami, dopo aver precisato che gli stessi “Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53”, prevede espressamente che “Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, si evince come i ricorrenti abbiano indirizzato contestualmente il Ricorso de quo anche alla Società ACD Academy Legnano Calcio, provvedendo alla relativa comunicazione in conformità a quanto prescritto dall’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, il Ricorso è stato inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dalla scheda di censimento della ACD Academy Legnano Calcio relativa alla corrente stagione sportiva. Ciò nonostante, la parte ricorrente ha prodotto agli atti del presente procedimento la sola ricevuta di accettazione dell’invio recante la data del 4.10.2022 ore 16:57, senza fornire la prova dell’avvenuta consegna del messaggio. Dalla documentazione in atti si evince, tuttavia, che il citato indirizzo Pec della Società (academylegnanocalcio@pec.it) risulta indicato dal sistema come indirizzo non valido (vedasi comunicazione dell’intestato Tribunale del 12.10.2022). In merito, si richiama il recente orientamento espresso dalla Corte Federale d’Appello , Sezioni Unite, con la decisione n. 19/CFA/2022-2023 del 31.08.2022 , secondo cui “Al fine di negare il perfezionamento della notifica via PEC è esclusa la possibilità di invocare come ipotesi di caso fortuito o forza maggiore la circostanza che la PEC sia finita in posta indesiderata (c.d. “spam”)(Cass. N. 17968 del 23.06.2021): “lo strumento della notificazione telematica degli atti giudiziari civili ed amministrativi…..appartiene ad know how di ogni operatore commerciale – e per lui , dei suoi ausiliari – stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici” (Cass. 17958/2021).Il titolare dell’account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzata come “posta indesiderata”(Cass. N. 7752/2020; Cass. , Sez. L , 21.05.2018 n. 12451; Cass. Civ. Sez. I , 3.01.2017 n. 31 ; Cass. Civ. Sez. VI-1 , 7.07.2016 n. 13917). Non cambia l’orientamento nel caso di casella “piena” e conseguente avviso “il messaggio è stato rifiutato dal sistema” che produca come effetto che il difensore della parte non abbia avuto notizia, considerando ciò una conseguenza dell’inadeguata gestione della posta elettronica da parte del titolare dell’utenza, che non può produrre effetti sul notificante (Cass. Sez. V , sent. n. 7029/2018).”. Ritiene il Collegio che, ancorché il caso di specie presenti profili che possano legittimare l’applicazione di quanto previsto dall’art. 50, comma 5 , del Codice di Giustizia Sportiva FIGC , la intervenuta costituzione in giudizio della Società ACD Academy Legnano Calcio, con il deposito di una circostanziata memoria difensiva in cui la Società resistente ha potuto prendere posizioni su tutte le questioni prospettate con il Ricorso introduttivo, abbia effetti sananti sulla rilevata irregolarità nella comunicazione del Ricorso de quo stante il principio del raggiungimento di scopo e del costituito pieno contraddittorio tra le parti in giudizio. Sul punto l’intestato Tribunale non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento espresso dalla Corte Federale d’Appello secondo cui “Il vizio di un atto processuale è sanato se l’atto ha raggiunto lo scopo prefissato dal legislatore, quale espressione del canone più generale della strumentalità delle forme. (Sez. I , decisione n. 83/CFA/2021-2022). Lo scopo dell’atto, se raggiunto, funge da sanatoria delle nullità in cui l’atto è occorso (v., ex multis, Cass. , Sez. VI-1 , 27.06.2017 n. 16014), attraverso il combinarsi dell’atto invalido con un atto ulteriore , destinato a comporre con il primo una diversa fattispecie prevista in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie tipica ma dalla quale discendono i medesimi effetti legali propri dell’atto viziato.”(Sez. Unite , decisione n. 40/CFA/2022-2023). Nel merito il Ricorso è infondato.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 8/TFNT del 14 Novembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore O.D.C. (n. 28.7.2003 – matr. 2100234) Contro società ASD Castiglione Del Lago (matr. 952735) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Il ricorso è irricevibile perchè non risulta essere stato inviato contestualmente alla società ASD Castiglione del Lago e ciò in violazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 4, C.G.S., secondo cui “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 3/TFNT del 10 Agosto 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Avverso il provvedimento di svincolo per decadenza del tesseramento del calciatore stesso

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società ASD Sport Center Celano (matr. 914235) contro il sig. R.L. (n. 7/2/1994 - matr. 4518172)

Massima: Il ricorso è irricevibile perché….non risulta essere stato inviato contestualmente dalla società ASD Sport Center Celano al calciatore …. e ciò in violazione a quanto previsto dall’art. 49, comma 4, CGS, secondo cui “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 2/TFNT del 10 Agosto 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Avverso il provvedimento di richiedere lo svincolo del figlio minorenne A.P. (n. 6.1.2007 – matr. 2264058) per apocrifia della firma della madre sul modulo di tesseramento

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dai sigg.ri L.P. e C.F. contro la società AC Fonte Meravigliosa (matr. 79171)

Massima: Il ricorso è irricevibile perché….non risulta essere stato inviato contestualmente alla società AC Fonte Meravigliosa e ciò in violazione a quanto previsto dall’art. 49, comma 4, CGS, secondo cui “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 1/TFNT del 21 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Decisione per ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC, presentato dal calciatore L.B. (n. 7.5.2000 – matr. FIGC 5.242.841) contro la società ASD OL3 (matr. FIGC 918864)

Massima: L’art. 111 NOIF prevede, a pena di inammissibilità, l’obbligatoria contestuale trasmissione del ricorso e della documentazione allegata, alla società contro interessata, nei termini previsti dall’art. 49 n. 4, CGS. Onere che è stato soddisfatto dal ricorrente con l’invio della lettera raccomandata

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 Marzo 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 03 Luglio 2009 n. 3  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso della sig.ra C.O., unitamente al figlio Z.C., nato il 23.6.1990 avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento dello stesso in favore dell’A.S. Virtus Cisterna

Massima: L’art. 33, comma 5, C.G.S., nel prescrivere la contestualità della notificazione, applica il generale principio di garanzia del contraddittorio, stabilito dall’art. 111, comma 2, della Costituzione. Principio che, tra altro, si trova chiaramente fermato anche nell’art. 101, cod. proc. civ., e nell’art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (c.d. legge TAR) ovvero, nelle due fonti legislative, volte alla disciplina del processo civile e del processo amministrativo. Tali norme sono volte a tutelare la parte convenuta, che deve poter spiegare, con efficacia e precisione, le proprie difese. Il Codice di Giustizia Sportiva, stabilendo la contestualità della notificazione, mira appunto a garantire che la controparte abbia la possibilità di prendere, tempestivamente, posizione sulle tesi avversarie. Nel caso in esame, la norma del C.G.S. fu correttamente applicata dai reclamanti che, anzi, notificarono prima alla controparte e poi alla Commissione: essi consentirono alla società di conoscere con anticipo il contenuto del reclamo e, così, di proporre tutte le difese, istanze ed eccezioni, che controparte avesse reputato utili e conducenti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 Marzo 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 03 Luglio 2009 n. 2  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso della sig.ra C.O., unitamente al figlio Z. T., nato il 23.6.1990 avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento dello stesso in favore dell’A.S. Virtus Cisterna

Massima: L’art. 33, comma 5, C.G.S., nel prescrivere la contestualità della notificazione, applica il generale principio di garanzia del contraddittorio, stabilito dall’art. 111, comma 2, della Costituzione. Principio che, tra altro, si trova chiaramente fermato anche nell’art. 101, cod. proc. civ., e nell’art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (c.d. legge TAR) ovvero, nelle due fonti legislative, volte alla disciplina del processo civile e del processo amministrativo. Tali norme sono volte a tutelare la parte convenuta, che deve poter spiegare, con efficacia e precisione, le proprie difese. Il Codice di Giustizia Sportiva, stabilendo la contestualità della notificazione, mira appunto a garantire che la controparte abbia la possibilità di prendere, tempestivamente, posizione sulle tesi avversarie. Nel caso in esame, la norma del C.G.S. fu correttamente applicata dai reclamanti che, anzi, notificarono prima alla controparte e poi alla Commissione: essi consentirono alla controparte di conoscere con anticipo il contenuto del reclamo e, così, di proporre tutte le difese, istanze ed eccezioni, che controparte avesse reputato utili e conducenti. Consegue l’annullamento della decisione della Commissione Tesseramenti ed il rinvio alla stessa per l’esame del merito.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 Marzo 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 03 Luglio 2009 n. 3  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso della sig.ra C.O., unitamente al figlio Z.C., nato il 23.6.1990 avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento dello stesso in favore dell’A.S. Virtus Cisterna

Massima: L’art. 33, comma 5, C.G.S., nel prescrivere la contestualità della notificazione, applica il generale principio di garanzia del contraddittorio, stabilito dall’art. 111, comma 2, della Costituzione. Principio che, tra altro, si trova chiaramente fermato anche nell’art. 101, cod. proc. civ., e nell’art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (c.d. legge TAR) ovvero, nelle due fonti legislative, volte alla disciplina del processo civile e del processo amministrativo. Tali norme sono volte a tutelare la parte convenuta, che deve poter spiegare, con efficacia e precisione, le proprie difese. Il Codice di Giustizia Sportiva, stabilendo la contestualità della notificazione, mira appunto a garantire che la controparte abbia la possibilità di prendere, tempestivamente, posizione sulle tesi avversarie. Nel caso in esame, la norma del C.G.S. fu correttamente applicata dai reclamanti che, anzi, notificarono prima alla controparte e poi alla Commissione: essi consentirono alla società di conoscere con anticipo il contenuto del reclamo e, così, di proporre tutte le difese, istanze ed eccezioni, che controparte avesse reputato utili e conducenti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 Marzo 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 03 Luglio 2009 n. 2  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso della sig.ra C.O., unitamente al figlio Z. T., nato il 23.6.1990 avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento dello stesso in favore dell’A.S. Virtus Cisterna

Massima: L’art. 33, comma 5, C.G.S., nel prescrivere la contestualità della notificazione, applica il generale principio di garanzia del contraddittorio, stabilito dall’art. 111, comma 2, della Costituzione. Principio che, tra altro, si trova chiaramente fermato anche nell’art. 101, cod. proc. civ., e nell’art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (c.d. legge TAR) ovvero, nelle due fonti legislative, volte alla disciplina del processo civile e del processo amministrativo. Tali norme sono volte a tutelare la parte convenuta, che deve poter spiegare, con efficacia e precisione, le proprie difese. Il Codice di Giustizia Sportiva, stabilendo la contestualità della notificazione, mira appunto a garantire che la controparte abbia la possibilità di prendere, tempestivamente, posizione sulle tesi avversarie. Nel caso in esame, la norma del C.G.S. fu correttamente applicata dai reclamanti che, anzi, notificarono prima alla controparte e poi alla Commissione: essi consentirono alla controparte di conoscere con anticipo il contenuto del reclamo e, così, di proporre tutte le difese, istanze ed eccezioni, che controparte avesse reputato utili e conducenti. Consegue l’annullamento della decisione della Commissione Tesseramenti ed il rinvio alla stessa per l’esame del merito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 50/C Riunione del 16 giugno 2003  n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione del 20.3.2003 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore V.L. avverso la reiezione dell’istanza di svincolo ai sensi dell’art. 32 bis N.O.I.F.

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla Commissione Tesseramenti, da parte del calciatore quando ha omesso di trasmettere copia della richiesta e dei motivi del reclamo alla controparte.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 47/C Riunione del 26 maggio 2003  n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D del 6.2.2003 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Turania 97 avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore C.M. in proprio favore ed il deferimento alla Commissione Disciplinare della stessa reclamante e del suo presidente. Massima: Quando il reclamo non risulta comunicato alla controparte, così come disposto dall’art. 29 comma 5 C.G.S., è inammissibile.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/C Riunione del 19 maggio 2003  n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione del 20.3.2003 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore M.M. avverso la reiezione della istanza di svincolo ai sensi dell’art. 32 bis N.O.I.F.

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla Commissione Tesseramenti, contro il provvedimento del Comitato Regionale di reiezione della richiesta di svincolo, ex art. 32 bis delle N.O.I.F., nel caso in cui la società abbia omesso di trasmettere copia della richiesta e dei motivi del reclamo alla controparte, inosservanza che costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame, così come stabilito dal comma 9 dell’art. 29 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C Riunione del 12 maggio 2003  n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.A. avverso la reiezione della richiesta di svincolo d’autorità, per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dalla U.S. Manganese.

Massima: E’ inammissibile alla Commissione Tesseramenti il reclamo del calciatore tendente ad ottenere lo svincolo dalla società, se non si è verificato nessuno dei casi di cui all’art. 106 N.O.I.F. e non avendo, comunque, il predetto, inviato la sua richiesta a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa (con allegata la ricevuta della raccomandata) al Comitato Regionale competente, come disposto dall’art. 109 comma 2 N.O.I.F.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 20 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D - Riunione del 20.1.2000 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Sesta Godano avverso la reiezione della propria richiesta di annullamento delle liste di trasferimento di calciatori diversi da essa appellante ad altre società. Massima: E’ inammissibile il reclamo alla Commissione Tesseramenti, quando la società, richiedendo la nullità del trasferimento del calciatore, non ha inviato copia dei motivi al calciatore.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 17 Maggio 2004 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Pontevigodarzere avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore E.B. in proprio favore

Massima: Ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, avverso l’annullamento del tesseramento disposto dalla Commissione Tesseramenti, quando la reclamante non ha dato dimostrazione della corretta integrazione del contraddittorio omettendo di inviare alla Commissione la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio del reclamo alla controparte

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 17 Maggio 2004 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Pontevigodarzere avverso l’annullamento del tesseramento della calciatrice M.Z. in proprio favore

Massima: Ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, avverso l’annullamento del tesseramento disposto dalla Commissione Tesseramenti, quando la reclamante non ha dato dimostrazione della corretta integrazione del contraddittorio omettendo di inviare alla Commissione la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio del reclamo alla controparte

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 20 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D - Riunione del 20.1.2000

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Sesta Godano avverso la reiezione della propria richiesta di annullamento delle liste di trasferimento di calciatori diversi da essa appellante ad altre società.

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla Commissione Tesseramenti, quando la società, richiedendo la nullità del trasferimento del calciatore, non ha inviato copia dei motivi al calciatore.

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