Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 1/TFNT del 21 Luglio 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Decisione per ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC, presentato dal calciatore L.B. (n. 7.5.2000 – matr. FIGC 5.242.841) contro la società ASD OL3 (matr. FIGC 918864)

Massima: Si afferma la competenza di questo Tribunale in ragione del secondo comma dell’art. 111 NOIF, che concede al calciatore la facoltà di adire direttamente il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, al fine di ottenere lo svincolo per trasferimento di residenza.

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 106/CFA del 20 Maggio 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – n. 22/TFN del 5 marzo 2021

Impugnazione – istanza:  Brescia Calcio S.p.A.-SS. Turris Calcio S.r.l.–L.P.

Massima: … correttamente il giudice di prime cure, non ha ravvisato, nell’ambito delle sue competenze disciplinate e circoscritte dall’art. 88 CGS, vizi formali del procedimento di variazione del tesseramento del calciatore concluso con il visto di esecutività rilasciato dalla LNP, ritenendo “la documentazione proposta conforme alle norme regolamentari in materia di tesseramento”. Per contro esula dalla cognizione del TFN e di questa Corte, l’esame del rapporto sottostante che ha generato il trasferimento del calciatore; ma tale declinatoria non comporta un diniego di giustizia in virtù dell’art. 30 dello Statuto FIGC, il cui comma 3 recita: “Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI”; e il cui comma 4 recita: “Il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia”. b) Quanto al secondo si osserva quanto segue. In disparte la competenza del TFN - Sezione tesseramenti - declinata chiaramente dall’art. 88 CGS, l’art. 21 dell’Accordo Collettivo – FIGC/LNPB/AIC del 18/7/2014 tuttora in vigore, così recita: “In conformità a quanto previsto dall’art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irrituale. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano ‐ in ragione della loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale”. In forza delle suindicate disposizioni, l’art. 4 del contratto individuale di prestazione sportiva sottoscritto in data 1/02/2021, in atti, contiene la clausola compromissoria, in forza della quale la soluzione di ogni questione attinente al contratto è demandata alla cognizione del collegio arbitrale presso la LNP. Peraltro, dal combinato disposto degli artt. 28, II° comma e 117, I° comma, delle NOIF emerge che: “II rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società”; e che “La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori professionisti determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i componenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente”. Ne deriva che la decadenza del tesseramento è conseguenza della risoluzione del contratto di prestazione sportiva oggetto della cognizione del collegio arbitrale e non il contrario. In altri termini la competenza del TFN – ST – e di questa Corte, non può sconfinare nell’esame del rapporto sottostante (contratto di prestazione sportiva) che aveva determinato il rilascio da parte della LNP, in data 08/02/2021, del visto di esecutività del tesseramento del calciatore P. per il Brescia Calcio. Conclusivamente, la clausola compromissoria esclude in radice la cognizione sulla controversia da parte del Tribunale Federale Nazionale, il cui perimetro di azione è dettagliatamente delineato e circoscritto dall’art. 88, I° comma, CGS. Conseguentemente, neppure ha cognizione sulla vicenda questa Corte quale giudice del reclamo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 21/TFNT del 05 Marzo 2021

Decisione impugnata: Validità di (I) Vdt (II) Accordo in Bollo (III) Mod. Premi e/o Indennizzi (IV) obbligo di trasformazione cessione temporanea in definitiva n. 0001875161/20 e del contratto di prestazione sportiva n. 0001875161/20 del calciatore L.P. (n. 14.03.1998 – matr. FIGC 5675128)

Impugnazione Istanza: Ricorso della società Brescia Calcio Spa (matr. FIGC 7810) contro la società SS Turris Calcio Srl (matr. FIGC 949250)

Massima: Il TFN Sezione Tesseramenti è competente a decidere in merito agli accordi stipulati tra le parti e relativi al tesseramento del calciatore.. se appare pacifico, anche in dottrina come in giurisprudenza, che la competenza si determina fondamentalmente in base alla domanda, in quanto questa a sua volta determina l’oggetto e le parti del giudizio, non può non rilevarsi l’espressa richiesta della ricorrente in merito ad aspetti prettamente legati al tesseramento, come la sua contestata variazione e/o trasformazione, che nulla hanno a che vedere con i richiamati aspetti contrattuali che determinano, di contro, solo parte dell’attuale contendere; ciò determina la competenza del Tribunale adito ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 CGS. Sotto altro profilo ma nella stessa direzione è sufficiente osservare che vi sono pur sempre ambiti, settori o istituti giuridici tipicamente “sportivi”, la cui regolamentazione non rientra tra i fini contingenti dello Stato. In oltre il richiamato Regolamento del Collegio Arbitrale, così come proposto dal calciatore resistente, determina la considerazione della competenza e funzione del richiamato organo unicamente ed esclusivamente per quanto concerne i rapporti scaturiti dall’Accordo Collettivo tra società sportive e non anche tra le stesse ed il calciatore, come nel caso di specie. Ciò non può sfuggire all’attenzione di codesto Tribunale che si ritiene competente a decidere per la qualifica di soggetto dell’ordinamento sportivo che investe il calciatore.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 016 CFA del 15 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione tesseramenti, n. 54/TFN-ST del 5 agosto 2020;

Impugnazione – istanza: Cavese 1919 s.r.l.-Sig. R.G..

Massima: Il TFN-ST è competente a decidere in merito alla controversia avente ad oggetto il rinnovo del contratto del calciatore. Occorre rilevare che la questione è stata puntualmente esaminata e decisa in primo grado dal tribunale il quale ha ritenuto la competenza del tribunale adito, in quanto l’art. 88 CGS della FIGC stabilisce che il tribunale è competente in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori. La questione posta all’attenzione del Tribunale riguarda la correttezza o meno del provvedimento dell’ufficio tesseramenti in ordine al diniego della richiesta di tesseramento del calciatore per la stagione 2020/2021, con conseguente competenza del Tribunale federale, sezione tesseramenti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 5/TFN del 07.09.2020

Impugnazione istanza: Invio degli atti presentati dal CR Toscana – LND in ordine alla posizione del calciatore T.M. (n. 04.06.2004 - matr. FIGC 6531578),

Massima: Il Tribunale non è competente a decidere in merito alla richiesta formulata dal CR Toscana che chiedeva un parere in merito alla posizione di tesseramento di un calciatore…l’art. 88 CGS, al primo comma, stabilisce che Il Tribunale Federale a livello nazionale, Sezione Tesseramenti, è giudice di primo grado in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori. A sua volta, il primo comma dell’art. 89 CGS stabilisce che il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare; b) su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo; c) su richiesta della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni, dei Comitati e del Settore per l’attività giovanile scolastica.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 54/TFN del 05.08.2020

Decisione impugnata: Diniego da parte dell’Ufficio Tesseramento della Lega Pro al rinnovo del tesseramento “con vincolo in favore della Cavese 1919 Srl del calciatore R. G. (n. 07.05.1996 - matr. FIGC 4791818) per la s. s. 2020/2021 in ordine alla ritenuta operatività della condizione di rinnovo di cui all’accordo integrativo al contratto tipo n. 0000740102/19” datato 15.08.2019,

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dalla società Cavese 1919 Srl (matr. FIGC 61766)

Massima: .. va riconosciuta la competenza del Tribunale Federale, sezione Tesseramenti, a decidere la presente causa. Ciò  in  quanto,  l’art.  88  CGS  stabilisce  che  il  Tribunale  è  competente  in  ordine  alle  controversie  riguardanti  i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori. La  questione  posta  all’attenzione  del  Tribunale  riguarda  la  correttezza  o  meno  del  provvedimento  dell’Ufficio Tesseramenti in ordine al diniego della richiesta di tesseramento del calciatore per la stagione 2020/2021. Di qui la competenza del Tribunale Federale, Sezione Tesseramenti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/FTN del 31 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.20/FTN del 23 Aprile 2019 (dispositivo)

Impugnazione istanza: G.F.D. (CALCIATORE - N. 13.4.1985 – MATR. FIGC 3673224) - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AL FINE DI OTTENERE UNA DEROGA ALL’ART. 95, COMMA 2, NOIF).

Massima: Il Tribunale…esaminato il ricorso presentato dal calciatore … tendente ad ottenere … una deroga all’art. 95, comma 2 NOIF, per poter essere utilizzato nelle gare ancora da svolgersi, da parte della società …lo dichiara inammissibile…non rientrando la domanda tra le funzioni del Tribunale

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LA NON INCLUSIONE DEL CALCIATORE SANTI JACOPO NELLA LISTA DI      SVINCOLO).

Impugnazione istanza: S.J.(CALCIATORE MINORE N. 28.10.2003 – MATR. FIGC 2323838) S.P./B.D. (GENITORI) – GSD LA SPEZIA CALCIO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA  18, LETT. A CGS –

Massima: E’ inammissibile il ricorso presentato dai genitori del calciatore con il quale lamentando la mancata inclusione del tesserato nella lista di vincolo…in quanto il Tribunale adito può e deve decidere unicamente avverso l’inclusione o la non inclusione del tesserato ed a seguito di atto ufficiale dell’Organo amministrativo, investito in primo grado.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LA NON INCLUSIONE DELCALCIATORE MAMMONE SAMUELE NELLA LISTA DI SVINCOLO).

Impugnazione istanza: M.S. (CALCIATORE MINORE N. 31.10.2003 – MATR. FIGC 2065674) M.A./C.A. (GENITORI) – GSD LA SPEZIA CALCIO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: E’ inammissibile il ricorso presentato dai genitori del calciatore con il quale lamentando la mancata inclusione del tesserato nella lista di vincolo…in quanto il Tribunale adito può e deve decidere unicamente avverso l’inclusione o la non inclusione del tesserato ed a seguito di atto ufficiale dell’Organo amministrativo, investito in primo grado.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LA NON INCLUSIONE DEL CALCIATORE B.A. NELLA LISTA DI SVINCOLO).

Impugnazione istanza:  RECLAMO 34 – B.A. (CALCIATORE MINORE N. 13.3.2003 – MATR. FIGC 7021420) – B.A.F./D.A. (GENITORI) – GSD LA SPEZIA CALCIO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: E’ inammissibile il ricorso presentato dai genitori del calciatore con il quale lamentando la mancata inclusione del tesserato nella lista di vincolo…in quanto il Tribunale adito può e deve decidere unicamente avverso l’inclusione o la non inclusione del tesserato ed a seguito di atto ufficiale dell’Organo amministrativo, investito in primo grado.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/FTN del 18 Febbraio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.14/FTN del 4 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 103BIS NOIF).

Impugnazione istanza: P.M. – (CALCIATORE - MATR. FIGC 5602077 – n. 17.11.2000) – ASD JUVE DOMIZIA – ASD QUARTOGRAD - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Il Tribunale così adito nel valutare il ricorso inoltrato, necessariamente fa rilevare come la sua funzione e natura sia quella di giudicare, ex art. 30 co. 15 CGS, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori, in virtù di un atto da impugnare e della parte interessata al tesseramento  o  allo  svincolo  ed,  anche,  su  richiesta  degli  Organi  della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che pongono una richiesta di giudizio così rappresentando, il proprio intervento, come mezzo di impugnazione attraverso il quale si chiede un totale riesame della controversia, così producendo un effetto sostitutivo e devolutivo della decisione originaria ed opposta. Orbene nel caso di specie il giocatore impropriamente reclama innanzi a Codesto Tribunale, dal momento che non è stato adito preventivamente alcun Organo di giustizia né, per l’effetto, vi è pronuncia da riformare e/o confermare ma vi è una pura manifestazione di intenti, per un presunto vulnus normativo da colmare. Del resto al Tribunale adito non è riconosciuto alcun potere legislativo ma, eventualmente, giudiziario. In oltre e per il caso di specie si rappresenta  come le NOIF riconoscono all’interessato la possibilità di rappresentare i propri interessi ex artt. 103 e 110; in via subordinata e qualora dovesse persistere un vuoto normativo il tesserato potrà sempre, in via eccezionale, ricorrere al Presidente Federale che, con apposita deroga, avrebbe potuto statuire sul caso di specie.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/FTN del 18 Febbraio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.14/FTN del 4 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 103BIS NOIF).

Impugnazione istanza: S.S. – (CALCIATORE - MATR. FIGC 6918427 – n. 6.10.2000) – ASD JUVE DOMIZIA – ASD CALCIO POMIGLIANO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS -

Massima: Il Tribunale così adito nel valutare il ricorso inoltrato, necessariamente fa rilevare come la sua funzione e natura sia quella di giudicare, ex art. 30 co. 15 CGS, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori, in virtù di un atto da impugnare e della parte interessata al tesseramento  o  allo  svincolo  ed,  anche,  su  richiesta  degli  Organi  della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che pongono una richiesta di giudizio così rappresentando, il proprio intervento, come mezzo di impugnazione attraverso il quale si chiede un totale riesame della controversia, così producendo un effetto sostitutivo e devolutivo della decisione originaria ed opposta. Orbene nel caso di specie il giocatore impropriamente reclama innanzi a Codesto Tribunale, dal momento che non è stato adito preventivamente alcun Organo di giustizia né, per l’effetto, vi è pronuncia da riformare e/o confermare ma vi è una pura manifestazione di intenti, per un presunto vulnus normativo da colmare. Del resto al Tribunale adito non è riconosciuto alcun potere legislativo ma, eventualmente, giudiziario. In oltre e per il caso di specie si rappresenta  come le NOIF riconoscono all’interessato la possibilità di rappresentare i propri interessi ex artt. 103 e 110; in via subordinata e qualora dovesse persistere un vuoto normativo il tesserato potrà sempre, in via eccezionale, ricorrere al Presidente Federale che, con apposita deroga, avrebbe potuto statuire sul caso di specie.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/FTN del 18 Febbraio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.14/FTN del 4 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 103BIS NOIF).

Impugnazione istanza: R.F. – (CALCIATORE - MATR. FIGC 5841095 – n. 27.8.2001) – ASD JUVE DOMIZIA – SSD BRINDISI FC - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS -

Massima: Il Tribunale così adito nel valutare il ricorso inoltrato, necessariamente fa rilevare come la sua funzione e natura sia quella di giudicare, ex art. 30 co. 15 CGS, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori, in virtù di un atto da impugnare e della parte interessata al tesseramento  o  allo  svincolo  ed,  anche,  su  richiesta  degli  Organi  della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che pongono una richiesta di giudizio così rappresentando, il proprio intervento, come mezzo di impugnazione attraverso il quale si chiede un totale riesame della controversia, così producendo un effetto sostitutivo e devolutivo della decisione originaria ed opposta. Orbene nel caso di specie il giocatore impropriamente reclama innanzi a Codesto Tribunale, dal momento che non è stato adito preventivamente alcun Organo di giustizia né, per l’effetto, vi è pronuncia da riformare e/o confermare ma vi è una pura manifestazione di intenti, per un presunto vulnus normativo da colmare. Del resto al Tribunale adito non è riconosciuto alcun potere legislativo ma, eventualmente, giudiziario. In oltre e per il caso di specie si rappresenta  come le NOIF riconoscono all’interessato la possibilità di rappresentare i propri interessi ex artt. 103 e 110; in via subordinata e qualora dovesse persistere un vuoto normativo il tesserato potrà sempre, in via eccezionale, ricorrere al Presidente Federale che, con apposita deroga, avrebbe potuto statuire sul caso di specie.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/FTN del 18 Febbraio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.14/FTN del 4 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 103BIS NOIF).

Impugnazione istanza: D.I.F. – (CALCIATORE - MATR. FIGC 5840957 – n. 2.5.2000) – ASD JUVE DOMIZIA – ASD CALCIO POMIGLIANO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Massima: Il Tribunale così adito nel valutare il ricorso inoltrato, necessariamente fa rilevare come la sua funzione e natura sia quella di giudicare, ex art. 30 co. 15 CGS, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori, in virtù di un atto da impugnare e della parte interessata al tesseramento  o  allo  svincolo  ed,  anche,  su  richiesta  degli  Organi  della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che pongono una richiesta di giudizio così rappresentando, il proprio intervento, come mezzo di impugnazione attraverso il quale si chiede un totale riesame della controversia, così producendo un effetto sostitutivo e devolutivo della decisione originaria ed opposta. Orbene nel caso di specie il giocatore impropriamente reclama innanzi a Codesto Tribunale, dal momento che non è stato adito preventivamente alcun Organo di giustizia né, per l’effetto, vi è pronuncia da riformare e/o confermare ma vi è una pura manifestazione di intenti, per un presunto vulnus normativo da colmare. Del resto al Tribunale adito non è riconosciuto alcun potere legislativo ma, eventualmente, giudiziario. In oltre e per il caso di specie si rappresenta come le NOIF riconoscono all’interessato la possibilità di rappresentare i propri interessi ex artt. 103 e 110; in via subordinata e qualora dovesse persistere un vuoto normativo il tesserato potrà sempre, in via eccezionale, ricorrere al Presidente Federale che, con apposita deroga, avrebbe potuto statuire sul caso di specie.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/FTN del 18 Febbraio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.14/FTN del 4 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 103BIS NOIF).

Impugnazione istanza: D.M.C.  – (CALCIATORE - MATR. FIGC 2018904 – n. 11.3.2001) – ASD JUVE DOMIZIA – ASD QUARTOGRAD - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS -

Massima: Il Tribunale così adito nel valutare il ricorso inoltrato, necessariamente fa rilevare come la sua funzione e natura sia quella di giudicare, ex art. 30 co. 15 CGS, sulle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori, in virtù di un atto da impugnare e della parte interessata al tesseramento  o  allo  svincolo  ed,  anche,  su  richiesta  degli  Organi  della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che pongono una richiesta di giudizio così rappresentando, il proprio intervento, come mezzo di impugnazione attraverso il quale si chiede un totale riesame della controversia, così producendo un effetto sostitutivo e devolutivo della decisione originaria ed opposta. Orbene nel caso di specie il giocatore impropriamente reclama innanzi a Codesto Tribunale, dal momento che non è stato adito preventivamente alcun Organo di giustizia né, per l’effetto, vi è pronuncia da riformare e/o confermare ma vi è una pura manifestazione di intenti, per un presunto vulnus normativo da colmare. Del resto al Tribunale adito non è riconosciuto alcun potere legislativo ma, eventualmente, giudiziario. In oltre e per il caso di specie si rappresenta  come le NOIF riconoscono all’interessato la possibilità di rappresentare i propri interessi ex artt. 103 e 110; in via subordinata e qualora dovesse persistere un vuoto normativo il tesserato potrà sempre, in via eccezionale, ricorrere al Presidente Federale che, con apposita deroga, avrebbe potuto statuire sul caso di specie.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 20/TFNT del 06 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 54 – ASD PESCARA – DIVISIONE CALCIO A 5–LND - RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO D’AUTORITÀ DEI CALCIATORI TESSERATI PER LA SOCIETÀ EX ART. 110 NOIF.

Massima: Il TFN declina propria competenza sulla questione controversa poiché, in quanto priva di specifica disposizione normativa, non appartiene a questo Organo giudicante per cui dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società con il quale è stata impugnata la decisione della Divisione Calcio a 5 che ha deliberato ex art. 110 NOIF, lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati con la Società in forza del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 20/TFNT del 06 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 50 – CARRARESE CALCIO 1908 SRL – ANDREI TIZIANO – 20.1.1998 – MATR. FIGC 5213798 - RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI RISOLUZIONE DEL VINCOLO DEL TESSERAMENTO CALCIATORE.

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla società con il quale ha chiesto “l’immediata risoluzione di qualsivoglia giuridica efficacia del rapporto di addestramento tecnico del calciatore a far data dal 30/3/18”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 15 CGS, la competenza dell’Organo adito riguarda “le controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori”; laddove l’oggetto del reclamo è la chiesta risoluzione del rapporto di tesseramento. Orbene in ossequio del più ampio principio civilistico del tantum devolutum quantum appellatum, ci si dovrà occupare della sola competenza per materia del Tribunale, laddove l’eccezione proposta non appare per nulla peregrina non contemplandosi, tra i doveri del Tribunale, quello di decidere in merito alla risoluzione del vincolo.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Prima: Decisione n. 88 del 24/11/2017

Decisione impugnata: decisione della Corte Sportiva d'Appello - Sezioni Unite - della F.I.G.C., di cui al C.U. n. 110/CSA del 3 aprile 2017

Parti: Ternana Calcio S.p.A/Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C. Perugia Calcio S.r.l.

Massima: Il Collegio ritiene preliminarmente di dover rilevare che l’odierno procedimento risulta interessato da un limite procedurale che, tuttavia, non impedisce allo stesso di pronunziarsi. Invero, in ordine alla fattispecie sottoposta al proprio esame, a mente dall’art. 30, comma 18, lett. b, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, il procedimento dinnanzi al Tribunale Federale a livello nazionale – Sezione Tesseramenti – è instaurato (altresì) “su richiesta degli Organi della giustizia sportiva o dei Collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo”. Al riguardo, l’odierno Giudice di legittimità non può esimersi dal rilevare come il corretto svolgimento del procedimento endofederale avrebbe dovuto comportare il rituale coinvolgimento del Tribunale Federale della FIGC/Sezione Tesseramenti a seguito di una “richiesta” di giudizio da parte del Giudice Sportivo o dalla Corte Sportiva di Appello quali “Organi della giustizia sportiva”, trattandosi di controversia per la quale era necessaria la preventiva definizione della riferita “posizione di tesseramento”. Si rinvengono, infatti, nella giurisprudenza federale, casi sovrapponibili (cfr. ex plurimis Comunicato Ufficiale n. 19/TFN – Sezione Tesseramenti (2016/2017); Comunicato Ufficiale n. 25/TFN – Sezione Tesseramenti (2016/2017) alla vicenda de qua che hanno comportato una “richiesta” di giudizio al Tribunale funzionalmente competente in materia di tesseramenti, rimettendo allo stesso gli atti del procedimento già devoluto alla cognizione del Giudice Sportivo ovvero della Corte Sportiva di Appello, affinché decidesse, preliminarmente, in ordine alla validità ed all’efficacia del vincolo di tesseramento.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Marzo 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Pistoiese avverso la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore O.I.

Massima: La richiesta di risoluzione contrattuale respinta dal Collegio Arbitrale, con decisione inappellabile, non è riproponibile dinanzi alla Commissione Tesseramenti che, peraltro, ha competenza in materia di tesseramenti, trasferimenti e svincoli di calciatori e può pronunciarsi sulle controversie relative alle cause di risoluzione del contratto solo incidentalmente, ai fini cioè di verificare la conseguente decadenza del tesseramento.

Massima: Il lodo del Collegio Arbitrale è impugnabile come accordo contrattuale dinanzi alla giustizia ordinaria, una volta ottenuta la necessaria liberatoria.

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