F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 075/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 067/CSA del 21 Gennaio 2017 (dispositivo) RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZARATE MAURO MATIAS SEGUITO GARA TIM CUP FIORENTINA/CHIEVO VERONA DELL’11.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 122 del 20.1.2017)

RICORSO A.C.F. FIORENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZARATE MAURO MATIAS SEGUITO GARA TIM CUP FIORENTINA/CHIEVO VERONA DELL’11.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 122 del 20.1.2017)

La ACF Fiorentina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 122 del 20.1.2017 con la quale, in riferimento alla gara TIM CUP tra ACF Fiorentina/Chievo dell’11.1.2017, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Zarate Mauro Matias “per condotta violenta avendo, al 26’ del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con un calcio un calciatore della squadra avversaria”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica ad  una giornata o, in subordine, a ridurre la sanzione irrogata proporzionalmente a quanto, secondo la ricorrente, sarebbe effettivamente accaduto.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dallo Zarate non doveva essere considerata violenta in quanto riconducibile ad una normale azione di gioco, non provocando il contatto con il calciatore avversario danno allo stesso. Non si tratterebbe a dire della stessa di un atto compiuto con intento violento ai danni dell’avversario, avulso dall’azione di gioco e commesso con vigoria sproporzionata.

Il ricorso va rigettato in quanto la sanzione irrogata in considerazione del comportamento tenuto dal calciatore Zarate è congrua rispetto alle previsioni codicistiche.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.F. Fiorentina di Firenze.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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