F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 081/CSA del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 062/CSA del 12 Gennaio 2017 (dispositivo) RICORSO VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA AREZZO/VITERBESE CASTRENSE DELL’11.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 98/DIV del 13.12.2016)

RICORSO VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI1.500,00 SEGUITO GARA AREZZO/VITERBESE CASTRENSE DELL’11.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 98/DIV del 13.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. .n. 98/DIV del 12.12.2016, in relazione alla gara Arezzo/Viterbese Castrense dell’11.12.2016, valevole per la diciottesima giornata del Campionato di Lega Pro “Girone A” 2016/2017, ha inflitto alla Viterbese Castrense la sanzione dell’ammenda € 1.500,00 (millecinquecento/00) perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze”.

Avverso tale provvedimento l’odierna appellante preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con pec del 13.12.2016 e, a seguito della ricezione in data 19.12.2016 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso del 20.12.2016, a firma dell’Amministratore Unico della società, dott. Luciano Palla, (rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Giotti).

L’appellante contestava in particolare:

- l’eccessiva afflittività della sanzione sia in relazione alla portata effettiva dell’accaduto, sia all’impossibilità di accedere alle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S.;

- l’omessa valutazione - con riferimento al primo punto, ovverosia alla portata effettiva dell’accaduto - di due circostanze oggettive, idonee a giustificare una riduzione dell’ammenda: (a) l’esplosione si era verificata nel settore che ospitava gli stessi tifosi viterbesi; (b) la mancanza assoluta di conseguenze successive allo scoppio;

- l’impossibilità per le società che giocano in trasferta di beneficiare delle esimenti e attenuanti prescritte dall’art. 13 C.G.S. poiché la responsabilità oggettiva dei comportamenti dei tifosi ospiti ricade sulla società ospitata, mentre l’organizzazione dell’evento e la predisposizione degli strumenti di verifica e controllo sono a carico della società ospitante, che potrebbe – essa soltanto - giovarsi delle attenuanti previste in caso di condotta virtuosa atta a prevenire o a porre rimedio a condotte disdicevoli dei propri tifosi;

- la difformità di giudizio rispetto ad altri casi analoghi in cui si è proceduto alla riduzione dell’ammenda e che costituirebbero significativi precedenti, di cui questa C.S.A. dovrebbe tenere conto;

Tutto ciò premesso, l’appellante chiedeva, in riforma della gravata delibera della Lega Italiana Calcio Professionistico, la riduzione dell’ammenda comminata nella misura ritenuta di giustizia.

In previsione dell’udienza del 12.1.2017, il difensore (Avv. Fabio Giotti) - impossibilitato a presenziare personalmente -, anticipava a mezzo pec le proprie conclusioni, insistendo nelle proprie argomentazioni e richiamando ulteriori precedenti ove era stata disposta una riduzione dell’ammenda per le società nelle successive, più recenti, giornate di campionato.

Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto nei limiti di cui in motivazione, tenuto conto delle circostanze oggettive richiamate nel ricorso circa l’assenza di conseguenze dannose per l’esplosione del petardo che, peraltro, veniva fatto scoppiare nel settore ospitante i medesimi tifosi della Viterbese Castrense, nonché in ragione dei numerosi precedenti di questa Corte, effettivamente analoghi al caso di specie, ove è stata disposta una riduzione della sanzione.

Ciò non di meno, la Corte ritiene tuttavia non trascurabile la notevole potenza del petardo esploso e, nel contemperamento delle proprie valutazioni in ordine all’episodio, ritiene equo disporre una riduzione dell’ammenda disposta a carico della Viterbese Castrense da € 1.500,00 (millecinquecento/00) ad € 1.200,00 (milleduecento/00).

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Viterbese Castrense di Viterbo riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.200,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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