F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 081/CSA del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 062/CSA del 12 Gennaio 2017 (dispositivo) RICORSO FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL 10.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 98/DIV del 12.12.2016)

RICORSO FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MELFI/FOGGIA DEL  10.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 98/DIV del 12.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 98/DIV del 12.12.2016 ha inflitto, ai sensi dell'art. 35, 2.1, CGS, la sanzione dell'ammenda, per € 6.000,00, al Foggia Calcio S.r.l., per avere i sostenitori del Foggia Calcio levato 2 volte (ai minuti 3' e 16' del secondo tempo) cori di discriminazione razziale (della durata di

5 secondi circa ciascuno) in occasione della giocate di un calciatore di colore della squadra avversaria, e per aver fatto esplodere nel loro settore un petardo di notevole potenza (senza conseguenze), il tutto come da referto.

Avverso tale provvedimento, il Foggia Calcio SRL preannunziava reclamo in data 13.12.2016, e proponeva ricorso in data 22.12.2016.

L’appellante richiedeva una congrua riduzione della sanzione pecuniaria inflitta, reputata eccessiva in considerazione della breve durata dei cori contestati (neppure percepiti dall'arbitro), nonché della circostanza che il secondo coro si è levato in occasione della espulsione del giocatore di colore che ne era il destinatario. Contestava altresì la asserita notevole potenza del petardo fatto scoppiare, rammentando l'assenza di precedenti specifici a carico della tifoseria del Foggia Calcio. Con riferimento ad ambedue le condotte contestate, infine, citava  precedenti  giurisprudenziali esitati nell'applicazione di sanzioni pecuniarie più miti.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento. Premesso che risulta incontroverso il carattere di discriminazione razziale dei cori levatisi, nelle due occasioni surricordate, dall'area dello stadio occupata dai tifosi del Foggia (il punto non è infatti contestato nel gravame), è di contro vero che detti cori non devono verisimilmente aver assunto speciale evidenza, atteso che nel referto dell'arbitro non ve n'è traccia (ne danno conto solamente il Commissario di gara e il Rappresentante della Procura federale). Inoltre, almeno nel secondo caso, il coro si è levato proprio in occasione dell'espulsione del giocatore di colore che ne era il destinatario, il che vale ad escluderne un'univoca matrice di discriminazione razzista. Quanto al petardo, esso è stato fatto esplodere dalla tifoseria del Foggia Calcio nella zona dalla stessa occupata, di talché va escluso ogni intento violento e/o aggressivo nei confronti di terzi.

In rapporto ai fatti, nella loro materialità, la sanzione pecuniaria comminata appare conclusivamente non adeguata, per eccesso, e va perciò ridotta ad € 4.000,00.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia riduce la sanzione dell’ammenda ad € 4.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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