Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 108/CFA del 1 Giugno 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Tesseramenti), n. 21/TFN-ST/2020/2021

Impugnazione – istanza:  Presidente Federale-sig. L.C.-G.S.D. Castelfidardo-Dipartimento Interregionale LND-Lega Nazionale Dilettanti LND

Massima: E’ ammissibile il reclamo, con il quale il Presidente Federale richiede l’intervento di questa Corte Federale di Appello, perché, anche in funzione nomofilattica, in riforma della motivazione della decisione del TFN S.T. impugnata, evidenzi la corretta lettura e interpretazione della normativa federale di cui è causa.…. questa Corte ritiene opportuno evidenziare che l’art. 102 CGS contempla una forma di legittimazione straordinaria e speciale in capo al Presidente Federale statuendo che «Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime». Appare evidente che le attribuzioni previste da tale disposizione per la Corte federale d’appello derogano al cd. sistema del doppio binario, che prevede, da una parte il Giudice sportivo di primo grado e la Corte sportiva e, dall’altra, il Tribunale federale e la Corte federale d’appello, e contribuiscono – già solo per quanto riguarda le pronunce impugnabili – a caratterizzare il giudizio della Corte federale d’appello in termini di nomofilachia. I caratteri di tale peculiare reclamo sono stati delineati dalla decisione n. 82/2019-2020 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui: - la ragione obbiettiva su cui si fonda la domanda del Presidente federale - ossia il diritto sostanziale affermato in forza del quale viene chiesto il petitum – assume connotati diversi da quelli tipici dei giudizi d’appello avverso le decisioni del Tribunale federale; - ciò è immediatamente evidente dall’elencazione delle competenze di questa Corte delineata dall’art. 98 CGS, che colloca in due distinti commi «i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale» (comma 1) e il «reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale» (comma 2); - tali caratteri peculiari del reclamo del Presidente Federale sono poi confermati dalla circostanza che il Codice ha ritenuto di dedicare un autonomo articolo a tale gravame: l’art.102; - il diritto sostanziale in forza del quale viene chiesto il petitum – e quindi i vizi deducibili - non si sostanziano solo nella contraddizione della decisione impugnata rispetto al parametro legittimità/illegittimità ma anche nella “inadeguatezza” della medesima; - il che sta a voler dire che ciò che viene in rilievo è anche l’idoneità della pronuncia impugnata a incidere sull’uniforme applicazione delle regole all’interno dell’ordinamento sportivo – e in definitiva sulla sua unità - di cui il Presidente federale è il massimo garante; - in questo senso si spiega anche il termine previsto per tale rimedio (sessanta giorni, art. 102, comma 2) vistosamente più lungo rispetto a quello ordinario; - si tratta quindi di un istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi della Giustizia sportiva; e non a caso la funzione decisoria è stata affidata alla Corte federale d’appello, massimo organo della giustizia sportiva federale; - come è stato notato da autorevole dottrina, la legittimazione del Presidente Federale, nel caso dell’articolo 102 CGS, non è correlata, a differenza delle ipotesi ordinarie d’azione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, alla titolarità di una posizione giuridica soggettiva e alla sua lesione, ma soltanto alla natura dell’organo. La ratio di tale istituto risponde dunque all’esigenza di tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi della Giustizia sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante. Trattasi, in definitiva, di una potestà che riecheggia quella prevista dagli artt. 41 e 368 del codice di procedura civile, che attribuisce al prefetto il potere di «chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa», e quella prevista dall’art. 363 codice procedura civile, che conferisce al Procuratore generale presso la Corte di cassazione la possibilità di «chiedere che la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi». Sulla base delle esposte considerazioni, questa Corte ritiene che la legittimazione e l’interesse ad agire del Presidente della Federazione sussistano anche nel caso in cui la decisione impugnata risulti corretta nel decisum ma sia errata nella parte motivazionale e, come tale, idonea ad incidere sull’uniforme applicazione delle regole all’interno dell’ordinamento sportivo. Ed è proprio questo il caso in esame, ove il Presidente reclamante lamenta che il Tribunale Federale Nazionale, pur respingendo del tutto legittimamente e correttamente l’impugnazione proposta dal C., abbia errato nella motivazione, in tal modo minando la coerenza dell’ordinamento normativo federale e creando, addirittura, confusione nel sistema dei tesseramenti.

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