F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 021/CSA del 06 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PICCI ANTONIO SEGUITO GARA FRATTESE/TURRIS DEL 18.09.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 21.09.2016) Con atto datato 26.9.2016, la società AP Turris Calcio ASD, ex art. 36 bis C.G.S., proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Picci Antonio seguito gara Frattese/Turris del 18.9.2016, irrogata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 20 del 21.9.2016).

RICORSO AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PICCI ANTONIO SEGUITO GARA FRATTESE/TURRIS DEL 18.09.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 20 del 21.09.2016)

Con atto datato 26.9.2016, la società AP Turris Calcio ASD, ex art. 36 bis C.G.S., proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Picci Antonio seguito gara Frattese/Turris del 18.9.2016, irrogata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 20 del 21.9.2016).

Da quanto risulta dalla lettura del rapporto del direttore di gara, il Picci colpì «con una gomitata il volto di un avversario a pallone lontano, senza provocare fuoriuscita di sangue» Nell’impugnativa la società ricorrente propone alcuni precedenti giurisprudenziali a sostegno della richiesta di riduzione della sanzione, che tuttavia non colgono nel segno, non fornendo elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto arbitrale, il quale, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art.

35.1.1. C.G.S.), e quindi riguardo al comportamento violento (gomitata al volto) tenuto dal calciatore Picci Antonio, nei confronti di un calciatore avversario.

La fattispecie in esame non può essere, infatti, derubricata a condotta antisportiva in quanto, trattandosi – va ribadito – di gomitata al volto, questa Corte, in sintonia con il giudice di prime cure, ritiene essersi configurata l’ipotesi prevista dall’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. (comportamento violento), che determina la sanzione minima della squalifica per tre gare effettive (in tal senso cfr. Corte Giustizia Federale, ricorso Portotorres e ricorso US Ancona 1905, in Com. Uff. n. 066/CGF del 19.10.2011).

Come riportato nel rapporto di gara, per di più, la gomitata è stata sferrata «a pallone lontano» (cfr. in tal senso Corte Giustizia Federale, ricorso Centro sociale giovanile, in Com. Uff. 60/CGF del 5.11.2009; Corte Giustizia Federale, ricorsi Nuova Verolese Calcio, AS Deruta, Guidonia Montecelio, tutti in com. uff. 64/CGF del 6.11.2009; Corte Giustizia Federale, ricorso R. D. M., in Com. Uff. 153/CGF del 12.2.2010; Corte Giustizia Federale, ricorso U.S. Grossetto, in Com. uff. 206/CGF del 26.3.2010).

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.P. Turris Calcio ASD di Torre del Greco (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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