F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 081/CSA del 22 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 062/CSA del 12 Gennaio 2017 (dispositivo) RICORSO CALCIATORE GIUSEPPE MANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL’11.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

RICORSO CALCIATORE GIUSEPPE MANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AVERSA NORMANNA DELL’11.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 62 del 14.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 14.12.2016, in relazione alla gara Città di Gragnano/Aversa Normanna del 20.11.2016, valevole per la sedicesima giornata del Campionato di Serie D, Girone I, 2016/2017, ha inflitto la sanzione della squalifica di 5 giornate effettive di gara al calciatore Giuseppe Manna, tesserato della Città di Gragnano, con la seguente motivazione: calciatore in panchina, a gioco fermo, si dirigeva verso la panchina avversaria, spintonava un calciatore avversario e, afferratolo per la maglia, lo colpiva con ripetuti pugni al volto (almeno 4)”.

Avverso tale provvedimento il calciatore Giuseppe Manna preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 16.12.2016 e, a seguito della ricezione in data 27.12.2016 degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso a firma del difensore Avv. Eduardo Chiacchio, trasmesso a mezzo PEC il 3.1.2017.

L’appellante contestava in particolare:

- l’eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata, atteso che la condotta del Manna non era qualificabile come violenta, quanto piuttosto come scorretta ed antisportiva, con conseguentericonducibilità dell’episodio in esame alla fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) [e non già lett. b) o c)] del C.G.S.”, con richiesta di riduzione della squalifica a due giornate;

- l’asserita erronea ricostruzione dei fatti riportata nella delibera appellata del Giudice Sportivo, “essendo stato il comportamento [del calciatore medesimo] finalizzato esclusivamente a difendersi dall’aggressione in quel frangente subita”, come si evincerebbe dalla dinamica dell’episodio descritta nei rapporti di gara e, in particolare, dalle dichiarazioni dell’Assistente Arbitrale Roberto Basile;

- l’omessa valutazione di circostanze attenuanti, essendo l’appellante vittima di aggressione;

- la sussistenza di precedenti “giurisprudenziali” di questa Corte di Appello ritenuti analoghi al caso di specie.

Tutto ciò premesso, l’appellante chiedeva, in riforma della gravata delibera della Lega Nazionale Dilettanti, la riduzione della sanzione comminata, da cinque a due giornate di squalifica, ovvero, in via subordinata, nella diversa misura ritenuta di giustizia.

All’udienza, l’Avv. Fiorillo su delega del difensore (Avv. Eduardo Chiacchio), confermava le deduzioni scritte e la richiesta finale. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.

Preliminarmente questa Corte rileva che la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice Sportivo nell’appellato Comunicato Ufficiale sia perfettamente coerente con il referto arbitrale dell’Assistente di Gara Luigi Benedetto, il quale riportava quanto segue: al 48’ S.T. richiamavo l’attenzione dell’arbitro per comunicargli una condotta violenta a gioco fermo. Il n. 20 Manna Giuseppe (Città di Gragnano) si alzava dalla sua panchina per dirigersi verso la panchina ospite al fine di recuperare un pallone che era finito tra la stessa e un muro di recinzione. Manna G., arrivato dinanzi la panchina ospite, in un primo momento spintonava il n. 13 Cretella Aniello (Aversa Normanna) nella quale era seduto, successivamente lo afferrava per la maglia e lo colpiva con dei pugni (almeno quattro) al volto. Cretella A., a quel punto si alzava reagendo contro lo stesso Manna G. colpendolo con almeno quattro pugni e schiaffi al volto e almeno tre calci alle gambe”.

Tale condotta violenta dell’appellante è altresì perfettamente compatibile e consequenziale con la ricostruzione operata dall’altro assistente arbitrale Roberto Basile, richiamata nel ricorso, che fa espressamente riferimento ad altro scontro fisico verificatosi successivamente all’episodio avvenuto tra il n. 20 Manna Giuseppe (Gragnano) e il n. 13 Cretella Aniello (Aversa Normanna) ossia quando Manna G., mentre si dirigeva negli spogliatoi, veniva atterrato in seguito all’aggressione di Cretella”.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, che il referto arbitrale, secondo costante giurisprudenza degli Organi Giudicanti della FIGC, confermata sul punto da altrettanto consolidata giurisprudenza del Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., del C.G.S. circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni+4/FIGC del 15.1.2013).

Ne consegue che la valutazione riguardo alla natura e gravità della condotta addebitata al calciatore in questione deve essere, pertanto, condotta e ponderata sulla base di quanto esposto dal Direttore di gara e dai suoi Assistenti nel referto in atti e, in tal senso, gli episodi violenti di cui si è reso protagonista l’appellante sono stati correttamente interpretati e valutati anche dal Giudice Sportivo.

Infatti, il Collegio ritiene che il gesto compiuto dal Manna, per le sue caratteristiche, debba essere considerato in ogni caso un atto di condotta violenta di particolare gravità verso un avversario, per il quale, in base al combinato disposto dell’art. 19, comma 4, lett. b) e c), del vigente C.G.S., viene comminata la sanzione minima di 5 giornate di squalifica, sicchè nella specie la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti costituisce il minimo edittale per il gesto compiuto dal calciatore del Gragnano.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Manna.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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