F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 075/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 067/CSA del 21 Gennaio 2017 (dispositivo) RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GORI GABRIELE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI BRESCIA/FIORENTINA DEL 14.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 120 del 17.1.2017)

RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI  GARA INFLITTA AL CALC. GORI  GABRIELE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM TROFEO GIACINTO FACCHETTI BRESCIA/FIORENTINA DEL 14.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 120 del 17.1.2017)

La società ACF Fiorentina S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 120 del 17.1.2017, con il quale, a seguito della gara Facchetti Brescia/Fiorentina del 14.1.2017, è stata inflitta al suo calciatore signor Gori Gabriele la seguente sanzione:

- squalifica per 6 giornate effettive di gara "per avere, al 48° del secondo tempo, a seguito di uno scontro di giuoco, reagito dando un calcio alla gamba ad un avversario e per aver preso parte, subito dopo, ad una colluttazione con un avversario colpendolo con manate al volto e calci alle gambe e rivolgendogli, inoltre, espressioni ingiuriose e minacciose".

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione a tre giornate effettive di gara o in subordine applicare quale pena base il minimo edittale, tenendo conto delle circostanze  attenuanti sino a rideterminare la sanzione nel minimo edittale ex art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S..

La Corte, esaminati gli atti, e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la squalifica inflitta da 6 a 5 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Gori Gabriele a 5 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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