F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 032/CSA del 20 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA CALCIO/FRANCAVILLA DEL 02.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016)

RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA  DI   1.800,00  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA POTENZA CALCIO/FRANCAVILLA DEL 02.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016)

In data 12.12.2016 la S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio proponeva ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Iinterregionale con la quale veniva irrogata un’ammenda di

1.800,00 «per avere i propri sostenitori, dal 10° minuto del primo tempo e sino al termine della gara, lanciato sputi all’indirizzo di un A.A., una decina dei quali lo attingevano sulla maglia, sulla testa e su un braccio. Gli stessi inoltre, in due occasioni nel corso della gara, lanciavano bicchieri di plastica piena di birra all’indirizzo del medesimo A.A. senza tuttavia colpirlo».

La Società Potenza Calcio, pur non contestando il fatto storico, lamentatramite anche il suo legale presente alla riunione ed ascoltato da questa Corte – che la sanzione è da considerarsi non proporzionata ed eccessivamente afflittiva nella determinazione (ex artt. 16 e 13, comma 1, C.G.S.), in quanto la ricorrente, in primo luogo, ha adottato modelli di organizzazione idonei a prevenire comportamenti come quelli nella specie verificatesi, avvalendosi anche di steward (cfr. rapporto del commissario di campo); in secondo luogo, ha cooperato con le forze dell’ordine; ed infine non ha omesso ulteriori attività di prevenzione: ha infatti presentato regolare richiesta di forza pubblica, sottolineando che 20 agenti circa, tra poliziotti e carabinieri erano presenti presso l’impianto, dislocati in tutto il perimetro (cfr. sul punto il rapporto di gara dell’arbitro).

Il legale della reclamante evidenziando il contesto poco sereno nel quale si svolgevano i fatti, ha altresì sottolineato un forte clima di contestazione da parte della tifoseria nei confronti della dirigenza del Potenza Calcio, documentato da alcuni articoli di cronaca locale allegati al ricorso; si richiamava infine alle memorie depositate nelle quali erano portati a sostegno della propria posizione alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte su casi analoghi (cfr. Corte sportiva d’appello, ricorso L.C. Nuova Gioiese, in Com. Uff. n. 006/CSA del 30.9.2014; Corte Sportiva d’Appello, ricorso SSD Chieti Calcio, in Com. uff. n. 026/CSA del 4.12.2014).

Il reclamo è fondato in relazione alla congruità della sanzione.

Tenuto conto del clima di ostilità e delle misure predisposte dalla ricorrente, in ragione di una giurisprudenza consolidata sul punto, questa Corte ritiene opportuno ridurre la sanzione comminata dal Giudice di prime cure.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di (Potenza), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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