F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 021/CSA del 06 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO CALC. TEDESCO GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GLADIATOR/IGEA VIRTUS DEL 18.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 21.09.2016)

 

RICORSO CALC. TEDESCO GIANMARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GLADIATOR/IGEA VIRTUS DEL 18.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 21.09.2016)

Con atto datato 30.9.2016, il calciatore Gianmarco Tedesco proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara inflitta al reclamante seguito gara Gladiator/Igea Virtus del 18.09.2016 (Delibea del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. uff. n. 20 del 21.09.2016).

Da quanto risulta dalla lettura del rapporto di gara, il ricorrente, su segnalazione dell’assistente, veniva espulso dall’arbitro in quanto «dava uno schiaffo in volto a un calciatore avversario senza procurare danni fisici». Come noto, il referto dell’arbitro e degli assistenti costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e quindi riguardo al comportamento del Tedesco.

A sostegno del proprio reclamo il Tedesco propone una serie di precedenti giurisprudenziali di questa Corte volti a dimostrare che quando un soggetto è colpito senza riportare danni fisici e non avverte sensazioni di dolore, non può ravvisarsi la fattispecie tipica dell’atto di violenza ex art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S., configurandosi, diversamente, l’ipotesi di comportamento scorretto e/o gravemente antisportivo di cui alla lett. a) del comma testé richiamato. In questa prospettiva il tesserato chiede la riduzione della sanzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Tali richiami a precedenti orientamenti sono pertinenti.

Da quanto emerge dal rapporto di gara, inoltre, il colpo veniva inferto con uno «schiaffo in volto», comportamento deplorevole, ma non tipicamente violento come un “pugno” o una “gomitata”. Atti, questi ultimi, connotati di maggiore violenza e capacità offensiva.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal calciatore Tedesco Gianmarco riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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