F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 021/CSA del 06 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO BASSANO VIRTUS 55 S.T. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 LEGA PRO, BASSANO VIRTUS/FORLÌ DEL 18.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – Com. Uff. n. 27/Campionati Giovanili del 20.9.2016)

RICORSO BASSANO VIRTUS 55 S.T. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 LEGA PRO, BASSANO VIRTUS/FORLÌ DEL 18.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. – Com. Uff. n. 27/Campionati Giovanili del 20.9.2016)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso il S.G.S. infliggeva alla Società Bassano Virtus 55 S.T. la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 a causa della condotta tenuta nella partita Bassano Virtus/Forlì del 18.9.2016 (Com. Uff. n. 27 - Campionati Giovanili del 20.9.2016), avendo rilevato che al 25’ del secondo tempo la detta Società ha effettuato due sostituzioni, pur dopo averne effettuate altre tre in altrettanti momenti di gara (al 15’, 18’ e 20’ del 2°tempo), così ritenendo che detta sostituzione, effettuata in violazione dell’art. 11 del Regolamento del Campionato Nazionale Under 15-Lega ProStagione Sportiva 2016/2017Com. Uff. n. 15/2016/Settore Giovanile e Scolastico, abbia influito sul regolare svolgimento della gara ai sensi dell’art. 17 comma 4 C.G.S..

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Bassano Virtus 55, sostenendo cheLa sostituzione avvenuta al 18' del secondo tempo del calciatore maglia n. 5 e l'ingresso del calciatore maglia n. 18 (indicati nella copia del referto arbitrale rilasciata alla Società Bassano Virtus 55), in realtà non è stata effettuata dalla Società Ospitante bensì dalla Società Ospitata”: ciò in quanto, ad avviso della Società ricorrente, “Come può evincersi dalla distinta ufficiale del Bassano Virtus 55, non era in distinta un calciatore con la maglia n. 18, pertanto era impossibile l'ingresso di un calciatore non in lista”.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Le argomentazioni poste alla base del ricorso della Bassano Virtus non sono rispondenti a quanto attestato dal rapporto di fine gara del 18.9.2016 dell’Arbitro Tortomasi Francesco, che registra che la Società ricorrente Bassano Virtus 55 al 25’ del secondo tempo ha effettuato due sostituzioni, pur dopo averne effettuate altre tre in altrettanti momenti di gara (al 15’, 18’ e 20’ del 2°tempo) e che la sostituzione del giocatore n. 5 effettuata al 18’ del 2° tempo è stata effettuata con il calciatore n. 16 (Convento Andrea) e non con il calciatore n. 18 (non presente nell’Elenco dei Calciatori partecipanti della società Bassano Virtus 55), come erroneamente scritto nella copia del referto arbitrale rilasciata alla Società Bassano Virtus 55.

In proposito anche il rapporto di fine gara trasmesso dall’Arbitro Tortomasi Francesco reca la correzione a penna del calciatore n. 16 (Convento Andrea) in luogo che del calciatore n. 18, erroneamente scritto nella copia del referto arbitrale rilasciata alla Società Bassano Virtus 55.

In tal senso è anche il supplemento di referto dell’Arbitro Tortomasi Francesco del 19.9 2016 ore 09:51 con il quale lo stesso ha confermato “che le sostituzioni della Società Bassano Virtus sono state eseguite nei seguenti minuti di giuoco: 15’ (1 sostituzione) - 18’ (1 sostituzione) – 20’ (1

sostituzione) - 25’ (2 sostituzioni)”.

Quanto sopra è stato confermato altresì durante la odierna seduta, per le vie brevi, dall’Arbitro Tortomasi Francesco, il quale ha ribadito che la Società Bassano Virtus ha eseguito sostituzioni nei quattro momenti di gioco sopra richiamati e che la indicazione nel referto arbitrale del calciatore n. 18 (non presente nell’Elenco Giocatori della Bassano Virtus) in luogo che del giocatore n. 16 (Convento Andrea) è stata dovuta a mero errore materiale legato anche alle condizioni personali e di tempo e luogo (poco tempo a disposizione per scrivere, stanchezza, confusione tra il minuto 18’ e il numero del calciatore erroneamente indicato) ed è stata infatti successivamente corretta a penna nel rapportino di fine gara definitivo da egli trasmesso, del resto in linea con il rapporto arbitrale che indica correttamente il calciatore n. 16 (Convento Andrea) in luogo che il calciatore n. 18.

Pertanto, a fronte della succitata documentazione e dei su riportati chiarimenti resi dall’Arbitro Tortomasi Francesco, non può dubitarsi dell’andamento dei fatti come da egli riportato nel referto arbitrale e nel rapportino di fine gara corretto da egli trasmessi, come confermati sia nel supplemento di referto del 19.9.2016 che nella conversazione telefonica intercorsa durante l’odierna seduta.

Inoltre è comunque pacifico, in quanto non minimamente posto in discussione dalla Società ricorrente Bassano Virtus 55 che al 25’ del tempo la stessa aveva ad ogni modo effettuato anche la sostituzione – indebita - del n. 8 (Minozzo Andrea) con il n. 20 (Zancanella Tommaso), dopo che la Società aveva comunque già effettuato altre tre sostituzioni in altrettanti precedenti momenti di gioco (15’, 18’ e 20’ del 2° tempo).

Risulta dunque accertato che la Società Bassano Virtus ha eseguito sostituzioni in ben 4 momenti di gioco - 15’ (1 sostituzione), 18’ (1 sostituzione), 20’ (1 sostituzione), 25’ (2 sostituzioni)”, così contravvenendo al chiaro disposto dell’art. 11, comma 1, del Regolamento del Campionato Nazionale Under 15-Lega ProStagione Sportiva 2016/2017Com. Uff. n. 15/2016/Settore Giovanile e Scolastico, ai sensi del quale: 1. La durata delle gare è fissata in due tempi di 35 minuti ciascuno. Nel corso delle gare sono consentite le sostituzioni di sette calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ogni squadra potrà effettuare le sette sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara, oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo”.

Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art. 11 del Regolamento, l’inosservanza del comma 1 del predetto articolo comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del C.G.S.”.

Orbene, in base all’art. 17, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, 4. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: … b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; …”.

Ciò posto, come ritenuto anche dal Giudice Sportivo nella decisione impugnata dalla Società ricorrente, le due indebite sostituzioni effettuate dalla Bassano Virtus 55 al 25’ del 2° tempo, effettuate dopo altre tre precedenti sostituzioni disposte in altrettanti precedenti momenti di gioco (15’, 18’ e 20’ del 2° tempo), in chiara violazione del citato art. 11 del Regolamento del Campionato Nazionale Under 15-Lega ProStagione Sportiva 2016/2017Com. Uff. n. 15/2016/Settore Giovanile e Scolastico, hanno avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, avendo consentito alla Bassano Virtus 55 di beneficiare – indebitamente- di un apporto aggiuntivo non consentito di calciatori “freschi” e dunque naturalmente dotati di energie fisiche e mentali sensibilmente superiori rispetto a quelle dei giocatori già consumati dalla partita: tale indebito apporto aggiuntivo si è risolto in una obiettiva disparità tra le due squadre che è andata a detrimento delle potenzialità di gioco della squadra avversaria Forlì, la quale si è invece correttamente attenuta alle regole, avendo effettuato sostituzioni di giocatori soltanto nei momenti (intervallo tra 1° e 2° tempo, 11’ e 30’ del 2° tempo) consentiti dal precitato art. 11 del prefato Regolamento.

Pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del C.G.S. appare congrua la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato 0-3, già comminata dal Giudice Sportivo alla Società ricorrente Bassano Virtus 55 con la decisione dalla stessa impugnata, che va pertanto confermata.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Bassano Virtus 55 S.T. di Bassano del Grappa (Vicenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it