F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 083/CSA del 24 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 068/CSA del 27 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPUS ROMA/REAL RIETI DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 345 del 16.12.2016)

RICORSO A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPUS ROMA/REAL RIETI DEL 13.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n.  345 del 16.12.2016)

Con reclamo del 20.12.2016 la Olimpus Roma impugnava la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 del 16. 12. 2016, di cui al Com. Uff. n. 345, relativa alla gara contro il Real Rieti disputatasi in data 13.11.2016 e vinta dalla Olimpus Roma con il risultato di 6 a 3.

Con la predetta decisione il Giudice, in accoglimento del ricorso proposto dalla Real Rieti, aveva inflitto alla Olimpus Roma la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6. In particolare, il Giudice aveva ritenuto che non sarebbe stato rispettato l’ulteriore requisito di impiegare almeno due calciatori che siano cittadini italiani nati dal 1 gennaio 1995 in poi”, aggiungendo in motivazione che nella fattispecie la società convenuta ha impiegato tre calciatori che non risultano essere cittadini italiani e che non risultano tesserati FIGC prima del compimento del diciottesimo anno di età”.

Il ricorso della Olimpus Roma si fonda su di una serie di argomentazioni che possono così riassumersi:

- La contraddittorietà delle argomentazioni in cui sarebbe incorso il giudice di merito il quale avrebbe dapprima ammesso la regolarità della lista dei giocatori presentata e successivamente la avrebbe smentita affermando che la lista non soddisfaceva il requisito della presenza di due calciatori italiani nati dopo il 1 gennaio 1995;

- L’originario ricorso della Real Rieti avrebbe dovuto considerarsi inammissibile in relazione a quanto disposto dall’art. 33, comma 6, del vigente Codice di Giustizia sportiva a tenore del quale i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili. Sul punto, si sottolineava, il Giudice non avrebbe neppure esaminato la eccezione di inammissibilità formulata dalla Olimpus Roma;

- In ogni caso, si sosteneva, il Giudice avrebbe errato in quanto in quanto le disposizioni contenute nel C.U. del 5 luglio 2016 della Divisione calcio a 5 (con il quale si individuavano alcune regole per la stagione agonistica in corso) non prevedevano una disciplina della provenienza dei giocatori sotto il profilo della nazionalità se non al limitato fine di indicare la necessaria presenza di almeno due calciatori cittadini italiani nati dopo il 1 gennaio 1995.

Le argomentazioni così descritte venivano diffusamente esposte anche in deduzioni difensive nonché ampiamente sottolineate nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte.

La Olimpus insisteva pertanto per l’accoglimento del reclamo e per il ripristino del risultato. Il ricorso risulta fondato e merita pieno accoglimento.

In realtà appare assorbente il profilo concernente l’eccezione di originaria inammissibilità del ricorso prospettata dalla reclamante Olimpus Roma.

Se, infatti, si esamina il ricorso del Real Rieti ci si avvede immediatamente che a fondamento della contestazione la società formulava esclusivamente la seguente osservazione: la società ASD Olimpus Roma nell’incontro in oggetto, metteva in lista tre atleti spagnoli tesserati dopo il 18° anno di età, risultanti perciò tutti e tre comunitari mentre per regolamento è possibile inserire in lista massimo due comunitari”.

Si tratta, con evidenza, di una sintetica e criptica osservazione, non solo del tutto priva di una puntuale motivazione ma anche caratterizzata da assoluta genericità.

La Real Rieti non solo non indica da quale disposizione regolamentare è possibile dedurre il divieto che invoca ma neppure sviluppa, anche in forma sintetica, un minimo di argomentazione a sostegno delle asserite ragioni.

L’originario ricorso, in altri termini, non soddisfaceva in alcun modo il requisito minimo dell’adeguatezza della motivazione e della assenza di genericità che è imposto dal Codice di Giustizia sportiva.

Da qui l’erroneità della decisione del Giudice sportivo che avrebbe dovuto esaminare ed accogliere l’eccezione di violazione dell’art. 33 del C.G.S..

L’accoglimento dell’eccezione di originaria inammissibilità esime questa Corte dall’esaminare gli ulteriori motivi che devono, pertanto, ritenersi assorbiti.

Ne consegue l’accoglimento del presente ricorso e il ripristino dell’originario risultato.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D. Olimpus Roma di Roma, annulla la decisione di primo grado ripristinando il risultato conseguito sul campo di 6-3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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