Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 20/TFNT del 20 Gennaio 2023 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: Provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Toscana – LND
Decisione Impugnata: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore W.M. (n. 7.5.2001 – matr. 6657072) nei confronti della società Sestese Calcio SSD ARL (matr. 750135)
Massima: Sono da ritenersi ammissibili le memorie difensive di entrambe le parti, così come i documenti dalle stesse prodotti. Ciò in ossequio a quanto statuito dal combinato disposto dell’art. 50, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (“Poteri degli organi di giustizia sportiva”: <<1. Gli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 44.>>) e dell’art. 44, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (“Principi del processo sportivo”: << 1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.>>). Le parti, infatti, hanno potuto manifestare ampiamente le proprie ragioni ed hanno svolto le proprie difese in maniera completa, in posizione di parità dinanzi al Tribunale, con pienezza del contraddittorio.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 35/TFNT del 29 Marzo 2022 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dalla calciatrice R.C. (n. 15.1.2003 - matr. 6.538.689) al fine di richiedere lo svincolo dalla società SSDARL Women Lecce (matr. 720.558) per cambio di residenza ai sensi dell’art. 111 NOIF
Massima: ….riguardo alle modalità di proposizione del ricorso, a prescindere dalla fondatezza dell’eccezione posta (che pure è da escludersi, dato che la documentazione allegata al ricorso risulta essere stata caricata, sempre in data 1 marzo 2022, dalla ricorrente nella piattaforma digitale del processo telematico sportivo) deve osservarsi come la costituzione in giudizio della resistente abbia realizzato un effetto sanante di qualunque asserita irregolarità (art. 156 c.p.c.), integrando il contraddittorio con lo svolgimento di una difesa puntuale e completa;
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 33/TFNT del 21 Marzo 2022 (motivazioni)
Decisione Impugnata:
Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dalla calciatrice L.F. (n. 19.9.2001 - matr. 2.019.810) contro la società ASD Grifone Gialloverde (matr. 945.305) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF
Massima: L’eccezione avanzata dalla difesa della calciatrice circa la tardività del deposito delle controdeduzioni della società merita accoglimento dovendosi rilevare la tardività di tali controdeduzioni rispetto al termine a tal fine normativamente fissato dal codice di giustizia, per come sostanzialmente confermato in udienza anche dal difensore e dal dirigente della società ASD Grifone Gialloverde.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 0018/CFA del 31 Ottobre 2019
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Tesseramenti), n. 15/TFN/2019/2020 – Reg. Prot. 26/TFN-ST, pubblicata in data 19.9.2019;
Impugnazione Istanza: U.S. TONARA A.S.D. / A.F.) n. 44/2019 – 2020 Registro Reclami
Massima: Il reclamo è fondato sotto l'assorbente profilo della violazione del diritto di difesa. Ed invero, il terzo comma dell’art. 89 del codice di giustizia sportiva F.I.G.C., dispone che “la controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro sette giorni dalla ricezione del ricorso o dell’avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), trasmettendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all’art. 53”. Nel caso in esame, il ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – è stato proposto in data 5 Settembre 2019 e, dunque, ai sensi del citato art. 89, la società appellante avrebbe potuto costituirsi in giudizio, inviando le proprie controdeduzioni, entro il 12 Settembre 2019. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – ha, invece, assunto la decisione impugnata nella camera di consiglio del 9 Settembre 2019, poi motivata con provvedimento depositato in data 19 Settembre 2019. Risulta, dunque, fondata la doglianza di violazione del dritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto la decisione è stata assunta ben tre giorni prima della data entro la quale la società odierna reclamante avrebbe potuto costituirsi in giudizio.