Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 10/TFNT del 23 Novembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dai sigg.ri M.G. e A.E. nell’interesse della figlia minorenne A.G.(calciatrice n. 25.05.2005 – matr. 3668670) Contro la società ASD Casalnuovo Donna (matr. FIGC 954118), al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: ….. si ritiene valida la notificazione del ricorso inviato dai ricorrenti a mezzo posta elettronica certificata dalla casella pec della ASD YFIT, nel rispetto del principio, ormai consolidato in giurisprudenza, del raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.) anche per le notificazioni, avendo gli stessi ottenuto, come da allegazione prodotta, specifica autorizzazione dalla società ricevente ASD Casalnuovo, notiziandola anticipatamente dell'utilizzo della pec della ASD YFIT, per notificare gli atti giudiziari inerenti alla richiesta di svincolo di …..

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 9/TFNT del 15 Novembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS presentato dai sigg.ri P.M.F. e P.S. Contro contro la società ACD Academy Legnano (matr. 943084) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento del calciatore minorenne P.A.D. (n. 2.11.2008 - matr. 1036460

Massima: Nonostante non vi sia prova dell’avvenuta effettiva acomunicazione del ricorso alla controparte, la costituzione di questa che prende posizione specifica sui motivi di ricorso sana l’irregolarità…. ritiene il Collegio di dover respingere la eccezione di improcedibilità del Ricorso de quo, prospettata dalla Società ACD Academiy Legnano Calcio in sede di costituzione in giudizio.

L’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla proposizione di Ricorsi e Reclami, dopo aver precisato che gli stessi “Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53”, prevede espressamente che “Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, si evince come i ricorrenti abbiano indirizzato contestualmente il Ricorso de quo anche alla Società ACD Academy Legnano Calcio, provvedendo alla relativa comunicazione in conformità a quanto prescritto dall’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, il Ricorso è stato inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dalla scheda di censimento della ACD Academy Legnano Calcio relativa alla corrente stagione sportiva. Ciò nonostante, la parte ricorrente ha prodotto agli atti del presente procedimento la sola ricevuta di accettazione dell’invio recante la data del 4.10.2022 ore 16:57, senza fornire la prova dell’avvenuta consegna del messaggio. Dalla documentazione in atti si evince, tuttavia, che il citato indirizzo Pec della Società (academylegnanocalcio@pec.it) risulta indicato dal sistema come indirizzo non valido (vedasi comunicazione dell’intestato Tribunale del 12.10.2022). In merito, si richiama il recente orientamento espresso dalla Corte Federale d’Appello , Sezioni Unite, con la decisione n. 19/CFA/2022-2023 del 31.08.2022 , secondo cui “Al fine di negare il perfezionamento della notifica via PEC è esclusa la possibilità di invocare come ipotesi di caso fortuito o forza maggiore la circostanza che la PEC sia finita in posta indesiderata (c.d. “spam”)(Cass. N. 17968 del 23.06.2021): “lo strumento della notificazione telematica degli atti giudiziari civili ed amministrativi…..appartiene ad know how di ogni operatore commerciale – e per lui , dei suoi ausiliari – stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici” (Cass. 17958/2021).Il titolare dell’account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzata come “posta indesiderata”(Cass. N. 7752/2020; Cass. , Sez. L , 21.05.2018 n. 12451; Cass. Civ. Sez. I , 3.01.2017 n. 31 ; Cass. Civ. Sez. VI-1 , 7.07.2016 n. 13917). Non cambia l’orientamento nel caso di casella “piena” e conseguente avviso “il messaggio è stato rifiutato dal sistema” che produca come effetto che il difensore della parte non abbia avuto notizia, considerando ciò una conseguenza dell’inadeguata gestione della posta elettronica da parte del titolare dell’utenza, che non può produrre effetti sul notificante (Cass. Sez. V , sent. n. 7029/2018).”. Ritiene il Collegio che, ancorché il caso di specie presenti profili che possano legittimare l’applicazione di quanto previsto dall’art. 50, comma 5 , del Codice di Giustizia Sportiva FIGC , la intervenuta costituzione in giudizio della Società ACD Academy Legnano Calcio, con il deposito di una circostanziata memoria difensiva in cui la Società resistente ha potuto prendere posizioni su tutte le questioni prospettate con il Ricorso introduttivo, abbia effetti sananti sulla rilevata irregolarità nella comunicazione del Ricorso de quo stante il principio del raggiungimento di scopo e del costituito pieno contraddittorio tra le parti in giudizio. Sul punto l’intestato Tribunale non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento espresso dalla Corte Federale d’Appello secondo cui “Il vizio di un atto processuale è sanato se l’atto ha raggiunto lo scopo prefissato dal legislatore, quale espressione del canone più generale della strumentalità delle forme. (Sez. I , decisione n. 83/CFA/2021-2022). Lo scopo dell’atto, se raggiunto, funge da sanatoria delle nullità in cui l’atto è occorso (v., ex multis, Cass. , Sez. VI-1 , 27.06.2017 n. 16014), attraverso il combinarsi dell’atto invalido con un atto ulteriore , destinato a comporre con il primo una diversa fattispecie prevista in rapporto di sussidiarietà rispetto alla fattispecie tipica ma dalla quale discendono i medesimi effetti legali propri dell’atto viziato.”(Sez. Unite , decisione n. 40/CFA/2022-2023). Nel merito il Ricorso è infondato.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 8/TFNT del 14 Novembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore O.D.C. (n. 28.7.2003 – matr. 2100234) Contro società ASD Castiglione Del Lago (matr. 952735) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Massima: Il ricorso è irricevibile perchè non risulta essere stato inviato contestualmente alla società ASD Castiglione del Lago e ciò in violazione di quanto previsto dall’art. 49, comma 4, C.G.S., secondo cui “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 3/TFNT del 10 Agosto 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Avverso il provvedimento di svincolo per decadenza del tesseramento del calciatore stesso

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società ASD Sport Center Celano (matr. 914235) contro il sig. R.L. (n. 7/2/1994 - matr. 4518172)

Massima: Il ricorso è irricevibile perché….non risulta essere stato inviato contestualmente dalla società ASD Sport Center Celano al calciatore …. e ciò in violazione a quanto previsto dall’art. 49, comma 4, CGS, secondo cui “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 2/TFNT del 10 Agosto 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Avverso il provvedimento di richiedere lo svincolo del figlio minorenne A.P. (n. 6.1.2007 – matr. 2264058) per apocrifia della firma della madre sul modulo di tesseramento

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dai sigg.ri L.P. e C.F. contro la società AC Fonte Meravigliosa (matr. 79171)

Massima: Il ricorso è irricevibile perché….non risulta essere stato inviato contestualmente alla società AC Fonte Meravigliosa e ciò in violazione a quanto previsto dall’art. 49, comma 4, CGS, secondo cui “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso e del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 1/TFNT del 21 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Decisione per ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC, presentato dal calciatore L.B. (n. 7.5.2000 – matr. FIGC 5.242.841) contro la società ASD OL3 (matr. FIGC 918864)

Massima: L’art. 111 NOIF prevede, a pena di inammissibilità, l’obbligatoria contestuale trasmissione del ricorso e della documentazione allegata, alla società contro interessata, nei termini previsti dall’art. 49 n. 4, CGS. Onere che è stato soddisfatto dal ricorrente con l’invio della lettera raccomandata

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 Marzo 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 03 Luglio 2009 n. 3  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso della sig.ra C.O., unitamente al figlio Z.C., nato il 23.6.1990 avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento dello stesso in favore dell’A.S. Virtus Cisterna

Massima: L’art. 33, comma 5, C.G.S., nel prescrivere la contestualità della notificazione, applica il generale principio di garanzia del contraddittorio, stabilito dall’art. 111, comma 2, della Costituzione. Principio che, tra altro, si trova chiaramente fermato anche nell’art. 101, cod. proc. civ., e nell’art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (c.d. legge TAR) ovvero, nelle due fonti legislative, volte alla disciplina del processo civile e del processo amministrativo. Tali norme sono volte a tutelare la parte convenuta, che deve poter spiegare, con efficacia e precisione, le proprie difese. Il Codice di Giustizia Sportiva, stabilendo la contestualità della notificazione, mira appunto a garantire che la controparte abbia la possibilità di prendere, tempestivamente, posizione sulle tesi avversarie. Nel caso in esame, la norma del C.G.S. fu correttamente applicata dai reclamanti che, anzi, notificarono prima alla controparte e poi alla Commissione: essi consentirono alla società di conoscere con anticipo il contenuto del reclamo e, così, di proporre tutte le difese, istanze ed eccezioni, che controparte avesse reputato utili e conducenti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 Marzo 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 03 Luglio 2009 n. 2  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso della sig.ra C.O., unitamente al figlio Z. T., nato il 23.6.1990 avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento dello stesso in favore dell’A.S. Virtus Cisterna

Massima: L’art. 33, comma 5, C.G.S., nel prescrivere la contestualità della notificazione, applica il generale principio di garanzia del contraddittorio, stabilito dall’art. 111, comma 2, della Costituzione. Principio che, tra altro, si trova chiaramente fermato anche nell’art. 101, cod. proc. civ., e nell’art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (c.d. legge TAR) ovvero, nelle due fonti legislative, volte alla disciplina del processo civile e del processo amministrativo. Tali norme sono volte a tutelare la parte convenuta, che deve poter spiegare, con efficacia e precisione, le proprie difese. Il Codice di Giustizia Sportiva, stabilendo la contestualità della notificazione, mira appunto a garantire che la controparte abbia la possibilità di prendere, tempestivamente, posizione sulle tesi avversarie. Nel caso in esame, la norma del C.G.S. fu correttamente applicata dai reclamanti che, anzi, notificarono prima alla controparte e poi alla Commissione: essi consentirono alla controparte di conoscere con anticipo il contenuto del reclamo e, così, di proporre tutte le difese, istanze ed eccezioni, che controparte avesse reputato utili e conducenti. Consegue l’annullamento della decisione della Commissione Tesseramenti ed il rinvio alla stessa per l’esame del merito.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 Marzo 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 03 Luglio 2009 n. 3  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso della sig.ra C.O., unitamente al figlio Z.C., nato il 23.6.1990 avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento dello stesso in favore dell’A.S. Virtus Cisterna

Massima: L’art. 33, comma 5, C.G.S., nel prescrivere la contestualità della notificazione, applica il generale principio di garanzia del contraddittorio, stabilito dall’art. 111, comma 2, della Costituzione. Principio che, tra altro, si trova chiaramente fermato anche nell’art. 101, cod. proc. civ., e nell’art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (c.d. legge TAR) ovvero, nelle due fonti legislative, volte alla disciplina del processo civile e del processo amministrativo. Tali norme sono volte a tutelare la parte convenuta, che deve poter spiegare, con efficacia e precisione, le proprie difese. Il Codice di Giustizia Sportiva, stabilendo la contestualità della notificazione, mira appunto a garantire che la controparte abbia la possibilità di prendere, tempestivamente, posizione sulle tesi avversarie. Nel caso in esame, la norma del C.G.S. fu correttamente applicata dai reclamanti che, anzi, notificarono prima alla controparte e poi alla Commissione: essi consentirono alla società di conoscere con anticipo il contenuto del reclamo e, così, di proporre tutte le difese, istanze ed eccezioni, che controparte avesse reputato utili e conducenti.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 18 Marzo 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 03 Luglio 2009 n. 2  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 13.11.2008 Impugnazione - istanza: Ricorso della sig.ra C.O., unitamente al figlio Z. T., nato il 23.6.1990 avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento dello stesso in favore dell’A.S. Virtus Cisterna

Massima: L’art. 33, comma 5, C.G.S., nel prescrivere la contestualità della notificazione, applica il generale principio di garanzia del contraddittorio, stabilito dall’art. 111, comma 2, della Costituzione. Principio che, tra altro, si trova chiaramente fermato anche nell’art. 101, cod. proc. civ., e nell’art. 21, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (c.d. legge TAR) ovvero, nelle due fonti legislative, volte alla disciplina del processo civile e del processo amministrativo. Tali norme sono volte a tutelare la parte convenuta, che deve poter spiegare, con efficacia e precisione, le proprie difese. Il Codice di Giustizia Sportiva, stabilendo la contestualità della notificazione, mira appunto a garantire che la controparte abbia la possibilità di prendere, tempestivamente, posizione sulle tesi avversarie. Nel caso in esame, la norma del C.G.S. fu correttamente applicata dai reclamanti che, anzi, notificarono prima alla controparte e poi alla Commissione: essi consentirono alla controparte di conoscere con anticipo il contenuto del reclamo e, così, di proporre tutte le difese, istanze ed eccezioni, che controparte avesse reputato utili e conducenti. Consegue l’annullamento della decisione della Commissione Tesseramenti ed il rinvio alla stessa per l’esame del merito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 50/C Riunione del 16 giugno 2003  n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione del 20.3.2003 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore V.L. avverso la reiezione dell’istanza di svincolo ai sensi dell’art. 32 bis N.O.I.F.

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla Commissione Tesseramenti, da parte del calciatore quando ha omesso di trasmettere copia della richiesta e dei motivi del reclamo alla controparte.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 47/C Riunione del 26 maggio 2003  n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D del 6.2.2003 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Turania 97 avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore C.M. in proprio favore ed il deferimento alla Commissione Disciplinare della stessa reclamante e del suo presidente. Massima: Quando il reclamo non risulta comunicato alla controparte, così come disposto dall’art. 29 comma 5 C.G.S., è inammissibile.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 45/C Riunione del 19 maggio 2003  n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione del 20.3.2003 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore M.M. avverso la reiezione della istanza di svincolo ai sensi dell’art. 32 bis N.O.I.F.

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla Commissione Tesseramenti, contro il provvedimento del Comitato Regionale di reiezione della richiesta di svincolo, ex art. 32 bis delle N.O.I.F., nel caso in cui la società abbia omesso di trasmettere copia della richiesta e dei motivi del reclamo alla controparte, inosservanza che costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame, così come stabilito dal comma 9 dell’art. 29 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 43/C Riunione del 12 maggio 2003  n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003 Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.A. avverso la reiezione della richiesta di svincolo d’autorità, per inattività, ai sensi dell’art. 109 N.O.I.F., dalla U.S. Manganese.

Massima: E’ inammissibile alla Commissione Tesseramenti il reclamo del calciatore tendente ad ottenere lo svincolo dalla società, se non si è verificato nessuno dei casi di cui all’art. 106 N.O.I.F. e non avendo, comunque, il predetto, inviato la sua richiesta a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa (con allegata la ricevuta della raccomandata) al Comitato Regionale competente, come disposto dall’art. 109 comma 2 N.O.I.F.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 20 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D - Riunione del 20.1.2000 Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Sesta Godano avverso la reiezione della propria richiesta di annullamento delle liste di trasferimento di calciatori diversi da essa appellante ad altre società. Massima: E’ inammissibile il reclamo alla Commissione Tesseramenti, quando la società, richiedendo la nullità del trasferimento del calciatore, non ha inviato copia dei motivi al calciatore.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 17 Maggio 2004 n. 5 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Pontevigodarzere avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore E.B. in proprio favore

Massima: Ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, avverso l’annullamento del tesseramento disposto dalla Commissione Tesseramenti, quando la reclamante non ha dato dimostrazione della corretta integrazione del contraddittorio omettendo di inviare alla Commissione la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio del reclamo alla controparte

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 17 Maggio 2004 n. 4 – www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Pontevigodarzere avverso l’annullamento del tesseramento della calciatrice M.Z. in proprio favore

Massima: Ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. è inammissibile l’appello alla CAF, avverso l’annullamento del tesseramento disposto dalla Commissione Tesseramenti, quando la reclamante non ha dato dimostrazione della corretta integrazione del contraddittorio omettendo di inviare alla Commissione la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio del reclamo alla controparte

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 11 maggio 2000 n. 20 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D - Riunione del 20.1.2000

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Sesta Godano avverso la reiezione della propria richiesta di annullamento delle liste di trasferimento di calciatori diversi da essa appellante ad altre società.

Massima: E’ inammissibile il reclamo alla Commissione Tesseramenti, quando la società, richiedendo la nullità del trasferimento del calciatore, non ha inviato copia dei motivi al calciatore.

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