F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 071/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 045/CSA del 01 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO A.S.D. CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SPIRANELLI DANIELE SEGUITO GARA CAVENAGO FANFULLA/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)
RICORSO A.S.D. CAVENAGO FANFULLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SPIRANELLI DANIELE SEGUITO GARA CAVENAGO FANFULLA/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)
Con decisione del 23.11.2016, Com. Uff. n. 49, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara A.S.D. Cavenago Fanfulla/Aurora Pro Patria 1919 del 20.11.2016 , infliggeva al calciatore della società A.S.D. Cavenago Fanfulla Spiranelli Daniele 3 giornate di squalifica per “ avere a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”.
Avverso tale decisione presentava ricorso la A.S.D. Cavenago Fanfulla sostenendo che lo Spiranelli non aveva, in realtà, sferrato un pugno al giocatore avversario, ma nel girarsi lo aveva colpito inavvertitamente con l’avambraccio, e chiedendo una riduzione della sanzione.
La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento.
Si legge infatti, nel referto arbitrale fonte privilegiata, e, nel caso di specie, anche unica, di prova “colpiva con un pugno al volto l’avversario con il pallone non a distanza di giuoco”, circostanza questa che conferma come si sia trattato di un gesto violento in ordine al quale appare adeguata la sanzione inflitta. Neppure vi è spazio per una riduzione della squalifica essendo essa già stata irrogata nel minimo edittale.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Cavenago Fanfulla di Lodi.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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