F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2016/2017 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 63/ CSA del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 045/CSA del 01 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO S.S.D. ACQUA E SAPONE C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SSD ACQUA E SAPONE CALCIO A 5/ASD IMOLA CALCIO A 5 DEL 22.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 203 dell’11.11.2016)
RICORSO S.S.D. ACQUA E SAPONE C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SSD ACQUA E SAPONE CALCIO A 5/ASD IMOLA CALCIO A 5 DEL 22.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 203 dell’11.11.2016)
Con decisione dell’11.11.2016, Com. Uff. n. 203, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a cinque, deliberando sul reclamo proposto dalla società Acqua e Sapone Calcio a cinque in relazione alla gara del 22.10.2016 Acqua e Sapone Calcio a Cinque/A.S.D. Imola Calcio a Cinque, per la posizione del calciatore Napolitano Maurizio, omologava il risultato conseguito sul campo e respingeva il reclamo.
Avverso tale decisione ricorreva la società Acqua e Sapone che con articolata motivazione riproponeva gli argomenti già sottoposti all’attenzione del giudice di primo grado. In sostanza la società ricorrente sosteneva la irregolarità della posizione del calciatore della A.S.D. Imola Calcio a Cinque Napolitano Maurizio il quale era stato squalificato nella Coppa Italia under 21 della precedente stagione agonistica, e, non avendo scontato la sanzione inflitta non avrebbe potuto essere utilizzato nella gara in oggetto. Nell’impugnazione si affermava che era “ ineludibile obbligo per il tesserato in questione di scontare la menzionata misura punitiva, nella corrente annata agonistica, con il nuovo sodalizio di appartenenza (la A.S.D. Calcio a 5 Imola, appunto), nella prima partita utile di campionato della prima squadra, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 comma 6 C.G.S.- non operatività, nel caso di specie, del principio generale di separazione e/od autonomia delle sanzioni tra Coppa Italia e Campionato, trattandosi di ipotesi rientrante nella previsione speciale e derogatoria di cui al penultimo capoverso del comma 6 dell’art.22 del C.G.S., valevole per i soli Club di Serie A ed A/2 di Calcio a Cinque”. La società ASD Imola Calcio a 5 presentava a sua volta controdeduzioni nelle quali si sosteneva, sempre sulla scorta dell’art. 22.comma 6 C.G.S., che “ un calciatore sanzionato in Coppa Italia under 21 dovrà, solo nel caso di superamento del limite di età scontare la squalifica nella Coppa Italia di competenza della prima squadra e solo nel caso quest’ultima fosse iscritta ad un campionato di Serie A o A/2, per l’art. 22 comma 6, scontare la squalifica nel campionato successivo”. La Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto. Se è vero, infatti, che l’art. 22 C.G.S. comma 6 prevede una eccezione al principio generale secondo il quale le sanzioni si scontano nella stessa competizione nella quale vengono irrogate, è altrettanto vero che lo stesso art. 22 fa comunque salvo il disposto dell’art,19, commi 11.1 e 11.3,vale a dire l’autonomia o la separazione delle sanzioni, con la conseguenza che la richiamata eccezione deve pur sempre essere interpretata sistematicamente nell’ambito dell’intero quadro normativo nel quale si inserisce. In tale ottica, quindi, deve ritenersi che l’eccezione di cui si è ripetutamente detto operi solo nel caso in cui non sia possibile scontare la squalifica nella stessa Coppa Italia nella quale è stata inflitta; nel caso di specie, tuttavia, il calciatore Napolitano Maurizio, nato il 13.5.1996, può ancora partecipare alla Coppa Italia under 21 nella stagione in corso, sia pure con la nuova squadra di appartenenza, per cui potrà scontare la sanzione nel medesimo torneo nel quale era stata inflitta, cosa che rende inapplicabile l’eccezione prevista dall’art. 22 comma 6. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società S.S.D. Acqua e Sapone C5 di Montesilvano (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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